02015R2446 — IT — 01.01.2021 — 005.001
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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/2446 DELLA COMMISSIONE del 28 luglio 2015 (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1) |
Modificato da:
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Gazzetta ufficiale |
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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/341 DELLA COMMISSIONE del 17 dicembre 2015 |
L 69 |
1 |
15.3.2016 |
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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/651 DELLA COMMISSIONE del 5 aprile 2016 |
L 111 |
1 |
27.4.2016 |
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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/1063 DELLA COMMISSIONE del 16 maggio 2018 |
L 192 |
1 |
30.7.2018 |
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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/1118 DELLA COMMISSIONE del 7 giugno 2018 |
L 204 |
11 |
13.8.2018 |
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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/841 DELLA COMMISSIONE del 14 marzo 2019 |
L 138 |
76 |
24.5.2019 |
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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/1143 DELLA COMMISSIONE del 14 marzo 2019 |
L 181 |
2 |
5.7.2019 |
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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/877 DELLA COMMISSIONE del 3 aprile 2020 |
L 203 |
1 |
26.6.2020 |
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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/2191 DELLA COMMISSIONE del 20 novembre 2020 |
L 434 |
8 |
23.12.2020 |
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Rettificato da:
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/2446 DELLA COMMISSIONE
del 28 luglio 2015
che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO 1
Ambito di applicazione della normativa doganale, ruolo delle dogane e definizioni
Articolo 1
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
«misura di politica agricola»: le disposizioni relative alle attività di importazione e esportazione per i prodotti di cui all’allegato 71-02, punti 1, 2 e 3;
«carnet ATA»: un documento doganale internazionale di ammissione temporanea rilasciato in conformità alla convenzione ATA o alla convenzione di Istanbul;
«convenzione ATA»: la convenzione doganale sul carnet ATA per l’ammissione temporanea delle merci conclusa a Bruxelles il 6 dicembre 1961;
«convenzione di Istanbul»: la convenzione relativa all’ammissione temporanea conclusa a Istanbul il 26 giugno 1990;
«bagagli»: tutte le merci trasportate, con qualsiasi mezzo, in relazione a un viaggio di una persona fisica;
«codice»: il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione;
«aeroporto dell’Unione»: qualsiasi aeroporto situato nel territorio doganale dell’Unione;
«porto dell’Unione»: qualsiasi porto marittimo situato nel territorio doganale dell’Unione;
«convenzione relativa ad un regime comune di transito»: la convenzione relativa ad un regime comune di transito ( 1 );
«paese di transito comune»: qualsiasi paese diverso da uno Stato membro dell’Unione che sia parte contraente della convenzione relativa ad un regime comune di transito;
«paese terzo»: un paese o territorio al di fuori del territorio doganale dell’Unione;
«carnet CPD»: un documento doganale internazionale utilizzato per l’ammissione temporanea di mezzi di trasporto rilasciato in conformità alla convenzione di Istanbul;
«ufficio doganale di partenza»: l’ufficio doganale nel quale è accettata la dichiarazione doganale di vincolo delle merci a un regime di transito;
«ufficio doganale di destinazione»: l’ufficio doganale in cui le merci vincolate al regime di transito sono presentate per porre termine a tale regime;
«ufficio doganale di prima entrata»: l’ufficio doganale competente per la vigilanza doganale nel luogo in cui il mezzo di trasporto che trasporta le merci arriva o, se del caso, è destinato ad arrivare, nel territorio doganale dell’Unione in provenienza da un territorio situato al di fuori di esso;
«ufficio doganale di esportazione»: l’ufficio doganale in cui è presentata la dichiarazione di esportazione o la dichiarazione di riesportazione per merci che escono dal territorio doganale dell’Unione;
«ufficio doganale di vincolo»: l’ufficio doganale indicato nell’autorizzazione di regime speciale di cui all’articolo 211, paragrafo 1, del codice, abilitato allo svincolo delle merci per un regime speciale;
«codice di registrazione e identificazione degli operatori economici (codice EORI)»: un codice di identificazione, unico nel territorio doganale dell’Unione, assegnato da un’autorità doganale a un operatore economico o a un’altra persona al fine di registrarli ai fini doganali;
«esportatore»:
il privato che trasporta le merci che devono uscire dal territorio doganale dell'Unione se tali merci sono contenute nei bagagli personali dello stesso;
negli altri casi, quando a) non si applica:
la persona stabilita nel territorio doganale dell'Unione che ha la facoltà di decidere e ha deciso che le merci devono uscire da tale territorio doganale;
quando i) non si applica, qualsiasi persona stabilita nel territorio doganale dell'Unione che è parte del contratto in virtù del quale le merci devono uscire da tale territorio doganale;
«principi di contabilità generalmente ammessi»: i principi che sono oggetto in un paese, e in un momento determinato, di un consenso riconosciuto o di una larga adesione di fonti che fanno testo e che determinano quali siano le risorse e gli obblighi economici da registrare all’attivo e al passivo, quali siano i cambiamenti nell’attivo e nel passivo da registrare, come dovrebbero essere valutati l’attivo, il passivo e i cambiamenti intervenuti, quali siano le informazioni da divulgare e in che modo, e quali siano i rendiconti finanziari da preparare;
«merci prive di carattere commerciale»:
merci contenute in spedizioni inviate da un privato a un altro privato, se tali spedizioni:
presentano carattere occasionale,
contengono esclusivamente merci riservate all’uso personale o familiare dei destinatari, che, per la loro natura o quantità, non riflettono alcun intento di carattere commerciale,
sono inviate dal mittente al destinatario senza alcuna forma di pagamento;
merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori, se tali spedizioni:
presentano carattere occasionale e
consistono esclusivamente di merci riservate all’uso personale o familiare dei viaggiatori o destinate ad essere regalate; tali merci, per la loro natura e quantità, non devono essere tali da far ritenere che l’importazione o l’esportazione possano avere finalità commerciali;
«numero di riferimento principale (Master Reference Number — MRN)»: il numero di registrazione assegnato dall’autorità doganale competente alle dichiarazioni o notifiche di cui all’articolo 5, punti da 9 a 14, del codice, alle operazioni TIR o alle prove della posizione doganale di merci unionali;
«termine per l’appuramento»: il termine entro cui le merci vincolate a un regime speciale, escluso il transito, o i prodotti trasformati devono essere vincolati a un successivo regime doganale, devono essere distrutti, devono essere portati fuori dal territorio doganale dell’Unione o devono essere assegnati all’uso finale previsto. Nel caso del perfezionamento passivo, per termine di appuramento si intende il termine entro il quale merci temporaneamente esportate possono essere reimportate nel territorio doganale dell’Unione sotto forma di prodotti trasformati e vincolate all’immissione in libera pratica, al fine di poter beneficiare dell’esenzione totale o parziale dai dazi all’importazione;
«merci contenute in spedizioni postali»: le merci diverse dagli invii di corrispondenza, contenute in un pacchetto o pacco postale e trasportate da, o sotto la responsabilità di, un operatore postale in conformità alle disposizioni della convenzione dell’Unione postale universale, adottata il 10 luglio 1984 nell’ambito dell’Organizzazione delle Nazioni Unite;
«operatore postale»: un operatore stabilito in uno Stato membro e da esso designato per fornire servizi internazionali disciplinati dalla convenzione postale universale;
«invii di corrispondenza»: lettere, cartoline postali, cecogrammi e stampati non soggetti al dazio all’importazione o all’esportazione;
«perfezionamento passivo IM/EX»: l’importazione anticipata di prodotti trasformati ottenuti da merci equivalenti in regime di perfezionamento passivo prima dell’esportazione delle merci che essi sostituiscono, a norma dell’articolo 223, paragrafo 2, lettera d), del codice;
«perfezionamento passivo EX/IM»: l’esportazione di merci unionali in regime di perfezionamento passivo prima dell’importazione dei prodotti trasformati;
«perfezionamento attivo EX/IM»: l’esportazione anticipata di prodotti trasformati ottenuti da merci equivalenti in regime di perfezionamento attivo prima dell’importazione delle merci che essi sostituiscono, a norma dell’articolo 223, paragrafo 2, lettera c), del codice;
«perfezionamento attivo IM/EX»: l’importazione di merci non unionali in regime di perfezionamento attivo prima dell’esportazione dei prodotti trasformati;
«privato»: persone fisiche diverse dai soggetti passivi che agiscono come i soggetti definiti dalla direttiva 2006/112/CE del Consiglio;
«deposito doganale pubblico di tipo I»: un deposito doganale pubblico in cui le responsabilità di cui all’articolo 242, paragrafo 1, del codice spettano al titolare dell’autorizzazione e al titolare del regime;
«deposito doganale pubblico di tipo II»: un deposito doganale pubblico in cui le responsabilità di cui all’articolo 242, paragrafo 2, del codice spettano al titolare del regime;
«documento di trasporto unico»: nel contesto della posizione doganale, un documento di trasporto rilasciato in uno Stato membro per il trasporto delle merci dal punto di partenza nel territorio doganale dell’Unione al punto di destinazione in tale territorio sotto la responsabilità del trasportatore che rilascia il documento;
«territori fiscali speciali»: una parte del territorio doganale dell’Unione cui non si applicano le disposizioni della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, o della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE;
«ufficio doganale di controllo»:
nel caso del deposito temporaneo di cui al titolo IV del codice o nel caso dei regimi speciali diversi dal transito di cui al titolo VII del codice, l’ufficio doganale designato nell’autorizzazione per il controllo della custodia temporanea delle merci o del regime speciale interessato;
nel caso della dichiarazione doganale semplificata di cui all’articolo 166 del codice, dello sdoganamento centralizzato di cui all’articolo 179 del codice, dell’iscrizione nelle scritture di cui all’articolo 182 del codice, l’ufficio doganale designato nell’autorizzazione per il controllo del vincolo delle merci al regime doganale in questione;
«convenzione TIR»: la convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR conclusa a Ginevra il 14 novembre 1975;
«operazione TIR»: il trasporto delle merci all’interno del territorio doganale dell’Unione in conformità alla convenzione TIR;
«trasbordo»: il carico o lo scarico dei prodotti e delle merci presenti a bordo di un mezzo di trasporto verso un altro mezzo di trasporto;
«viaggiatore»: una persona fisica che
entra temporaneamente nel territorio doganale dell’Unione e non vi risiede normalmente, o
ritorna nel territorio doganale dell’Unione in cui ha la residenza normale dopo un temporaneo soggiorno al di fuori di tale territorio, o
lascia temporaneamente il territorio doganale dell’Unione dove risiede normalmente, o
lascia il territorio doganale dell’Unione dopo un soggiorno temporaneo, senza esservi residente normalmente;
«cascami e avanzi»:
le merci o i prodotti classificati come cascami e avanzi secondo la nomenclatura combinata, oppure
nel contesto del regime di uso finale o di perfezionamento attivo, le merci o i prodotti derivanti da un’operazione di trasformazione, privi di valore economico o con scarso valore economico e che non possono essere utilizzati senza ulteriore trasformazione;
«paletta»: un dispositivo sul cui ripiano può essere assemblato un quantitativo di merci in modo da costituire un’unità di carico ai fini del trasporto, della movimentazione o dell’accatastamento con l’impiego di apparecchi meccanici. Tale dispositivo è costituito da due ripiani collegati fra loro da traverse o da un singolo ripiano che poggia su piedi; la sua altezza totale è per quanto possibile ridotta, pur permettendone la movimentazione mediante carrelli elevatori a forca o transpalette; può essere munito o no di sovrastruttura;
«nave officina unionale»: una nave immatricolata in una parte del territorio di uno Stato membro appartenente al territorio doganale dell’Unione, che batte bandiera di uno Stato membro e che non effettua la cattura ma che effettua il trattamento a bordo dei prodotti della pesca marittima;
«nave da pesca unionale»: una nave immatricolata in una parte del territorio di uno Stato membro appartenente al territorio doganale dell’Unione, che batte bandiera di uno Stato membro e che effettua la cattura dei prodotti della pesca marittima e, eventualmente, il loro trattamento a bordo;
«servizio regolare di trasporto marittimo»: un servizio che trasporta merci in imbarcazioni che collegano solamente porti dell’Unione e non provengono, non sono dirette o non fanno scalo in nessun punto al di fuori del territorio doganale dell’Unione né in nessun punto di una zona franca di un porto dell’Unione;
«spedizione per espresso»: un singolo articolo trasportato da un corriere espresso o sotto la sua responsabilità;
«corriere espresso»: un operatore che fornisce servizi integrati di raccolta, trasporto, sdoganamento e consegna di pacchi in maniera rapida e con una scadenza precisa che garantisca la tracciabilità e il controllo di tali articoli per tutta la durata della prestazione;
«valore intrinseco»:
per le merci commerciali: il prezzo delle merci stesse quando sono vendute per l’esportazione verso il territorio doganale dell’Unione, esclusi i costi di trasporto e assicurazione, a meno che siano inclusi nel prezzo e non indicati separatamente sulla fattura, e qualsiasi altra imposta e onere percepibili dalle autorità doganali a partire da qualsiasi documento pertinente;
per le merci prive di carattere commerciale: il prezzo che sarebbe stato pagato per le merci stesse se fossero vendute per l’esportazione verso il territorio doganale dell’Unione;
«merci da trasportare o utilizzare nell’ambito di attività militari»: le merci da trasportare o da utilizzare:
nell’ambito di attività organizzate dalle competenti autorità militari, o sotto il loro controllo, di uno o più Stati membri o di un paese terzo con cui uno o più Stati membri hanno concluso un accordo per lo svolgimento di attività militari nel territorio doganale dell’Unione; oppure
in attività militari svolte:
«formulario NATO 302»: il documento a fini doganali previsto nelle pertinenti procedure di attuazione della convenzione tra gli Stati contraenti del trattato del Nord Atlantico sullo statuto delle loro forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951;
«formulario UE 302»: il documento a fini doganali di cui all’allegato 52-01, rilasciato dalle autorità militari competenti di uno Stato membro, o per loro conto, per le merci da trasportare o utilizzare nell’ambito di attività militari;
«rifiuti delle navi »: i rifiuti delle navi ai sensi dell’articolo 2, punto 3, della direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 );
«interfaccia unica marittima nazionale»: l’interfaccia unica marittima nazionale ai sensi dell’articolo 2, punto 3, del regolamento (UE) 2019/1239 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ).
CAPO 2
Diritti e obblighi delle persone ai sensi della normativa doganale
Articolo 2
Requisiti comuni in materia di dati
(Articolo 6, paragrafo 2, del codice)
In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, fino alla data di potenziamento del sistema AEO di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, l'allegato A, colonna 2, del presente regolamento non si applica e si applicano i rispettivi requisiti in materia di dati figuranti negli allegati 6 e 7 del regolamento delegato (UE) 2016/341.
Per i sistemi informatici elencati nell'allegato 1 del regolamento delegato (UE) 2016/341, fino alle rispettive date di introduzione o di potenziamento dei pertinenti sistemi informatici di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, lo scambio e l'archiviazione delle informazioni richieste per le dichiarazioni, le notifiche e la prova della posizione doganale sono soggetti ai requisiti in materia di dati figuranti nell'allegato 9 del regolamento delegato (UE) 2016/341.
Se i requisiti in materia di dati per lo scambio e l'archiviazione delle informazioni richieste per le dichiarazioni, le notifiche e la prova della posizione doganale non figurano nell'allegato 9 del regolamento delegato (UE) 2016/341, gli Stati membri provvedono affinché i rispettivi requisiti in materia di dati siano tali da garantire l'applicazione delle disposizioni che disciplinano tali dichiarazioni e notifiche e tale prova della posizione doganale.
Fino alla data di introduzione del sistema di decisioni doganali nell'ambito del CDU di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, le autorità doganali possono decidere che opportuni requisiti in materia di dati, alternativi rispetto a quelli stabiliti nell'allegato A del presente regolamento, debbano essere applicati con riguardo alle seguenti domande e autorizzazioni:
le domande e le autorizzazioni relative alla semplificazione della determinazione degli importi facenti parte del valore in dogana delle merci;
le domande e le autorizzazioni relative alle garanzie globali;
le domande e le autorizzazioni di dilazione di pagamento;
le domande e le autorizzazioni per la gestione delle strutture di deposito per la custodia temporanea di cui all'articolo 148 del codice;
le domanda e le autorizzazioni di servizio regolare di trasporto marittimo;
le domande e le autorizzazioni di emittente autorizzato;
le domande e le autorizzazioni per la qualifica di pesatore autorizzato di banane;
le domande e le autorizzazioni di autovalutazione;
le domande e le autorizzazioni per la qualifica di destinatario autorizzato per operazioni TIR;
le domande e le autorizzazioni per la qualifica di speditore autorizzato per il transito unionale;
le domande e le autorizzazioni per la qualifica di destinatario autorizzato per il transito unionale;
le domande e le autorizzazioni per l'utilizzo di sigilli di un modello particolare;
le domande e le autorizzazioni per l'utilizzo di una dichiarazione di transito con una serie di dati ridotta;
le domande e le autorizzazioni per l'utilizzo di un documento di trasporto elettronico come dichiarazione doganale.
Se uno Stato membro decide, in conformità al paragrafo 5, che devono essere applicati requisiti alternativi in materia di dati, esso si accerta che tali requisiti alternativi permettano allo Stato membro di verificare che le condizioni per la concessione dell'autorizzazione in questione sono soddisfatte e che comprendano almeno i seguenti elementi:
l'identificazione del richiedente/titolare dell'autorizzazione (dato 3/2 Identificazione del richiedente/titolare dell'autorizzazione o decisione o, in assenza di un numero EORI valido del richiedente, dato 3/1 Richiedente/Titolare dell'autorizzazione o decisione);
il tipo di domanda o autorizzazione (dato 1/1 Tipo di codice della domanda/decisione);
l'utilizzo dell'autorizzazione in uno o più Stati membri (dato 1/4 Validità geografica — Unione), ove applicabile.
Fino alla data di introduzione del sistema di decisioni doganali nell'ambito del CDU le autorità doganali possono autorizzare che siano applicati i requisiti in materia di dati per le domande e le autorizzazioni di cui all'allegato 12 del regolamento delegato (UE) 2016/341 anziché i requisiti in materia di dati figuranti nell'allegato A del presente regolamento per le seguenti procedure:
le domande e le autorizzazioni per l'uso della dichiarazione semplificata;
le domande e le autorizzazioni di sdoganamento centralizzato;
le domande e le autorizzazioni per l'iscrizione dei dati nelle scritture del dichiarante;
le domande e le autorizzazioni per l'utilizzo del regime di perfezionamento attivo;
le domande e le autorizzazioni per l'utilizzo del regime di perfezionamento passivo;
le domande e le autorizzazioni per l'utilizzo del regime di uso finale;
le domande e le autorizzazioni per l'utilizzo del regime di ammissione temporanea;
le domande e le autorizzazioni per la gestione di strutture di deposito per il deposito doganale.
In deroga al paragrafo 7, fino alle date di introduzione del sistema automatizzato di esportazione (AES) nell'ambito del CDU o di potenziamento dei sistemi nazionali di importazione, se una domanda di autorizzazione è basata su una dichiarazione doganale in conformità all'articolo 163, paragrafo 1, del presente regolamento, la dichiarazione doganale contiene anche i seguenti dati:
requisiti in materia di dati comuni a tutti i regimi:
requisiti in materia di dati specifici per il regime del perfezionamento attivo:
Articolo 3
Contenuto dei dati della registrazione EORI
(Articolo 6, paragrafo 2, del codice)
Al momento della registrazione di una persona le autorità doganali raccolgono e conservano i dati stabiliti nell’allegato 12-01 relativi a quella persona. Tali dati costituiscono la registrazione EORI.
In deroga al primo comma, fino alla data di potenziamento del sistema EORI di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, i requisiti comuni in materia di dati di cui all'allegato 12-01 non si applicano.
Fino alla data di potenziamento del sistema EORI gli Stati membri raccolgono e archiviano i seguenti dati come indicato nell'allegato 9, appendice E, del regolamento delegato (UE) 2016/341, che costituiscono la registrazione EORI:
i dati elencati all'allegato 9, appendice E, punti da 1 a 4, del regolamento delegato (UE) 2016/341;
ove richiesto dai sistemi nazionali, i dati elencati all'allegato 9, appendice E, punti da 5 a 12, del regolamento delegato (UE) 2016/341.
Gli Stati membri inseriscono periodicamente nel sistema EORI i dati raccolti conformemente al terzo comma del presente articolo.
In deroga al secondo e terzo comma del presente articolo, gli Stati membri hanno la facoltà di decidere se raccogliere il dato di cui all'allegato 12-01, titolo I, capitolo 3, punto 4. Se è raccolto dagli Stati membri, tale dato è caricato nel sistema EORI non appena possibile dopo il potenziamento di detto sistema.
Articolo 4
Presentazione delle indicazioni per la registrazione EORI
(Articolo 6, paragrafo 4, del codice)
Le autorità doganali possono consentire alle persone di presentare le indicazioni necessarie per la registrazione EORI utilizzando mezzi diversi dai procedimenti informatici.
Articolo 5
Operatori economici non stabiliti nel territorio doganale dell’Unione
(Articolo 22, paragrafo 2, e articolo 9, paragrafo 2, del codice)
Un operatore economico non stabilito nel territorio doganale dell’Unione si registra prima:
di presentare nel territorio doganale dell’Unione una dichiarazione doganale diversa dalle seguenti dichiarazioni:
una dichiarazione doganale effettuata in conformità agli articoli da135 a 144;
una dichiarazione doganale di vincolo delle merci al regime di ammissione temporanea o una dichiarazione di riesportazione per appurare tale regime;
una dichiarazione doganale effettuata ai sensi della convenzione relativa a un regime comune di transito ( 5 ) da un operatore economico stabilito in un paese di transito comune;
una dichiarazione doganale effettuata nell’ambito del regime di transito unionale da un operatore economico stabilito ad Andorra o a San Marino;
di presentare una dichiarazione sommaria di entrata o di uscita nel territorio doganale dell’Unione;
di presentare una dichiarazione di custodia temporanea nel territorio doganale dell’Unione;
di agire in qualità di trasportatore ai fini del trasporto via mare, per vie navigabili interne o per via aerea;
di agire in qualità di trasportatore collegato al sistema doganale, che chiede di ricevere una delle notifiche previste dalla normativa doganale per quanto riguarda la presentazione o la modifica di dichiarazioni sommarie di entrata;
di chiedere la registrazione e l'approvazione della prova della posizione doganale di merci unionali.
Articolo 6
Persone diverse dagli operatori economici
(Articolo 9, paragrafo 3, del codice)
Le persone diverse dagli operatori economici si registrano presso le autorità doganali quando è soddisfatta una delle seguenti condizioni:
la registrazione è richiesta a norma della legislazione dell’Unione o della legislazione di uno Stato membro;
la persona effettua operazioni per le quali è necessario un codice EORI a norma dell’allegato A e dell’allegato B.
Articolo 7
Invalidamento di un codice EORI
(Articolo 9, paragrafo 4, del codice)
Le autorità doganali invalidano un codice EORI in uno dei seguenti casi:
su richiesta della persona registrata;
quando l’autorità doganale è a conoscenza del fatto che la persona registrata ha cessato le attività che richiedono la registrazione.
Sottosezione 0
Articolo 7 bis
Domande presentate e decisioni adottate utilizzando mezzi diversi dai procedimenti informatici
[Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del codice]
Le autorità doganali possono autorizzare l'utilizzo di mezzi diversi dai procedimenti informatici per le domande e le decisioni per le quali i pertinenti requisiti in materia di dati non sono fissati nell'allegato A e per eventuali domande ed atti successivi relativi alla gestione di tali decisioni.
Articolo 8
Periodo cui si applica il diritto a essere sentiti
(Articolo 22, paragrafo 6, del codice)
Articolo 9
Mezzi per la comunicazione dei motivi
[Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del codice]
Se la comunicazione di cui all’articolo 22, paragrafo 6, primo comma, del codice è effettuata nell’ambito del processo di verifica o controllo, essa può essere presentata utilizzando mezzi diversi dai procedimenti informatici.
Se la domanda è presentata o la decisione è comunicata utilizzando mezzi diversi dai procedimenti informatici, la comunicazione può essere effettuata utilizzando gli stessi mezzi.
Articolo 10
Deroghe al diritto a essere sentiti
(Articolo 22, paragrafo 6, secondo comma, del codice)
I casi specifici in cui al richiedente non è data la possibilità di esprimere il suo punto di vista sono i seguenti:
se la richiesta di decisione non è accettata in conformità all'articolo 11 del presente regolamento o all'articolo 12, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione ( 6 );
se le autorità doganali comunicano alla persona che ha presentato la dichiarazione sommaria di entrata che le merci non devono essere caricate in caso di traffico marittimo containerizzato e di traffico aereo;
se la decisione riguarda una notifica al richiedente di una decisione della Commissione di cui all’articolo 116, paragrafo 3, del codice;
se un codice EORI deve essere invalidato.
Articolo 11
Condizioni per l’accettazione di una domanda
(Articolo 22, paragrafo 2, del codice)
Una domanda di decisione relativa all’applicazione della normativa doganale è accettata a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
se richiesto nell’ambito del regime oggetto della domanda, il richiedente è registrato conformemente all’articolo 9 del codice;
se richiesto nell’ambito del regime oggetto della domanda, il richiedente è stabilito nel territorio doganale dell’Unione;
la domanda è stata presentata a un’autorità doganale designata a riceverla nello Stato membro dell’autorità doganale competente di cui all’articolo 22, paragrafo 1, terzo comma, del codice;
la domanda non riguarda una decisione avente lo stesso oggetto di una precedente decisione indirizzata allo stesso richiedente che, nel periodo di un anno precedente la domanda, è stata annullata o revocata in quanto il richiedente ha omesso di adempiere un obbligo imposto dalla decisione stessa.
Articolo 12
Autorità doganale competente a prendere la decisione
(Articolo 22, paragrafo 1, del codice)
Ove non sia possibile determinare l’autorità doganale competente a norma dell’articolo 22, paragrafo 1, terzo comma, del codice, l’autorità doganale competente è quella del luogo in cui sono tenuti o sono accessibili le scritture e i documenti del richiedente che consentono all’autorità doganale di prendere una decisione (contabilità principale a fini doganali).
Articolo 13
Proroga del termine per l’adozione di una decisione
(Articolo 22, paragrafo 3, del codice)
Articolo 14
Data di decorrenza degli effetti
(Articolo 22, paragrafi 4 e 5, del codice)
La decisione prende effetto a decorrere da una data diversa dalla data in cui il richiedente la riceve o si ritiene l’abbia ricevuta nei seguenti casi:
se la decisione avrà ripercussioni positive sul richiedente e quest’ultimo ha chiesto una diversa data di decorrenza degli effetti, nel qual caso la decisione prende effetto a decorrere dalla data chiesta dal richiedente, a condizione che sia successiva a quella in cui il richiedente riceve la decisione o si ritiene l’abbia ricevuta;
se una decisione precedente è stata emanata con una limitazione di tempo e l’unico scopo della decisione attuale è prorogarne la validità, nel qual caso la decisione prende effetto a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del periodo di validità della decisione precedente;
se l’effetto della decisione è subordinato all’espletamento di determinate formalità da parte del richiedente, nel qual caso la decisione prende effetto a decorrere dalla data in cui il richiedente riceve, o si ritiene abbia ricevuto, la comunicazione dell’autorità doganale competente attestante che tutte le formalità sono state espletate in modo soddisfacente.
Articolo 15
Riesame di una decisione
[Articolo 23, paragrafo 4, lettera a), del codice]
L’autorità doganale competente a prendere la decisione riesamina una decisione nei casi seguenti:
in caso di modifiche della pertinente normativa dell’Unione che incidono sulla decisione;
se necessario, a seguito del monitoraggio effettuato;
se necessario, a seguito delle informazioni fornite dal destinatario della decisione in conformità all’articolo 23, paragrafo 2, del codice, o da altre autorità.
Articolo 16
Sospensione di una decisione
[Articolo 23, paragrafo 4, lettera b), del codice]
L’autorità doganale competente a prendere la decisione sospende la decisione, invece di annullarla, revocarla o modificarla a norma dell’articolo 23, paragrafo 3, o degli articoli 27 o 28 del codice quando:
tale autorità doganale ritiene che possa sussistere un motivo sufficiente di annullamento, revoca o modifica della decisione, ma non dispone ancora di tutti gli elementi necessari per decidere in merito all’annullamento, alla revoca o alla modifica;
tale autorità doganale ritiene che le condizioni relative alla decisione non siano soddisfatte o che il destinatario della decisione non rispetti gli obblighi imposti a norma di tale decisione e che sia opportuno consentire al destinatario della decisione di adottare provvedimenti per assicurare l’adempimento delle condizioni o il rispetto degli obblighi;
il destinatario della decisione chiede tale sospensione perché si trova temporaneamente nell’incapacità di soddisfare le condizioni previste per la decisione o di rispettare gli obblighi imposti a norma di tale decisione.
Articolo 17
Periodo di sospensione di una decisione
[Articolo 23, paragrafo 4, lettera b), del codice]
Tuttavia, se l’autorità doganale ritiene che il destinatario della decisione possa non soddisfare i criteri di cui all’articolo 39, lettera a), del codice, la decisione è sospesa fino a quando non sia accertato se un’infrazione grave o infrazioni reiterate, compreso un reato grave, sono state commesse da una delle seguenti persone:
il destinatario della decisione;
la persona responsabile della società che è destinataria della decisione di cui trattasi o che ne esercita il controllo della gestione;
il dipendente responsabile delle questioni doganali nella società che è destinataria della decisione di cui trattasi.
Il periodo di sospensione può essere ulteriormente prorogato del periodo di tempo di cui l’autorità doganale competente necessita per verificare che tali misure garantiscano il rispetto delle condizioni o l’adempimento degli obblighi. Tale periodo di tempo non può superare i 30 giorni.
Articolo 18
Fine del periodo di sospensione
[Articolo 23, paragrafo 4, lettera b), del codice]
La sospensione di una decisione cessa allo scadere del periodo di sospensione a meno che, prima della scadenza di tale termine, si verifichi uno dei casi seguenti:
la sospensione è revocata sulla base del fatto che, nei casi di cui all’articolo 16, paragrafo 1, lettera a), non vi sono motivi per l’annullamento, la revoca o la modifica della decisione in conformità all’articolo 23, paragrafo 3, o agli articoli 27 o 28 del codice, nel qual caso la sospensione cessa alla data della revoca;
la sospensione è revocata sulla base del fatto che, nei casi di cui all’articolo 16, paragrafo 1, lettere b) e c), il destinatario della decisione ha adottato, con soddisfazione dell’autorità doganale competente a prendere la decisione, i provvedimenti necessari per garantire l’adempimento delle condizioni stabilite per la decisione o la conformità agli obblighi imposti a norma di tale decisione, nel qual caso la sospensione cessa alla data della revoca;
la decisione sospesa è annullata, revocata o modificata, nel qual caso la sospensione cessa alla data dell’annullamento, della revoca o della modifica.
Articolo 19
Domanda di decisione relativa a informazioni vincolanti
[Articolo 22, paragrafo 1, terzo comma, e articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del codice]
Articolo 20
Termini
(Articolo 22, paragrafo 3, del codice)
La proroga del termine di cui al primo comma non è superiore a 10 mesi; tuttavia, in circostanze eccezionali può essere concessa un’ulteriore proroga non superiore a cinque mesi.
Articolo 21
Notifica delle decisioni IVO
[Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del codice]
Se una domanda di decisione IVO è stata presentata utilizzando mezzi diversi dai procedimenti informatici, le autorità doganali possono notificare la decisione IVO al richiedente utilizzando mezzi diversi dai procedimenti informatici.
Articolo 22
Limitazione dell’applicazione delle norme in materia di riesame e di sospensione
(Articolo 23, paragrafo 4, del codice)
Gli articoli da 15 a 18 relativi al riesame e alla sospensione delle decisioni non si applicano alle decisioni relative a informazioni vincolanti.
Articolo 23
Agevolazioni relative alle dichiarazioni pre-partenza
[Articolo 38, paragrafo 2, lettera b), del codice]
Articolo 24
Trattamento più favorevole in materia di valutazione dei rischi e controllo
(Articolo 38, paragrafo 6, del codice)
La notifica è messa a disposizione anche del trasportatore, se questi è diverso dall’AEOS di cui al primo comma, a condizione che il trasportatore sia un AEOS e sia collegato ai sistemi informatici relativi alle dichiarazioni di cui al primo comma.
La notifica non è effettuata se può pregiudicare i controlli da effettuare o i relativi risultati.
La notifica non è effettuata se può pregiudicare i controlli da effettuare o i relativi risultati.
Su richiesta dell’AEO, i controlli possono svolgersi in un luogo diverso da quello in cui le merci devono essere presentate in dogana.
Articolo 25
Esonero dal trattamento favorevole
(Articolo 38, paragrafo 6, del codice)
Il trattamento più favorevole di cui all’articolo 24 non si applica ai controlli doganali connessi a specifici livelli di minaccia elevati o agli obblighi di controllo derivanti da altre normative dell’Unione.
Per le spedizioni dichiarate da un AEOS le autorità doganali effettuano comunque le procedure, le formalità e i controlli necessari in via prioritaria.
Articolo 26
Condizioni per l’accettazione di una domanda per ottenere la qualifica di AEO
(Articolo 22, paragrafo 2, del codice)
Articolo 27
Autorità doganale competente
(Articolo 22, paragrafo 1, terzo comma, del codice)
Se l’autorità doganale competente non può essere determinata a norma dell’articolo 22, paragrafo 1, terzo comma, del codice o dell’articolo 12 del presente regolamento, la domanda è presentata alle autorità doganali dello Stato membro in cui il richiedente ha una stabile organizzazione e dove le informazioni sulle sue attività generali di gestione logistica nell’Unione sono conservate o accessibili, come indicato nella domanda.
Articolo 28
Termine per l’adozione delle decisioni
(Articolo 22, paragrafo 3, del codice)
Articolo 29
Data di decorrenza dell’autorizzazione AEO
(Articolo 22, paragrafo 4, del codice)
In deroga all’articolo 22, paragrafo 4, del codice, l’autorizzazione che concede la qualifica di AEO («autorizzazione AEO») prende effetto il quinto giorno successivo all’adozione della decisione.
Articolo 30
Effetti giuridici della sospensione
[Articolo 23, paragrafo 4, lettera b), del codice]
Se una decisione relativa a una persona che è al tempo stesso un AEOS e un AEOC è sospesa a norma dell’articolo 16, paragrafo 1, a causa del mancato rispetto delle condizioni stabilite all’articolo 39, lettera e), del codice, l’autorizzazione AEOS è sospesa, ma l’autorizzazione AEOC resta valida.
TITOLO II
PRINCIPI IN BASE AI QUALI SONO APPLICATI I DAZI ALL’IMPORTAZIONE O ALL’ESPORTAZIONE E LE ALTRE MISURE NEL QUADRO DEGLI SCAMBI DI MERCI
CAPO 1
Origine delle merci
Articolo 31
Merci interamente ottenute in un unico paese o territorio
(Articolo 60, paragrafo 1, del codice)
I prodotti seguenti sono considerati interamente ottenuti in un unico paese o territorio:
i prodotti minerali estratti in tale paese o territorio;
i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;
gli animali vivi, ivi nati e allevati;
i prodotti provenienti da animali vivi ivi allevati;
i prodotti della caccia e della pesca ivi praticate;
i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare fuori delle acque territoriali di un paese da navi registrate nel paese o territorio interessato e battenti bandiera di tale paese o territorio;
le merci ottenute o prodotte a bordo di navi-officina utilizzando prodotti di cui alla lettera f), originari di tale paese o territorio, sempreché tali navi-officina siano immatricolate in detto paese e ne battano la bandiera;
i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino situato al di fuori delle acque territoriali, sempreché tale paese o territorio eserciti diritti esclusivi per lo sfruttamento di tale suolo o sottosuolo;
i cascami e gli avanzi risultanti da operazioni manifatturiere e gli articoli fuori uso, sempreché siano stati ivi raccolti e possano servire unicamente al recupero di materie prime;
le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a i).
Articolo 32
Merci alla cui produzione contribuiscono due o più paesi o territori
(Articolo 60, paragrafo 2, del codice)
Si considera che le merci di cui all’allegato 22-01 abbiano subito l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, che ha come risultato la fabbricazione di un prodotto nuovo o che rappresenta una fase importante della fabbricazione, nel paese o territorio in cui le norme contenute in tale allegato sono soddisfatte o che è identificato da tali norme.
Articolo 33
Operazioni di trasformazione o lavorazione che non sono economicamente giustificate
(Articolo 60, paragrafo 2, del codice)
Un’operazione di trasformazione o lavorazione effettuata in un altro paese o territorio non è considerata economicamente giustificata se, sulla base degli elementi disponibili, risulta che lo scopo di tale operazione era quello di evitare l’applicazione delle misure di cui all’articolo 59 del codice.
Per le merci che rientrano nell'allegato 22-01 si applicano le regole residuali di capitolo relative a tali merci.
Per le merci che non rientrano nell’allegato 22-01, se l’ultima lavorazione o trasformazione non è considerata economicamente giustificata si ritiene che le merci abbiano subito la loro ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata, che ha come risultato la fabbricazione di un prodotto nuovo o che rappresenta una fase importante della fabbricazione, nel paese o territorio di cui è originaria la maggior parte dei materiali, determinata sulla base del valore degli stessi.
Articolo 34
Operazioni minime
(Articolo 60, paragrafo 2, del codice)
Le operazioni seguenti non sono considerate come trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata, ai fini del conferimento dell’origine:
le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione in buone condizioni dei prodotti durante il loro trasporto e magazzinaggio (ventilazione, spanditura, essiccazione, rimozione di parti avariate e operazioni analoghe) o operazioni volte a facilitare la spedizione o il trasporto;
le semplici operazioni di spolveratura, vagliatura o cernita, selezione, classificazione, assortimento, lavatura, riduzione in pezzi;
i cambiamenti d’imballaggio e le divisioni e riunioni di partite, le semplici operazioni di riempimento di bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone o tavolette e ogni altra semplice operazione di condizionamento;
la presentazione delle merci in serie o insiemi o la loro messa in vendita;
l’apposizione sui prodotti e sul loro imballaggio di marchi, etichette o altri segni distintivi;
la semplice riunione di parti di prodotti allo scopo di formare un prodotto completo;
lo smontaggio o il cambiamento di uso;
il cumulo di due o più operazioni tra quelle di cui alle lettere da a) a g).
Articolo 35
Accessori, pezzi di ricambio e utensili
(Articolo 60 del codice)
Ai fini del presente articolo per pezzi di ricambio essenziali si intendono quelli che soddisfano tutte le condizioni seguenti:
costituiscono elementi in mancanza dei quali non può essere assicurato il buon funzionamento di un’attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo che è stato immesso in libera pratica o precedentemente esportato e
sono caratteristici di queste merci e
sono destinati alla loro manutenzione normale e a sostituire pezzi della stessa specie danneggiati o resi inutilizzabili.
Articolo 36
Elementi neutri e imballaggio
(Articolo 60 del codice)
Al fine di determinare se le merci sono originarie di un paese o territorio, l’origine dei seguenti elementi non è presa in considerazione:
energia e combustibile;
impianti e attrezzature;
macchine e utensili;
materiali che non entrano e che non sono destinati a entrare nella composizione finale del prodotto.
Articolo 37
Definizioni
Ai fini della presente sezione si intende per:
«paese beneficiario»: un paese beneficiario del sistema di preferenze generalizzate (SPG) elencato nell’allegato II del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 8 );
«fabbricazione»: qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, compreso il montaggio;
«materiale»: qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto;
«prodotto»: il prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato ad essere successivamente impiegato in un’altra operazione di fabbricazione;
«merci»: sia i materiali che i prodotti;
«cumulo bilaterale»: il sistema che consente di considerare i prodotti originari dell’Unione come materiali originari di un paese beneficiario quando sono ulteriormente lavorati o incorporati in un prodotto in tale paese beneficiario;
«cumulo con la Norvegia, la Svizzera o la Turchia»: il sistema che consente di considerare i prodotti originari della Norvegia, della Svizzera o della Turchia come materiali originari di un paese beneficiario quando sono ulteriormente lavorati o incorporati in un prodotto in tale paese beneficiario e importati nell’Unione;
«cumulo regionale»: il sistema che consente di considerare i prodotti che, secondo la presente sezione, sono originari di un paese facente parte di un gruppo regionale come materiali originari di un altro paese dello stesso gruppo regionale (o di un paese di un altro gruppo regionale se è possibile il cumulo fra gruppi) quando sono ulteriormente trasformati o incorporati in un prodotto ivi fabbricato;
«cumulo ampliato»: il sistema in base al quale, su autorizzazione della Commissione richiesta da un paese beneficiario, taluni materiali originari di un paese vincolato all’Unione da un accordo di libero scambio ai sensi dell’articolo XXIV dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) sono considerati materiali originari di tale paese beneficiario quando sono ulteriormente trasformati o incorporati in un prodotto ivi fabbricato;
«materiali fungibili»: materiali dello stesso tipo e della stessa qualità commerciale, che presentano le stesse caratteristiche tecniche e fisiche e non possono essere distinti tra loro una volta incorporati nel prodotto finito;
«gruppo regionale»: il gruppo di paesi fra i quali si applica il cumulo regionale;
«valore in dogana»: il valore determinato conformemente all’accordo del 1994 relativo all’applicazione dell’articolo VII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (accordo OMC sul valore in dogana);
«valore dei materiali»: il valore in dogana al momento dell’importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nel paese di produzione. Tale definizione si applica, mutatis mutandis, qualora sia necessario stabilire il valore dei materiali originari utilizzati;
«prezzo franco fabbrica»: il prezzo franco fabbrica pagato per il prodotto al fabbricante nel cui stabilimento è stata effettuata l’ultima lavorazione o trasformazione, purché comprenda il valore di tutti i materiali utilizzati e tutti gli altri costi correlati alla fabbricazione del prodotto stesso, previa detrazione di eventuali imposte interne che siano o possano essere rimborsate al momento dell’esportazione del prodotto ottenuto.
Se il prezzo effettivamente corrisposto non rispecchia tutti i costi correlati alla fabbricazione del prodotto che sono realmente sostenuti nel paese di produzione, per prezzo franco fabbrica si intende la somma di tutti questi costi, previa detrazione di eventuali imposte interne che siano o possano essere rimborsate al momento dell’esportazione del prodotto ottenuto.
Se l’ultima lavorazione o trasformazione è stata appaltata a un fabbricante, il termine «fabbricante» di cui al primo comma può riferirsi all’impresa appaltante;
«contenuto massimo di materiali non originari»: il contenuto massimo di materiali non originari ammesso affinché la fabbricazione possa essere considerata come lavorazione o trasformazione sufficiente a conferire al prodotto il carattere originario. Tale valore può essere espresso in percentuale del prezzo franco fabbrica del prodotto o in percentuale del peso netto dei materiali utilizzati rientranti in un determinato gruppo di capitoli, in un capitolo, in una voce o in una sottovoce;
«peso netto»: il peso delle merci senza materiale d’imballaggio e contenitori di imballaggio di qualsiasi tipo;
«capitoli», «voci» e «sottovoci»: i capitoli, le voci e le sottovoci (a quattro o a sei cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il sistema armonizzato, con le modifiche indicate nella raccomandazione del Consiglio di cooperazione doganale del 26 giugno 2004;
«classificato» si riferisce alla classificazione di un prodotto o di un materiale in una determinata voce o sottovoce del sistema armonizzato;
«spedizione»: i prodotti:
spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario; oppure
trasportati sulla scorta di un documento di trasporto unico che accompagni il loro invio dall’esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, sulla scorta di una fattura unica;
«esportatore»: qualsiasi soggetto che esporti merci verso l’Unione o un paese beneficiario e sia in grado di provare l’origine delle merci, anche se non ne è il produttore o non espleta personalmente le formalità di esportazione;
«esportatore registrato»:
un esportatore stabilito in un paese beneficiario e registrato presso le autorità competenti di tale paese beneficiario ai fini dell’esportazione di prodotti nell’ambito del sistema verso l’Unione o un altro paese beneficiario con cui è possibile il cumulo regionale; oppure
un esportatore stabilito in uno Stato membro e registrato presso le autorità doganali di tale Stato membro ai fini dell'esportazione di prodotti originari dell'Unione verso un paese o un territorio con cui l'Unione ha un regime commerciale preferenziale; oppure
un rispeditore di merci stabilito in uno Stato membro e registrato presso le autorità doganali di tale Stato membro ai fini del rilascio delle attestazioni di origine sostitutive per rispedire prodotti originari in altri punti all'interno del territorio doganale dell'Unione o, se del caso, in Norvegia o Svizzera («rispeditore registrato»);
«attestazione di origine»: l’attestazione redatta dall’esportatore o dal rispeditore delle merci nella quale si constata che i prodotti in essa contemplati sono conformi alle norme di origine del sistema.
Articolo 38
Mezzi per la domanda e il rilascio di certificati d’informazione INF 4
[Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del codice]
Articolo 39
Mezzi per la domanda e il rilascio di autorizzazioni di esportatore autorizzato
[Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del codice]
La domanda per ottenere la qualifica di esportatore autorizzato ai fini del rilascio delle prove di origine preferenziale può essere presentata con mezzi diversi dai procedimenti informatici e l’autorizzazione di esportatore autorizzato può essere rilasciata con mezzi diversi dai procedimenti informatici.
Articolo 40
Mezzi per presentare la domanda per ottenere la qualifica di esportatore registrato e scambiare informazioni con gli esportatori registrati
[Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del codice]
Mezzi diversi dai procedimenti informatici possono essere utilizzati per tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni sulle domande e decisioni concernenti la qualifica di esportatore registrato e su eventuali domande ed atti successivi relativi alla gestione di tali decisioni.
Articolo 41
Principi generali
(Articolo 64, paragrafo 3, del codice)
I seguenti prodotti sono considerati originari di un paese beneficiario:
i prodotti interamente ottenuti in tale paese a norma dell’articolo 44;
i prodotti ottenuti in tale paese in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che tali materiali abbiano subito lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell’articolo 45.
Articolo 42
Principio di territorialità
(Articolo 64, paragrafo 3, del codice)
I prodotti originari esportati dal paese beneficiario verso un altro paese e successivamente reintrodotti sono considerati non originari, a meno che si fornisca alle autorità competenti prova adeguata che le condizioni seguenti sono soddisfatte:
i prodotti reintrodotti sono gli stessi prodotti che erano stati esportati e
i prodotti reintrodotti non hanno subito operazioni diverse da quelle necessarie per conservarli in buono stato durante la loro permanenza nel paese di cui trattasi o nel corso dell’esportazione.
Articolo 43
Assenza di manipolazione
(Articolo 64, paragrafo 3, del codice)
Articolo 44
Prodotti interamente ottenuti
(Articolo 64, paragrafo 3, del codice)
Sono considerati interamente ottenuti in un paese beneficiario:
i prodotti minerari estratti dal suo suolo o dal suo fondo marino;
i prodotti del regno vegetale ivi coltivati o raccolti;
gli animali vivi, ivi nati e allevati;
i prodotti provenienti da animali vivi ivi allevati;
i prodotti che provengono da animali macellati ivi nati e allevati;
i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;
i prodotti dell’acquacoltura ove i pesci, i crostacei e i molluschi siano ivi nati e allevati;
i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, con le sue navi, al di fuori delle sue acque territoriali;
i prodotti ottenuti a bordo delle sue navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera h);
gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero delle materie prime;
i cascami e gli avanzi provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;
i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle acque territoriali, purché esso abbia diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo;
le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a l).
Le espressioni «le sue navi» e «le sue navi officina» di cui al paragrafo 1, lettere h) e i), si riferiscono soltanto alle navi e alle navi officina:
che sono immatricolate nel paese beneficiario o in uno Stato membro;
che battono bandiera del paese beneficiario o di uno Stato membro;
che soddisfano una delle seguenti condizioni:
appartengono, in misura non inferiore al 50 %, a cittadini del paese beneficiario o degli Stati membri, oppure
appartengono a società:
Il primo comma si applica solo se sono state soddisfatte le condizioni stabilite all’articolo 55, paragrafo 2, lettere a), c) e d).
Articolo 45
Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati
(Articolo 64, paragrafo 3, del codice)
Articolo 46
Medie
(Articolo 64, paragrafo 3, del codice)
Tuttavia, ove la norma applicabile si fondi sulla conformità a un determinato contenuto massimo di materiali non originari, il valore dei materiali non originari può essere calcolato come valore medio secondo quanto indicato nel paragrafo 2, affinché sia tenuto conto delle fluttuazioni dei costi e dei tassi di cambio.
Articolo 47
Lavorazioni o trasformazioni insufficienti
(Articolo 64, paragrafo 3, del codice)
Fatto salvo il disposto del paragrafo 3, si considerano insufficienti a conferire il carattere originario, sussistano o no le condizioni di cui all’articolo 45, le seguenti operazioni:
le operazioni di conservazione effettuate affinché i prodotti restino in buone condizioni durante il trasporto e il magazzinaggio;
la scomposizione e la composizione di confezioni;
il lavaggio, la pulitura; la rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti;
la stiratura e pressatura di tessili;
le operazioni di pittura e lucidatura;
la sgusciatura e molitura parziale o totale del riso; la lucidatura e brillatura dei cereali e del riso;
le operazioni per colorare o aromatizzare lo zucchero o formare zollette di zucchero; la molitura parziale o totale dello zucchero cristallizzato;
la sbucciatura, la snocciolatura e la sgusciatura di frutta, frutta a guscio e verdura;
l’affilatura, la semplice molitura o il semplice taglio;
la vagliatura, la cernita, la classificazione, la calibrazione, l’assortimento (ivi compresa la costituzione di assortimenti di articoli);
le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di sistemazione su supporti di cartone o legno e ogni altra semplice operazione di imballaggio;
l’apposizione o la stampa di marchi, etichette, loghi o altri segni distintivi analoghi sui prodotti o sui loro imballaggi;
la semplice miscela di prodotti, anche di specie diverse; la miscela dello zucchero con qualsiasi sostanza;
la semplice aggiunta di acqua o la diluizione, disidratazione o denaturazione dei prodotti;
il semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo o lo smontaggio di prodotti in parti;
la macellazione degli animali;
il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere da a) a p).
Articolo 48
Tolleranza generale
(Articolo 64, paragrafo 3, del codice)
In deroga all’articolo 45 e fatti salvi i paragrafi 2 e 3 del presente articolo, i materiali non originari di cui, secondo le condizioni stabilite nell’elenco dell’allegato 22-03, non è ammesso l’utilizzo nella fabbricazione di un determinato prodotto, possono nondimeno essere utilizzati qualora il loro valore totale o peso netto accertato non superi:
il 15 % del peso del prodotto per i prodotti compresi nel capitolo 2 e nei capitoli da 4 a 24 del sistema armonizzato, esclusi i prodotti della pesca trasformati di cui al capitolo 16;
il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto per gli altri prodotti, ad eccezione di quelli compresi nei capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato per i quali si applicano le tolleranze indicate nell’allegato 22-03, parte I, note 6 e 7.
Articolo 49
Unità di riferimento
(Articolo 64, paragrafo 3, del codice)
Articolo 50
Accessori, pezzi di ricambio e utensili
(Articolo 64, paragrafo 3, del codice)
Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili consegnati con un’attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che fanno parte del suo normale equipaggiamento e sono compresi nel suo prezzo franco fabbrica, si considerano un tutto unico con l’attrezzatura, la macchina, l’apparecchio o il veicolo in questione.
Articolo 51
Assortimenti
(Articolo 64, paragrafo 3, del codice)
Gli assortimenti, definiti nella regola generale di interpretazione 3 b) del sistema armonizzato, si considerano originari a condizione che tutti i prodotti di cui essi si compongono siano originari.
Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato originario nel suo insieme qualora il valore dei prodotti non originari non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell’assortimento.
Articolo 52
Elementi neutri
(Articolo 64, paragrafo 3, del codice)
Per determinare se un prodotto è originario, non occorre determinare l’origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua fabbricazione:
energia e combustibile;
impianti e attrezzature;
macchine e utensili;
merci che non entrano, né sono destinate a entrare, nella composizione finale del prodotto.
Articolo 53
Cumulo bilaterale
(Articolo 64, paragrafo 3, del codice)
In virtù del cumulo bilaterale, i prodotti originari dell’Unione possono essere considerati materiali originari di un paese beneficiario quando sono incorporati in un prodotto fabbricato in tale paese, a condizione che la lavorazione o la trasformazione ivi eseguita trascenda le operazioni elencate all’articolo 47, paragrafo 1.
Gli articoli da 41 a 52 del presente regolamento e l'articolo 108 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 si applicano mutatis mutandis alle esportazioni dall'Unione verso un paese beneficiario ai fini del cumulo bilaterale.
Articolo 54
Cumulo con la Norvegia, la Svizzera o la Turchia
(Articolo 64, paragrafo 3, del codice)
Articolo 55
Cumulo regionale
(Articolo 64, paragrafo 3, del codice)
Il cumulo regionale si applica ai seguenti quattro gruppi regionali distinti:
gruppo I: Brunei, Cambogia, Filippine, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar/Birmania, Singapore, Thailandia, Vietnam;
gruppo II: Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, Perù, Venezuela;
gruppo III: Bangladesh, Bhutan, India, Maldive, Nepal, Pakistan, Sri Lanka;
gruppo IV: Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay.
Il cumulo regionale fra paesi appartenenti allo stesso gruppo si applica unicamente se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
al momento dell’esportazione del prodotto verso l’Unione i paesi partecipanti al cumulo sono i paesi beneficiari per i quali i regimi preferenziali non sono stati temporaneamente revocati a norma del regolamento (UE) n. 978/2012;
ai fini del cumulo regionale fra paesi di un gruppo regionale si applicano le norme di origine stabilite nella sottosezione 2;
i paesi del gruppo regionale si sono impegnati:
a osservare o a far osservare la presente sottosezione e
a fornire la cooperazione amministrativa necessaria per assicurare la corretta applicazione della presente sottosezione sia nei confronti dell’Unione che nelle loro relazioni reciproche;
gli impegni di cui alla lettera c) sono stati comunicati alla Commissione dal segretariato del gruppo regionale interessato o da un altro organismo comune competente che rappresenti tutti i membri del gruppo in questione.
Ai fini della lettera b), quando l’operazione che conferisce il carattere originario di cui all’allegato 22-03, parte II, non è la stessa per tutti i paesi partecipanti al cumulo, l’origine dei prodotti esportati da un paese a un altro paese del gruppo regionale ai fini del cumulo regionale è determinata sulla base della norma che si applicherebbe se i prodotti fossero esportati verso l’Unione.
Se i paesi di un gruppo regionale si sono già conformati, anteriormente al 1o gennaio 2011, alle disposizioni di cui al primo comma, lettere c) e d), non è necessaria la sottoscrizione di un nuovo impegno.
I materiali elencati nell’allegato 22-04 sono esclusi dal cumulo regionale di cui al paragrafo 2 se:
la preferenza tariffaria applicabile nell’Unione non è la stessa per tutti i paesi partecipanti al cumulo e
i materiali in questione beneficerebbero, grazie al cumulo, di un trattamento tariffario più favorevole rispetto a quello di cui avrebbero fruito se fossero stati esportati direttamente verso l’Unione.
Se la condizione di cui al primo comma non è soddisfatta, il paese che deve essere indicato come paese di origine sulla prova dell'origine rilasciata o compilata ai fini dell'esportazione dei prodotti verso l'Unione è il paese del gruppo regionale in cui ha origine la percentuale più alta del valore dei materiali utilizzati nella fabbricazione del prodotto finale.
Su richiesta delle autorità di un paese beneficiario del gruppo I o del gruppo III, la Commissione può autorizzare il cumulo regionale fra i paesi di tali gruppi se accerta che ciascuna delle seguenti condizioni è soddisfatta:
sussistono le condizioni di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), e
i paesi che partecipano al cumulo regionale si sono impegnati e hanno congiuntamente comunicato alla Commissione il loro impegno:
a osservare o far osservare la presente sottosezione, la sottosezione 2 e tutte le altre disposizioni riguardanti l’attuazione delle norme di origine, e
a fornire la cooperazione amministrativa necessaria per assicurare la corretta applicazione della presente sottosezione e della sottosezione 2 sia nei confronti dell’Unione che nelle loro relazioni reciproche.
La richiesta di cui al primo comma è corredata da documentazione comprovante che le condizioni stabilite dallo stesso comma sono soddisfatte. Essa è indirizzata alla Commissione, che decide in merito tenendo conto di tutti gli elementi relativi al cumulo ritenuti pertinenti, compresi i materiali oggetto del cumulo.
Se la condizione di cui al primo comma non è soddisfatta, il paese che deve essere indicato come paese di origine sulla prova dell'origine ai fini dell'esportazione dei prodotti verso l'Unione è il paese partecipante al cumulo in cui ha origine la percentuale più alta del valore dei materiali utilizzati nella fabbricazione del prodotto finale.
Articolo 56
Cumulo ampliato
(Articolo 64, paragrafo 3, del codice)
Su richiesta delle autorità di un paese beneficiario, la Commissione può concedere il cumulo ampliato fra un paese beneficiario e un paese vincolato all’Unione da un accordo di libero scambio ai sensi dell’articolo XXIV dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT), purché ciascuna delle condizioni seguenti sia soddisfatta:
i paesi partecipanti al cumulo si sono impegnati a osservare o far osservare la presente sottosezione, la sottosezione 2 e tutte le altre disposizioni riguardanti l’attuazione delle norme di origine, e a fornire la cooperazione amministrativa necessaria per assicurare la corretta applicazione della presente sottosezione e della sottosezione 2 sia nei confronti dell’Unione che nelle loro relazioni reciproche;
l’impegno di cui alla lettera a) è stato comunicato alla Commissione dal paese beneficiario interessato.
La richiesta di cui al primo comma contiene un elenco dei materiali oggetto del cumulo ed è corredata della documentazione comprovante che le condizioni stabilite nel primo comma, lettere a) e b), sono soddisfatte. Essa è indirizzata alla Commissione. In caso di modifica dei materiali interessati è necessario presentare un’altra richiesta.
Sono esclusi dal cumulo ampliato i materiali compresi nei capitoli da 1 a 24 del sistema armonizzato.
Affinché il prodotto ottenuto possa acquisire il carattere originario non è necessario che i materiali originari del paese vincolato all’Unione da un accordo di libero scambio, utilizzati in un paese beneficiario nella fabbricazione del prodotto destinato ad essere esportato verso l’Unione, siano stati sottoposti a lavorazioni o trasformazioni sufficienti, a condizione che le lavorazioni o trasformazioni effettuate nel paese beneficiario interessato trascendano le operazioni elencate all’articolo 47, paragrafo 1.
Articolo 57
Applicazione del cumulo bilaterale o del cumulo con la Norvegia, la Svizzera o la Turchia in combinazione con il cumulo regionale
(Articolo 64, paragrafo 3, del codice)
Se il cumulo bilaterale o il cumulo con la Norvegia, la Svizzera o la Turchia è applicato in combinazione con il cumulo regionale, il prodotto ottenuto è considerato originario di uno dei paesi del gruppo regionale interessato, determinato in conformità all’articolo 55, paragrafo 4, primo e secondo comma, o, se del caso, all’articolo 55, paragrafo 6, primo e secondo comma.
Articolo 58
Separazione contabile delle scorte di materiali degli esportatori unionali
(Articolo 64, paragrafo 3, del codice)
L’autorizzazione è concessa solo se l’applicazione del metodo di cui al paragrafo 1 può garantire in qualsiasi momento che il quantitativo di prodotti ottenuti che possono essere considerati «originari dell’Unione» sia identico a quello risultante dall’applicazione di un metodo di separazione fisica delle scorte.
Se autorizzato, il metodo è applicato e l’applicazione è registrata conformemente ai principi contabili generali in vigore nell’Unione.
Esse possono ritirare l’autorizzazione nei casi seguenti:
il titolare fa un qualunque uso improprio dell’autorizzazione; o
il titolare non soddisfa una delle altre condizioni stabilite nella presente sottosezione, nella sottosezione 2 e in tutte le altre disposizioni riguardanti l’attuazione delle norme d’origine.
Articolo 59
Requisiti di carattere generale
(Articolo 64, paragrafo 3, del codice)
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni relative alle misure tariffarie preferenziali adottate unilateralmente dall'Unione a favore di taluni paesi, gruppi di paesi o territori (in prosieguo denominati «paese o territorio beneficiario»), ad esclusione di quelli contemplati nella sottosezione 2 della presente sezione e dei paesi e territori d'oltremare associati all'Unione, si considerano prodotti originari di un paese o territorio beneficiario:
i prodotti interamente ottenuti in tale paese o territorio beneficiario ai sensi dell'articolo 60;
i prodotti ottenuti in tale paese o territorio beneficiario e nella cui fabbricazione siano stati utilizzati prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione che questi prodotti abbiano subito lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 61.
Articolo 60
Prodotti interamente ottenuti
(Articolo 64, paragrafo 3, del codice)
Si considerano interamente ottenuti in un paese o territorio beneficiario o nell’Unione:
i prodotti minerari estratti dal suo suolo o dal suo fondo marino;
i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;
gli animali vivi, ivi nati e allevati;
i prodotti provenienti da animali vivi ivi allevati;
i prodotti che provengono da animali macellati ivi nati e allevati;
i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;
i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle sue acque territoriali, con le sue navi;
i prodotti fabbricati a bordo delle sue navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera g);
gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero delle materie prime;
i cascami e gli avanzi provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;
i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle sue acque territoriali, purché il paese o territorio beneficiario o uno Stato membro abbia diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo;
le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a k).
Le espressioni «le sue navi» e «le sue navi officina» di cui al paragrafo 1, lettere g) e h), si riferiscono soltanto alle navi e alle navi officina:
che sono immatricolate o registrate nel paese o territorio beneficiario o in uno Stato membro;
che battono bandiera del paese o territorio beneficiario o di uno Stato membro;
che appartengono, in misura non inferiore al 50%, a cittadini del paese o territorio beneficiario o degli Stati membri, o a una società la cui sede principale è situata in detto paese o territorio beneficiario o in uno Stato membro, di cui il dirigente o i dirigenti, il presidente del consiglio di amministrazione o di vigilanza e la maggioranza dei membri di tali consigli sono cittadini del paese o territorio beneficiario o di Stati membri e di cui, inoltre, per quanto riguarda le società, almeno metà del capitale appartiene a detto paese o territorio beneficiario o detti Stati membri o a enti pubblici o a cittadini di detto paese o territorio beneficiario o degli Stati membri;
il comandante e gli ufficiali delle navi da pesca e delle navi officina sono cittadini del paese o territorio beneficiario o degli Stati membri;
l'equipaggio è composto, almeno per il 75 %, di cittadini del paese o territorio beneficiario o degli Stati membri.
Articolo 61
Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati
(Articolo 64, paragrafo 3, del codice)
Ai fini dell'articolo 59, i prodotti che non sono interamente ottenuti in un paese o territorio beneficiario o nell'Unione si considerano sufficientemente lavorati o trasformati purché siano soddisfatte le condizioni stabilite nell'elenco di cui all'allegato 22-11.
Dette condizioni stabiliscono, per tutti i prodotti contemplati nella presente sottosezione, la lavorazione o la trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella fabbricazione e si applicano solo a detti materiali.
Se un prodotto che ha acquisito il carattere originario perché soddisfa le condizioni indicate nell’elenco è impiegato nella fabbricazione di un altro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto in cui esso è incorporato non gli si applicano e non si tiene alcun conto dei materiali non originari eventualmente impiegati nella fabbricazione.
Articolo 62
Lavorazioni o trasformazioni insufficienti
(Articolo 64, paragrafo 3, del codice)
Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, si considerano insufficienti a conferire il carattere originario, sussistano o no le condizioni di cui all’articolo 61, le seguenti operazioni:
le operazioni di conservazione effettuate affinché i prodotti restino in buone condizioni durante il trasporto e il magazzinaggio;
la scomposizione e la composizione di confezioni;
il lavaggio, la pulitura; la rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti;
la stiratura o la pressatura di prodotti e articoli tessili;
le operazioni di pittura e lucidatura;
la mondatura, la macinatura parziale o totale, la pulitura e la brillatura di cereali e riso;
le operazioni per colorare o aromatizzare lo zucchero o formare zollette di zucchero; la molitura parziale o totale dello zucchero;
la sbucciatura, la snocciolatura e la sgusciatura di frutta, frutta a guscio e verdura;
l’affilatura, la semplice molitura o il semplice taglio;
la vagliatura, la cernita, la selezione, la classificazione, la calibrazione, l’assortimento (ivi compresa la costituzione di assortimenti di articoli);
le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di sistemazione su supporti di cartone o legno e ogni altra semplice operazione di imballaggio;
l’apposizione o la stampa di marchi, etichette, loghi o altri segni distintivi analoghi sui prodotti o sui loro imballaggi;
la semplice miscela di prodotti, anche di specie diverse; la miscela dello zucchero con qualsiasi sostanza;
la semplice aggiunta di acqua o la diluizione, disidratazione o denaturazione dei prodotti;
il semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo o lo smontaggio di prodotti in parti;
la macellazione degli animali;
il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere da a) a p).
Articolo 63
Unità di riferimento
(Articolo 64, paragrafo 3, del codice)
Ne consegue che:
quando un prodotto composto da un gruppo o da un insieme di articoli è classificato, secondo il sistema armonizzato, in un’unica voce, l’intero complesso costituisce l’unità da prendere in considerazione;
quando una spedizione consiste di un certo numero di prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, ogni prodotto va considerato singolarmente nell’applicare le disposizioni della presente sottosezione.
Articolo 64
Tolleranza generale
(Articolo 64, paragrafo 3, del codice)
Laddove nell’elenco siano indicate una o più percentuali per il valore massimo dei materiali non originari, dall’applicazione del primo comma non deve derivare un superamento di dette percentuali.
Articolo 65
Accessori, pezzi di ricambio e utensili
(Articolo 64, paragrafo 3, del codice)
Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che vengono consegnati con un’attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che fanno parte del suo normale equipaggiamento e il cui prezzo è compreso nel suo o per i quali non viene emessa una fattura distinta si considerano un tutto unico con l’attrezzatura, la macchina, l’apparecchio o il veicolo in questione.
Articolo 66
Assortimenti
(Articolo 64, paragrafo 3, del codice)
Gli assortimenti, definiti ai sensi della regola generale di interpretazione 3 del sistema armonizzato, si considerano originari a condizione che tutti i prodotti che li compongono siano originari. Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato originario nel suo insieme a condizione che il valore dei prodotti non originari non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell’assortimento.
Articolo 67
Elementi neutri
(Articolo 64, paragrafo 3, del codice)
Per determinare se un prodotto è originario, non occorre determinare l’origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua produzione:
energia e combustibile;
impianti e attrezzature;
macchine e utensili;
merci che non entrano, né sono destinate a entrare, nella composizione finale dello stesso.
Articolo 68
Principio di territorialità
(Articolo 64, paragrafo 3, del codice)
Le condizioni relative all'acquisizione del carattere di prodotto originario stabilite nella sottosezione 4 e nella presente sottosezione devono essere rispettate senza interruzione nel paese o territorio beneficiario o nell'Unione.
I prodotti originari esportati dal paese o territorio beneficiario o dall'Unione verso un altro paese e successivamente reintrodotti sono considerati non originari, a meno che si fornisca alle autorità competenti prova adeguata che le condizioni seguenti sono soddisfatte:
i prodotti reintrodotti sono gli stessi prodotti che erano stati esportati;
i prodotti reintrodotti non hanno subito operazioni diverse da quelle necessarie per conservarli in buono stato durante la loro permanenza nel paese di cui trattasi o nel corso dell'esportazione.
Articolo 69
Trasporto diretto
(Articolo 64, paragrafo 3, del codice)
Sono considerati trasportati direttamente dal paese o territorio beneficiario nell'Unione o da questa nel paese o territorio beneficiario:
i prodotti il cui trasporto si effettua senza attraversamento del territorio di altri paesi;
i prodotti che costituiscono un'unica spedizione trasportata attraverso il territorio di paesi diversi dal paese o territorio beneficiario o dall'Unione, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in questi paesi, a condizione che i prodotti rimangano sotto la vigilanza delle autorità doganali del paese di transito o di deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato;
i prodotti il cui trasporto si effettua senza soluzione di continuità, per mezzo di condutture, attraverso il territorio di paesi diversi dal paese o territorio beneficiario esportatore o dall'Unione.
La prova della sussistenza delle condizioni di cui al paragrafo 1, lettera b), è fornita alle autorità doganali competenti presentando uno dei documenti seguenti:
un documento di trasporto unico per il passaggio dal paese di esportazione attraverso il paese di transito;
un certificato rilasciato dalle autorità doganali del paese di transito contenente:
una descrizione esatta dei prodotti;
le date di scarico e ricarico dei prodotti e, se del caso, il nome delle navi o degli altri mezzi di trasporto utilizzati, e
la certificazione delle condizioni in cui è avvenuta la sosta delle merci nel paese di transito oppure,
in mancanza di questi documenti, qualsiasi documento probatorio.
Articolo 70
Esposizioni
(Articolo 64, paragrafo 3, del codice)
I prodotti originari spediti da un paese o territorio beneficiario per un'esposizione in un altro paese e venduti dopo l'esposizione per essere importati nell'Unione beneficiano, all'importazione in quest'ultima, delle preferenze tariffarie di cui all'articolo 59, purché rispondano alle condizioni previste dalla sottosezione 4 e dalla presente sottosezione per essere considerati originari del paese o territorio beneficiario in questione e che sia fornita alle competenti autorità doganali dell'Unione la prova soddisfacente che:
un esportatore ha inviato detti prodotti dal paese o territorio beneficiario direttamente nel paese dell'esposizione e ve li ha esposti;
detto esportatore ha venduto i prodotti o li ha ceduti a un destinatario nell’Unione;
i prodotti sono stati spediti nell’Unione, nel corso dell’esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati all’esposizione;
dal momento in cui sono stati inviati all’esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all’esposizione stessa.
CAPO 2
Valore in dogana delle merci
Articolo 71
Semplificazione
(Articolo 73 del codice)
L’autorizzazione di cui all’articolo 73 del codice può essere concessa se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
l’applicazione del procedimento di cui all’articolo 166 del codice comporta nel caso di specie un costo amministrativo sproporzionato;
il valore in dogana determinato non differirà in modo significativo da quello determinato in assenza di un’autorizzazione.
La concessione dell’autorizzazione è subordinata al rispetto, da parte del richiedente, delle seguenti condizioni:
il richiedente soddisfa il criterio di cui all’articolo 39, lettera a), del codice;
utilizza un sistema contabile che sia compatibile con i principi contabili generalmente accettati applicati nello Stato membro in cui è tenuta la contabilità e che faciliterà i controlli doganali mediante audit. Il sistema contabile conserva una documentazione cronologica dei dati atta a fornire una pista di controllo dal momento in cui i dati sono inseriti nel fascicolo;
dispone di un’organizzazione amministrativa che corrisponde al tipo e alla dimensione dell’impresa e che è adatta alla gestione dei flussi di merci, e di un sistema di controllo interno che permette di individuare le transazioni illegali o irregolari.
TITOLO III
OBBLIGAZIONE DOGANALE E GARANZIE
CAPO 1
Insorgenza di un’obbligazione doganale
Articolo 72
Calcolo dell’importo del dazio all’importazione sui prodotti trasformati in regime di perfezionamento attivo
(Articolo 86, paragrafo 3, del codice)
Il metodo della chiave quantitativa di cui ai paragrafi 3 e 4 è applicato nei seguenti casi:
se un solo tipo di prodotti trasformati è ottenuto dalle operazioni di perfezionamento;
se diversi tipi di prodotti trasformati sono ottenuti dalle operazioni di perfezionamento e in ogni tipo di prodotti trasformati si trovano tutti gli elementi o i componenti delle merci vincolate al regime.
Nel caso di cui al paragrafo 2, lettera b), il quantitativo di merci vincolate al regime di perfezionamento attivo considerato presente nei prodotti trasformati per i quali è sorta un’obbligazione doganale è determinato applicando, al quantitativo totale delle merci vincolate al regime di perfezionamento attivo, una percentuale calcolata moltiplicando i seguenti fattori:
la percentuale costituita dai prodotti trasformati per cui è sorta un’obbligazione doganale rispetto al quantitativo totale dei prodotti trasformati dello stesso tipo risultanti dall’operazione di perfezionamento;
la percentuale costituita dal quantitativo totale dei prodotti trasformati dello stesso tipo, a prescindere dal fatto che sia sorta un’obbligazione doganale, rispetto al quantitativo totale di tutti i prodotti trasformati risultanti dall’operazione di perfezionamento.
Il quantitativo di merci vincolate al regime di perfezionamento attivo considerato presente nei prodotti trasformati per i quali è sorta un’obbligazione doganale è determinato applicando, al quantitativo totale delle merci vincolate al regime di perfezionamento attivo, una percentuale calcolata moltiplicando i seguenti fattori:
la percentuale costituita dai prodotti trasformati per cui è sorta un’obbligazione doganale rispetto al valore totale dei prodotti trasformati dello stesso tipo risultanti dall’operazione di perfezionamento;
la percentuale costituita dal valore totale dei prodotti trasformati dello stesso tipo, a prescindere dal fatto che sia sorta un’obbligazione doganale, rispetto al valore totale di tutti i prodotti trasformati risultanti dall’operazione di perfezionamento.
Ai fini dell’applicazione del metodo della chiave valore, il valore dei prodotti trasformati è stabilito sulla base degli attuali prezzi franco fabbrica nel territorio doganale dell’Unione oppure, qualora tali prezzi franco fabbrica non possano essere determinati, sulla base degli attuali prezzi di vendita nel territorio doganale dell’Unione per prodotti identici o simili. I prezzi praticati tra parti apparentemente associate oppure vincolate da un accordo di compensazione non possono essere utilizzati per la determinazione del valore dei prodotti trasformati, a meno che non sia stabilito che tale rapporto non incide sui prezzi.
Qualora non possa essere accertato conformemente al terzo comma, il valore dei prodotti trasformati è determinato ricorrendo a qualsiasi metodo ragionevole.
Articolo 73
Applicazione delle disposizioni relative al regime di uso finale ai prodotti trasformati in regime di perfezionamento attivo
(Articolo 86, paragrafo 3, del codice)
Il paragrafo 1 si applica se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
un’autorizzazione a vincolare le merci al regime di uso finale avrebbe potuto essere rilasciata e
le condizioni per l’esenzione dal dazio o per l’aliquota ridotta del dazio a motivo dell’uso particolare di tali merci sarebbero state soddisfatte al momento dell’accettazione della dichiarazione doganale per il vincolo delle merci al regime di perfezionamento attivo.
Articolo 74
Applicazione del trattamento tariffario preferenziale a merci vincolate al regime di perfezionamento attivo
(Articolo 86, paragrafo 3, del codice)
Ai fini dell’applicazione dell’articolo 86, paragrafo 3, del codice, quando, al momento dell’accettazione della dichiarazione doganale per il vincolo di merci al regime di perfezionamento attivo, le merci importate soddisfano le condizioni richieste per fruire di un trattamento tariffario preferenziale nel quadro di contingenti o di massimali tariffari, tali merci sono ammissibili al trattamento tariffario preferenziale previsto per merci identiche al momento dell’accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica.
Articolo 75
Dazio all’importazione specifico per i prodotti trasformati in regime di perfezionamento passivo o per i prodotti di sostituzione
(Articolo 86, paragrafo 5, del codice)
Ove uno specifico dazio all’importazione debba essere applicato in relazione a prodotti trasformati nell’ambito del regime di perfezionamento passivo o a prodotti di sostituzione, l’importo del dazio all’importazione è calcolato sulla base del valore in dogana dei prodotti trasformati al momento dell’accettazione della dichiarazione doganale di immissione in libera pratica, previa detrazione del valore statistico delle merci corrispondenti temporaneamente esportate al momento in cui erano state vincolate al regime di perfezionamento passivo, moltiplicato per l’importo del dazio all’importazione applicabile ai prodotti trasformati o ai prodotti di sostituzione, diviso per il valore in dogana dei prodotti trasformati o dei prodotti di sostituzione.
Articolo 76
Deroga al calcolo dell’importo del dazio all’importazione sui prodotti trasformati in regime di perfezionamento attivo
(Articolo 86, paragrafi 3 e 4, del codice)
L’articolo 86, paragrafo 3, del codice si applica in assenza di una richiesta del dichiarante se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
i prodotti trasformati in regime di perfezionamento attivo sono importati direttamente o indirettamente dal titolare dell’autorizzazione entro un periodo di un anno dalla loro riesportazione;
al momento dell’accettazione della dichiarazione doganale per il vincolo delle merci al regime di perfezionamento attivo, le merci sarebbero state oggetto di una misura di politica agricola o commerciale, di un dazio antidumping provvisorio o definitivo, di un dazio compensativo, di una misura di salvaguardia o di un dazio addizionale derivante da una sospensione delle concessioni se fossero state dichiarate per l’immissione in libera pratica;
non era richiesto un esame delle condizioni economiche a norma dell’articolo 166.
Articolo 77
Termine per stabilire il luogo in cui sorge l’obbligazione doganale nell’ambito del transito unionale
(Articolo 87, paragrafo 2, del codice)
Per le merci vincolate al regime di transito unionale, il termine di cui all’articolo 87, paragrafo 2, del codice è uno dei seguenti:
sette mesi a decorrere dalla data in cui le merci avrebbero dovuto essere presentate all’ufficio doganale di destinazione, salvo nel caso in cui, prima della scadenza di tale termine, una richiesta di trasferire il recupero dell’obbligazione doganale sia stata inviata all’autorità competente del luogo in cui, in base alle prove ottenute dall’autorità doganale dello Stato membro di partenza, si sono verificati i fatti che hanno fatto sorgere l’obbligazione doganale, nel qual caso tale termine è prorogato al massimo di un mese;
un mese a decorrere dalla scadenza del termine entro cui il titolare del regime è tenuto a rispondere alla richiesta di informazioni necessarie all’appuramento del regime, qualora all’autorità doganale dello Stato membro di partenza non sia stato comunicato l’arrivo delle merci e il titolare del regime non abbia fornito informazioni o abbia fornito informazioni insufficienti.
Articolo 78
Termine per stabilire il luogo in cui sorge l’obbligazione doganale nell’ambito del transito in conformità alla convenzione TIR
(Articolo 87, paragrafo 2, del codice)
Per le merci vincolate al regime di transito in conformità alla convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR e successive modifiche (convenzione TIR), il termine di cui all’articolo 87, paragrafo 2, del codice è di sette mesi a decorrere dalla data in cui le merci avrebbero dovuto essere presentate all’ufficio doganale di destinazione o di uscita.
Articolo 79
Termine per stabilire il luogo in cui sorge l’obbligazione doganale nell’ambito del transito in conformità alla convenzione ATA o alla convenzione di Istanbul
(Articolo 87, paragrafo 2, del codice)
Per le merci vincolate al regime di transito in conformità alla convenzione doganale sul carnet ATA per l’ammissione temporanea delle merci, conclusa a Bruxelles il 6 dicembre 1961, e successive modifiche (convenzione ATA), o in conformità alla convenzione sull’ammissione temporanea, e successive modifiche (convenzione di Istanbul), il termine di cui all’articolo 87, paragrafo 2, del codice è di sette mesi a decorrere dalla data in cui le merci avrebbero dovuto essere presentate all’ufficio doganale di destinazione.
Articolo 80
Termine per stabilire il luogo in cui sorge l’obbligazione doganale nei casi diversi dal transito
(Articolo 87, paragrafo 2, del codice)
Per le merci vincolate ad un regime speciale diverso dal transito o per le merci in custodia temporanea, il termine di cui all’articolo 87, paragrafo 2, del codice è di sette mesi a decorrere dalla scadenza di uno dei seguenti termini:
il termine prescritto per l’appuramento del regime speciale;
il termine prescritto per porre fine alla vigilanza doganale delle merci in regime di uso finale;
il termine prescritto per la conclusione della custodia temporanea;
il termine prescritto per porre fine alla circolazione delle merci vincolate al regime di deposito tra luoghi diversi all’interno del territorio doganale dell’Unione, qualora il regime non sia stato appurato.
CAPO 2
Garanzia per un’obbligazione doganale potenziale o esistente
Articolo 81
Casi in cui non è richiesta una garanzia per merci vincolate al regime di ammissione temporanea
[Articolo 89, paragrafo 8, lettera c), del codice]
Il vincolo di merci al regime di ammissione temporanea non è subordinato alla costituzione di una garanzia nei seguenti casi:
se la dichiarazione in dogana può essere effettuata verbalmente o con altro atto di cui all’articolo 141;
nel caso di materiali utilizzati nel traffico internazionale da aziende ferroviarie, da compagnie aeree o marittime o da fornitori di servizi postali, a condizione che tali materiali rechino marchi di riconoscimento;
nel caso di imballaggi importati vuoti, a condizione che siano provvisti di marchi indelebili e non amovibili;
se il precedente titolare dell’autorizzazione di ammissione temporanea ha dichiarato le merci per il regime di ammissione temporanea in conformità all’articolo 136 o all’articolo 139 e tali merci sono successivamente vincolate al regime di ammissione temporanea per la stessa finalità.
Articolo 82
Garanzia in forma di impegno di un fideiussore
[Articolo 94, articolo 22, paragrafo 4, e articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del codice]
Articolo 83
Forme di garanzia diverse da un deposito in contanti o da un impegno di un fideiussore
[Articolo 92, paragrafo 1, lettera c), del codice]
Le forme di garanzia diverse da un deposito in contanti o da un impegno di un fideiussore sono le seguenti:
costituzione di un’ipoteca, di un debito fondiario, di un’anticresi o di un diritto equiparato su beni immobili;
cessione di crediti, costituzione di pegni con o senza spossessamento nonché di pegni su merci, titoli o crediti o su un libretto di risparmio o su un’iscrizione nel Gran Libro del debito pubblico dello Stato;
costituzione di una solidarietà passiva convenzionale da parte di una persona terza all’uopo riconosciuta dall’autorità doganale o consegna di una cambiale il cui pagamento sia garantito da tale persona;
deposito in contanti o mezzo di pagamento ritenuto equivalente, non in euro o nella moneta dello Stato membro in cui viene richiesta la garanzia;
partecipazione, con il pagamento di un contributo, ad un regime di garanzia generale gestito dall’autorità doganale.
Articolo 84
Riduzione dell’importo della garanzia globale ed esonero dalla garanzia
(Articolo 95, paragrafo 2, del codice)
Un’autorizzazione a utilizzare una garanzia globale con un importo ridotto al 50 % dell’importo di riferimento è concessa se il richiedente dimostra di soddisfare le seguenti condizioni:
tiene un sistema contabile compatibile con i principi contabili generalmente accettati applicati nello Stato membro in cui è tenuta la contabilità, autorizza controlli doganali mediante audit e mantiene una documentazione cronologica dei dati che fornisce una pista di controllo dal momento dell’inserimento dei dati nel fascicolo;
dispone di un’organizzazione amministrativa che corrisponde al tipo e alla dimensione dell’impresa e che è adatta alla gestione dei flussi di merci, e di un sistema di controllo interno che permette di prevenire, individuare e correggere gli errori e di prevenire e individuare le transazioni illegali o fraudolente;
non è oggetto di una procedura fallimentare;
nei tre anni precedenti la presentazione della domanda ha ottemperato ai propri obblighi finanziari per quanto riguarda il pagamento dei dazi doganali e di qualsiasi altro diritto, imposta o tassa riscossi per o in relazione all’importazione o all’esportazione di merci;
dimostra, sulla base dei fascicoli e delle informazioni disponibili per i tre anni che precedono la presentazione della domanda, di disporre di sufficiente capacità finanziaria per ottemperare agli obblighi che gli incombono e adempiere ai propri impegni tenuto conto del tipo e del volume di attività commerciale, e in particolare di non avere attivi netti negativi, salvo qualora possano essere coperti.
▼M4 —————
Un’autorizzazione a utilizzare una garanzia globale con un importo ridotto al 30 % dell’importo di riferimento è concessa se il richiedente dimostra di soddisfare le seguenti condizioni:
tiene un sistema contabile compatibile con i principi contabili generalmente accettati applicati nello Stato membro in cui è tenuta la contabilità, autorizza controlli doganali mediante audit e mantiene una documentazione cronologica dei dati che fornisce una pista di controllo dal momento dell’inserimento dei dati nel fascicolo;
dispone di un’organizzazione amministrativa che corrisponde al tipo e alla dimensione dell’impresa e che è adatta alla gestione dei flussi di merci, e di un sistema di controllo interno che permette di prevenire, individuare e correggere gli errori e di prevenire e individuare le transazioni illegali o fraudolente;
assicura che i dipendenti siano incaricati di informare le autorità doganali ogniqualvolta incontrino difficoltà nell’ottemperare alle norme doganali e stabilisce procedure per informare le autorità doganali di tali difficoltà;
non è oggetto di una procedura fallimentare;
nei tre anni precedenti la presentazione della domanda ha ottemperato ai propri obblighi finanziari per quanto riguarda il pagamento dei dazi doganali e di qualsiasi altro diritto, imposta o tassa riscossi per o in relazione all’importazione o all’esportazione di merci;
dimostra, sulla base dei fascicoli e delle informazioni disponibili per i tre anni che precedono la presentazione della domanda, di disporre di sufficiente capacità finanziaria per ottemperare agli obblighi che gli incombono e adempiere ai propri impegni tenuto conto del tipo e del volume di attività commerciale, e in particolare di non avere attivi netti negativi, salvo qualora possano essere coperti.
▼M4 —————
Un esonero dalla garanzia è concesso se il richiedente dimostra di soddisfare i seguenti requisiti:
tiene un sistema contabile compatibile con i principi contabili generalmente accettati applicati nello Stato membro in cui è tenuta la contabilità, autorizza controlli doganali mediante audit e mantiene una documentazione cronologica dei dati che fornisce una pista di controllo dal momento dell’inserimento dei dati nel fascicolo;
consente all’autorità doganale l’accesso fisico ai propri sistemi contabili e, se del caso, alle scritture commerciali e relative ai trasporti;
dispone di un sistema logistico che identifica le merci come unionali o non unionali e ne indica, se del caso, l’ubicazione;
dispone di un’organizzazione amministrativa che corrisponde al tipo e alla dimensione dell’impresa e che è adatta alla gestione dei flussi di merci, e di un sistema di controllo interno che permette di prevenire, individuare e correggere gli errori e di prevenire e individuare le transazioni illegali o fraudolente;
ove applicabile, dispone di procedure soddisfacenti che permettono di gestire le licenze e le autorizzazioni concesse in conformità alle misure di politica commerciale o relative agli scambi di prodotti agricoli;
dispone di procedure soddisfacenti di archiviazione delle proprie scritture e informazioni e di protezione contro la perdita di dati;
assicura che i dipendenti siano incaricati di informare le autorità doganali ogniqualvolta incontrino difficoltà nell’ottemperare alle norme doganali e stabilisce procedure per informare le autorità doganali di tali difficoltà;
dispone di misure adeguate di sicurezza per proteggere il proprio sistema informatico contro qualsiasi manipolazione non autorizzata e tutelare la propria documentazione;
non è oggetto di una procedura fallimentare;
nei tre anni precedenti la presentazione della domanda ha ottemperato ai propri obblighi finanziari per quanto riguarda il pagamento dei dazi doganali e di qualsiasi altro diritto, imposta o tassa riscossi per o in relazione all’importazione o all’esportazione di merci;
dimostra, sulla base dei fascicoli e delle informazioni disponibili per i tre anni che precedono la presentazione della domanda, di disporre di sufficiente capacità finanziaria per ottemperare agli obblighi che gli incombono e adempiere ai propri impegni tenuto conto del tipo e del volume di attività commerciale, e in particolare di non avere attivi netti negativi, salvo qualora possano essere coperti.
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Se giustificato, le autorità doganali possono tenere conto del rischio di insorgenza di dette obbligazioni doganali e di altri oneri, per quanto concerne il tipo e il volume di attività commerciali dell'operatore economico connesse alle dogane e il tipo di merci per le quali è richiesta la garanzia.
Articolo 85
Dispensa dagli obblighi del fideiussore nell’ambito del regime di transito unionale
[Articolo 6, paragrafo 2 e paragrafo 3, lettera a), e articolo 98 del codice]
I requisiti comuni in materia di dati per la notifica di cui al paragrafo 2 figurano nell’allegato 32-05.
Articolo 86
Richiesta di pagamento a un’associazione garante per merci scortate da carnet ATA e notifica del mancato appuramento dei carnet CPD a un’associazione garante nell’ambito del regime della convenzione ATA o della convenzione di Istanbul
[Articolo 6, paragrafo 2, articolo 6, paragrafo 3, lettera a), e articolo 98 del codice]
CAPO 3
Riscossione e pagamento del dazio e rimborso e sgravio dell’importo del dazio all’importazione e all’esportazione
Articolo 87
Mezzi di notifica dell’obbligazione doganale
(Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del codice)
La notifica dell’obbligazione doganale a norma dell’articolo 102 del codice può essere effettuata utilizzando mezzi diversi dai procedimenti informatici.
Articolo 88
Esonero dalla notifica dell’obbligazione doganale
[Articolo 102, paragrafo 1, lettera d), del codice]
Articolo 89
Sospensione del termine di pagamento in caso di domanda di sgravio
[Articolo 108, paragrafo 3, lettera a), del codice]
Le autorità doganali sospendono il termine di pagamento dell’importo del dazio all’importazione o all’esportazione corrispondente a un’obbligazione doganale fino a quando non abbiano preso una decisione sulla domanda di sgravio, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:
se la domanda di sgravio è stata presentata a norma dell’articolo 118, 119 o 120 del codice, le condizioni stabilite nel pertinente articolo sono verosimilmente soddisfatte;
se la domanda di sgravio è stata presentata a norma dell’articolo 117 del codice, le condizioni stabilite nello stesso articolo e nell’articolo 45, paragrafo 2, del codice sono verosimilmente soddisfatte.
Articolo 90
Sospensione del termine di pagamento nel caso di merci destinate ad essere confiscate, distrutte o abbandonate allo Stato
[Articolo 108, paragrafo 3, lettera b), del codice]
Le autorità doganali sospendono il termine di pagamento dell’importo del dazio all’importazione o all’esportazione corrispondente a un’obbligazione doganale quando le merci si trovano ancora sotto sorveglianza doganale e sono destinate ad essere confiscate, distrutte o abbandonate allo Stato e le autorità doganali ritengono che le condizioni per la confisca, la distruzione o l’abbandono saranno probabilmente soddisfatte, fino all’adozione della decisione finale sulla loro confisca, distruzione o abbandono.
Articolo 91
Sospensione del termine di pagamento in caso di obbligazione doganale sorta in seguito a inosservanza
[Articolo 108, paragrafo 3, lettera c), del codice]
Le autorità doganali sospendono il termine di pagamento, da parte della persona di cui all’articolo 79, paragrafo 3, lettera a), del codice, dell’importo del dazio all’importazione o all’esportazione corrispondente a un’obbligazione doganale quando un’obbligazione doganale è sorta in seguito a un’inosservanza di cui all’articolo 79 del codice, a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
almeno un altro debitore sia stato identificato a norma dell’articolo 79, paragrafo 3, lettera b) o c), del codice;
l’importo del dazio all’importazione o all’esportazione in questione è stato notificato al debitore di cui alla lettera a) conformemente all’articolo 102 del codice;
la persona di cui all’articolo 79, paragrafo 3, lettera a), del codice non è considerata un debitore a norma dell’articolo 79, paragrafo 3, lettera b) o c), del codice e non le può essere attribuita alcuna frode o manifesta negligenza.
La sospensione è subordinata all’emissione di una garanzia, da parte della persona che beneficia della sua concessione, per l’importo del dazio all’importazione o all’esportazione in questione, salvo in uno dei seguenti casi:
una garanzia che copre l’intero importo del dazio all’importazione o all’esportazione esiste già e il fideiussore non è stato dispensato dai suoi obblighi;
è accertato, sulla base di una valutazione documentata, che la richiesta di una garanzia potrebbe causare al debitore gravi difficoltà di carattere economico o sociale.
Articolo 92
Domanda di rimborso o di sgravio
[Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), articolo 22, paragrafo 1, e articolo 103 del codice]
Articolo 93
Informazioni supplementari richieste se le merci si trovano in un altro Stato membro
[Articolo 6, paragrafo 2 e paragrafo 3, lettera a), del codice]
I requisiti comuni in materia di dati per la richiesta di informazioni supplementari qualora le merci si trovino in un altro Stato membro sono indicati nell’allegato 33-06.
La richiesta di informazioni supplementari di cui al paragrafo 1 può essere presentata utilizzando mezzi diversi dai procedimenti informatici.
Articolo 94
Mezzi di notifica della decisione relativa al rimborso o allo sgravio
[Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del codice]
La decisione relativa al rimborso o allo sgravio del dazio all’importazione o all’esportazione può essere notificata alla persona interessata con mezzi diversi dai procedimenti informatici.
Articolo 95
Requisiti comuni in materia di dati relativi alle formalità da espletare quando le merci si trovano in un altro Stato membro
(Articolo 6, paragrafo 2, del codice)
I requisiti comuni in materia di dati per la risposta alla richiesta di informazioni relativa all’espletamento delle formalità quando la domanda di rimborso o di sgravio riguarda merci che si trovano in uno Stato membro diverso da quello in cui l’obbligazione doganale è stata notificata sono indicati nell’allegato 33-07.
Articolo 96
Mezzi per l’invio delle informazioni sull’espletamento delle formalità quando le merci si trovano in un altro Stato membro
[Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del codice]
La risposta di cui all’articolo 95 può essere trasmessa utilizzando mezzi diversi dai procedimenti informatici.
Articolo 97
Proroga del termine per l'adozione di una decisione in materia di rimborso o sgravio
(Articolo 22, paragrafo 3, del codice)
Se sulla decisione in materia di rimborso o sgravio può incidere l'esito di uno dei seguenti procedimenti amministrativi o giudiziari pendenti, il termine per adottare la decisione in materia di rimborso o sgravio può, con il consenso del richiedente, essere prorogato come segue:
se un caso connotato da elementi di fatto e di diritto identici o comparabili è pendente dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea a norma dell'articolo 267 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il termine per adottare la decisione in materia di rimborso o sgravio può essere prorogato per un periodo che termina non più tardi di 30 giorni dopo la data di pronuncia della sentenza della Corte di giustizia;
se la decisione in materia di rimborso o sgravio dipende dall'esito di una richiesta di controllo a posteriori della prova dell'origine preferenziale presentata in conformità agli articoli 109, 110 o 125 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 o in conformità all'accordo preferenziale in questione, il termine per adottare la decisione in materia di rimborso o sgravio può essere prorogato per la durata del controllo menzionato agli articoli 109, 110 o 125 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 o nell'accordo preferenziale in questione e, in ogni caso, non per un periodo non superiore a 15 mesi dalla data in cui la richiesta è stata inviata; e
se la decisione in materia di rimborso o sgravio dipende dall'esito di una procedura di consultazione volta a garantire, a livello dell'Unione, la classificazione tariffaria o la determinazione dell'origine corrette e uniformi delle merci in questione, in conformità dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, il termine per adottare la decisione in materia di rimborso o sgravio può essere prorogato per un periodo che termina non più tardi di 30 giorni dopo la notifica, da parte della Commissione, della revoca della sospensione dell'adozione di decisioni ITV o IVO conformemente all'articolo 23, paragrafo 3, del medesimo regolamento di esecuzione.
Articolo 98
Trasmissione del fascicolo alla Commissione per decisione
(Articolo 116, paragrafo 3, del codice)
Se uno Stato membro trasmette un fascicolo alla Commissione per decisione nei casi di cui all’articolo 116, paragrafo 3, del codice, il fascicolo contiene almeno i seguenti elementi:
una sintesi del caso;
informazioni dettagliate attestanti che le condizioni di cui all’articolo 119 o 120 del codice sono soddisfatte;
la dichiarazione di cui al paragrafo 1 o una dichiarazione dello Stato membro attestante che si ritiene che la persona interessata abbia letto il fascicolo e non abbia nulla da aggiungere.
La Commissione rinvia il fascicolo allo Stato membro e si considera che il caso non sia mai stato presentato alla Commissione in uno dei seguenti casi:
il fascicolo è manifestamente incompleto poiché non contiene alcun elemento atto a giustificarne l’esame da parte della Commissione;
a norma dell’articolo 116, paragrafo 3, secondo comma, del codice, il caso non avrebbe dovuto essere presentato alla Commissione;
lo Stato membro ha trasmesso alla Commissione nuove informazioni tali da modificare in maniera sostanziale la presentazione fattuale o la valutazione giuridica del caso mentre la Commissione sta ancora esaminando il fascicolo.
Articolo 99
Diritto della persona interessata ad essere sentita
(Articolo 116, paragrafo 3, del codice)
Articolo 100
Termini
(Articolo 116, paragrafo 3, del codice)
Articolo 101
Notifica della decisione
(Articolo 116, paragrafo 3, del codice)
Lo Stato membro da cui dipende l’autorità doganale competente a prendere la decisione informa la Commissione inviando una copia della decisione.
Articolo 102
Conseguenze della mancata adozione o notifica di una decisione
(Articolo 116, paragrafo 3, del codice)
Se la Commissione non adotta una decisione entro il termine di cui all’articolo 100 o non notifica una decisione allo Stato membro in questione nel termine di cui all’articolo 101, paragrafo 1, l’autorità doganale competente a prendere la decisione adotta una decisione favorevole alla persona interessata.
CAPO 4
Estinzione dell’obbligazione doganale
Articolo 103
Inosservanze che non hanno conseguenze significative sul corretto funzionamento del regime doganale
[Articolo 124, paragrafo 1, lettera h), punto i), del codice]
Le seguenti situazioni sono considerate inosservanze che non hanno conseguenze significative sul corretto funzionamento del regime doganale:
quando un termine è superato di un periodo di tempo che non eccede la proroga del termine che sarebbe stato concessa se tale proroga fosse stata chiesta;
quando un’obbligazione doganale è sorta per merci vincolate a un regime speciale o in custodia temporanea a norma dell’articolo 79, paragrafo 1, lettera a) o c), del codice e le merci sono state in seguito immesse in libera pratica;
quando la vigilanza doganale è stata successivamente ripristinata per merci che non rientrano formalmente in un regime di transito, ma che in precedenza erano in custodia temporanea o erano vincolate a un regime speciale insieme a merci formalmente vincolate a tale regime di transito;
nel caso di merci vincolate a un regime speciale diverso dal transito e dalle zone franche o nel caso di merci che si trovano in custodia temporanea, se è stato commesso un errore per quanto riguarda le informazioni contenute nella dichiarazione doganale che appura il regime o che pone fine alla custodia temporanea, a condizione che tale errore non abbia alcuna incidenza sull’appuramento del regime o sulla fine della custodia temporanea;
se è sorta un’obbligazione doganale a norma dell’articolo 79, paragrafo 1, lettera a) o b), del codice, a condizione che la persona interessata informi le competenti autorità doganali in merito all’inosservanza prima che l’obbligazione doganale sia stata notificata o che le autorità doganali abbiano informato la persona che intendono svolgere un controllo.
TITOLO IV
MERCI INTRODOTTE NEL TERRITORIO DOGANALE DELL’UNIONE
CAPO 1
Dichiarazione sommaria di entrata
Articolo 104
Esonero dall’obbligo di presentare una dichiarazione sommaria di entrata
[Articolo 127, paragrafo 2, lettera b), del codice]
La presentazione di una dichiarazione sommaria di entrata non è richiesta per le merci seguenti:
energia elettrica;
merci importate mediante conduttura;
invii di corrispondenza;
effetti o oggetti mobili quali definiti all’articolo 2, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio, del 16 novembre 2009, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali ( 9 ), a condizione che non siano trasportati in applicazione di un contratto di trasporto;
merci per le quali è ammessa una dichiarazione doganale verbale a norma dell’articolo 135 e dell’articolo 136, paragrafo 1, a condizione che non siano trasportate in applicazione di un contratto di trasporto;
merci di cui all’articolo 138, lettere da b) a d) e lettera h), o di cui all’articolo 139, paragrafo 1, considerate dichiarate conformemente all’articolo 141, a condizione che non siano trasportate in applicazione di un contratto di trasporto;
merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori;
merci trasportate o utilizzate nell’ambito di attività militari in base a un formulario NATO 302 o a un formulario UE 302;
armi e attrezzature militari introdotte nel territorio doganale dell’Unione dalle autorità responsabili della difesa militare di uno Stato membro su mezzi di trasporto militari o trasporti effettuati per uso esclusivo delle autorità militari;
le seguenti merci introdotte nel territorio doganale dell’Unione direttamente da impianti offshore gestiti da un soggetto stabilito nel territorio doganale dell’Unione:
merci che sono state incorporate in tali impianti offshore ai fini della loro costruzione, riparazione, manutenzione o conversione;
merci che sono state utilizzate per installazioni o forniture di tali impianti offshore;
articoli da utilizzare o consumare su tali impianti offshore;
rifiuti non pericolosi provenienti da tali impianti offshore;
merci che beneficiano di franchigie conformemente alla Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961, alla Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 24 aprile 1963 o ad altre convenzioni consolari o alla Convenzione di New York del 16 dicembre 1969 sulle missioni speciali;
le seguenti merci a bordo di navi e aeromobili:
merci che sono state fornite per essere incorporate come parti o accessori in tali navi e aeromobili;
merci destinate al funzionamento di motori, macchine e altre attrezzature di tali navi o aeromobili;
prodotti alimentari e altri articoli da consumare o vendere a bordo;
merci introdotte nel territorio doganale dell’Unione in provenienza da Ceuta e Melilla, Gibilterra, dall’isola di Helgoland, dalla Repubblica di San Marino, dallo Stato della Città del Vaticano o dal comune di Livigno;
i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, al di fuori del territorio doganale dell’Unione, da navi da pesca dell’Unione;
le navi, e le merci in esse trasportate, che entrano nelle acque territoriali di uno Stato membro al solo scopo di rifornirsi senza collegarsi a una delle infrastrutture portuali;
merci coperte da carnet ATA o CPD purché non siano trasportate in applicazione di un contratto di trasporto;
i rifiuti delle navi, a condizione che la notifica anticipata dei rifiuti di cui all’articolo 6 della direttiva (UE) 2019/883 sia stata effettuata nell’interfaccia unica marittima nazionale o mediante altri canali di segnalazione accettabili per le autorità competenti, comprese le dogane.
La presentazione di una dichiarazione sommaria di entrata è oggetto di esonero per le merci contenute in spedizioni postali nei seguenti casi:
se le spedizioni postali sono trasportate per via aerea e hanno come destinazione finale uno Stato membro, fino alla data stabilita conformemente all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 della Commissione ( 10 ) per l’utilizzazione della versione 1 del sistema di cui all’articolo 182, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447;
se le spedizioni postali sono trasportate per via aerea e hanno come destinazione finale un paese o un territorio terzo, fino alla data stabilita conformemente all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 per l’utilizzazione della versione 2 del sistema di cui all’articolo 182, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447;
se le spedizioni postali sono trasportate per via marittima, stradale o ferroviaria, fino alla data stabilita conformemente all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 per l’utilizzazione della versione 3 del sistema di cui all’articolo 182, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.
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La presentazione di una dichiarazione sommaria di entrata è oggetto di esonero per le merci contenute in una spedizione il cui valore intrinseco non superi 22 EUR, a condizione che le autorità doganali accettino, con l’accordo dell’operatore economico, di effettuare un’analisi dei rischi utilizzando le informazioni contenute nel sistema usato dall’operatore economico o fornite da tale sistema, come indicato di seguito:
se le merci sono contenute in spedizioni per espresso trasportate per via aerea, fino alla data stabilita conformemente all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 per l’utilizzazione della versione 1 del sistema di cui all’articolo 182, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447;
se le merci sono trasportate per via aerea in spedizioni diverse da spedizioni postali o per espresso, fino alla data stabilita conformemente all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 per l’utilizzazione della versione 2 del sistema di cui all’articolo 182, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447;
se le merci sono trasportate per via marittima, per vie navigabili interne, per via stradale o ferroviaria, fino alla data stabilita conformemente all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 per l’utilizzazione della versione 3 del sistema di cui all’articolo 182, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.
Articolo 105
Termini per la presentazione della dichiarazione sommaria di entrata in caso di trasporto via mare
(Articolo 127, paragrafi 3 e 7, del codice)
Se le merci sono introdotte nel territorio doganale dell’Unione per via marittima, la dichiarazione sommaria di entrata è presentata entro i termini indicati di seguito:
per le merci containerizzate, tranne quando si applicano le lettere c) o d): almeno 24 ore prima del carico delle merci sulla nave a bordo della quale devono entrare nel territorio doganale dell’Unione;
per i carichi alla rinfusa/frazionati, tranne quando si applicano le lettere c) o d): almeno quattro ore prima dell’arrivo della nave al primo porto di entrata nel territorio doganale dell’Unione;
al più tardi due ore prima dell’arrivo della nave al primo porto di entrata nel territorio doganale dell’Unione in caso di merci provenienti da uno dei luoghi seguenti:
Groenlandia;
Isole Faer Øer;
Islanda;
i porti del Mar Baltico, del Mare del Nord, del Mar Nero e del Mar Mediterraneo;
tutti i porti del Marocco;
i porti del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, ad eccezione dei porti situati nell’Irlanda del Nord, e i porti delle Isole Anglo-Normanne e dell’Isola di Man;
per i trasporti effettuati, tranne quando si applica la lettera c), tra un territorio situato al di fuori del territorio doganale dell’Unione e i dipartimenti francesi d’oltremare, le Azzorre, Madera o le Isole Canarie, quando la durata del viaggio è inferiore alle 24 ore: almeno due ore prima dell’arrivo al primo porto di entrata nel territorio doganale dell’Unione.
Articolo 106
Termini per la presentazione della dichiarazione sommaria di entrata in caso di trasporto aereo
(Articolo 127, paragrafo 2, lettera b), e paragrafi 3, 6 e 7, del codice)
Se le merci sono introdotte nel territorio doganale dell’Unione per via aerea, tutte le indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata sono presentate il prima possibile e comunque entro i seguenti termini:
per i voli di durata inferiore a quattro ore, al più tardi al momento della partenza effettiva dell’aeromobile;
per gli altri voli, almeno quattro ore prima dell’arrivo dell’aeromobile al primo aeroporto nel territorio doganale dell’Unione.
Articolo 107
Termini per la presentazione della dichiarazione sommaria di entrata in caso di trasporto ferroviario
(Articolo 127, paragrafi 3 e 7, del codice)
Se le merci sono introdotte nel territorio doganale dell’Unione per ferrovia, la dichiarazione sommaria di entrata è presentata entro i termini indicati di seguito:
se il tragitto del treno dall’ultima stazione in cui è stato composto il treno situata in un paese terzo all’ufficio doganale di prima entrata è inferiore a due ore, al più tardi un’ora prima dell’arrivo delle merci nel luogo per cui è competente detto ufficio doganale;
in tutti gli altri casi, al più tardi due ore prima dell’arrivo delle merci nel luogo per cui è competente l’ufficio doganale di prima entrata.
Articolo 108
Termini per la presentazione della dichiarazione sommaria di entrata in caso di trasporto stradale
(Articolo 127, paragrafi 3 e 7, del codice)
Se le merci sono introdotte nel territorio doganale dell’Unione mediante trasporto stradale, la dichiarazione sommaria di entrata è presentata al più tardi un’ora prima dell’arrivo delle merci nel luogo per cui è competente l’ufficio doganale di prima entrata.
Articolo 109
Termini per la presentazione della dichiarazione sommaria di entrata in caso di trasporto per vie navigabili interne
(Articolo 127, paragrafi 3 e 7, del codice)
Se le merci sono introdotte nel territorio doganale dell’Unione per vie navigabili interne, la dichiarazione sommaria di entrata è presentata al più tardi due ore prima dell’arrivo delle merci nel luogo per cui è competente l’ufficio doganale di prima entrata.
Articolo 110
Termini per la presentazione della dichiarazione sommaria di entrata in caso di trasporto combinato
(Articolo 127, paragrafi 3 e 7, del codice)
Se le merci sono introdotte nel territorio doganale dell’Unione su un mezzo di trasporto che è, a sua volta, trasportato su un mezzo di trasporto attivo, il termine per la presentazione della dichiarazione sommaria di entrata è il termine applicabile al mezzo di trasporto attivo.
Articolo 111
Termini per la presentazione della dichiarazione sommaria di entrata in caso di forza maggiore
(Articolo 127, paragrafi 3 e 7, del codice)
I termini di cui agli articoli da 105 a 109 non si applicano in caso di forza maggiore.
Articolo 112
Fornitura di indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata da parte di altre persone in casi specifici per quanto riguarda il trasporto via mare o per vie navigabili interne
(Articolo 127, paragrafo 6, del codice)
Se non rende disponibili le indicazioni richieste per la dichiarazione sommaria di entrata alla persona che emette la polizza di carico, il destinatario indicato nella polizza di carico che non ha polizze di carico sottostanti fornisce tali indicazioni all’ufficio doganale di prima entrata.
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Articolo 113
Fornitura di indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata da parte di altre persone in casi specifici per quanto riguarda il trasporto aereo
(Articolo 127, paragrafo 6, del codice)
▼M7 —————
Articolo 113 bis
Fornitura di indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata da parte di altre persone
(Articolo 127, paragrafo 6, del codice)
CAPO 2
Arrivo delle merci
Articolo 114
Scambi con territori fiscali speciali
(Articolo 1, paragrafo 3, del codice)
Le merci sono presentate in dogana dalla persona che introduce le merci nell'altra parte del territorio doganale o dalla persona nel cui nome o per conto della quale le merci sono introdotte in tale parte del territorio doganale dell'Unione.
Le merci sono presentate dalla persona che introduce le merci nel territorio fiscale speciale o dalla persona nel cui nome o per conto della quale le merci sono introdotte nel territorio fiscale speciale.
Articolo 115
Approvazione di un luogo per la presentazione in dogana e la custodia temporanea di merci
(Articolo 139, paragrafo 1, e articolo 147, paragrafo 1, del codice)
Un luogo diverso dall'ufficio doganale competente può essere approvato ai fini della presentazione delle merci quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:
le condizioni di cui all'articolo 148, paragrafi 2 e 3, del codice e all'articolo 117 del presente regolamento sono soddisfatte;
le merci sono dichiarate per un regime doganale o sono riesportate entro 3 giorni dalla loro presentazione, o entro 6 giorni dalla loro presentazione nel caso di un destinatario autorizzato di cui all'articolo 233, paragrafo 4, lettera b), del codice, a meno che le autorità doganali esigano una visita delle merci conformemente all'articolo 140, paragrafo 2, del codice.
Se il luogo è già autorizzato ai fini della gestione delle strutture di deposito per la custodia temporanea, tale approvazione non è necessaria.
Un luogo diverso da una struttura di deposito per la custodia temporanea può essere approvato ai fini della custodia temporanea delle merci quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:
le condizioni di cui all'articolo 148, paragrafi 2 e 3, del codice e all'articolo 117 del presente regolamento sono soddisfatte;
le merci sono dichiarate per un regime doganale o sono riesportate entro 3 giorni dalla loro presentazione, o entro 6 giorni dalla loro presentazione nel caso di un destinatario autorizzato di cui all'articolo 233, paragrafo 4, lettera b), del codice, a meno che le autorità doganali esigano una visita delle merci conformemente all'articolo 140, paragrafo 2, del codice.
Articolo 116
Scritture
(Articolo 148, paragrafo 4, del codice)
Le scritture di cui all’articolo 148, paragrafo 4, del codice contengono le informazioni e le indicazioni seguenti:
il riferimento alla pertinente dichiarazione di custodia temporanea delle merci immagazzinate e il riferimento alla corrispondente conclusione della custodia temporanea;
la data e le indicazioni che consentano di identificare i documenti doganali relativi alle merci immagazzinate e qualsiasi altro documento relativo alla custodia temporanea delle merci;
indicazioni, numeri di identificazione, numero e natura dei colli, quantità e descrizione delle merci, secondo la loro denominazione commerciale o tecnica usuale, nonché, se del caso, i marchi d’identificazione del container necessari per identificare le merci;
ubicazione delle merci e indicazioni di eventuali movimenti delle stesse;
posizione doganale delle merci;
indicazioni relative alle manipolazioni di cui all’articolo 147, paragrafo 2, del codice;
con riguardo alla circolazione delle merci in custodia temporanea tra strutture di deposito per la custodia temporanea situate in Stati membri diversi, le indicazioni circa l’arrivo delle merci presso le strutture di deposito per la custodia temporanea di destinazione.
Quando le scritture non fanno parte della contabilità principale ai fini doganali, esse si riferiscono alla contabilità principale ai fini doganali.
Articolo 117
Vendita al dettaglio
(Articolo 148, paragrafo 1, del codice)
L’autorizzazione per la gestione delle strutture di deposito per la custodia temporanea di cui all’articolo 148 del codice è concessa alle seguenti condizioni:
le strutture di deposito per la custodia temporanea non sono utilizzate per la vendita al dettaglio;
se le merci immagazzinate presentano un pericolo o potrebbero alterare altre merci o esigono installazioni particolari per altri motivi, le strutture di deposito per la custodia temporanea sono appositamente attrezzate per immagazzinarle;
le strutture di deposito per la custodia temporanea sono esclusivamente utilizzate dal titolare dell’autorizzazione.
Articolo 118
Altri casi di movimento di merci in custodia temporanea
[Articolo 148, paragrafo 5, lettera c), del codice]
In conformità all’articolo 148, paragrafo 5, lettera c), del codice, le autorità doganali possono autorizzare lo spostamento di merci in custodia temporanea tra diverse strutture di deposito oggetto di diverse autorizzazioni per la gestione di strutture di deposito per la custodia temporanea, a condizione che i titolari di tali autorizzazioni siano AEOC.
TITOLO V
NORME GENERALI IN MATERIA DI POSIZIONE DOGANALE, VINCOLO DELLE MERCI A UN REGIME DOGANALE, VERIFICA, SVINCOLO E RIMOZIONE DELLE MERCI
CAPO 1
Posizione doganale delle merci
Articolo 119
Presunzione di posizione doganale
(Articolo 153, paragrafo 1, e articolo 155, paragrafo 2, del codice)
La presunzione di posizione doganale di merci unionali non si applica alle seguenti merci:
merci introdotte nel territorio doganale dell’Unione che sono sotto vigilanza doganale per determinare la loro posizione doganale;
merci in custodia temporanea;
merci vincolate a uno dei regimi speciali, ad eccezione del transito interno, del perfezionamento passivo e dell’uso finale;
prodotti della pesca marittima catturati da una nave da pesca dell’Unione al di fuori del territorio doganale dell’Unione, in acque diverse dalle acque territoriali di un paese terzo, che sono introdotti nel territorio doganale dell’Unione secondo quanto stabilito all’articolo 129;
merci ottenute a partire da prodotti di cui alla lettera d) a bordo di tale nave o di una nave officina dell’Unione, nella produzione delle quali possono essere stati utilizzati altri prodotti aventi la posizione doganale di merci unionali che sono introdotti nel territorio doganale dell’Unione secondo quanto stabilito all’articolo 129;
prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti o catturati da navi battenti bandiera di un paese terzo all’interno del territorio doganale dell’Unione.
Le merci unionali possono circolare, senza essere soggette a un regime doganale, da un punto all’altro del territorio doganale dell’Unione e temporaneamente fuori di tale territorio senza che muti la loro posizione doganale nei casi seguenti:
quando le merci sono trasportate per via aerea e sono state imbarcate o trasbordate in un aeroporto dell’Unione a destinazione di un altro aeroporto dell’Unione, purché siano trasportate con un documento di trasporto unico rilasciato in uno Stato membro;
quando le merci sono trasportate via mare e sono state trasportate tra porti dell’Unione mediante un servizio regolare di trasporto marittimo autorizzato in conformità all’articolo 120;
quando le merci sono trasportate per ferrovia e sono state trasportate attraverso un paese terzo che è parte contraente della convenzione relativa a un regime comune di transito con un documento di trasporto unico rilasciato in uno Stato membro e tale possibilità è prevista da un accordo internazionale.
Le merci unionali possono circolare, senza essere soggette a un regime doganale, da un punto all’altro del territorio doganale dell’Unione e temporaneamente fuori di tale territorio senza che muti la loro posizione doganale nei casi seguenti, purché sia dimostrata la loro posizione doganale di merci unionali:
le merci che sono state trasportate da un punto a un altro del territorio doganale dell’Unione e lasciano temporaneamente tale territorio per via marittima o aerea;
le merci che sono state trasportate da un punto a un altro del territorio doganale dell’Unione attraverso un territorio situato al di fuori del territorio doganale dell’Unione senza essere trasbordate e che sono trasportate con un documento di trasporto unico rilasciato in uno Stato membro;
le merci che sono state trasportate da un punto a un altro del territorio doganale dell’Unione attraverso un territorio situato al di fuori del territorio doganale dell’Unione e che sono state trasbordate al di fuori del territorio doganale dell’Unione su un mezzo di trasporto diverso da quello a bordo del quale erano state inizialmente caricate con il rilascio di un nuovo documento di trasporto che copre il trasporto dal territorio situato al di fuori del territorio doganale dell’Unione, purché il nuovo documento sia accompagnato da una copia del documento di trasporto unico originale;
gli autoveicoli stradali a motore immatricolati in uno Stato membro che hanno temporaneamente lasciato il territorio doganale dell’Unione e vi sono stati reintrodotti;
imballaggi, palette e altri materiali simili, esclusi i container, appartenenti a una persona stabilita nel territorio doganale dell’Unione, utilizzati per il trasporto di merci che hanno temporaneamente lasciato il territorio doganale dell’Unione e vi sono state reintrodotte;
le merci contenute nei bagagli trasportati da un passeggero che non sono destinate a uso commerciale e che hanno temporaneamente lasciato il territorio doganale dell’Unione e vi sono state reintrodotte.
Articolo 120
Autorizzazione ad istituire servizi regolari di trasporto marittimo
(Articolo 155, paragrafo 2, del codice)
L’autorizzazione è concessa soltanto se:
la società di navigazione è stabilita nel territorio doganale dell’Unione;
soddisfa il criterio di cui all’articolo 39, lettera a), del codice;
si impegna a comunicare all’autorità doganale competente a prendere la decisione le informazioni di cui all’articolo 121, paragrafo 1, dopo che è stata rilasciata l’autorizzazione; e
si impegna, sulle rotte del servizio regolare di trasporto marittimo, a non effettuare scali in nessun porto situato in un territorio al di fuori del territorio doganale dell’Unione o in nessuna zona franca situata in un porto dell’Unione e di non effettuare alcun trasbordo di merci in mare.
Il servizio regolare di trasporto marittimo è fornito utilizzando navi registrate a tale scopo conformemente all’articolo 121.
Articolo 121
Registrazione delle navi e dei porti
(Articolo 22, paragrafo 4, e articolo 155, paragrafo 2, del codice)
La società di navigazione autorizzata ad istituire servizi regolari di trasporto marittimo ai fini dell’articolo 119, paragrafo 2, lettera b), registra le navi che intende utilizzare e i porti in cui intende fare scalo ai fini di tale servizio comunicando all’autorità doganale competente a prendere la decisione le seguenti informazioni:
i nomi delle navi destinate al servizio regolare di trasporto marittimo;
il porto da cui la nave inizia ad operare come servizio regolare di trasporto marittimo;
i porti di scalo.
Articolo 122
Circostanze impreviste che si possono verificare durante il trasporto nell’ambito di servizi regolari di trasporto marittimo
(Articolo 153, paragrafo 1, e articolo 155, paragrafo 2, del codice)
Quando una nave registrata per un servizio regolare di trasporto marittimo ai fini dell’articolo 119, paragrafo 2, lettera b), a seguito di circostanze impreviste trasborda merci in mare, fa scalo, carica o scarica merci in un porto situato al di fuori del territorio doganale dell’Unione, in un porto che non fa parte del servizio regolare di trasporto marittimo o in una zona franca di un porto dell’Unione, la posizione doganale delle merci in questione non è modificata a meno che esse siano state caricate o scaricate in tali luoghi.
Se le autorità doganali hanno motivo di dubitare che le merci soddisfino tali condizioni, la posizione doganale di tali merci deve essere comprovata.
Articolo 122 bis
Sistema di informazione e comunicazione RSS
(Articolo 155, paragrafo 2, del codice)
Fino alla data di introduzione del sistema di decisioni doganali nell'ambito del CDU di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, la Commissione e le autorità doganali degli Stati membri archiviano le informazioni seguenti e vi accedono tramite un sistema elettronico di informazione e comunicazione per i servizi regolari di trasporto marittimo:
i dati contenuti nelle domande;
le autorizzazioni relative ai servizi regolari di trasporto marittimo e, se del caso, la modifica o revoca delle stesse;
i nomi dei porti di scalo e i nomi delle navi destinate al servizio;
ogni altra informazione pertinente.
Articolo 123
Periodo di validità di un documento T2L, T2LF o di un manifesto doganale delle merci
(Articolo 22, paragrafo 5, del codice)
La prova della posizione doganale di merci unionali, sotto forma di un documento T2L, T2LF o di un manifesto doganale delle merci, è valida per 90 giorni a decorrere dalla data di registrazione o qualora, in conformità all’articolo 128, non vi sia alcun obbligo di registrazione del manifesto doganale delle merci, dalla data della sua elaborazione. Su richiesta della persona interessata e per motivi debitamente giustificati, l’ufficio doganale può prolungare il periodo di validità della prova.
Articolo 124
Mezzi di comunicazione del numero di riferimento principale (MRN) di un documento T2L, T2LF o di un manifesto doganale delle merci
[Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del codice]
L’MRN di un documento T2L, T2LF o di un manifesto doganale delle merci può essere comunicato mediante uno dei seguenti mezzi diversi dai procedimenti informatici:
un codice a barre;
un documento di registrazione della posizione;
altri mezzi autorizzati dall’autorità doganale destinataria.
Fino alle data di introduzione del sistema di prova della posizione unionale delle merci nell'ambito del CDU di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, il primo comma del presente articolo non si applica.
Articolo 124 bis
Prova della posizione doganale di merci unionali mediante un documento «T2L» o «T2LF»
[Articolo 6, paragrafo 2 e paragrafo 3, lettera a), e articolo 153, paragrafo 2, del codice]
Fino all'introduzione del sistema di prova della posizione unionale delle merci nell'ambito del CDU di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE e se è utilizzato un documento «T2L» o «T2LF» in formato cartaceo, si applicano le disposizioni seguenti:
la persona interessata appone il codice «T2L» o «T2LF» nella sottocasella destra della casella 1 del formulario e il codice «T2Lbis» o «T2LFbis» nella sottocasella destra della casella 1 del o dei formulari complementari utilizzati.
Le autorità doganali possono autorizzare qualsiasi persona ad utilizzare distinte di carico che non sono conformi a tutti i requisiti se tali persone:
Le autorizzazioni di cui alla lettera b) sono concesse soltanto se:
Un documento «T2L» o «T2LF» è redatto in un unico esemplare.
Se vistato dalle autorità doganali, esso reca le seguenti menzioni da indicare, per quanto possibile, nella casella «C. Ufficio di partenza»:
Tali documenti sono consegnati alla persona interessata.
Articolo 125
Prova della posizione doganale di merci unionali per i viaggiatori diversi dagli operatori economici
[Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del codice]
Un viaggiatore che non sia un operatore economico può presentare una domanda cartacea di prova della posizione doganale di merci unionali.
Articolo 126
Prova della posizione doganale di merci unionali mediante produzione di una fattura o di un documento di trasporto
[Articolo 6, paragrafo 2 e paragrafo 3, lettera a), del codice]
La prova della posizione doganale di merci unionali il cui valore non supera i 15 000 EUR può essere presentata mediante uno dei seguenti mezzi diversi dai procedimenti informatici:
fattura relativa alle merci;
documento di trasporto relativo alle merci.
Lo speditore, o la persona interessata qualora lo speditore non sia indicato, identifica la posizione doganale delle merci unionali apponendo il codice «T2L» o «T2LF», a seconda dei casi, accompagnato dalla sua firma sulla fattura o sul documento di trasporto.
Articolo 126 bis
Prova della posizione doganale di merci unionali mediante produzione del manifesto della compagnia di navigazione
[Articolo 6, paragrafo 2 e paragrafo 3, lettera a), del codice]
Fino alla data di introduzione del sistema di prova della posizione unionale delle merci di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE della Commissione, il manifesto della compagnia di navigazione comprende almeno le informazioni seguenti:
il nome e l'indirizzo completo della compagnia di navigazione;
il nome della nave;
il luogo e la data di carico delle merci;
il luogo di scarico delle merci.
Inoltre, per ciascuna spedizione, il manifesto contiene le seguenti informazioni:
il riferimento alla polizza di carico marittima o ad un altro documento commerciale;
il numero e la descrizione dei colli, nonché loro marche e numeri di riferimento;
la descrizione commerciale usuale delle merci, con l'indicazione delle informazioni necessarie alla loro identificazione;
la massa lorda in chilogrammi;
se del caso, i numeri di identificazione dei container; e
le menzioni seguenti relative alla posizione delle merci:
Articolo 127
Prova della posizione doganale di merci unionali nei carnet TIR o ATA, nei formulari NATO 302 o nei formulari UE 302
(Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del codice)
Se le merci unionali sono trasportate conformemente alla convenzione TIR, alla convenzione ATA, alla convenzione di Istanbul o in base a un formulario NATO 302 o a un formulario UE 302, la prova della posizione doganale di merci unionali può essere presentata utilizzando mezzi diversi dai procedimenti informatici.
Articolo 128
Agevolazione per il rilascio di un mezzo di prova da parte di un emittente autorizzato
(Articolo 153, paragrafo 2, del codice)
Qualsiasi persona stabilita nel territorio doganale dell’Unione e che soddisfi i criteri di cui all’articolo 39, lettere a) e b), del codice, può essere autorizzata a rilasciare:
il documento T2L o T2LF senza dover chiedere l’approvazione;
il manifesto doganale delle merci senza dover chiedere l’approvazione e la registrazione della prova da parte dell’ufficio doganale competente.
L'autorizzazione di cui al paragrafo 2 è concessa soltanto se:
la persona interessata non ha commesso infrazioni gravi o reiterate alla legislazione doganale o fiscale;
le autorità doganali competenti possono vigilare sul regime ed effettuare controlli senza uno sforzo amministrativo sproporzionato rispetto alle necessità della persona interessata;
la persona interessata tiene scritture che permettono alle autorità competenti di effettuare controlli efficaci; e
la persona interessata emette regolarmente la prova della posizione doganale di merci unionali, o le rispettive autorità doganali sanno che è in grado di adempiere agli obblighi giuridici connessi all'utilizzo di tali prove.
Formalità al rilascio di un documento «T2L» o «T2LF», di una fattura o di un documento di trasporto da parte di un emittente autorizzato
[Articolo 6, paragrafo 2 e paragrafo 3, lettera a), del codice]
L'autorizzazione di cui all'articolo 128, paragrafo 2, specifica in particolare quanto segue:
l'ufficio doganale incaricato della preautenticazione dei formulari «T2L» o «T2LF» utilizzati per la redazione dei documenti interessati ai fini dell'articolo 128 ter, paragrafo 1;
le condizioni alle quali l'emittente autorizzato stabilisce che i formulari sono stati utilizzati correttamente;
le categorie o i movimenti di merci esclusi;
il termine e le modalità che l'emittente autorizzato deve rispettare per informare l'ufficio doganale competente al fine di permettergli di effettuare eventuali controlli necessari prima della partenza delle merci;
il recto dei documenti commerciali o la casella «C. Ufficio di partenza» sul recto dei formulari utilizzati per compilare il documento «T2L» o «T2LF» e, se del caso, il formulario complementare sono:
preventivamente timbrati con il timbro dell’ufficio doganale di cui alla lettera a) e firmati da un funzionario di tale ufficio; oppure
timbrati dall’emittente autorizzato con un timbro speciale conforme al modello di cui alla parte II, capo II, dell’allegato 72-04 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447. Il timbro può essere prestampato sui formulari quando la stampa è affidata ad una tipografia autorizzata a tal fine. Le caselle 1, 2, 4, 5 e 6 che recano il timbro speciale devono essere compilate con le seguenti informazioni:
Al più tardi al momento della spedizione delle merci l’emittente autorizzato compila e firma il formulario. Indica inoltre nella casella «D. Controllo dell’ufficio di partenza» del documento «T2L» o «T2LF», o in un punto chiaramente visibile del documento commerciale utilizzato, il nome dell’ufficio doganale competente, la data di compilazione del documento e una delle seguenti diciture:
Articolo 128 ter
Agevolazioni per un emittente autorizzato
[Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del codice]
I documenti «T2L» o «T2LF» o i documenti commerciali redatti secondo le disposizioni del paragrafo 1 recano, invece della firma dell'emittente autorizzato, una delle seguenti diciture:
Articolo 128 quater
Autorizzazione a redigere il manifesto della compagnia di navigazione dopo la partenza
(Articolo 153, paragrafo 2, del codice)
Fino alla data di introduzione del sistema relativo alla prova della posizione unionale delle merci di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, le autorità doganali degli Stati membri possono autorizzare le compagnie di navigazione a redigere il manifesto di cui all'articolo 199, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, inteso a dimostrare la posizione doganale di merci unionali, al più tardi il giorno successivo alla partenza della nave e, in ogni caso, prima del suo arrivo al porto di destinazione.
Articolo ►M1 ►C3 128 quinquies ◄ ◄
Condizioni per l'autorizzazione a redigere il manifesto della compagnia di navigazione dopo la partenza
(Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), e articolo 153, paragrafo 2, del codice)
L’autorizzazione di cui all’articolo 128 quater è accordata esclusivamente alle compagnie di navigazione internazionali che soddisfano le seguenti condizioni:
sono stabilite nell'Unione;
emettono regolarmente la prova della posizione doganale di merci unionali, o le rispettive autorità doganali sanno che sono in grado di adempiere agli obblighi giuridici connessi all'utilizzo di tali prove;
non hanno commesso infrazioni gravi o reiterate alla legislazione doganale o fiscale;
utilizzano sistemi di scambio elettronico di dati per trasmettere le informazioni tra i porti di partenza e di destinazione nel territorio doganale dell'Unione;
effettuano un numero significativo di viaggi tra gli Stati membri secondo itinerari riconosciuti.
Le autorizzazioni di cui al paragrafo 1 sono concesse soltanto se:
le autorità doganali possono assicurare la vigilanza del regime ed effettuare controlli senza uno sforzo amministrativo sproporzionato rispetto alle necessità della persona interessata; e
la persona interessata tiene scritture che permettono alle autorità competenti di effettuare controlli efficaci.
Qualora non ricevano alcuna obiezione entro sessanta giorni della data della notifica, le autorità doganali autorizzano l'uso della procedura semplificata di cui all'articolo 128 quater.
Tale autorizzazione è valida negli Stati membri interessati e si applica soltanto alle operazioni di trasporto effettuate tra i porti indicati nella suddetta autorizzazione.
La semplificazione si applica come segue:
il manifesto per il porto di partenza viene trasmesso mediante un sistema di scambio elettronico di dati al porto di destinazione;
la compagnia di navigazione appone sul manifesto le indicazioni che figurano all'articolo 126 bis;
il manifesto trasmesso mediante un sistema di scambio elettronico di dati è presentato alle autorità doganali del porto di partenza al più tardi il giorno lavorativo successivo alla partenza della nave, e in ogni caso prima dell'arrivo della nave al porto di destinazione. Le autorità doganali possono chiedere una versione su carta del manifesto trasmesso mediante un sistema di scambio elettronico di dati quando non hanno accesso a un sistema d'informazione approvato dalle autorità doganali in cui figuri detto manifesto;
il manifesto trasmesso mediante un sistema di scambio di dati è presentato alle autorità doganali del porto di destinazione. Le autorità doganali possono chiedere una versione su carta del manifesto trasmesso mediante un sistema di scambio elettronico di dati quando non hanno accesso a un sistema d'informazione approvato dalle autorità doganali in cui figuri detto manifesto.
Sono effettuate le seguenti notifiche:
la compagnia di navigazione notifica alle autorità doganali qualsiasi infrazione e irregolarità;
le autorità doganali del porto di destinazione notificano non appena possibile ogni infrazione e irregolarità alle autorità doganali del porto di partenza e all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione.
Articolo 129
Posizione doganale dei prodotti della pesca marittima e delle merci ottenute da tali prodotti
(Articolo 153, paragrafo 2, del codice)
Per provare la posizione doganale, in quanto merci unionali, dei prodotti e delle merci elencati all’articolo 119, paragrafo 1, lettere d) ed e), si accerta che tali merci sono state trasportate direttamente nel territorio doganale dell’Unione secondo una delle seguenti modalità:
dalla nave da pesca dell’Unione che ha effettuato la cattura e, eventualmente, la trasformazione di detti prodotti;
dalla nave da pesca dell’Unione una volta effettuato il trasbordo dei prodotti dalla nave di cui alla lettera a);
dalla nave officina dell’Unione che ha trasformato i prodotti una volta effettuato il trasbordo degli stessi dalla nave di cui alla lettera a);
da qualsiasi altra nave sulla quale sono stati trasbordati detti prodotti e merci dalle navi di cui alle lettere a), b) o c) senza ulteriori cambiamenti;
da un mezzo di trasporto provvisto di un documento di trasporto unico, rilasciato nel paese o territorio non appartenente al territorio doganale dell’Unione in cui detti prodotti o merci sono stati sbarcati dalle navi di cui alle lettere a), b), c) o d).
Articolo 130
Prova della posizione doganale dei prodotti della pesca marittima e delle merci ottenute da tali prodotti
[Articolo 6, paragrafo 2 e paragrafo 3, lettera a), del codice]
Ai fini della prova della posizione doganale di cui all’articolo 129, il giornale di pesca, la dichiarazione di sbarco, la dichiarazione di trasbordo e i dati del sistema di controllo dei pescherecci, a seconda dei casi, richiesti in conformità al regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio ( 11 ), comprendono le seguenti informazioni:
il luogo in cui i prodotti della pesca marittima sono stati catturati, che permette di stabilire che i prodotti o le merci hanno la posizione doganale di merci unionali a norma dell’articolo 129;
i prodotti della pesca marittima (nome e tipo) e la loro massa lorda (kg);
il tipo di merci ottenute dai prodotti della pesca marittima di cui alla lettera b), descritte in modo da permettere la loro classificazione nella nomenclatura combinata, e la massa lorda (kg).
Il giornale di pesca o la dichiarazione di trasbordo della nave ricevente contiene, oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), il nome, lo Stato di bandiera, il numero di immatricolazione e il nome completo del comandante della nave da pesca dell’Unione o della nave officina dell’Unione da cui sono stati trasbordati i prodotti o le merci.
Articolo 131
Trasbordo
[Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del codice]
Articolo 132
Prova della posizione doganale di merci unionali di prodotti della pesca marittima e di altri prodotti estratti o catturati da navi battenti bandiera di un paese terzo all’interno del territorio doganale dell’Unione
[Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del codice]
La prova della posizione doganale di merci unionali di prodotti della pesca marittima e di altri prodotti estratti o catturati da navi battenti bandiera di un paese terzo all’interno del territorio doganale dell’Unione può essere fornita mediante una stampa del giornale di pesca.
Articolo 133
Prodotti e merci trasbordati e trasportati attraverso un paese o territorio che non fa parte del territorio doganale dell'Unione
[Articolo 6, paragrafo 2 e paragrafo 3, lettera a), del codice]
Se i prodotti e le merci di cui all'articolo 119, paragrafo 1, lettere d) ed e), sono trasbordati e trasportati attraverso un paese o territorio che non fa parte del territorio doganale dell'Unione, ai fini di provare la posizione doganale in conformità all'articolo 129 è fornita una stampa del giornale di pesca della nave da pesca dell'Unione o della nave officina dell'Unione, accompagnata, ove applicabile, da una stampa della dichiarazione di trasbordo, sulla quale sono indicate, oltre alle informazioni di cui all'articolo 130, paragrafo 1, le informazioni seguenti:
l'approvazione dell'autorità doganale di tale paese o territorio;
la data di arrivo in tale paese o territorio e di partenza dallo stesso dei prodotti e delle merci;
il mezzo di trasporto utilizzato per la rispedizione verso il territorio doganale dell'Unione;
l'indirizzo dell'autorità doganale di cui alla lettera a).
Ai fini della presentazione all'autorità doganale di un paese o territorio che non fa parte del territorio doganale dell'Unione, la stampa del giornale di pesca di cui al primo comma non deve comprendere le informazioni relative al luogo in cui i prodotti della pesca marittima sono stati catturati, come previsto all'articolo 130, paragrafo 1, lettera a).
CAPO 2
Vincolo delle merci a un regime doganale
Articolo 134
Dichiarazioni doganali nel quadro degli scambi con territori fiscali speciali
(Articolo 1, paragrafo 3, del codice)
Le seguenti disposizioni si applicano mutatis mutandis agli scambi di merci unionali di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del codice:
titolo V, capi 2, 3 e 4, del codice;
titolo VIII, capi 2, e 3, del codice;
titolo V, capi 2 e 3, del presente regolamento;
titolo VIII, capi 2 e 3, del presente regolamento.
Articolo 135
Dichiarazione verbale di immissione in libera pratica
(Articolo 158, paragrafo 2, del codice)
Le dichiarazioni in dogana per l’immissione in libera pratica possono essere presentate verbalmente per le seguenti merci:
le merci prive di carattere commerciale;
le merci di carattere commerciale contenute nei bagagli personali dei viaggiatori, purché non superino 1 000 EUR di valore o 1 000 kg di massa netta;
i prodotti ottenuti da agricoltori dell’Unione su fondi situati in un paese terzo e i prodotti della pesca, della piscicoltura e della caccia, che beneficiano della franchigia doganale a norma degli articoli da 35 a 38 del regolamento (CE) n. 1186/2009;
le sementi, i concimi e i prodotti per il trattamento del suolo e dei vegetali importati da coltivatori di paesi terzi per essere utilizzati su proprietà limitrofe a questi paesi, che beneficiano della franchigia doganale a norma degli articoli 39 e 40 del regolamento (CE) n. 1186/2009.
Articolo 136
Dichiarazione verbale per l’ammissione temporanea e la riesportazione
(Articolo 158, paragrafo 2, del codice)
Le dichiarazioni in dogana per l’ammissione temporanea possono essere presentate verbalmente per le seguenti merci:
palette, container e mezzi di trasporto, pezzi di ricambio, accessori e attrezzature per palette, container e mezzi di trasporto di cui agli articoli da 208 a 216;
gli effetti personali e gli articoli da utilizzare nell’ambito di un’attività sportiva di cui all’articolo 219;
materiale destinato al conforto dei marittimi utilizzato a bordo di una nave adibita al traffico marittimo internazionale, come indicato all'articolo 220, lettera a);
il materiale medico-chirurgico e di laboratorio di cui all’articolo 222;
gli animali di cui all’articolo 223, a condizione che siano destinati alla transumanza o al pascolo o all’esecuzione di un lavoro o un trasporto;
le attrezzature di cui all’articolo 224, lettera a);
gli strumenti e gli apparecchi necessari a un medico per fornire assistenza a un paziente in attesa del trapianto di un organo che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 226, paragrafo 1;
i materiali per la lotta contro le conseguenze di catastrofi quando questi siano usati nel contesto di misure adottate per la lotta contro le conseguenze di catastrofi o situazioni analoghe che colpiscono il territorio doganale dell’Unione;
gli strumenti musicali portatili importati in regime di ammissione temporanea e destinati ad essere utilizzati come materiale professionale;
imballaggi importati pieni e che sono destinati alla riesportazione, vuoti o pieni, quando contengono marchi indelebili e inamovibili di una persona stabilita fuori del territorio doganale dell’Unione;
i materiali per la realizzazione di servizi radiofonici o televisivi, nonché i veicoli specialmente allestiti per tali fini e le loro attrezzature importati da enti pubblici o privati, stabiliti al di fuori del territorio doganale dell’Unione e riconosciuti dall’autorità doganale che rilascia l’autorizzazione per l’ammissione temporanea ad importare tali materiali e veicoli;
altre merci, qualora l’autorità doganale lo autorizzi.
Articolo 137
Dichiarazione verbale per l’esportazione
(Articolo 158, paragrafo 2, del codice)
Le dichiarazioni in dogana per l’esportazione possono essere presentate verbalmente per le seguenti merci:
le merci prive di carattere commerciale;
le merci di carattere commerciale, purché non superino 1 000 EUR di valore o 1 000 kg di massa netta;
i mezzi di trasporto immatricolati nel territorio doganale dell’Unione e destinati ad essere reimportati e pezzi di ricambio, accessori e attrezzature per tali mezzi di trasporto;
gli animali domestici esportati in occasione del trasferimento di un’azienda agricola dall’Unione in un paese terzo, che beneficiano della franchigia doganale a norma dell’articolo 115 del regolamento (CE) n. 1186/2009;
i prodotti ottenuti da produttori agricoli in fondi situati nell’Unione, che beneficiano della franchigia doganale a norma degli articoli 116, 117 e 118 del regolamento (CE) n. 1186/2009;
le sementi esportate da produttori agricoli per essere utilizzate in proprietà situate in paesi terzi, che beneficiano della franchigia doganale a norma degli articoli 119 e 120 del regolamento (CE) n. 1186/2009;
i foraggi e gli alimenti che accompagnano gli animali durante la loro esportazione e che beneficiano della franchigia doganale a norma dell’articolo 121 del regolamento (CE) n. 1186/2009.
Articolo 138
Merci che si considerano dichiarate per l’immissione in libera pratica in conformità all’articolo 141
(Articolo 158, paragrafo 2, del codice)
Se non sono state dichiarate utilizzando altri mezzi, le seguenti merci si considerano dichiarate per l’immissione in libera pratica in conformità all’articolo 141:
le merci prive di carattere commerciale contenute nei bagagli personali dei viaggiatori, che beneficiano della franchigia dai dazi all’importazione a norma dell’articolo 41 del regolamento (CE) n. 1186/2009 o in quanto merci in reintroduzione;
le merci di cui all’articolo 135, paragrafo 1, lettere c) e d);
i mezzi di trasporto che beneficiano dell’esenzione dai dazi all’importazione come merci in reintroduzione a norma dell’articolo 203 del codice;
gli strumenti musicali portatili reimportati dai viaggiatori e che beneficiano dell’esenzione dal dazio all’importazione come merci in reintroduzione a norma dell’articolo 203 del codice;
invii di corrispondenza;
fino alla data stabilita conformemente all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 per l’utilizzazione della versione 1 del sistema di cui all’articolo 182, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, le merci contenute nelle spedizioni postali che beneficiano di una franchigia dai dazi all’importazione a norma dell’articolo 23, paragrafo 1, o dell’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1186/2009;
fino alla data che precede la data di cui all’articolo 4, paragrafo 1, quarto comma, della direttiva (UE) 2017/2455, le merci il cui valore intrinseco non supera 22 EUR;
gli organi e altri tessuti umani o animali o sangue umano idonei a innesti permanenti, impianti o trasfusioni in casi di emergenza;
le merci oggetto di un formulario UE 302 o di un formulario NATO 302 che beneficiano dell’esenzione dai dazi all’importazione come merci in reintroduzione a norma dell’articolo 203 del codice;
i rifiuti delle navi, a condizione che la notifica anticipata dei rifiuti di cui all’articolo 6 della direttiva (UE) 2019/883 sia stata effettuata nell’interfaccia unica marittima nazionale o mediante altri canali di segnalazione accettabili per le autorità competenti, comprese le dogane.
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Articolo 139
Merci che si considerano dichiarate per l’ammissione temporanea, il transito o la riesportazione a norma dell’articolo 141
(Articolo 158, paragrafo 2, del codice)
Articolo 140
Merci che si considerano dichiarate per l’esportazione in conformità all’articolo 141
(Articolo 158, paragrafo 2, del codice)
Se non sono state dichiarate utilizzando altri mezzi, le seguenti merci si considerano dichiarate per l’esportazione in conformità all’articolo 141:
le merci di cui all’articolo 137;
gli strumenti musicali portatili dei viaggiatori;
gli invii di corrispondenza;
le merci contenute in una spedizione postale o per espresso il cui valore non sia superiore a 1 000 EUR e che non siano soggette al dazio all’esportazione;
gli organi e altri tessuti umani o animali o sangue umano idonei a innesti permanenti, impianti o trasfusioni in casi di emergenza;
le merci oggetto di un formulario NATO 302 o di un formulario UE 302.
Articolo 141
Atti assimilati a una dichiarazione doganale o a una dichiarazione di riesportazione
(Articolo 158, paragrafo 2, del codice)
Per le merci di cui all’articolo 138, lettere da a) a d) e lettera h), all’articolo 139 e all’articolo 140, paragrafo 1, uno degli atti seguenti è assimilato a una dichiarazione doganale:
percorrere la corsia verde «niente da dichiarare» negli uffici doganali in cui è stata predisposta la doppia corsia di controllo;
passare da un ufficio doganale privo della doppia corsia di controllo;
applicare un disco di dichiarazione in dogana o un’etichetta autoadesiva «niente da dichiarare» sul parabrezza dell’autovettura, quando tale possibilità sia prevista dalle disposizioni nazionali;
varcare la frontiera del territorio doganale dell'Unione in una delle seguenti situazioni:
se è applicabile una deroga all'obbligo di trasportare le merci fino al luogo appropriato in conformità delle norme speciali di cui all'articolo 135, paragrafo 5, del codice;
se le merci sono considerate dichiarate per la riesportazione in conformità dell'articolo 139, paragrafo 2, del presente regolamento;
se le merci sono considerate dichiarate per l'esportazione in conformità dell'articolo 140, paragrafo 1, del presente regolamento;
se i mezzi di trasporto di cui all’articolo 212 sono considerati dichiarati per l’ammissione temporanea a norma dell’articolo 139, paragrafo 1, del presente regolamento;
se mezzi di trasporto non unionali che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 203 del codice sono introdotti nel territorio doganale dell’Unione in conformità all’articolo 138, lettera c), del presente regolamento.
Gli invii di corrispondenza sono considerati dichiarati per l’esportazione o la riesportazione dalla loro uscita dal territorio doganale dell’Unione.
Fino alla data stabilita conformemente all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 per l’utilizzazione della versione 1 del sistema di cui all’articolo 182, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, le merci contenute in una spedizione postale possono essere dichiarate per l’immissione in libera pratica dalla loro presentazione in dogana a norma dell’articolo 139 del codice, a condizione che tutte le seguenti condizioni siano soddisfatte:
le autorità doganali hanno accettato l’utilizzo di questo atto e i dati forniti dall’operatore postale;
l’IVA non è dichiarata nell’ambito del regime speciale di cui al titolo XII, capo 6, sezione 4, della direttiva 2006/112/CE per le vendite a distanza di beni importati da paesi terzi o territori terzi, né del regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell’IVA all’importazione di cui al titolo XII, capo 7, della suddetta direttiva;
le merci beneficiano di una franchigia dai dazi all’importazione a norma dell’articolo 23, paragrafo 1, o dell’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1186/2009;
la spedizione è accompagnata da una dichiarazione CN22 o da una dichiarazione CN23.
Tale formulario può essere presentato utilizzando mezzi diversi dai procedimenti informatici.
Tale formulario può essere presentato utilizzando mezzi diversi dai procedimenti informatici.
Articolo 142
Merci che non possono essere dichiarate verbalmente o in conformità all’articolo 141
(Articolo 158, paragrafo 2, del codice)
Gli articoli da 135 a 140 non si applicano alle seguenti merci:
le merci per le quali sono state espletate le formalità per la concessione di restituzioni o vantaggi finanziari all’esportazione nell’ambito della politica agricola comune;
le merci per le quali è presentata una domanda di rimborso del dazio o di altri oneri, a meno che tale domanda non riguardi l’invalidamento della dichiarazione doganale per l’immissione in libera pratica di merci che beneficiano di una franchigia dai dazi all’importazione a norma dell’articolo 23, paragrafo 1, o dell’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1186/2009;
le merci soggette a divieti o restrizioni, fatta eccezione per:
le merci trasportate o utilizzate in base a un formulario NATO 302 o a un formulario UE 302;
i rifiuti delle navi;
le merci soggette a qualsiasi altra formalità particolare prevista dalla legislazione dell’Unione che le autorità doganali sono tenute ad applicare, fatta eccezione per le merci trasportate o utilizzate in base a un formulario NATO 302 o un formulario UE 302.
Articolo 143
Dichiarazioni doganali su supporto cartaceo
(Articolo 158, paragrafo 2, del codice)
I viaggiatori possono presentare una dichiarazione doganale su supporto cartaceo per le merci da essi trasportate.
Articolo 143 bis
Dichiarazione per l’immissione in libera pratica di spedizioni di modesto valore
(Articolo 6, paragrafo 2, del codice)
In deroga al paragrafo 1, l'insieme di dati specifico per le spedizioni di modesto valore non è utilizzato per quanto segue:
immissione in libera pratica di merci la cui importazione è esente da IVA a norma dell'articolo 143, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2006/112/CE e, se del caso, che circolano in sospensione d'accisa in conformità all'articolo 17 della direttiva 2008/118/CE;
reimportazione con immissione in libera pratica di merci la cui importazione è esente da IVA a norma dell'articolo 143, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2006/112/CE e, se del caso, che circolano in sospensione d'accisa in conformità all'articolo 17 della direttiva 2008/118/CE.
Articolo 144
Dichiarazione doganale per le merci contenute in spedizioni postali
(Articolo 6, paragrafo 2, del codice)
Un operatore postale può presentare una dichiarazione doganale di immissione in libera pratica contenente l’insieme di dati ridotto di cui all’allegato B, colonna H6, per le merci contenute in una spedizione postale se le merci soddisfano le condizioni seguenti:
il loro valore non supera 1 000 EUR;
non sono soggette a divieti o restrizioni.
Articolo 145
Condizioni per l’autorizzazione all’utilizzo regolare di dichiarazioni doganali semplificate
(Articolo 166, paragrafo 2, del codice)
L’autorizzazione a vincolare regolarmente le merci a un regime doganale sulla base di una dichiarazione semplificata in conformità all’articolo 166, paragrafo 2, del codice è concessa se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
il richiedente soddisfa il criterio di cui all’articolo 39, lettera a), del codice;
ove applicabile, dispone di procedure soddisfacenti che permettono di gestire le licenze e le autorizzazioni concesse in conformità alle misure di politica commerciale o relative agli scambi di prodotti agricoli;
assicura che i dipendenti siano incaricati di informare le autorità doganali ogniqualvolta incontrino difficoltà nell’ottemperare alle norme doganali e stabilisce procedure per informare le autorità doganali di tali difficoltà;
ove applicabile, dispone di procedure soddisfacenti per la gestione delle licenze d’importazione e d’esportazione di merci sottoposte a divieti o restrizioni, comprese misure per distinguere le merci soggette a divieti o restrizioni dalle altre merci e per garantire il rispetto di tali divieti e restrizioni.
Articolo 146
Dichiarazione complementare
(Articolo 167, paragrafo 1, del codice)
Il termine per la presentazione di una dichiarazione complementare di natura periodica o riepilogativa è di 10 giorni dalla data in cui termina il periodo di tempo coperto dalla dichiarazione complementare.
Se non è sorta alcuna obbligazione doganale, il termine per la presentazione della dichiarazione complementare non può superare 30 giorni dalla data di svincolo delle merci.
In circostanze debitamente giustificate le autorità doganali concedono un termine più lungo per la presentazione della dichiarazione complementare di cui al paragrafo 1, 3 o 3 bis. Tale termine non può essere superiore a 120 giorni dalla data di svincolo delle merci. Tuttavia, in circostanze eccezionali debitamente giustificate relative al valore in dogana delle merci, tale termine può essere ulteriormente prorogato fino a un massimo di due anni dalla data di svincolo delle merci.
Articolo 147
Termine entro cui il dichiarante deve essere in possesso dei documenti di accompagnamento nel caso di dichiarazioni complementari
(Articolo 167, paragrafo 1, del codice)
I documenti di accompagnamento che mancavano al momento della presentazione della dichiarazione semplificata devono essere in possesso del dichiarante entro il termine fissato per la presentazione della dichiarazione complementare a norma dell’articolo 146, paragrafo 1, 3, 3 bis, 3 ter o 4.
Articolo 148
Invalidamento della dichiarazione in dogana dopo lo svincolo delle merci
(Articolo 174, paragrafo 2, del codice)
Quando è accertato che le merci sono state erroneamente dichiarate per un regime doganale che comporta un’obbligazione doganale all’importazione invece di essere dichiarate per un altro regime doganale, la dichiarazione in dogana è invalidata dopo lo svincolo delle merci, su domanda motivata dal dichiarante, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
la domanda è presentata entro 90 giorni dalla data di accettazione della dichiarazione;
le merci non sono state utilizzate in modo incompatibile con il regime doganale nell’ambito del quale sarebbero state dichiarate se non si fosse verificato l’errore;
al momento della dichiarazione erronea erano soddisfatte le condizioni per il vincolo delle merci al regime doganale nell’ambito del quale sarebbero state dichiarate se non si fosse verificato l’errore;
è stata presentata una dichiarazione in dogana per il regime doganale nell’ambito del quale le merci sarebbero state dichiarate se non si fosse verificato l’errore.
Quando è accertato che le merci sono state erroneamente dichiarate invece di altre merci per un regime doganale che comporta un’obbligazione doganale all’importazione, la dichiarazione in dogana è invalidata dopo lo svincolo delle merci, su domanda motivata del dichiarante, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
la domanda è presentata entro 90 giorni dalla data di accettazione della dichiarazione;
le merci erroneamente dichiarate non sono state utilizzate in modo diverso da quello autorizzato nel loro stato originario e sono state ripristinate al loro stato originario;
lo stesso ufficio doganale è competente per le merci erroneamente dichiarate e le merci che il dichiarante intendeva dichiarare;
le merci devono essere dichiarate per lo stesso regime doganale di quelle erroneamente dichiarate.
Se merci che sono state vendute nell’ambito di un contratto a distanza quale definito all’articolo 2, paragrafo 7, della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 13 ) sono state immesse in libera circolazione e sono reintrodotte, la dichiarazione in dogana è invalidata dopo lo svincolo delle merci, su domanda motivata dal dichiarante, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
la domanda è presentata entro 90 giorni dalla data di accettazione della dichiarazione in dogana;
le merci sono state esportate per essere rispedite all’indirizzo del fornitore originario o ad altro indirizzo indicato da tale fornitore.
Oltre ai casi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, le dichiarazioni in dogana sono invalidate dopo lo svincolo delle merci, su domanda motivata del dichiarante, in uno dei seguenti casi:
se le merci sono state svincolate per l’esportazione, la riesportazione o il perfezionamento passivo e non hanno lasciato il territorio doganale dell’Unione;
se merci unionali sono state erroneamente dichiarate per un regime doganale applicabile a merci non unionali e la loro posizione doganale di merci unionali è stata successivamente dimostrata mediante un documento T2L, T2LF o un manifesto doganale delle merci in dogana;
se le merci sono state erroneamente dichiarate in più dichiarazioni doganali;
se è concessa un’autorizzazione con effetto retroattivo conformemente all’articolo 211, paragrafo 2, del codice;
se merci unionali sono state vincolate al regime di deposito doganale a norma dell’articolo 237, paragrafo 2, del codice e non possono più essere vincolate a tale regime in conformità dello stesso articolo.
Una dichiarazione doganale relativa a merci soggette al dazio all’esportazione oppure oggetto di una domanda di rimborso del dazio all’importazione, di restituzioni o di altri importi all’esportazione o di altre misure particolari all’esportazione può essere invalidata a norma del paragrafo 4, lettera a), solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
il dichiarante fornisce all’ufficio doganale di esportazione o, nel caso del perfezionamento passivo, all’ufficio doganale di vincolo la prova che le merci non hanno lasciato il territorio doganale dell’Unione,
se la dichiarazione doganale è effettuata su supporto cartaceo, il dichiarante ripresenta all’ufficio doganale di esportazione o, nel caso del perfezionamento passivo, all’ufficio doganale di vincolo, tutti gli esemplari della dichiarazione doganale unitamente a tutti gli altri documenti che gli sono stati consegnati dopo l’accettazione della dichiarazione;
il dichiarante fornisce all’ufficio doganale di esportazione la prova che le restituzioni e gli altri importi o vantaggi finanziari previsti all’esportazione delle merci in questione sono stati rimborsati o che le autorità competenti hanno preso le misure necessarie affinché non siano più corrisposti;
il dichiarante adempie ad eventuali altri obblighi ai quali è vincolato con riguardo alle merci;
eventuali adeguamenti effettuati su una licenza di esportazione presentata a corredo della dichiarazione doganale sono annullati.
Articolo 149
Condizioni di rilascio delle autorizzazioni per lo sdoganamento centralizzato
(Articolo 179, paragrafo 1, del codice)
Affinché lo sdoganamento centralizzato sia autorizzato a norma dell’articolo 179 del codice, le relative domande devono riguardare una delle procedure seguenti:
immissione in libera pratica;
deposito doganale,
ammissione temporanea;
uso finale;
perfezionamento attivo;
perfezionamento passivo;
esportazione;
riesportazione.
Articolo 150
Condizioni per la concessione di autorizzazioni per l’iscrizione nelle scritture del dichiarante
(Articolo 182, paragrafo 1, del codice)
Affinché sia concessa l’autorizzazione a presentare una dichiarazione in dogana sotto forma di iscrizione nelle scritture del dichiarante conformemente all’articolo 182, paragrafo 1, del codice, la domanda deve riguardare una delle procedure seguenti:
immissione in libera pratica;
deposito doganale;
ammissione temporanea;
uso finale;
perfezionamento attivo;
perfezionamento passivo;
esportazione e riesportazione.
Se la domanda di autorizzazione riguarda l’immissione in libera pratica, l’autorizzazione non può essere concessa nei seguenti casi:
immissione in libera pratica di merci esenti dall’IVA a norma dell’articolo 143, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2006/112/CE e, se del caso, in regime di sospensione dall’accisa a norma dell’articolo 17 della direttiva 2008/118/CE;
reimportazione con immissione in libera pratica di merci esenti dall’IVA a norma dell’articolo 143, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2006/112/CE e, se del caso, in regime di sospensione dall’accisa a norma dell’articolo 17 della direttiva 2008/118/CE.
Se la domanda di autorizzazione riguarda l’esportazione e la riesportazione, l’autorizzazione è concessa unicamente se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:
l’obbligo di presentare una dichiarazione pre-partenza è oggetto di esonero a norma dell’articolo 263, paragrafo 2, del codice;
l’ufficio doganale di esportazione è anche l’ufficio doganale di uscita oppure l’ufficio doganale di esportazione e l’ufficio doganale di uscita hanno predisposto procedure volte a garantire che le merci siano soggette a vigilanza doganale all’uscita.
Articolo 151
Condizioni di rilascio delle autorizzazioni per l’autovalutazione
(Articolo 185, paragrafo 1, del codice)
Se un richiedente di cui all’articolo 185, paragrafo 2, del codice è titolare di un’autorizzazione per l’iscrizione nelle scritture del dichiarante, l’autovalutazione è autorizzata a condizione che la domanda di autovalutazione riguardi i regimi doganali di cui all’articolo 150, paragrafo 2, o la riesportazione.
Articolo 152
Formalità e controlli doganali nell’ambito dell’autovalutazione
(Articolo 185, paragrafo 1, del codice)
I titolari delle autorizzazioni di autovalutazione possono essere autorizzati a effettuare controlli, sotto vigilanza doganale, del rispetto di divieti e restrizioni secondo quanto specificato nell’autorizzazione.
CAPO 3
Svincolo delle merci
Articolo 153
Svincolo non subordinato alla costituzione di una garanzia
(Articolo 195, paragrafo 2, del codice)
Se, prima dello svincolo di merci che formano oggetto di una domanda di concessione di un contingente tariffario, si ritiene che il contingente tariffario in questione non sia in una situazione critica, lo svincolo delle merci non è subordinato alla costituzione di una garanzia per tali merci.
Articolo 154
Notifica dello svincolo delle merci
[Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del codice]
TITOLO VI
IMMISSIONE IN LIBERA PRATICA ED ESENZIONE DAI DAZI ALL’IMPORTAZIONE
CAPO 1
Immissione in libera pratica
Articolo 155
Autorizzazione all’emissione di note di pesatura delle banane
(Articolo 163, paragrafo 3, del codice)
Le autorità doganali concedono un’autorizzazione per l’emissione di documenti di accompagnamento per le dichiarazioni normali in dogana certificanti la pesatura di banane fresche di cui al codice NC 0803 90 10 soggette al dazio all’importazione («note di pesatura delle banane») se il richiedente dell’autorizzazione soddisfa tutte le seguenti condizioni:
soddisfa il criterio di cui all’articolo 39, lettera a), del codice;
partecipa all’importazione, al trasporto, allo stoccaggio o alla movimentazione di banane fresche di cui al codice NC 0803 90 10 soggette al dazio all’importazione;
offre tutte le necessarie garanzie di un ordinato svolgimento della pesatura;
dispone di un impianto di pesatura adeguato;
tiene scritture che permettono alle autorità doganali di effettuare i controlli necessari.
Articolo 156
Termine
(Articolo 22, paragrafo 3, del codice)
Una decisione in merito a una domanda di autorizzazione di cui all’articolo 155 è adottata senza indugio e al più tardi entro 30 giorni dalla data di accettazione della domanda.
Articolo 157
Mezzi di comunicazione della nota di pesatura delle banane
[Articolo 6, paragrafo 2 e paragrafo 3, lettera a), del codice]
Le note di pesatura delle banane possono essere redatte e presentate utilizzando mezzi diversi dai procedimenti informatici.
CAPO 2
Esenzione dai dazi all’importazione
Articolo 158
Merci considerate reintrodotte nello stato in cui sono state esportate
(Articolo 203, paragrafo 5, del codice)
Articolo 159
Merci che all’esportazione beneficiavano di misure stabilite dalla politica agricola comune
(Articolo 204 del codice)
Le merci in reintroduzione che all’esportazione beneficiavano di misure stabilite dalla politica agricola comune sono esentate dal dazio all’importazione, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
le restituzioni o gli altri importi pagati nell’ambito di tali misure sono stati rimborsati, le autorità competenti hanno preso le misure necessarie per trattenere le somme da corrispondere per tali merci nell’ambito delle misure oppure gli altri vantaggi finanziari concessi sono stati annullati;
le merci si trovavano in una delle seguenti situazioni:
non potevano essere immesse sul mercato nel paese di destinazione;
sono state respinte dal destinatario perché difettose o non conformi al contratto;
sono state reintrodotte nel territorio doganale dell’Unione in quanto altre circostanze, sulle quali l’esportatore non ha esercitato alcuna influenza, si sono opposte alla prevista utilizzazione;
le merci sono dichiarate per l’immissione in libera pratica nel territorio doganale dell’Unione entro un termine di 12 mesi a decorrere dalla data di espletamento delle formalità doganali relative alla loro esportazione o successivamente quando ciò sia consentito dalle autorità doganali dello Stato membro di reimportazione in circostanze debitamente giustificate.
Le situazioni di cui al paragrafo 1, lettera b), punto iii), sono le seguenti:
merci che rientrano nel territorio doganale dell’Unione a causa di avarie sopraggiunte prima della loro consegna al destinatario o a causa di guasti al mezzo di trasporto sul quale erano state caricate;
merci inizialmente esportate per essere consumate o vendute nel quadro di una fiera commerciale o altra manifestazione analoga, ma che non sono state consumate né vendute;
merci che non hanno potuto essere consegnate al destinatario a causa dell’incapacità fisica o giuridica di quest’ultimo di adempiere agli obblighi ad esso derivanti dal contratto in base al quale è stata effettuata l’esportazione;
merci che, a causa di eventi naturali, politici o sociali, non hanno potuto essere consegnate al destinatario o sono a questi pervenute oltre il termine di consegna previsto dal contratto;
gli ortofrutticoli contemplati dalla pertinente organizzazione comune dei mercati, esportati nel quadro di una vendita in conto consegna e non venduti sul mercato del paese di destinazione.
Articolo 160
Mezzi di comunicazione del bollettino d’informazione INF 3
[Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del codice]
Un documento attestante che le condizioni per l’esenzione dal dazio all’importazione sono state soddisfatte («bollettino INF 3») può essere trasmesso utilizzando mezzi diversi dai procedimenti informatici.
TITOLO VII
REGIMI SPECIALI
CAPO 1
Disposizioni generali
Articolo 161
Richiedente stabilito al di fuori del territorio doganale dell’Unione
[Articolo 211, paragrafo 3, lettera a), del codice]
In deroga all’articolo 211, paragrafo 3, lettera a), del codice, le autorità doganali possono occasionalmente, ove lo ritengano giustificato, concedere un’autorizzazione per il regime di uso finale o il regime di perfezionamento attivo a persone stabilite al di fuori del territorio doganale dell’Unione.
Articolo 162
Luogo di presentazione di una domanda nel caso in cui il richiedente sia stabilito al di fuori del territorio doganale dell’Unione
(Articolo 22, paragrafo 1, del codice)
Articolo 163
Domanda di autorizzazione sulla base di una dichiarazione in dogana
[Articolo 6, paragrafi 1 e 2 e paragrafo 3, lettera a), e articolo 211, paragrafo 1, del codice]
Una dichiarazione in dogana, a condizione che sia integrata dai dati supplementari di cui all’allegato A, è considerata una domanda di autorizzazione nei seguenti casi:
se le merci sono destinate ad essere vincolate al regime di ammissione temporanea, a meno che le autorità doganali richiedano una domanda formale nei casi contemplati all’articolo 236, lettera b);
se le merci sono destinate ad essere vincolate al regime di uso finale e il richiedente intende assegnarle interamente all’uso finale previsto;
se merci diverse da quelle elencate nell’allegato 71-02 sono vincolate al regime di perfezionamento attivo;
se merci diverse da quelle elencate nell’allegato 71-02 sono vincolate al regime di perfezionamento passivo;
se è stata concessa un’autorizzazione per l’utilizzo del regime di perfezionamento passivo e i prodotti di sostituzione devono essere immessi in libera pratica utilizzando il sistema degli scambi standard, che non è coperto da tale autorizzazione;
se i prodotti trasformati devono essere immessi in libera pratica dopo il perfezionamento passivo e l’operazione di perfezionamento riguarda merci prive di carattere commerciale;
se le merci elencate nell’allegato 71-02 il cui valore in dogana non supera 150 000 EUR sono già vincolate o devono essere vincolate al regime di perfezionamento attivo e devono essere distrutte sotto controllo doganale a causa di circostanze eccezionali e debitamente giustificate.
Il paragrafo 1 non si applica nei seguenti casi:
dichiarazione semplificata;
sdoganamento centralizzato;
iscrizione nelle scritture del dichiarante;
se è chiesta un’autorizzazione diversa da quella per l’ammissione temporanea che interessa più di uno Stato membro;
se è chiesto l’uso di merci equivalenti in conformità all’articolo 223 del codice;
se l’autorità doganale competente informa il dichiarante che è necessario un esame delle condizioni economiche conformemente all’articolo 211, paragrafo 6, del codice;
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se è chiesta un’autorizzazione con effetto retroattivo, conformemente all’articolo 211, paragrafo 2, del codice, tranne nei casi di cui al paragrafo 1, lettera e) o f), del presente articolo.
L'obbligo di fornire dati supplementari di cui al paragrafo 1 non si applica nei casi che comportano uno dei seguenti tipi di dichiarazioni:
le dichiarazioni doganali di immissione in libera pratica effettuate verbalmente a norma dell'articolo 135;
le dichiarazioni doganali di ammissione temporanea o le dichiarazioni di riesportazione effettuate verbalmente a norma dell'articolo 136;
le dichiarazioni doganali di ammissione temporanea o le dichiarazioni di riesportazione a norma dell'articolo 139 considerate effettuate a norma dell'articolo 141.
I carnet ATA e i carnet CPD sono considerati domande di autorizzazione per l’ammissione temporanea se soddisfano tutte le seguenti condizioni:
il carnet è stato rilasciato in una delle parti contraenti della convenzione ATA o della convenzione di Istanbul ed è stato vistato e garantito da un’associazione facente parte di una catena di garanti quale definita nell’allegato A, articolo 1, lettera d), della convenzione di Istanbul;
il carnet riguarda merci e utilizzazioni previste dalla convenzione nell’ambito della quale è stato rilasciato;
il carnet è certificato dalle autorità doganali;
il carnet è valido in tutto il territorio doganale dell’Unione.
Articolo 164
Domanda di rinnovo o modifica di un’autorizzazione
[Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del codice]
Le autorità doganali possono consentire che una domanda di rinnovo o di modifica di un’autorizzazione di cui all’articolo 211, paragrafo 1, del codice sia presentata per iscritto.
Articolo 165
Documento di accompagnamento di una dichiarazione doganale verbale di ammissione temporanea
(Articolo 6, paragrafo 2 e paragrafo 3, lettera a), e articolo 211, paragrafo 1, del codice)
Quando una dichiarazione doganale verbale è considerata una domanda di autorizzazione per l’ammissione temporanea in conformità all’articolo 163, il dichiarante presenta il documento di accompagnamento figurante nell’allegato 71-01.
Articolo 166
Esame delle condizioni economiche
(Articolo 211, paragrafi 3 e 4, del codice)
La condizione di cui all’articolo 211, paragrafo 4, lettera b), del codice non si applica alle autorizzazioni di perfezionamento attivo, a eccezione dei seguenti casi:
se l’importo del dazio all’importazione è calcolato in conformità all’articolo 86, paragrafo 3, del codice, è comprovato che gli interessi essenziali dei produttori dell’Unione rischiano di essere lesi e il caso non è contemplato dall’articolo 167, paragrafo 1, lettere da a) a f);
se l’importo del dazio all’importazione è calcolato conformemente all’articolo 85 del codice, le merci destinate ad essere vincolate al regime di perfezionamento attivo sarebbero oggetto di una misura di politica commerciale o agricola se fossero dichiarate per l’immissione in libera pratica e il caso non è contemplato dall’articolo 167, paragrafo 1, lettere h), i), m) o p);
se l’importo del dazio all’importazione è calcolato conformemente all’articolo 85 del codice, le merci destinate ad essere vincolate al regime di perfezionamento attivo sarebbero oggetto di una misura di politica commerciale o agricola, di un dazio antidumping provvisorio o definitivo, di un dazio compensativo, di una misura di salvaguardia o di un dazio addizionale derivante da una sospensione di concessioni se fossero dichiarate per l’immissione in libera pratica, è comprovato che gli interessi essenziali dei produttori dell’Unione rischiano di essere lesi e il caso non è contemplato dall’articolo 167, paragrafo 1, lettere da g) a s).
Articolo 167
Casi in cui le condizioni economiche sono da considerarsi soddisfatte per il perfezionamento attivo
(Articolo 211, paragrafo 5, del codice)
Le condizioni economiche per il regime di perfezionamento attivo sono da considerarsi soddisfatte quando la domanda riguarda una delle seguenti operazioni:
la trasformazione di merci non elencate nell’allegato 71-02;
la riparazione;
la trasformazione di merci direttamente o indirettamente messe a disposizione del titolare dell’autorizzazione, eseguita sulla base di istruzioni e per conto di una persona stabilita fuori del territorio doganale dell’Unione e, in generale, dietro pagamento dei soli costi di trasformazione;
la trasformazione del frumento (grano) duro in paste alimentari;
il vincolo di merci al regime di perfezionamento attivo nei limiti del quantitativo determinato sulla base di un equilibrio conformemente all’articolo 18 del regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 14 );
la trasformazione di merci elencate nell’allegato 71-02 in una delle seguenti situazioni:
l’indisponibilità di merci prodotte nell’Unione che hanno lo stesso codice NC a 8 cifre, la stessa qualità commerciale e le stesse caratteristiche tecniche delle merci che si intende importare per le operazioni di trasformazione previste;
le differenze di prezzo fra i prodotti fabbricati nell’Unione e quelli destinati ad essere importati, ove merci comparabili non possano essere impiegate perché il loro prezzo non renderebbe l’operazione commerciale proposta economicamente sostenibile;
gli obblighi contrattuali qualora le merci comparabili non siano conformi ai requisiti contrattuali del paese terzo acquirente dei prodotti trasformati oppure qualora, conformemente al contratto, i prodotti trasformati debbano essere ottenuti da merci destinate ad essere vincolate al regime di perfezionamento attivo per garantire l’osservanza delle disposizioni relative alla tutela della proprietà industriale o commerciale;
il valore complessivo delle merci che devono essere vincolate al regime di perfezionamento attivo per richiedente, per anno civile e per ciascun codice NC a otto cifre non supera 150 000 EUR;
la trasformazione delle merci al fine di garantirne la conformità ai requisiti tecnici per la loro immissione in libera pratica;
la trasformazione di merci prive di carattere commerciale;
la trasformazione di merci ottenute nell’ambito di un’autorizzazione precedente la cui concessione ha formato oggetto di un esame delle condizioni economiche;
il trattamento delle frazioni solide e fluide di olio di palma, olio di cocco, delle frazioni fluide di olio di cocco, di olio di palmisti, delle frazioni fluide di olio di palmisti, di olio di babassù o di olio di ricino in prodotti che non sono destinati al settore alimentare;
la trasformazione in prodotti destinati a essere incorporati o utilizzati in aeromobili per i quali è stato rilasciato un certificato di riammissione in servizio (modulo 1 dell’AESA) o un certificato equivalente di cui all’articolo 2 del regolamento (UE) 2018/581 del Consiglio ( 15 );
la trasformazione in prodotti che beneficiano della sospensione autonoma del dazio all’importazione su alcune armi e attrezzature militari in conformità al regolamento (CE) n. 150/2003 del Consiglio ( 16 );
la trasformazione di merci in campioni;
il trattamento di qualsiasi tipo di componente elettronico, parti, assemblaggi o altri materiali in prodotti della tecnologia dell’informazione;
la trasformazione di merci comprese nei codici NC 2707 o 2710 in merci comprese nei codici NC 2710 , 2710 o 2902 ;
la riduzione in cascami e avanzi, la distruzione, il recupero di parti o componenti;
la denaturazione;
le manipolazioni usuali di cui all’articolo 220 del codice;
il valore complessivo delle merci che devono essere vincolate al regime di perfezionamento attivo per richiedente, per anno civile e per ciascun codice NC a otto cifre non supera 150 000 EUR per le merci che rientrano nell’allegato 71-02 e 300 000 EUR per le altre merci, salvo nei casi in cui le merci destinate a essere vincolate al regime di perfezionamento attivo sarebbero oggetto di un dazio antidumping provvisorio o definitivo, di un dazio compensativo, di una misura di salvaguardia o di un dazio addizionale derivante da una sospensione di concessioni se fossero dichiarate per l’immissione in libera pratica.
L’indisponibilità di cui al paragrafo 1, lettera f), punto i), copre i seguenti casi:
la totale assenza di produzione di merci comparabili all’interno del territorio doganale dell’Unione;
l’indisponibilità di una quantità sufficiente di tali merci per effettuare le operazioni di trasformazione previste;
merci unionali comparabili non possono essere messe a disposizione del richiedente in tempo utile per l’operazione commerciale proposta, sebbene una richiesta in tal senso sia stata presentata in tempo utile.
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Articolo 169
Autorizzazione all’uso di merci equivalenti
[Articolo 223, paragrafi 1 e 2 e paragrafo 3, lettera c), del codice]
In deroga all’articolo 223, paragrafo 1, terzo comma, del codice, sono considerate come merci equivalenti per il regime del perfezionamento attivo:
le merci che si trovano ad uno stadio di fabbricazione più avanzato delle merci non unionali vincolate al regime di perfezionamento attivo se la parte essenziale della lavorazione a cui sono sottoposte le suddette merci equivalenti è effettuata nell’impresa del titolare dell’autorizzazione o nell’impresa in cui l’operazione viene effettuata per suo conto;
in caso di riparazione, merci nuove invece di merci usate o merci in condizioni migliori rispetto alle merci non unionali vincolate al regime di perfezionamento attivo;
merci con caratteristiche tecniche simili alle merci che sostituiscono, a condizione che abbiano lo stesso codice NC a otto cifre e la stessa qualità commerciale.
Articolo 170
Merci o prodotti trasformati vincolati al regime di perfezionamento attivo IM/EX
(Articolo 211, paragrafo 1, del codice)
Articolo 171
Termine per l’adozione di una decisione in merito a una domanda di autorizzazione di cui all’articolo 211, paragrafo 1, del codice
(Articolo 22, paragrafo 3, del codice)
Se una domanda di autorizzazione di cui all’articolo 211, paragrafo 1, lettera b), del codice interessa un solo Stato membro, una decisione in merito è adottata, in deroga all’articolo 22, paragrafo 3, primo comma, del codice, senza indugio e al più tardi entro 60 giorni a decorrere dalla data di accettazione della domanda.
Le autorità doganali informano il richiedente, o il titolare dell’autorizzazione, della necessità di esaminare le condizioni economiche e, se l’autorizzazione non è ancora stata rilasciata, della proroga del termine conformemente al primo comma.
Articolo 172
Effetto retroattivo
(Articolo 22, paragrafo 4, del codice)
Se, conformemente all’articolo 211, paragrafo 6, del codice, è richiesto un esame delle condizioni economiche per il rinnovo di un’autorizzazione per operazioni e merci della stessa natura, l’efficacia retroattiva dell’autorizzazione non può essere anteriore alla data in cui sono tratte le conclusioni sulle condizioni economiche.
Articolo 173
Validità dell’autorizzazione
(Articolo 22, paragrafo 5, del codice)
Articolo 174
Termine per l’appuramento di un regime speciale
(Articolo 215, paragrafo 4, del codice)
Articolo 175
Conto di appuramento
[Articolo 6, paragrafo 2 e paragrafo 3, lettera a), e articolo 211, paragrafo 1, del codice]
L’ufficio doganale di controllo può tuttavia decidere di non imporre l’obbligo di presentare il conto di appuramento ove non lo ritenga necessario.
Articolo 176
Scambio di informazioni standardizzato e obblighi del titolare di un’autorizzazione per l’uso di un regime di perfezionamento
(Articolo 211, paragrafo 1, del codice)
Le autorizzazioni per l’uso del regime di perfezionamento attivo EX/IM o di perfezionamento passivo EX/IM che interessano uno o più Stati membri e le autorizzazioni per l’uso del regime di perfezionamento attivo IM/EX o di perfezionamento passivo IM/EX che interessano più Stati membri stabiliscono i seguenti obblighi:
uso dello scambio di informazioni standardizzato (INF) di cui all’articolo 181, a meno che le autorità doganali non convengano altri mezzi per lo scambio elettronico di informazioni;
il titolare dell’autorizzazione fornisce all’ufficio doganale di controllo le informazioni di cui alla sezione A dell’allegato 71-05;
se sono presentate le dichiarazioni o notifiche di seguito indicate, esse fanno riferimento al pertinente numero INF:
dichiarazione doganale per il perfezionamento attivo;
dichiarazione di esportazione per il perfezionamento attivo EX/IM o il perfezionamento passivo;
dichiarazioni doganali di immissione in libera pratica dopo il perfezionamento passivo;
dichiarazioni doganali per l’appuramento del regime di perfezionamento;
dichiarazioni o notifiche di riesportazione.
Articolo 177
Magazzinaggio di merci unionali e merci non unionali in una struttura di deposito
(Articolo 211, paragrafo 1, del codice)
Articolo 177 bis
Immagazzinamento misto di prodotti soggetti a vigilanza doganale nell'ambito del regime di uso finale
(Articolo 211, paragrafo 1, del codice)
L'autorizzazione per il regime di uso finale di cui all'articolo 211, paragrafo 1, lettera a), del codice stabilisce mezzi e modalità di identificazione e di vigilanza doganale per l'immagazzinamento misto dei prodotti soggetti a vigilanza doganale di cui ai capitoli 27 e 29 della nomenclatura combinata o di tali prodotti con oli greggi di petrolio rientranti nel codice NC 2709 00 .
Se i prodotti di cui al primo comma non rientrano nel medesimo codice NC a otto cifre o non presentano la medesima qualità commerciale e le medesime caratteristiche tecniche e fisiche, l'immagazzinamento misto può essere autorizzato soltanto se l'intera miscela è destinata a subire uno dei trattamenti di cui alla nota complementare 5 del capitolo 27 della nomenclatura combinata.
Articolo 178
Scritture
(Articolo 211, paragrafo 1, e articolo 214, paragrafo 1, del codice)
Le scritture di cui all’articolo 214, paragrafo 1, del codice contengono i seguenti elementi:
se del caso, il riferimento all’autorizzazione prevista per vincolare le merci a un regime speciale;
l’MRN o, se non esiste, qualsiasi altro numero o codice che identifichi le dichiarazioni doganali con le quali le merci sono vincolate al regime speciale e, se il regime è stato appurato conformemente all’articolo 215, paragrafo 1, del codice, le informazioni sulle relative modalità di appuramento;
i dati che consentono l’identificazione inequivocabile dei documenti doganali diversi dalle dichiarazioni doganali, degli eventuali altri documenti relativi al vincolo delle merci a un regime speciale e di qualsiasi altro documento pertinente per il corrispondente appuramento del regime;
le indicazioni di marchi, numeri di identificazione, numero e natura dei colli, quantità e descrizione delle merci, secondo la loro denominazione commerciale o tecnica usuale, nonché, se del caso, i marchi di identificazione del container necessari per identificare le merci;
ubicazione delle merci e informazioni su ogni movimento delle stesse;
posizione doganale delle merci;
indicazioni relative alle manipolazioni usuali e, se del caso, la nuova classificazione tariffaria risultante da tali manipolazioni;
indicazioni relative all’ammissione temporanea o all’uso finale;
indicazioni relative al regime di perfezionamento attivo o passivo, comprese le informazioni sulla natura del perfezionamento;
ove si applichi l’articolo 86, paragrafo 1, del codice, i costi di magazzinaggio o di manipolazione usuale;
il tasso di rendimento o, all’occorrenza, le modalità per la sua determinazione;
indicazioni che consentano la vigilanza e i controlli doganali dell’uso di merci equivalenti in conformità all’articolo 223 del codice;
ove sia necessaria la separazione contabile, informazioni sul tipo di merci, sulla posizione doganale e, se del caso, sull’origine delle merci;
nei casi di ammissione temporanea di cui all’articolo 238, le indicazioni richieste da tale articolo;
nei casi di perfezionamento attivo di cui all’articolo 241, le indicazioni richieste da tale articolo;
se del caso, le indicazioni relative a un eventuale trasferimento di diritti e obblighi conformemente all’articolo 218 del codice;
se le scritture non fanno parte della contabilità principale a fini doganali, un riferimento alla contabilità principale a fini doganali;
informazioni supplementari per casi particolari, su richiesta delle autorità doganali per giustificati motivi.
Nel caso delle zone franche le scritture contengono, oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, i seguenti elementi:
indicazioni che consentano di identificare i documenti di trasporto per le merci che entrano nelle zone franche o che ne escono;
indicazioni concernenti l’uso o il consumo di merci la cui immissione in libera pratica o ammissione temporanea non comporterebbe l’applicazione di dazi all’importazione o di misure stabilite nell’ambito delle politiche commerciali o agricole comuni conformemente all’articolo 247, paragrafo 2, del codice.
Articolo 179
Circolazione di merci tra luoghi diversi all’interno del territorio doganale dell’Unione
(Articolo 219 del codice)
La circolazione di merci vincolate al regime di deposito doganale può aver luogo all’interno del territorio doganale dell’Unione senza formalità doganali diverse da quelle indicate all’articolo 178, paragrafo 1, lettera e), con le modalità seguenti:
tra diverse strutture di deposito indicate nella stessa autorizzazione;
dall’ufficio doganale di vincolo alle strutture di deposito, oppure
dalle strutture di deposito all'ufficio doganale di uscita o ad ogni ufficio doganale indicato nell'autorizzazione di regime speciale di cui all'articolo 211, paragrafo 1, del codice, abilitato a svincolare le merci per un regime doganale successivo o a ricevere la dichiarazione di riesportazione ai fini dell'appuramento del regime speciale.
La circolazione in regime di deposito doganale si conclude entro i 30 giorni successivi alla rimozione delle merci dal deposito doganale.
Su richiesta del titolare del regime, le autorità doganali possono prorogare il termine di 30 giorni.
Su richiesta del titolare del regime, le autorità doganali possono prorogare il termine di 100 giorni.
Articolo 180
Manipolazioni usuali
(Articolo 220 del codice)
Le manipolazioni usuali di cui all’articolo 220 del codice sono quelle definite nell’allegato 71-03.
Articolo 181
Scambio di informazioni standardizzato
(Articolo 6, paragrafo 2, del codice)
L’ufficio doganale di controllo rende disponibili i dati pertinenti di cui alla sezione A dell’allegato 71-05 nel sistema elettronico predisposto a norma dell’articolo 16, paragrafo 1, del codice ai fini di uno scambio di informazioni standardizzato (INF) per:
il perfezionamento attivo EX/IM o il perfezionamento passivo EX/IM che interessa uno o più Stati membri;
il perfezionamento attivo IM/EX o il perfezionamento passivo IM/EX che interessa più Stati membri.
Articolo 182
Posizione doganale di animali nati da animali vincolati a un regime speciale
(Articolo 153, paragrafo 3, del codice)
Se il valore totale di animali nati nel territorio doganale dell’Unione da animali oggetto di una dichiarazione doganale e vincolati al regime di deposito, di ammissione temporanea o di perfezionamento attivo, supera i 100 EUR, tali animali sono considerati merci non unionali e sono vincolati allo stesso regime degli animali da cui sono nati.
Articolo 183
Esonero dall’obbligo di presentare una dichiarazione complementare
[Articolo 167, paragrafo 2, lettera b), del codice]
L’obbligo di presentare una dichiarazione complementare è oggetto di esonero per le merci per cui un regime speciale diverso dal transito è stato appurato mediante il vincolo a un regime speciale successivo diverso dal transito, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
il titolare dell’autorizzazione del primo regime speciale e di quello successivo è la stessa persona;
la dichiarazione doganale per il primo regime speciale è stata presentata utilizzando il formulario standard, o il dichiarante ha presentato una dichiarazione complementare a norma dell’articolo 167, paragrafo 1, primo comma, del codice per quanto riguarda il primo regime speciale;
il primo regime speciale è appurato mediante il vincolo delle merci ad un successivo regime speciale diverso dal regime di uso finale o di perfezionamento attivo a seguito della presentazione di una dichiarazione in dogana sotto forma di iscrizione nelle scritture del dichiarante.
CAPO 2
Transito
Articolo 184
Mezzi di comunicazione dell’MRN di un’operazione di transito e dell’MRN di un’operazione TIR alle autorità doganali
[Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del codice]
L’MRN di una dichiarazione di transito o di un’operazione TIR può essere comunicato alle autorità doganali mediante uno dei seguenti mezzi diversi dai procedimenti informatici:
un codice a barre;
un documento di accompagnamento transito;
un documento di accompagnamento transito/sicurezza;
in caso di un’operazione TIR, un carnet TIR;
altri mezzi autorizzati dall’autorità doganale destinataria.
Fino alle date di potenziamento del nuovo sistema di transito informatizzato (NCTS) di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, l'MRN di una dichiarazione di transito è presentato alle autorità doganali con uno dei mezzi specificati alle lettere b) e c) del primo comma.
Articolo 185
Documento di accompagnamento transito e documento di accompagnamento transito/sicurezza
(Articolo 6, paragrafo 2, del codice)
I requisiti comuni in materia di dati per il documento di accompagnamento transito e, se necessario, per l'elenco degli articoli e per il documento di accompagnamento transito/sicurezza e l'elenco degli articoli transito/sicurezza sono indicati nell'allegato B-02.
Articolo 186
Domande per ottenere la qualifica di destinatario autorizzato per operazioni TIR
(Articolo 22, paragrafo 1, terzo comma, del codice)
Ai fini delle operazioni TIR, le domande per ottenere la qualifica di destinatario autorizzato di cui all’articolo 230 del codice sono presentate all’autorità doganale competente a prendere la decisione nello Stato membro in cui le operazioni TIR del richiedente devono essere concluse.
Articolo 187
Autorizzazioni che conferiscono la qualifica di destinatario autorizzato per operazioni TIR
(Articolo 230 del codice)
La qualifica di destinatario autorizzato di cui all’articolo 230 del codice è concessa ai richiedenti che soddisfano le seguenti condizioni:
il richiedente è stabilito nel territorio doganale dell’Unione;
il richiedente dichiara che riceverà regolarmente merci trasportate nell’ambito di un’operazione TIR;
il richiedente soddisfa i criteri di cui all’articolo 39, lettere a), b) e d), del codice.
Articolo 188
Territori fiscali speciali
(Articolo 1, paragrafo 3, del codice)
Articolo 189
Applicazione del regime di transito esterno in casi specifici
(Articolo 226, paragrafo 2, del codice)
Quando merci dell'Unione sono esportate verso un paese terzo che è parte contraente della convenzione relativa a un regime comune di transito o quando merci dell'Unione sono esportate e attraversano uno o più paesi di transito comune e si applicano le disposizioni della convenzione relativa a un regime comune di transito, le merci sono vincolate al regime di transito esterno di cui all'articolo 226, paragrafo 2, del codice nei seguenti casi:
le merci unionali sono state oggetto di formalità doganali di esportazione ai fini della concessione di restituzioni all'esportazione in paesi terzi nell'ambito della politica agricola comune;
le merci unionali provengono da scorte di intervento e sono soggette a misure di controllo dell'utilizzo o della destinazione e sono state oggetto di formalità doganali all'esportazione in paesi terzi nell'ambito della politica agricola comune;
le merci unionali sono ammissibili al rimborso o allo sgravio del dazio all'importazione in conformità all'articolo 118, paragrafo 1, del codice.
Articolo 190
Ricevuta vistata dall’ufficio doganale di destinazione
[Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del codice]
Una ricevuta vistata dall’ufficio doganale di destinazione su richiesta della persona che presenta le merci e le informazioni richieste da tale ufficio contiene i dati di cui all’allegato 72-03.
Articolo 191
Disposizioni generali sulle autorizzazioni di semplificazioni
(Articolo 233, paragrafo 4, del codice)
Le autorizzazioni di cui all’articolo 233, paragrafo 4, del codice sono concesse ai richiedenti che soddisfano le seguenti condizioni:
il richiedente è stabilito nel territorio doganale dell’Unione;
il richiedente dichiara che intende utilizzare regolarmente il regime di transito unionale;
il richiedente soddisfa i criteri di cui all’articolo 39, lettere a), b) ed), del codice.
Articolo 192
Domande per ottenere la qualifica di speditore autorizzato per il vincolo delle merci al regime di transito unionale
(Articolo 22, paragrafo 1, terzo comma, del codice)
Ai fini del vincolo delle merci al regime di transito unionale, le domande per ottenere la qualifica di speditore autorizzato di cui all’articolo 233, paragrafo 4, lettera a), del codice sono presentate all’autorità doganale competente a prendere la decisione nello Stato membro in cui si prevede che avranno inizio le operazioni di transito unionale del richiedente.
Articolo 193
Autorizzazioni che conferiscono la qualifica di speditore autorizzato per il vincolo delle merci al regime di transito unionale
[Articolo 233, paragrafo 4, lettera a), del codice]
La qualifica di speditore autorizzato di cui all’articolo 233, paragrafo 4, lettera a), del codice è concessa unicamente ai richiedenti che sono autorizzati a fornire una garanzia globale a norma all’articolo 89, paragrafo 5, del codice o a beneficiare di un esonero dalla garanzia a norma dell’articolo 95, paragrafo 2, del codice.
Articolo 194
Domande per ottenere la qualifica di destinatario autorizzato a ricevere merci che circolano in regime di transito unionale
(Articolo 22, paragrafo 1, terzo comma, del codice)
Ai fini del ricevimento di merci che circolano in regime di transito unionale, le domande per ottenere la qualifica di destinatario autorizzato di cui all’articolo 233, paragrafo 4, lettera b), del codice sono presentate all’autorità doganale competente a prendere la decisione nello Stato membro in cui si prevede che si concluderanno le operazioni di transito unionale del richiedente.
Articolo 195
Autorizzazioni che conferiscono la qualifica di destinatario autorizzato a ricevere merci che circolano in regime di transito unionale
[Articolo 233, paragrafo 4, lettera b), del codice]
La qualifica di destinatario autorizzato di cui all’articolo 233, paragrafo 4, lettera b), del codice è concessa unicamente ai richiedenti che dichiarano che riceveranno regolarmente merci vincolate ad un regime di transito unionale.
Articolo 196
Ricevuta rilasciata dal destinatario autorizzato
[Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del codice]
Una ricevuta rilasciata dal destinatario autorizzato al trasportatore alla consegna delle merci e le relative informazioni richieste contengono i dati di cui all’allegato 72-03.
Articolo 197
Autorizzazione ad utilizzare sigilli di un modello particolare
[Articolo 233, paragrafo 4, lettera c), del codice]
Articolo 197 bis
Domande per l'uso di sigilli di un modello particolare
(Articolo 22, paragrafo 1, terzo comma, del codice)
Se uno speditore autorizzato o un operatore economico che presenta domanda per ottenere lo status di speditore autorizzato di cui all'articolo 233, paragrafo 4, lettera a), del codice presenta domanda di autorizzazione all'uso di sigilli di un modello particolare di cui all'articolo 233, paragrafo 4, lettera c), del codice, la domanda può essere presentata all'autorità doganale competente a prendere una decisione nello Stato membro in cui le operazioni di transito unionale dello speditore autorizzato devono avere inizio.
Articolo 198
Autorizzazione all’uso di una dichiarazione di transito con requisiti ridotti in materia di dati
[Articolo 233, paragrafo 4, lettera d), del codice]
Le autorizzazioni a norma dell’articolo 233, paragrafo 4, lettera d), del codice per l’uso di una dichiarazione in dogana con requisiti ridotti in materia di dati per vincolare le merci al regime di transito unionale sono concesse per:
il trasporto ferroviario di merci;
il trasporto di merci per via aerea o marittima se un documento di trasporto elettronico non è utilizzato come dichiarazione di transito.
Articolo 199
Autorizzazioni all’uso di un documento di trasporto elettronico come dichiarazione di transito per il trasporto aereo
[Articolo 233, paragrafo 4, lettera e), del codice]
Ai fini del trasporto aereo, le autorizzazioni all’uso di un documento di trasporto elettronico come dichiarazione di transito per vincolare le merci al regime di transito unionale conformemente all’articolo 233, paragrafo 4, lettera e), del codice sono concesse unicamente se:
il richiedente opera un numero significativo di voli tra aeroporti dell’Unione;
il richiedente dimostra di essere in grado di garantire che le indicazioni del documento di trasporto elettronico sono disponibili presso l’ufficio doganale di partenza all’aeroporto di partenza e presso l’ufficio doganale di destinazione all’aeroporto di destinazione e che tali indicazioni sono le stesse presso l’ufficio doganale di partenza e l’ufficio doganale di destinazione.
Articolo 200
Autorizzazioni all’uso di un documento di trasporto elettronico come dichiarazione di transito per il trasporto marittimo
[Articolo 233, paragrafo 4, lettera e), del codice]
Ai fini del trasporto marittimo, le autorizzazioni all’uso di un documento di trasporto elettronico come dichiarazione di transito per vincolare le merci al regime di transito unionale conformemente all’articolo 233, paragrafo 4, lettera e), del codice sono concesse unicamente se:
il richiedente opera un numero significativo di viaggi tra porti dell’Unione;
il richiedente dimostra di essere in grado di garantire che le indicazioni del documento di trasporto elettronico sono disponibili presso l’ufficio doganale di partenza al porto di partenza e presso l’ufficio doganale di destinazione al porto di destinazione e che tali indicazioni sono le stesse presso l’ufficio doganale di partenza e l’ufficio doganale di destinazione.
CAPO 3
Deposito doganale
Articolo 201
Vendita al dettaglio
(Articolo 211, paragrafo 1, lettera b), del codice)
Le autorizzazioni per la gestione delle strutture di deposito per il deposito doganale delle merci sono concesse a condizione che le strutture di deposito non siano utilizzate ai fini della vendita al dettaglio, tranne qualora le merci siano vendute al dettaglio in una delle seguenti situazioni:
in esenzione dai dazi all’importazione ai viaggiatori in partenza verso o in arrivo da paesi o territori non facenti parte del territorio doganale dell’Unione;
in esenzione dai dazi all’importazione a membri di organizzazioni internazionali;
in esenzione dai dazi all’importazione a membri delle forze NATO;
in esenzione dai dazi all’importazione nell’ambito di accordi diplomatici o consolari;
a distanza, anche via Internet.
Articolo 202
Strutture di deposito appositamente attrezzate
[Articolo 211, paragrafo 1, lettera b), del codice]
Se le merci presentano un pericolo o potrebbero alterare altre merci o, per altri motivi, esigono installazioni particolari, l’autorizzazione a gestire strutture di deposito per il deposito doganale di merci può prevedere che le merci siano depositate unicamente in strutture appositamente attrezzate per riceverle.
Articolo 203
Tipo di strutture di deposito
[Articolo 211, paragrafo 1, lettera b), del codice]
L’autorizzazione per la gestione di strutture di deposito per il deposito doganale delle merci specifica quale dei seguenti tipi di deposito doganale deve essere utilizzato nell’ambito di ciascuna autorizzazione:
deposito doganale pubblico di tipo I;
deposito doganale pubblico di tipo II;
deposito doganale privato.
CAPO 4
Uso particolare
Articolo 204
Disposizioni generali
[Articolo 211, paragrafo 1, lettera a), del codice]
Salvo se altrimenti disposto, le autorizzazioni per l’uso del regime di ammissione temporanea sono concesse a condizione che la posizione delle merci vincolate al regime rimanga la stessa.
Possono tuttavia essere autorizzate le riparazioni e le operazioni di manutenzione, incluse le revisioni e le messe a punto o le misure destinate a conservare le merci o a garantirne la compatibilità con i requisiti tecnici indispensabili per consentire il loro utilizzo nell’ambito del regime.
Articolo 205
Luogo di presentazione di una domanda
(Articolo 22, paragrafo 1, del codice)
Articolo 206
Ammissione temporanea con parziale esonero dai dazi all’importazione
[Articolo 211, paragrafo 1, e articolo 250, paragrafo 2, lettera d), del codice]
Articolo 207
Disposizioni generali
(Articolo 211, paragrafo 3, del codice)
L’esenzione totale dai dazi all’importazione può essere concessa per le merci di cui agli articoli da 208 a 211 e all’articolo 213, anche se il richiedente e il titolare del regime sono stabiliti all’interno del territorio doganale dell’Unione.
Nella presente sottosezione per uso commerciale di un mezzo di trasporto si intende l'uso di un mezzo di trasporto per il trasporto di persone a titolo oneroso o per il trasporto industriale o commerciale di merci, a titolo oneroso o gratuito. Per uso privato di un mezzo di trasporto si intende l'uso di un mezzo di trasporto diverso dall'uso commerciale.
Articolo 208
Palette
[Articolo 250, paragrafo 2, lettera d), del codice]
Il beneficio dell’esenzione totale dal dazio all’importazione si applica alle palette.
Articolo 209
Pezzi di ricambio, accessori e attrezzature per palette
[Articolo 250, paragrafo 2, lettera d), del codice]
L’esenzione totale dal dazio all’importazione è concessa per i pezzi di ricambio, gli accessori e le attrezzature per palette se sono temporaneamente importati per essere riesportati separatamente o come parte di palette.
Articolo 210
Container
[Articolo 18, paragrafo 2, e articolo 250, paragrafo 2, lettera d), del codice]
L’esenzione totale dai dazi all’importazione si applica ai container recanti, in un punto adeguato e ben visibile, tutte le seguenti indicazioni, apposte in modo da essere durature:
identità del proprietario o dell’operatore mediante il nome e cognome, o altro mezzo d’identificazione consacrato dall’uso, esclusi simboli come emblemi o bandiere;
marchi e numeri d’identificazione del container adottati dal proprietario o dall’operatore;
tara del container, comprese tutte le attrezzature fisse.
Per i container di trasporto merci destinati all’uso marittimo, o per qualsiasi altro container che utilizzi un prefisso di norma ISO (ossia quattro lettere maiuscole che terminano con una «U»), l’identificazione del proprietario o dell’operatore principale, il numero di serie del container e la cifra di controllo dello stesso devono essere conformi alla norma internazionale ISO 6346 e ai relativi allegati.
Tale persona fornisce alle autorità doganali, su richiesta, informazioni dettagliate sui movimenti di ciascun container che beneficia dell’ammissione temporanea, compresi le date e i luoghi di entrata e di appuramento.
Articolo 211
Pezzi di ricambio, accessori e attrezzature per container
[Articolo 250, paragrafo 2, lettera d), del codice]
L’esenzione totale dal dazio all’importazione è concessa per i pezzi di ricambio, gli accessori e le attrezzature per container se sono temporaneamente importati per essere riesportati separatamente o come parte di container.
Articolo 212
Condizioni per la concessione dell’esenzione totale dai dazi all’importazione per i mezzi di trasporto
[Articolo 250, paragrafo 2, lettera d), del codice]
L’esenzione totale dal dazio all’importazione è concessa per i mezzi di trasporto stradale e ferroviario e per i mezzi di trasporto adibiti alla navigazione aerea, alla navigazione marittima e nelle acque interne, purché soddisfino le seguenti condizioni:
sono immatricolati al di fuori del territorio doganale dell’Unione a nome di una persona stabilita fuori di tale territorio o, se non sono immatricolati, sono di proprietà di una persona stabilita al di fuori del territorio doganale dell’Unione;
sono utilizzati da una persona stabilita al di fuori del territorio doganale dell’Unione, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 214, 215 e 216.
Se tali mezzi di trasporto sono utilizzati per uso privato da una terza persona stabilita al di fuori del territorio doganale dell’Unione, la concessione dell’esenzione totale dal dazio all’importazione è subordinata alla condizione che tale persona sia debitamente autorizzata per iscritto dal titolare dell’autorizzazione.
Articolo 213
Pezzi di ricambio, accessori e attrezzature per mezzi di trasporto non unionali
[Articolo 250, paragrafo 2, lettera d), del codice]
L’esenzione totale dal dazio all’importazione è concessa per i pezzi di ricambio, gli accessori e le attrezzature per mezzi di trasporto se sono temporaneamente importati per essere riesportati separatamente o come parte di mezzi di trasporto.
Articolo 214
Condizioni per la concessione dell’esenzione totale dal dazio all’importazione alle persone stabilite nel territorio doganale dell’Unione
[Articolo 250, paragrafo 2, lettera d), del codice]
Le persone stabilite nel territorio doganale dell’Unione beneficiano dell’esenzione totale dal dazio all’importazione quando una delle seguenti condizioni è soddisfatta:
se i mezzi di trasporto ferroviario sono messi a disposizione di tali persone in virtù di un accordo secondo cui ogni persona può utilizzare il materiale rotabile dell’altra nell’ambito di tale accordo;
per i mezzi di trasporto stradale immatricolati nel territorio doganale dell’Unione, se un rimorchio è agganciato al mezzo di trasporto;
se i mezzi di trasporto sono utilizzati in una situazione di emergenza;
se i mezzi di trasporto sono utilizzati da un’impresa di locazione in vista della loro riesportazione.
Articolo 215
Uso di mezzi di trasporto da parte di persone fisiche che hanno la loro residenza abituale nel territorio doganale dell’Unione
[Articolo 250, paragrafo 2, lettera d), del codice]
Le persone fisiche che hanno la loro residenza abituale nel territorio doganale dell’Unione beneficiano di un’esenzione totale dal dazio all’importazione per i mezzi di trasporto che hanno noleggiato in virtù di un contratto scritto e che utilizzano privatamente per uno dei seguenti fini:
per tornare nel proprio luogo di residenza all’interno del territorio doganale dell’Unione;
per lasciare il territorio doganale dell’Unione.
L’uso privato dei mezzi di trasporto è consentito per i tragitti fra il posto di lavoro e il luogo di residenza del dipendente o al fine di svolgere mansioni professionali proprie previste dal contratto di lavoro.
Su richiesta delle autorità doganali, la persona che utilizza il mezzo di trasporto presenta una copia del contratto di lavoro.
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Articolo 216
Esenzione dal dazio all’importazione per i mezzi di trasporto in altri casi
[Articolo 250, paragrafo 2, lettera d), del codice]
L’esenzione totale dal dazio all’importazione è concessa per i mezzi di trasporto da immatricolare nel territorio doganale dell’Unione all’interno di una serie sospensiva ai fini della loro riesportazione a nome di una delle seguenti persone:
una persona stabilita al di fuori di tale territorio;
una persona fisica che ha la propria residenza abituale in tale territorio ed è sul punto di trasferire la propria residenza normale in un luogo al di fuori di detto territorio.
Articolo 217
Termini per l’appuramento del regime di ammissione temporanea in caso di mezzi di trasporto e container
(Articolo 215, paragrafo 4, del codice)
L’appuramento del regime di ammissione temporanea per i mezzi di trasporto e i container avviene entro i seguenti termini, a decorrere dal momento in cui le merci sono vincolate al regime:
per i mezzi di trasporto ferroviario: 12 mesi;
per i mezzi di trasporto adibiti ad uso commerciale diversi dal trasporto ferroviario: il tempo necessario per effettuare le operazioni di trasporto;
per i mezzi di trasporto stradali ad uso privato utilizzati come segue:
da studenti: la durata del soggiorno nel territorio doganale dell’Unione per soli motivi di studio;
da una persona incaricata di effettuare una missione di durata determinata: la durata del soggiorno nel territorio doganale dell’Unione necessaria per lo svolgimento della missione;
negli altri casi, compresi gli animali da sella o da traino e il loro rimorchio: 6 mesi;
per i mezzi di trasporto aerei ad uso privato: 6 mesi;
per i mezzi di trasporto marittimi e fluviali ad uso privato: 18 mesi;
per i container, le loro attrezzature e accessori: 12 mesi.
Articolo 218
Termini per la riesportazione nel caso di servizi di noleggio professionale
(Articolo 211, paragrafo 1, e articolo 215, paragrafo 4, del codice)
Se il mezzo di trasporto è nuovamente locato dall’impresa di locazione ad una persona stabilita al di fuori di tale territorio o a persone fisiche che hanno la loro residenza abituale all’interno del territorio doganale dell’Unione, la riesportazione in appuramento del regime di ammissione temporanea è effettuata entro sei mesi dalla data di entrata del mezzo di trasporto nel territorio doganale dell’Unione ed entro tre settimane dalla conclusione del relativo contratto.
La data di entrata nel territorio doganale dell’Unione è considerata la data di conclusione del contratto di locazione in base al quale il mezzo di trasporto era utilizzato al momento dell’ingresso in tale territorio, a meno che la data effettiva di entrata sia stata dimostrata.
Articolo 219
Effetti personali dei viaggiatori e merci importate per fini sportivi
[Articolo 250, paragrafo 2, lettera d), del codice]
L’esenzione totale dal dazio all’importazione è concessa per le merci importate da viaggiatori residenti al di fuori del territorio doganale dell’Unione se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:
le merci sono effetti personali ragionevolmente necessari per il viaggio;
le merci sono destinate ad essere utilizzate per fini sportivi.
Articolo 220
Materiale destinato al conforto dei marittimi
[Articolo 250, paragrafo 2, lettera d), del codice]
L’esenzione totale dal dazio all’importazione è concessa per il materiale destinato al conforto dei marittimi nei casi seguenti:
il materiale è utilizzato a bordo di una nave adibita al traffico marittimo internazionale;
è sbarcato da una nave adibita al traffico marittimo internazionale per essere temporaneamente utilizzato a terra dall’equipaggio;
è utilizzato dall’equipaggio di una nave adibita al traffico marittimo internazionale in centri culturali o sociali gestiti da organismi senza scopo di lucro o in luoghi di culto in cui si celebrano regolarmente funzioni religiose per i marittimi.
Il richiedente e il titolare del regime possono essere stabiliti all’interno del territorio doganale dell’Unione.
Articolo 221
Materiali per la lotta contro le conseguenze di catastrofi
[Articolo 250, paragrafo 2, lettera d), del codice]
L’esenzione totale dal dazio all’importazione è concessa per i materiali per la lotta contro le conseguenze di catastrofi se questi sono usati nel contesto di misure adottate per la lotta contro le conseguenze di catastrofi o situazioni analoghe che colpiscono il territorio doganale dell’Unione.
Il richiedente e il titolare del regime possono essere stabiliti all’interno del territorio doganale dell’Unione.
Articolo 222
Materiale medico-chirurgico e di laboratorio
[Articolo 250, paragrafo 2, lettera d), del codice]
L’esenzione totale dal dazio all’importazione è concessa se il materiale medico-chirurgico e di laboratorio è spedito a titolo di prestito gratuito su richiesta di ospedali e di altri centri sanitari che ne abbiano urgente bisogno per ovviare alle carenze della loro attrezzatura sanitaria ed è destinato a fini diagnostici o terapeutici. Il richiedente e il titolare del regime possono essere stabiliti all’interno del territorio doganale dell’Unione.
Articolo 223
Animali
[Articolo 250, paragrafo 2, lettera d), del codice]
L’esenzione totale dal dazio all’importazione è concessa per animali appartenenti a una persona stabilita fuori del territorio doganale dell’Unione.
Il richiedente e il titolare del regime possono essere stabiliti nel territorio doganale dell'Unione.
Articolo 224
Merci destinate ad essere utilizzate in zone di frontiera
[Articolo 250, paragrafo 2, lettera d), del codice]
L’esenzione totale dal dazio all’importazione è concessa per le seguenti merci destinate ad essere utilizzate in zone di frontiera:
attrezzature appartenenti a e utilizzate da persone stabilite nella zona di frontiera di un paese terzo attigua alla zona di frontiera dell’Unione in cui le merci devono essere utilizzate;
merci utilizzate per progetti di costruzione, riparazione o manutenzione di infrastrutture in tale zona di frontiera dell’Unione, sotto la responsabilità delle pubbliche autorità.
Il richiedente e il titolare del regime possono essere stabiliti all’interno del territorio doganale dell’Unione per quanto riguarda le merci di cui alla lettera b).
Articolo 225
Supporti di suono, di immagini o di informazioni e materiale promozionale
[Articolo 250, paragrafo 2, lettera d), del codice]
L’esenzione totale dal dazio all’importazione è concessa per le merci seguenti:
supporti di suono, di immagini o di informazioni forniti gratuitamente e utilizzati a fini dimostrativi prima della loro commercializzazione o destinati alla sonorizzazione, al doppiaggio o alla riproduzione;
materiali utilizzati esclusivamente a fini promozionali, inclusi i mezzi di trasporto appositamente attrezzati per tali scopi.
Articolo 226
Materiali professionali
[Articolo 250, paragrafo 2, lettera d), del codice]
L’esenzione totale dal dazio all’importazione è concessa per i materiali professionali che soddisfano le condizioni seguenti:
appartengono a una persona stabilita fuori del territorio doganale dell’Unione;
sono importati da una persona stabilita fuori del territorio doganale dell'Unione o da dipendenti del proprietario stabiliti nel territorio doganale dell'Unione;
sono utilizzati dall’importatore o sotto la sua direzione, salvo in caso di coproduzioni audiovisive.
L’esenzione totale dal dazio all’importazione non è concessa per i materiali professionali che devono essere utilizzati per uno dei seguenti fini:
la fabbricazione industriale di merci;
l’imballaggio industriale di merci;
lo sfruttamento di risorse naturali;
la costruzione, la riparazione o la manutenzione di immobili;
lavori di sterro o lavori analoghi.
Le lettere c), d) ed e) non si applicano all’utensileria a mano.
Articolo 227
Materiale pedagogico e scientifico
[Articolo 250, paragrafo 2, lettera d), del codice]
L’esenzione totale dal dazio all’importazione è concessa per il materiale pedagogico e scientifico alle seguenti condizioni:
che appartenga a una persona stabilita fuori del territorio doganale dell’Unione;
che sia importato da istituti scientifici, di istruzione o di formazione professionale pubblici o privati senza scopo di lucro e sia utilizzato sotto la loro responsabilità esclusivamente ai fini dell’insegnamento, della formazione professionale o della ricerca scientifica;
che sia importato in quantità ragionevole, tenuto conto della sua destinazione;
che non sia utilizzato a fini esclusivamente commerciali.
Il richiedente e il titolare del regime possono essere stabiliti all’interno del territorio doganale dell’Unione.
Articolo 228
Imballaggi
[Articolo 250, paragrafo 2, lettera d), del codice]
L’esenzione totale dal dazio all’importazione è concessa per le merci seguenti:
imballaggi importati pieni e destinati alla riesportazione, vuoti o pieni;
imballaggi importati vuoti e destinati alla riesportazione pieni.
Il richiedente e il titolare del regime possono essere stabiliti nel territorio doganale dell'Unione.
Articolo 229
Stampi, matrici, cliché, disegni e progetti, strumenti di misurazione, di controllo e di verifica e altri oggetti analoghi
[Articolo 250, paragrafo 2, lettera d), del codice]
L’esenzione totale dal dazio all’importazione è concessa per stampi, matrici, cliché, disegni, progetti, strumenti di misurazione, di controllo e di verifica e altri oggetti analoghi alle seguenti condizioni:
che appartengano a una persona stabilita fuori del territorio doganale dell’Unione;
che siano utilizzati a fini di fabbricazione da una persona stabilita nel territorio doganale dell’Unione e che venga esportato oltre il 50 % della produzione risultante dal loro utilizzo.
Il richiedente e il titolare del regime possono essere stabiliti all’interno del territorio doganale dell’Unione.
Articolo 230
Utensili e strumenti speciali
[Articolo 250, paragrafo 2, lettera d), del codice]
L’esenzione totale dal dazio all’importazione è concessa per utensili e strumenti speciali alle seguenti condizioni:
che appartengano a una persona stabilita fuori del territorio doganale dell’Unione;
che siano messi a disposizione di una persona stabilita nel territorio doganale dell’Unione per la fabbricazione di merci e che venga esportato oltre il 50 % delle merci risultanti.
Il richiedente e il titolare del regime possono essere stabiliti all’interno del territorio doganale dell’Unione.
Articolo 231
Merci che devono essere impiegate per l’effettuazione di prove o che devono essere sottoposte a prove
[Articolo 250, paragrafo 2, lettera d), del codice]
L’esenzione totale dal dazio all’importazione è concessa per le merci nelle situazioni seguenti:
le merci sono sottoposte a prove, esperimenti o dimostrazioni;
le merci sono soggette a riserva di prove soddisfacenti nel quadro di un contratto di vendita;
le merci sono impiegate per prove, esperimenti o dimostrazioni senza scopo di lucro.
Il richiedente e il titolare del regime possono essere stabiliti nel territorio doganale dell'Unione.
Articolo 232
Campioni
[Articolo 250, paragrafo 2, lettera d), del codice]
L’esenzione totale dal dazio all’importazione è concessa per i campioni utilizzati al solo scopo di essere presentati o di essere oggetto di una dimostrazione nel territorio doganale dell’Unione, a condizione che la quantità dei campioni sia ragionevole rispetto a tale uso.
Il richiedente e il titolare del regime possono essere stabiliti nel territorio doganale dell'Unione.
Articolo 233
Mezzi di produzione sostitutivi
[Articolo 250, paragrafo 2, lettera d), del codice]
L’esenzione totale dal dazio all’importazione è concessa per i mezzi di produzione sostitutivi messi provvisoriamente a disposizione del cliente dal fornitore o dal riparatore, in attesa della consegna o della riparazione di merci similari.
Il richiedente e il titolare del regime possono essere stabiliti nel territorio doganale dell'Unione.
Articolo 234
Merci destinate a manifestazioni o alla vendita in determinate situazioni
[Articolo 250, paragrafo 2, lettera d), del codice]
In casi eccezionali, le autorità doganali possono concedere l’esenzione totale dal dazio all’importazione per le merci destinate a essere esposte o utilizzate in occasione di altri eventi o per altre merci ottenute durante simili eventi da merci vincolate al regime di ammissione temporanea.
L’esenzione totale dal dazio all’importazione è concessa per quanto segue:
oggetti d’arte, da collezione o d’antiquariato, quali definiti all’allegato IX della direttiva 2006/112/CEE, importati per essere esposti per l’eventuale vendita;
merci che non sono state prodotte di recente, importate per essere vendute all’asta.
Articolo 235
Pezzi di ricambio, accessori e attrezzature
[Articolo 250, paragrafo 2, lettera d), del codice]
L’esenzione totale dal dazio all’importazione è concessa per i pezzi di ricambio, gli accessori e le attrezzature normali che sono utilizzati per riparazioni e manutenzione, comprese le revisioni, le messe a punto e le misure intese a conservare le merci vincolate al regime di ammissione temporanea.
Il richiedente e il titolare del regime possono essere stabiliti nel territorio doganale dell'Unione.
Articolo 235 bis
Merci da trasportare o da utilizzare nell’ambito di attività militari
(Articolo 250, paragrafo 2, lettera d), del codice)
L’esenzione totale dal dazio all’importazione è concessa per le merci da trasportare o da utilizzare nell’ambito di attività militari in base a un formulario NATO 302 o a un formulario UE 302.
Il richiedente e il titolare del regime possono essere stabiliti all’interno del territorio doganale dell’Unione.
Articolo 236
Altre merci
[Articolo 250, paragrafo 2, lettera d), del codice]
L’esenzione totale dal dazio all’importazione può essere concessa per le merci non elencate negli articoli da 208 a 216 e da 219 a 235, o che non soddisfano le condizioni previste da tali articoli, in una delle seguenti situazioni:
le merci sono importate a titolo occasionale per un periodo non superiore a tre mesi;
le merci sono importate in situazioni particolari senza alcuna incidenza sul piano economico nell’Unione.
Il richiedente e il titolare del regime possono essere stabiliti nel territorio doganale dell'Unione nelle situazioni di cui alla lettera b).
Articolo 237
Termini specifici per l’appuramento
(Articolo 215, paragrafo 4, del codice)
Articolo 238
Indicazioni da includere nella dichiarazione in dogana
(Articolo 6, paragrafo 2, del codice)
Articolo 239
Obblighi del titolare dell’autorizzazione di uso finale
[Articolo 211, paragrafo 1, lettera a), del codice]
Un’autorizzazione per l’utilizzo del regime di uso finale è concessa a condizione che il titolare dell’autorizzazione si impegni a soddisfare uno dei seguenti obblighi:
utilizzare le merci ai fini stabiliti per l’applicazione dell’esenzione dal dazio o della riduzione del dazio;
trasferire l’obbligo di cui alla lettera a) ad un’altra persona, alle condizioni stabilite dalle autorità doganali.
CAPO 5
Trasformazione
Articolo 240
Autorizzazione
(Articolo 211 del codice)
Un’autorizzazione per il regime di perfezionamento specifica le misure volte a stabilire:
che i prodotti siano stati ottenuti dalla lavorazione di merci vincolate a un regime di perfezionamento;
che le condizioni per il ricorso a merci equivalenti in conformità all'articolo 223 del codice o al sistema degli scambi standard in conformità all'articolo 261 del codice siano soddisfatte.
Un’autorizzazione per il perfezionamento attivo può essere concessa per gli accessori per la produzione ai sensi dell’articolo 5, punto 37, lettera e), del codice, ad eccezione dei seguenti:
carburanti e fonti energetiche diverse da quelle necessarie per controllare i prodotti trasformati o per la rilevazione di difetti nelle merci vincolate al regime che necessitano di riparazioni;
lubrificanti diversi da quelli necessari per la sperimentazione, l’aggiustaggio o la sformatura dei prodotti trasformati;
materiali e attrezzature.
Un’autorizzazione per il perfezionamento attivo può essere concessa soltanto se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
la specie o lo stato delle merci, al momento del loro vincolo al regime, non possono più essere economicamente ristabiliti dopo la trasformazione;
il ricorso al regime non può avere come conseguenza l’elusione delle norme in materia di origine e delle restrizioni quantitative applicabili alle merci importate.
Il primo comma non si applica se l’importo del dazio all’importazione è determinato in conformità all’articolo 86, paragrafo 3, del codice.
Articolo 241
Indicazioni da includere nella dichiarazione doganale per il perfezionamento attivo
(Articolo 6, paragrafo 2, del codice)
Se le merci vincolate al regime di perfezionamento attivo sono soggette a misure di politica commerciale specifiche e tali misure continuano ad applicarsi nel momento in cui le merci, anche sotto forma di prodotti trasformati, sono vincolate a un regime doganale successivo, la dichiarazione in dogana per il regime doganale successivo contiene le indicazioni di cui al primo comma, nonché l’indicazione «M P C».
Articolo 242
Perfezionamento passivo (IM/EX)
(Articolo 211, paragrafo 1, del codice)
Su richiesta del titolare dell’autorizzazione, il termine può essere prorogato anche dopo la sua scadenza, purché il termine complessivo non superi un anno.
Articolo 243
Riparazione nell’ambito del perfezionamento passivo
(Articolo 211, paragrafo 1, del codice)
Se il regime di perfezionamento passivo è richiesto per una riparazione, le merci d’esportazione temporanea devono potere essere riparate e il regime non può essere utilizzato per migliorare le prestazioni tecniche delle merci.
TITOLO VIII
USCITA DELLE MERCI DAL TERRITORIO DOGANALE DELL’UNIONE
CAPO 1
Formalità preliminari all’uscita delle merci
Articolo 244
Termine per la presentazione delle dichiarazioni pre-partenza
(Articolo 263, paragrafo 1, del codice)
La dichiarazione pre-partenza di cui all’articolo 263 del codice è presentata all’ufficio doganale competente entro i termini seguenti:
in caso di trasporto marittimo:
per i movimenti dei carichi in container diversi da quelli di cui ai punti ii) e iii): almeno 24 ore prima del carico delle merci sulla nave a bordo della quale devono lasciare il territorio doganale dell’Unione;
per i movimenti dei carichi in container tra il territorio doganale dell’Unione e la Groenlandia, le Isole Fær Øer, l’Islanda o i porti del Mar Baltico, del Mare del Nord, del Mar Nero o del Mediterraneo, tutti i porti del Marocco e i porti del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, ad eccezione dei porti situati nell’Irlanda del Nord, e i porti delle isole Anglo-Normanne e dell’isola di Man: almeno due ore prima della partenza da un porto situato nel territorio doganale dell’Unione;
per i movimenti dei carichi in container effettuati tra i dipartimenti francesi d’oltremare, le Azzorre, Madera o le Isole Canarie e un territorio situato al di fuori del territorio doganale dell’Unione, quando la durata del viaggio è inferiore alle 24 ore: almeno due ore prima della partenza da un porto situato nel territorio doganale dell’Unione;
per i movimenti non riguardanti i carichi in container: almeno 2 ore prima della partenza da un porto situato nel territorio doganale dell’Unione;
in caso di trasporto aereo: almeno 30 minuti prima della partenza da un aeroporto situato nel territorio doganale dell’Unione;
in caso di trasporto stradale e per vie navigabili interne: almeno un’ora prima che le merci debbano lasciare il territorio doganale dell’Unione;
in caso di trasporto ferroviario:
se il tragitto del treno dall’ultima stazione in cui è stato composto il treno all’ufficio doganale di uscita è inferiore a due ore: almeno un’ora prima dell’arrivo delle merci nel luogo per cui è competente l’ufficio doganale di uscita;
in tutti gli altri casi: almeno due ore prima che le merci debbano lasciare il territorio doganale dell’Unione.
Nei casi seguenti il termine ultimo per la presentazione della dichiarazione pre-partenza è quello applicabile al mezzo di trasporto attivo utilizzato per lasciare il territorio doganale dell’Unione:
se le merci sono arrivate all’ufficio doganale di uscita su un altro mezzo di trasporto da cui sono trasferite prima di lasciare il territorio doganale dell’Unione (trasporto intermodale);
se le merci sono arrivate all’ufficio doganale di uscita su un altro mezzo di trasporto che è a sua volta trasportato su un mezzo di trasporto attivo al momento di lasciare il territorio doganale dell’Unione (trasporto combinato).
Articolo 245
Esonero dall’obbligo di presentare una dichiarazione pre-partenza
[Articolo 263, paragrafo 2, lettera b), del codice]
Fatto salvo l’obbligo di presentare una dichiarazione doganale a norma dell’articolo 158, paragrafo 1, del codice, oppure una dichiarazione di riesportazione a norma dell’articolo 270, paragrafo 1, del codice, l’obbligo di presentare una dichiarazione pre-partenza è oggetto di esonero per le seguenti merci:
energia elettrica;
merci esportate mediante conduttura;
invii di corrispondenza;
merci trasportate in conformità alle disposizioni degli atti dell’Unione postale universale;
effetti o oggetti mobili quali definiti all’articolo 2, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1186/2009, a condizione che non siano trasportati in applicazione di un contratto di trasporto;
le merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori;
le merci di cui all’articolo 140, paragrafo 1, fatta eccezione per le seguenti merci, se trasportate in applicazione di un contratto di trasporto:
palette e pezzi di ricambio, accessori e attrezzature per palette;
container e pezzi di ricambio, accessori e attrezzature per container;
mezzi di trasporto e pezzi di ricambio, accessori e attrezzature per mezzi di trasporto;
merci corredate di carnet ATA e CPD;
le merci trasportate o utilizzate nell’ambito di attività militari in base a un formulario NATO 302 o a un formulario UE 302;
merci trasportate su navi che circolano tra porti dell’Unione senza effettuare uno scalo intermedio in un porto situato al di fuori del territorio doganale dell’Unione;
merci trasportate su aeromobili che circolano tra aeroporti dell’Unione senza effettuare uno scalo intermedio in un aeroporto situato al di fuori del territorio doganale dell’Unione;
armi e attrezzature militari portate fuori dal territorio doganale dell’Unione dalle autorità responsabili della difesa militare di uno Stato membro, su mezzi di trasporto militari o usati esclusivamente dalle autorità militari;
le seguenti merci portate fuori dal territorio doganale dell’Unione direttamente da impianti offshore gestiti da un soggetto stabilito nel territorio doganale dell’Unione:
merci da utilizzare per la costruzione, la riparazione, la manutenzione o la conversione di impianti offshore;
merci da utilizzare per installazioni o forniture di impianti offshore;
articoli da utilizzare o consumare su impianti offshore;
le merci che beneficiano di franchigie conformemente alla Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961, alla Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 24 aprile 1963 o ad altre convenzioni consolari o alla Convenzione di New York del 16 dicembre 1969 sulle missioni speciali;
le merci destinate a essere incorporate come parti o accessori in navi o aeromobili, e destinate al funzionamento di motori, macchine e altre attrezzature di navi o aeromobili, i prodotti alimentari e gli altri articoli da consumare o vendere a bordo;
le merci spedite dal territorio doganale dell’Unione verso Ceuta e Melilla, Gibilterra, l’isola di Helgoland, la Repubblica di San Marino, lo Stato della Città del Vaticano o il comune di Livigno.
La presentazione di una dichiarazione pre-partenza non è richiesta per le merci nei casi seguenti:
se una nave che trasporta le merci tra porti dell’Unione deve effettuare uno scalo in un porto situato fuori del territorio doganale dell’Unione e le merci devono rimanere a bordo della nave durante lo scalo in tale porto;
se un aeromobile che trasporta le merci tra aeroporti dell’Unione deve effettuare uno scalo in un aeroporto situato fuori del territorio doganale dell’Unione e le merci devono rimanere a bordo dell’aeromobile durante lo scalo in tale aeroporto;
se, in un porto o in un aeroporto, le merci non sono scaricate dal mezzo di trasporto che le ha introdotte nel territorio doganale dell’Unione e che le trasporterà al di fuori di tale territorio;
se le merci sono state caricate in un precedente porto o aeroporto nel territorio doganale dell’Unione con presentazione di una dichiarazione pre-partenza o in esonero dall’obbligo di presentare tale dichiarazione, e rimangono sul mezzo di trasporto che le trasporterà al di fuori del territorio doganale dell’Unione;
se le merci che si trovano in custodia temporanea o che sono vincolate al regime di zona franca sono trasbordate dal mezzo di trasporto che le ha portate in tale deposito di custodia temporanea o zona franca, sotto la vigilanza dello stesso ufficio doganale, su una nave, un aeromobile o un treno che le trasporterà al di fuori del territorio doganale dell’Unione, a condizione che
il trasbordo sia effettuato entro 14 giorni dalla presentazione delle merci a norma dell’articolo 144 o 245 del codice o, in circostanze eccezionali, entro un periodo più lungo autorizzato dalle autorità doganali qualora il periodo di 14 giorni non sia sufficiente per far fronte a dette circostanze;
le informazioni relative alle merci siano messe a disposizione delle autorità doganali;
per quanto a conoscenza del trasportatore, non vi sia alcun cambiamento della destinazione delle merci e del destinatario;
se le merci sono state introdotte nel territorio doganale dell’Unione ma sono state respinte dall’autorità doganale competente e sono state immediatamente rispedite al paese di esportazione.
CAPO 2
Formalità all’uscita delle merci
Articolo 246
Mezzi per lo scambio di informazioni nei casi di presentazione delle merci all’ufficio doganale di uscita
[Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del codice]
Se le merci sono presentate all’ufficio doganale di uscita in conformità all’articolo 267, paragrafo 2, del codice, possono essere utilizzati mezzi per lo scambio di informazioni diversi dai procedimenti informatici per:
l’identificazione della dichiarazione di esportazione;
le comunicazioni concernenti le discrepanze tra le merci dichiarate e svincolate per il regime di esportazione e le merci presentate.
Articolo 247
Mezzi per fornire la prova che le merci hanno lasciato il territorio doganale dell’Unione
[Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del codice]
Al fine di certificare l’uscita delle merci, la prova che le merci hanno lasciato il territorio doganale dell’Unione può essere fornita all’ufficio doganale di esportazione utilizzando mezzi diversi dai procedimenti informatici.
CAPO 3
Esportazione e riesportazione
Articolo 248
Invalidamento della dichiarazione doganale o della dichiarazione di riesportazione
(Articolo 174 del codice)
Articolo 249
Mezzi per la presentazione a posteriori di una dichiarazione di esportazione o di riesportazione
[Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del codice]
Se una dichiarazione di esportazione o di riesportazione era richiesta, ma le merci sono uscite dal territorio doganale dell’Unione senza dichiarazione, per la presentazione a posteriori della dichiarazione di esportazione o di riesportazione possono essere utilizzati mezzi per lo scambio di informazioni diversi dai procedimenti informatici.
TITOLO IX
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 250
Riesame delle autorizzazioni già in vigore al 1o maggio 2016
In deroga al paragrafo 1, le seguenti autorizzazioni non sono sottoposte a riesame:
le autorizzazioni di esportatori per la compilazione di dichiarazioni su fattura di cui agli articoli 97 tervicies e 117 del regolamento (CEE) n. 2454/93;
le autorizzazioni per la gestione dei materiali secondo il metodo della separazione contabile di cui all’articolo 88 del regolamento (CEE) n. 2454/93.
Articolo 251
Validità delle autorizzazioni già in vigore al 1o maggio 2016
Le autorizzazioni concesse in forza del regolamento (CEE) n. 2913/92 o del regolamento (CEE) n. 2454/93 che sono valide al 1o maggio 2016 rimangono valide con le seguenti modalità:
per le autorizzazioni che hanno un periodo di validità limitato: fino alla fine di tale periodo o fino al 1o maggio 2019, se quest’ultima data è anteriore;
per tutte le altre autorizzazioni: fino al riesame dell’autorizzazione conformemente all’articolo 250, paragrafo 1.
Articolo 252
Validità delle decisioni relative a informazioni vincolanti già in vigore al 1o maggio 2016
Le decisioni relative a informazioni vincolanti già in vigore al 1o maggio 2016 restano valide per il periodo fissato in tali decisioni. La decisione diventa vincolante sia per le autorità doganali che per il destinatario a decorrere dal 1o maggio 2016.
Articolo 253
Validità delle decisioni che concedono dilazioni di pagamento già in vigore al 1o maggio 2016
Le decisioni che concedono una dilazione di pagamento adottate a norma dell’articolo 224 del regolamento (CEE) n. 2913/92 che sono valide al 1o maggio 2016 rimangono valide con le seguenti modalità:
se la decisione è stata concessa per il ricorso alla procedura di cui all’articolo 226, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2913/92, essa resta valida senza limiti di tempo;
se la decisione è stata concessa per il ricorso alla procedura di cui all’articolo 226, lettere b) o c), del regolamento (CEE) n. 2913/92, essa resta valida fino al riesame dell’autorizzazione a utilizzare una garanzia globale ad essa correlata.
Articolo 254
Uso delle autorizzazioni e decisioni già in vigore al 1o maggio 2016
Se una decisione o un’autorizzazione rimane valida dopo il 1o maggio 2016 in conformità agli articoli da 251 a 253, le condizioni alle quali tale decisione o autorizzazione si applica, a partire dal 1o maggio 2016, sono quelle previste nelle corrispondenti disposizioni del codice, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione e del presente regolamento che figurano nella tavola di concordanza di cui all’allegato 90.
Articolo 255
Disposizioni transitorie sull’uso dei sigilli
I sigilli doganali e i sigilli di modello speciale conformi all’allegato 46 bis del regolamento (CEE) n. 2454/93 possono continuare ad essere utilizzati fino ad esaurimento delle scorte o fino al 1o maggio 2019, se questa data è anteriore.
Articolo 256
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o maggio 2016.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
INDICE
|
TITOLO I |
|
|
DISPOSIZIONI GENERALI |
|
|
ALLEGATO A |
Requisiti comuni in materia di dati per domande e decisioni |
|
ALLEGATO B |
Requisiti comuni in materia di dati per dichiarazioni, notifiche e prova della posizione doganale delle merci unionali |
|
ALLEGATO B-01 |
Dichiarazioni normali in formato cartaceo - Note e formulari da utilizzare |
|
ALLEGATO B-02 |
Documento di accompagnamento transito |
|
ALLEGATO B-03 |
Elenco degli articoli |
|
ALLEGATO B-04 |
Documento di accompagnamento transito/sicurezza (DATS) |
|
ALLEGATO B-05 |
Elenco di articoli transito/sicurezza («TSLoI») |
|
ALLEGATO 12-01 |
Requisiti comuni in materia di dati per la registrazione degli operatori economici e di altre persone |
|
TITOLO II |
|
|
PRINCIPI IN BASE AI QUALI SONO APPLICATI I DAZI ALL’IMPORTAZIONE O ALL’ESPORTAZIONE E LE ALTRE MISURE PREVISTE NEL QUADRO DEGLI SCAMBI DI MERCI |
|
|
ALLEGATO 22-01 |
Note introduttive ed elenco delle operazioni di lavorazione o trasformazione che conferiscono un’origine non preferenziale |
|
ALLEGATO 22-02 |
Domanda per il certificato d’informazione INF 4 e certificato d’informazione INF 4 |
|
ALLEGATO 22-03 |
Note introduttive ed elenco delle operazioni di lavorazione o trasformazione che conferiscono il carattere originario |
|
ALLEGATO 22-04 |
Prodotti esclusi dal cumulo regionale |
|
ALLEGATO 22-05 |
Lavorazioni escluse dal cumulo regionale SPG (prodotti tessili) |
|
ALLEGATO 22-11 |
Note introduttive ed elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto originario |
|
TITOLO III |
|
|
OBBLIGAZIONE DOGANALE E GARANZIE |
|
|
ALLEGATO 32-01 |
Impegno del garante — Garanzia isolata |
|
ALLEGATO 32-02 |
Impegno del garante — Garanzia isolata a mezzo di certificati |
|
ALLEGATO 32-03 |
Impegno del garante — Garanzia globale |
|
ALLEGATO 32-04 |
Notifica al fideiussore di non appuramento del regime di transito unionale |
|
ALLEGATO 32-05 |
Notifica al fideiussore dell’esigibilità dell’obbligazione nell’ambito del regime di transito unionale |
|
ALLEGATO 33-01 |
Richiesta di pagamento all’associazione garante dell’obbligazione nell’ambito del regime di transito con carnet ATA/e-ATA |
|
ALLEGATO 33-02 |
Notifica al fideiussore dell’esigibilità dell’obbligazione nell’ambito del regime di transito con carnet CPD |
|
ALLEGATO 33-03 |
Modello di nota informativa sulla richiesta di pagamento all’associazione garante dell’obbligazione nell’ambito del regime di transito con carnet ATA/e-ATA |
|
ALLEGATO 33-04 |
Formulario di tassazione per il calcolo dei dazi e delle imposizioni risultante dalla richiesta di pagamento all’associazione garante dell’obbligazione nell’ambito del regime di transito con ATA/e-ATA |
|
ALLEGATO 33-05 |
Modulo di appuramento in cui si indica che una richiesta è stata presentata nei riguardi dell’associazione garante dell’obbligazione nello Stato membro in cui è sorta l’obbligazione doganale nell’ambito del regime di transito con carnet ATA/e-ATA |
|
ALLEGATO 33-06 |
Richiesta di informazioni supplementari qualora le merci si trovino in un altro Stato membro |
|
ALLEGATO 33-07 |
Sgravio/rimborso |
|
TITOLO IV |
|
|
MERCI INTRODOTTE NEL TERRITORIO DOGANALE DELL’UNIONE |
|
|
Nessun allegato |
|
|
TITOLO V |
|
|
NORME GENERALI IN MATERIA DI POSIZIONE DOGANALE, VINCOLO DELLE MERCI A UN REGIME DOGANALE, VERIFICA, SVINCOLO E RIMOZIONE DELLE MERCI |
|
|
ALLEGATO 52-01 |
Formulario UE 302 |
|
TITOLO VI |
|
|
IMMISSIONE IN LIBERA PRATICA ED ESENZIONE DAI DAZI ALL’IMPORTAZIONE |
|
|
ALLEGATO 61-01 |
Note di pesatura delle banane — Requisiti in materia di dati |
|
ALLEGATO 61-02 |
Bollettino d’informazione INF 3 — Dati obbligatori |
|
TITOLO VII |
|
|
REGIMI SPECIALI |
|
|
ALLEGATO 71-01 |
Documento giustificativo per una dichiarazione verbale di ammissione temporanea |
|
ALLEGATO 71-02 |
Merci e prodotti sensibili |
|
ALLEGATO 71-03 |
Elenco delle manipolazioni usuali consentite |
|
ALLEGATO 71-04 |
Disposizioni speciali riguardanti le merci equivalenti |
|
ALLEGATO 71-05 |
Scambio standardizzato di informazioni (INF) |
|
ALLEGATO 71-06 |
Informazioni da comunicare nel conto di appuramento |
|
ALLEGATO 72-03 |
TC 11 — Ricevuta |
|
TITOLO VIII |
|
|
USCITA DELLE MERCI DAL TERRITORIO DOGANALE DELL’UNIONE |
|
|
Nessun allegato |
|
|
TITOLO IX |
|
|
ALLEGATO 90 |
Tabella di corrispondenza di cui all’articolo 254 |
ALLEGATO A
REQUISITI COMUNI IN MATERIA DI DATI PER DOMANDE E DECISIONI
Note introduttive alle tabelle dei requisiti in materia di dati per domande e decisioni
DISPOSIZIONI GENERALI
1. Le disposizioni di cui alle presenti note sono applicabili a tutti i titoli del presente allegato.
2. Le tabelle dei requisiti in materia di dati di cui ai titoli da I a XXI includono tutti gli elementi dei dati necessari ai fini delle domande e delle decisioni trattate nel presente allegato.
3. I formati, i codici e, se del caso, la struttura dei requisiti dei dati descritti nel presente allegato sono specificati nel regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 adottato a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), del codice.
4. I requisiti dei dati di cui al presente allegato si riferiscono sia alle domande e alle decisioni presentate utilizzando una tecnica di elaborazione di dati elettronici sia alle domande e alle decisioni in formato cartaceo.
5. I dati che possono essere forniti per diverse domande e decisioni sono indicati nei requisiti dei dati di cui al capitolo 1, titolo I, del presente allegato.
6. I dati specifici di alcuni tipi di domande e decisioni sono indicati nei titoli da I a XXI del presente allegato.
7. Le disposizioni specifiche relative a ciascun dato, come da descrizione di cui al capitolo 2 dei titoli da I a XXI del presente allegato, non modificano lo stato dei dati quale definito nelle tabelle dei requisiti in materia di dati. Ad esempio, dato 5/8, l’identificazione delle merci è indicata come obbligatoria (stato «A») nella tabella dei requisiti in materia di dati di cui al titolo I, capitolo 1, del presente allegato per quanto riguarda le autorizzazioni di perfezionamento attivo (colonna 8a) e di perfezionamento passivo (colonna 8b); tuttavia tale informazione non viene riportata in caso di perfezionamento attivo o passivo con compensazione per equivalenza o di perfezionamento passivo con il sistema degli scambi standard, quale descritto nel titolo I, capitolo 2, del presente allegato.
8. Salvo quando altrimenti indicato nelle annotazioni relative ai dati in questione, i dati riportati nella relativa tabella dei requisiti in materia di dati possono essere utilizzati ai fini sia delle domande sia delle decisioni.
9. Lo stato dei dati elencato nella tabella dei requisiti in materia di dati che segue non modifica il fatto che taluni dati sono forniti soltanto qualora le circostanze lo giustifichino. Ad esempio, il dato 5/6, compensazione per equivalenza, è utilizzato soltanto qualora sia richiesto l’uso della compensazione per equivalenza a norma dell’articolo 223 del codice.
10. Qualora una domanda di utilizzo di una procedura speciale diversa dal transito sia presentata a norma dell’articolo 163, è necessario fornire la serie di dati di cui alla colonna 8f della tabella dei requisiti in materia di dati del titolo I del presente allegato in aggiunta a quelli richiesti dalla dichiarazione doganale, come stabilito dal titolo I, capitolo 3, sezione 1, dell’allegato B in relazione alla procedura interessata.
TITOLO I
Domande e decisioni
CAPITOLO 1
Legenda della tabella
|
Colonne |
Tipo di domanda/decisione |
Riferimento normativo |
Numero del titolo dei requisiti specifici in materia di dati |
|
|
Numero d’ordine dei dati |
Numero d’ordine del dato in questione |
|||
|
Nome del dato |
Nome del dato in questione |
|||
|
Decisioni relative a informazioni vincolanti |
||||
|
1a |
Domanda e decisione relative a informazioni tariffarie vincolanti (Decisione ITV) |
Articolo 33 del codice |
Titolo II |
|
|
1b |
Domanda e decisione relative a informazioni vincolanti in materia di origine (Decisione IVO) |
Articolo 33 del codice |
Titolo III |
|
|
Operatori economici autorizzati |
||||
|
2 |
Domanda e autorizzazione per la qualifica di operatore economico autorizzato |
Articolo 38 del codice |
Titolo IV |
|
|
Valutazione in dogana |
||||
|
3 |
Domanda e autorizzazione per la semplificazione della determinazione degli importi che costituiscono parte del valore in dogana delle merci |
Articolo 73 del codice |
Titolo V |
|
|
Garanzia globale e dilazione di pagamento |
||||
|
4a |
Domanda e autorizzazione per la fornitura di una garanzia globale, compresa un’eventuale riduzione o dispensa |
Articolo 95 del codice |
Titolo VI |
|
|
4b |
Domanda e autorizzazione per la dilazione del pagamento del dazio dovuto, qualora l’autorizzazione non sia concessa in relazione a una singola operazione |
Articolo 110 del codice |
Titolo VII |
|
|
4c |
Domanda e decisione sul rimborso o lo sgravio dell’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione |
Articolo 116 del codice |
Titolo VIII |
|
|
Formalità relative all’arrivo di merci |
||||
|
5 |
Domanda e autorizzazione per l’utilizzo di magazzini di custodia temporanea |
Articolo 148 del codice |
Titolo IX |
|
|
Posizione doganale delle merci |
||||
|
6a |
Domanda e autorizzazione per istituire servizi regolari di trasporto |
Articolo 120 |
Titolo X |
|
|
6b |
Domanda e autorizzazione per la qualifica di emittente autorizzato |
Articolo 128 |
Titolo XI |
|
|
Formalità doganali |
||||
|
7a |
Domanda e autorizzazione per l’uso della dichiarazione semplificata |
Articolo 166, paragrafo 2, del codice |
Titolo XII |
|
|
7b |
Domanda e autorizzazione di sdoganamento centralizzato |
Articolo 179 del codice |
Titolo XIII |
|
|
7c |
Domanda e autorizzazione per presentare la dichiarazione in dogana mediante iscrizione di dati nelle scritture del dichiarante, anche per la procedura di esportazione |
Articolo 182 del codice |
Titolo XIV |
|
|
7d |
Domanda e autorizzazione di autovalutazione |
Articolo 185 del codice |
Titolo XV |
|
|
7e |
Domanda e autorizzazione per la qualifica di pesatore autorizzato di banane |
Articolo 155 |
Titolo XVI |
|
|
Procedure speciali |
||||
|
8a |
Domanda e autorizzazione per il ricorso al regime di perfezionamento attivo |
Articolo 211, paragrafo 1, lettera a), del codice |
Titolo XVII |
|
|
8b |
Domanda e autorizzazione per il ricorso al regime di perfezionamento passivo |
Articolo 211, paragrafo 1, lettera a), del codice |
Titolo XVIII |
|
|
8c |
Domanda e autorizzazione per il ricorso alla procedura di uso finale |
Articolo 211, paragrafo 1, lettera a), del codice |
||
|
8d |
Domanda e autorizzazione per il ricorso al regime di ammissione temporanea |
Articolo 211, paragrafo 1, lettera a), del codice |
||
|
8e |
Domanda e autorizzazione per la gestione di strutture di deposito per il deposito doganale delle merci |
Articolo 211, paragrafo 1, lettera b) del codice |
Titolo XIX |
|
|
8f |
Domanda e autorizzazione per il ricorso ai regimi di ammissione temporanea, uso finale, perfezionamento attivo o perfezionamento passivo in situazioni in cui si applica l’articolo 163 |
Articolo 211, paragrafo 1, lettera a), del codice e articolo 163 |
||
|
Transito |
||||
|
9a |
Domanda e autorizzazione per la qualifica di destinatario autorizzato ai fini della procedura TIR |
Articolo 230 del codice |
||
|
9b |
Domanda e autorizzazione per la qualifica di speditore autorizzato ai fini del transito unionale |
Articolo 233, paragrafo 4, lettera a), del codice |
Titolo XX |
|
|
9c |
Domanda e autorizzazione per la qualifica di destinatario autorizzato ai fini del transito unionale |
Articolo 233, paragrafo 4, lettera b) del codice |
||
|
9d |
Domanda e autorizzazione per l’uso di sigilli di tipo speciale |
Articolo 233, paragrafo 4, lettera c) del codice |
Titolo XXI |
|
|
9e |
Domanda e autorizzazione per l’uso della dichiarazione di transito con requisiti in materia di dati ridotti |
Articolo 233, paragrafo 4, lettera d), del codice |
||
|
9f |
Domanda e autorizzazione per l’uso di un documento di trasporto elettronico come dichiarazione in dogana |
Articolo 233, paragrafo 4, lettera e), del codice |
— |
|
|
(1)
Non sono richiesti dati specifici |
||||
Simboli nelle caselle
|
Simbolo |
Descrizione del simbolo |
|
A |
Obbligatorio: dati richiesti da tutti gli Stati membri. |
|
B |
A discrezione dello Stato membro: dati che i singoli Stati membri possono decidere se richiedere o no. |
|
C |
A discrezione del richiedente: informazioni che i richiedenti possono fornire ma che gli Stati membri non possono esigere. |
Gruppi di dati
|
Gruppo |
Titolo del gruppo |
|
Gruppo 1 |
Informazioni sulla domanda/decisione |
|
Gruppo 2 |
Riferimenti a documenti di accompagnamento, certificati e autorizzazioni |
|
Gruppo 3 |
Parti |
|
Gruppo 4 |
Date, tempi, periodi e luoghi |
|
Gruppo 5 |
Identificazione delle merci |
|
Gruppo 6 |
Condizioni e termini |
|
Gruppo 7 |
Attività e procedure |
|
Gruppo 8 |
Altri |
Marchi
|
Tipo di marchio |
Descrizione del marchio |
|
[*] |
Questo dato è utilizzato esclusivamente per la domanda interessata |
|
[+] |
Questo dato è utilizzato esclusivamente per la decisione interessata |
Tabella dei requisiti in materia di dati
|
N. d’ordine dei dati |
Nome del dato |
1a |
1b |
2 |
3 |
4a |
4b |
4c |
5 |
6a |
6b |
7a |
7b |
7c |
7d |
7e |
8a |
8b |
8c |
8d |
8e |
8f |
9a |
9b |
9c |
9d |
9e |
9f |
|
Gruppo 1 – Informazioni sulla domanda/decisione |
||||||||||||||||||||||||||||
|
1/1 |
Tipo di codice della domanda/decisione |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
|
A |
A |
A |
A |
A |
A |
|
1/2 |
Firma/Autenticazione |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
|
A |
A |
A |
A |
A |
A |
|
1/3 |
Tipo di domanda |
|
|
A [*] |
A [*] |
A [*] |
A [*] |
|
A [*] |
A [*] |
A [*] |
A [*] |
A [*] |
A [*] |
A [*] |
A [*] |
A [*] |
A [*] |
A [*] |
A [*] |
A [*] |
|
A [*] |
A [*] |
A [*] |
A [*] |
A [*] |
A [*] |
|
1/4 |
Validità geografica – Unione |
|
|
|
|
A |
A |
|
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
|
A |
A |
A |
A |
|
A |
|
1/5 |
Validità geografica – Paesi interessati dal regime comune di transito |
|
|
|
|
A [1] |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A |
|
1/6 |
Numero di riferimento della decisione |
A [+] |
A [+] |
A [2] |
A [2] |
A [2] |
A [2] |
A [2] |
A [2] |
A [2] |
A [2] |
A [2] |
A [2] |
A [2] |
A [2] |
A [2] |
A [2] |
A [2] |
A [2] |
A [2] |
A [2] |
|
A [2] |
A [2] |
A [2] |
A [2] |
A [2] |
A [2] |
|
1/7 |
Autorità doganale che adotta la decisione |
A [+] |
A [+] |
A [+] |
A [+] |
A [+] |
A [+] |
A [+] |
A [+] |
A [+] |
A [+] |
A [+] |
A [+] |
A [+] |
A [+] |
A [+] |
A [+] |
A [+] |
A [+] |
A [+] |
A [+] |
|
A [+] |
A [+] |
A [+] |
A [+] |
A [+] |
A [+] |
|
Gruppo 2 – Riferimenti a documenti di accompagnamento, certificati e autorizzazioni |
||||||||||||||||||||||||||||
|
2/1 |
Altre domande e decisioni relative alle informazioni vincolanti detenute |
A [*] |
A |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2/2 |
Decisioni relative a informazioni vincolanti comunicate ad altri titolari |
A [*] |
A |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2/3 |
Procedimenti legali o amministrativi in corso o conclusi |
A [*] |
A [*] |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2/4 |
Documenti allegati |
A [*] |
A [*] |
A [*] |
A |
A |
A |
A [3] |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
|
A |
A |
A |
A |
A |
A |
|
2/5 |
Numero di identificazione del magazzino di custodia |
|
|
|
|
|
|
|
A [+] |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A [+] |
|
|
|
|
|
|
|
|
Gruppo 3 – parti |
||||||||||||||||||||||||||||
|
3/1 |
Richiedente/titolare dell’autorizzazione o decisione |
A [4] |
A [4] |
A [4] |
A [4] |
A [4] |
A [4] |
A [4] |
A [4] |
A [4] |
A [4] |
A [4] |
A [4] |
A [4] |
A [4] |
A [4] |
A [4] |
A [4] |
A [4] |
A [4] |
A [4] |
|
A [4] |
A [4] |
A [4] |
A [4] |
A [4] |
A [4] |
|
3/2 |
Richiedente/titolare dell’autorizzazione o identificazione della decisione |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
|
A |
A |
A |
A |
A |
A |
|
3/3 |
Rappresentante |
A [*] [4] |
A [*] [4] |
|
A [4] |
A [4] |
A [4] |
A [4] |
A [4] |
A [4] |
A [4] |
A [4] |
A [4] |
A [4] |
A [4] |
A [4] |
A [4] |
A [4] |
A [4] |
A [4] |
A [4] |
|
A [4] |
A [4] |
A [4] |
A [4] |
A [4] |
A [4] |
|
3/4 |
Identificazione del rappresentante |
A [*] |
A [*] |
|
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
|
A |
A |
A |
A |
A |
A |
|
3/5 |
Nome e estremi di contatto della persona responsabile delle questioni doganali |
|
|
A [*] |
A [*] [5] |
A [*] [5] |
|
|
|
A [*] [5] |
A [*] [5] |
A [*] [5] |
A [*] [5] |
A [*] [5] |
|
A [*] [5] |
|
|
|
|
|
|
A [*] [5] |
A [*] [5] |
A [*] [5] |
A [*] [5] |
A [*] [5] |
A [*] [5] |
|
3/6 |
Referente responsabile della domanda |
A [*] |
A [*] |
A [*] |
A [*] |
A [*] |
A [*] |
C [*] |
A [*] |
A [*] |
A [*] |
A [*] |
A [*] |
A [*] |
A [*] |
A [*] |
A [*] |
A [*] |
A [*] |
A [*] |
A [*] |
|
A [*] |
A [*] |
A [*] |
A [*] |
A [*] |
A [*] |
|
3/7 |
Persona responsabile della società del richiedente o che ne esercita il controllo della gestione |
|
|
A [*] |
A [*] [5] |
A [*] [5] |
|
|
|
A [*] [5] |
A [*] [5] |
A [*] [5] |
A [*] [5] |
A [*] [5] |
|
A [*] [5] |
|
|
|
|
|
|
A [*] [5] |
A [*] [5] |
A [*] [5] |
A [*] [5] |
A [*] [5] |
A [*] [5] |
|
3/8 |
Proprietario delle merci |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A |
|
A [6] |
|
|
|
|
|
|
|
Gruppo 4 – Date, tempi, periodi e luoghi |
||||||||||||||||||||||||||||
|
4/1 |
Luogo |
A [7] |
A [7] |
A [7] |
A [7] |
A [7] |
A [7] |
A [7] |
A [7] |
A [7] |
A [7] |
A [7] |
A [7] |
A [7] |
A [7] |
A [7] |
A [7] |
A [7] |
A [7] |
A [7] |
A [7] |
|
A [7] |
A [7] |
A [7] |
A [7] |
A [7] |
A [7] |
|
4/2 |
Data |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
|
A |
A |
A |
A |
A |
A |
|
4/3 |
Luogo in cui è tenuta o è accessibile a fini doganali la contabilità principale del richiedente |
A [*] [5] |
A [*] [5] |
A [*] |
A [*] [5] |
A [*] [5] |
A [*] [5] |
|
A [*] [5] |
A [*] [5] |
A [*] [5] |
A [*] [5] |
A [*] [5] |
A [*] [5] |
|
A [*] [5] |
A [*] [5] |
A [*] [5] |
A [*] [5] |
A[*] [5] |
A [*] [5] [8] |
|
|
|
|
A [*] [5] |
A [*] [5] |
A [*] [5] |
|
4/4 |
Luogo in cui sono tenuti i registri contabili |
|
|
|
A [*] |
A [*] |
A [*] |
|
A [*] |
A [*] |
A [*] |
A [*] |
A [*] |
A [*] |
A [*] |
A [*] |
A [*] [9] |
A [*] |
A [*] [9] |
A [*] |
A [*] [8] |
|
A [*] |
A [*] |
A [*] |
A [*] |
A [*] |
A [*] |
|
4/5 |
Primo luogo di trasformazione o utilizzazione |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A [*] [10] |
|
A [*] [10] |
A [*] [10] |
|
A [*] [10] |
|
|
|
|
|
|
|
4/6 |
Data [richiesta] di avvio della decisione |
A [+] |
A [+] |
A [+] |
C [*] A [+] |
C [*] A [+] |
C [*] A [+] |
|
C [*] A [+] |
C [*] A [+] |
C [*] A [+] |
C [*] A [+] |
C [*] A [+] |
C [*] A [+] |
C [*] A [+] |
C [*] A [+] |
C [*]A [+] |
C [*] A [+] |
C [*] A [+] |
C [*]A [+] |
C [*] A [+] |
|
C [*] A [+] |
C [*] A [+] |
C [*] A [+] |
C [*] A [+] |
C [*] A [+] |
C [*] A [+] |
|
4/7 |
Data di scadenza della decisione |
A [+] |
A [+] |
|
A |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A [+] |
A [+] |
A [+] |
A [+] |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4/8 |
Ubicazione delle merci |
|
|
|
|
|
|
A [*] [11] |
|
|
|
|
A |
A |
A |
A |
|
|
|
|
|
|
A |
A |
A |
|
|
|
|
4/9 |
Luogo (luoghi) di trasformazione o utilizzazione |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A |
A |
A |
A |
|
A |
|
|
|
|
|
|
|
4/10 |
Ufficio(i) doganale di vincolo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A |
A |
A |
A |
A |
|
|
|
|
|
|
|
|
4/11 |
Ufficio(i) doganale di appuramento |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A |
A |
A |
A |
A |
A |
|
|
|
|
|
|
|
4/12 |
Ufficio doganale di garanzia |
|
|
|
|
A [+] |
A |
|
A |
|
|
|
|
|
|
|
A |
A [12] |
A |
A |
A |
|
|
|
|
|
|
|
|
4/13 |
Ufficio doganale di controllo |
|
|
|
|
|
|
|
A [+] |
|
|
A [+] |
A [+] |
A [+] |
A [+] |
|
A [+] |
A [+] |
A [+] |
A [+] |
A [+] |
A [+] |
|
|
|
|
|
|
|
4/14 |
Ufficio(i) doganale di destinazione |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C [*] A [+] |
|
C [*] A [+] |
|
|
A |
|
4/15 |
Ufficio(i) doganale di partenza |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C [*] A [+] |
|
|
|
A |
|
4/16 |
Termine |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A [+] |
|
A [+] |
A [+] [13] |
|
|
|
|
|
|
|
|
A [+] |
A [+] |
A [+] |
|
|
|
|
4/17 |
Periodo per l’appuramento |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A |
A |
A |
A |
|
A |
|
|
|
|
|
|
|
4/18 |
Conto di appuramento |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A [+] [14] |
|
A [+] |
|
|
A [+] [15] |
|
|
|
|
|
|
|
Gruppo 5 – Identificazione delle merci |
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|
5/1 |
Codice delle merci |
C [*] A [+] |
A |
|
A |
|
|
A [*] |
|
|
|
|
A |
A |
A |
|
A |
A |
A |
A |
C [*] |
|
|
|
|
|
|
|
|
5/2 |
Descrizione delle merci |
A |
A |
|
A |
|
B |
A [*] |
A |
|
|
A |
A |
A |
A |
|
A |
A |
A |
A |
A |
|
|
|
|
|
|
|
|
5/3 |
Quantità delle merci |
A [+] |
|
|
|
|
|
A [*] |
|
|
|
|
A |
|
A |
|
A |
A |
A |
A |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5/4 |
Valore delle merci |
|
|
|
|
|
B |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A |
A |
A |
A |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5/5 |
Tasso di rendimento |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A |
A |
A |
|
|
A [16] |
|
|
|
|
|
|
|
5/6 |
Merci equivalenti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A |
A |
A |
A |
A |
|
|
|
|
|
|
|
|
5/7 |
Prodotti trasformati |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A |
A |
A |
|
|
A [17] |
|
|
|
|
|
|
|
5/8 |
Identificazione delle merci |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A |
A |
A |
A |
A |
A |
|
|
|
|
|
|
|
5/9 |
Categorie di movimenti di merci esclusi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
A [+] |
A [+] |
A [+] |
|
|
|
|
Gruppo 6 – Condizioni e termini |
||||||||||||||||||||||||||||
|
6/1 |
Divieti e restrizioni |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A [*] |
A |
A |
A |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6/2 |
Condizioni economiche |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A |
A |
|
|
|
A [17] |
|
|
|
|
|
|
|
6/3 |
Osservazione di carattere generale. |
A [+] |
A [+] |
A [+] |
A [+] |
A [+] |
A [+] |
A [+] |
A [+] |
A [+] |
A [+] |
A [+] |
A [+] |
A [+] |
A [+] |
A [+] |
A [+] |
A [+] |
A [+] |
A [+] |
A [+] |
|
A [+] |
A [+] |
A [+] |
A [+] |
A [+] |
A [+] |
|
Gruppo 7 – Attività e procedure |
||||||||||||||||||||||||||||
|
7/1 |
Tipo di transazione |
A [*] |
A |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7/2 |
Tipo di procedure doganali |
|
|
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|
A |
A |
|
|
|
|
A |
A |
A |
A |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7/3 |
Tipo di dichiarazione |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A |
|
A |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7/4 |
Numero di operazioni |
|
|
|
|
B [*] |
|
|
|
|
|
A [*] |
A [*] |
A [*] |
A [*] |
|
|
|
|
|
|
|
A [*] |
A [*] |
A [*] |
A [*] |
A [*] |
A [*] |
|
7/5 |
Dettagli relativi alle attività pianificate |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A |
|
|
|
A |
A |
A |
A |
A |
A |
|
|
|
|
|
|
|
Gruppo 8 – Altri |
||||||||||||||||||||||||||||
|
8/1 |
Tipo di contabilità principale a fini doganali |
|
|
|
|
A [*] |
|
|
A [*] |
|
A [*] |
A [*] |
A [*] |
A [*] |
A [*] |
|
A [*] |
A [*] |
A [*] |
A [*] |
A [*] [8] |
|
|
|
|
A [*] |
A [*] |
A [*] |
|
8/2 |
Tipo di scritture |
|
|
|
|
A [*] |
|
|
A [*] |
A [*] |
A [*] |
A [*] |
A [*] |
A [*] |
A [*] |
|
A [*] |
A [*] |
A [*] |
A [*] |
A [*] [8] |
|
A [*] |
A [*] |
A [*] |
A [*] |
A [*] |
A [*] |
|
8/3 |
Accesso ai dati |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A |
|
8/4 |
Campioni ecc. |
A [*] |
A |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8/5 |
Informazioni supplementari |
C [*] |
C [*] |
|
C [*] |
C [*] |
C [*] |
C [*] |
C [*] |
C [*] |
C [*] |
C [*] |
C [*] |
C [*] |
C [*] |
C [*] |
C [*] |
C [*] |
C [*] |
C [*] |
C [*] |
C [*] |
C [*] |
C [*] |
C [*] |
C [*] |
C [*] |
C [*] |
|
8/6 |
Garanzia |
|
|
|
|
|
A |
|
A |
|
|
|
|
|
|
|
A [18] |
A [12] |
A |
A |
A |
|
|
|
|
|
|
|
|
8/7 |
Importo della garanzia |
|
|
|
|
|
|
|
A |
|
|
|
|
|
|
|
A [18] |
A [12] |
A |
A |
A |
|
|
|
|
|
|
|
|
8/8 |
Trasferimento di diritti e obblighi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A |
A |
A |
A |
A |
|
|
|
|
|
|
|
|
8/9 |
Parole chiave |
A [+] |
A [+] |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8/10 |
Informazioni sulle strutture di deposito |
|
|
|
|
|
|
|
A |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A |
|
|
|
|
|
|
|
|
8/11 |
Deposito di merci dell’Unione |
|
|
|
|
|
|
|
A |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A |
|
|
|
|
|
|
|
|
8/12 |
Consenso alla pubblicazione nell’elenco dei titolari di autorizzazione |
|
|
A [*] |
A [*] |
A [*] |
A [*] |
|
A [*] |
A [*] |
A [*] |
A [*] |
A [*] |
A [*] |
A [*] |
A [*] |
A [*] |
A [*] |
A [*] |
A [*] |
A [*] |
|
A [*] |
A [*] |
A [*] |
A [*] |
A [*] |
A [*] |
|
8/13 |
Calcolo dell’importo dei dazi all’importazione dovuti in applicazione dell’articolo 86, paragrafo 3, del codice |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A |
|
|
|
|
A [19] |
|
|
|
|
|
|
Note
|
Numero della nota |
Descrizione della nota |
|
[1] |
Questo dato viene completato soltanto nei casi in cui l’autorizzazione a fornire una garanzia globale sarà utilizzata per il vincolo delle merci al regime di transito unionale. |
|
[2] |
Questo dato è utilizzato nella domanda solo in caso di domanda di modifica, rinnovo o revoca della decisione. |
|
[3] |
Fatte salve le eventuali disposizioni specifiche adottate nel quadro della politica agricola comune, quando la domanda riguardi una merce che ha dato luogo alla presentazione di titoli d’importazione o di esportazione al momento del deposito della relativa dichiarazione in dogana, la domanda deve essere corredata anche di un attestato delle autorità incaricate di rilasciare detti titoli da cui risulti che sono stati fatti i passi necessari per annullarne gli effetti. Tuttavia, il suddetto attestato non è richiesto se: a) l’autorità doganale presso cui è depositata la domanda è incaricata di rilasciare i titoli in parola; b) il motivo addotto a sostegno della domanda consiste in un errore che non ha incidenza sull’imputazione di detti titoli. Le disposizioni di cui sopra si applicano anche in caso di riesportazione, di vincolo delle merci in deposito doganale o in zona franca, o di distruzione delle merci. |
|
[4] |
Questa informazione è obbligatoria solo nei casi in cui non è richiesto il numero EORI della persona. Quando è comunicato il numero EORI, non è necessario comunicare anche il nome e l’indirizzo, salvo nel caso di domanda o decisione in formato cartaceo. |
|
[5] |
Tale informazione non deve essere comunicata se il richiedente è un operatore economico autorizzato. |
|
[6] |
Questa informazione è comunicata soltanto nei casi in cui la domanda si riferisce al ricorso al regime di ammissione temporanea e il diritto doganale ne impone la presentazione. |
|
[7] |
Questa informazione è utilizzata solo in caso di domanda in formato cartaceo. |
|
[8] |
Questo dato non è utilizzato qualora si intenda fare uso di un deposito doganale pubblico di tipo II. |
|
[9] |
Questa informazione non è richiesta nei casi in cui si applica l’articolo 162. |
|
[10] |
►M3 Questa informazione è comunicata soltanto ai fini delle domande seguenti: a) domande di autorizzazione per il ricorso al regime di perfezionamento attivo o di uso finale nel caso in cui il richiedente sia stabilito al di fuori del territorio doganale dell'Unione di cui all'articolo 162; b) domande di autorizzazione di ammissione temporanea di cui all'articolo 205. ◄ |
|
[11] |
Questa informazione può non essere fornita nei casi in cui la legislazione doganale dell’Unione non prevede l’obbligo di presentare le merci. |
|
[12] |
In caso di domanda di utilizzo del regime di perfezionamento passivo questo dato non viene utilizzato a meno che non sia presentata domanda di importazione anticipata di prodotti di sostituzione o di prodotti trasformati. |
|
[13] |
Questa informazione è comunicata nella decisione soltanto nel caso in cui il titolare dell’autorizzazione non sia esentato dall’obbligo di presentazione delle merci. |
|
[14] |
►M3 Questa informazione è utilizzata in caso di autorizzazione all'uso del regime di perfezionamento attivo EX/IM senza il ricorso allo scambio di informazioni standardizzato di cui all'articolo 176 e in caso di autorizzazione all'uso del regime di perfezionamento attivo IM/EX. ◄ |
|
[15] |
►M3 Questa informazione è comunicata soltanto in caso di autorizzazione all'uso del regime di perfezionamento attivo IM/EX o di uso finale. ◄ |
|
[16] |
Questa informazione è comunicata soltanto nei casi in cui la domanda si riferisce al ricorso al regime di perfezionamento attivo o passivo o di uso finale e prevede la trasformazione delle merci. |
|
[17] |
Questa informazione è utilizzata soltanto nei casi in cui la domanda si riferisce al ricorso al regime di perfezionamento attivo o passivo. |
|
[18] |
In caso di domanda di utilizzo del regime di perfezionamento attivo EX/IM questo dato non viene utilizzato salvo quando siano applicabili i dazi all’esportazione. |
|
[19] |
Questa informazione è utilizzata soltanto nei casi in cui la domanda si riferisce al ricorso al regime di perfezionamento attivo. |
CAPITOLO 2
Note relative ai requisiti in materia di dati
Introduzione
Le descrizioni e le note di cui al presente capitolo si applicano ai dati di cui alla tabella dei requisiti in materia di dati del capitolo 1.
Requisiti in materia di dati
Gruppo 1 – Informazioni sulla domanda/decisione
1/1. Tipo di codice della domanda/decisione
Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella:
Domanda:
Utilizzando i codici pertinenti, indicare per quale autorizzazione o decisione viene presentata domanda.
Decisione:
Indicare il tipo di autorizzazione o decisione utilizzando i codici pertinenti.
1/2. Firma/Autenticazione
Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti delle tabelle:
Domanda:
le domande in formato cartaceo sono firmate dalla persona che presenta la domanda. Il firmatario deve precisare la sua funzione.
Le domande presentate utilizzando tecniche elettroniche di elaborazione dei dati sono autenticate dalla persona che presenta la domanda (richiedente o suo rappresentante).
Una domanda presentata mediante l’interfaccia armonizzata a livello UE definita di concerto tra la Commissione e gli Stati membri si considera autenticata.
Decisione:
firma delle decisioni in formato cartaceo o autentica delle decisioni effettuata utilizzando tecniche elettroniche di elaborazione dei dati dalla persona che adotta la decisione che concede l’autorizzazione o la decisione relativa al rimborso o allo sgravio di un importo dei dazi all’importazione o all’esportazione.
Colonna 1a della tabella:
se il richiedente dispone di un riferimento lo può inserire qui.
Colonna 2 della tabella:
Il firmatario dovrebbe essere sempre la persona che rappresenta l’impresa del richiedente nell’insieme.
1/3. Tipo di domanda
Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella:
Indicare il tipo di domanda utilizzando il codice pertinente. In caso di domanda di modifica o, se applicabile, di domanda di rinnovo dell’autorizzazione, indicare inoltre nei dati il pertinente numero di riferimento della decisione. 1/6 Numero di riferimento della decisione
1/4. Validità geografica – Unione
Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella:
In deroga all’articolo 26 del codice, indicare se l’effetto della decisione è limitato a uno o più Stati membri, indicando esplicitamente lo o gli Stati membri interessati.
1/5. Validità geografica – Paesi interessati dal regime comune di transito
Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella:
Indicare i paesi interessati dal regime comune di transito in cui può essere utilizzata l’autorizzazione.
1/6. Numero di riferimento della decisione
Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella:
Riferimento unico attribuito alla decisione dalle autorità doganali competenti.
1/7. Autorità doganale che adotta la decisione
Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella:
Numero di identificazione o nome e indirizzo dell’autorità doganale che adotta la decisione.
Colonna 1b della tabella:
Numero di identificazione o firma e nome dell’autorità doganale dello Stato membro che ha adottato la decisione.
Colonna 2 della tabella:
Autenticazione e nome dell’amministrazione doganale dello Stato membro. Il nome dell’amministrazione doganale dello Stato membro può essere indicato a livello regionale se la struttura organizzativa dell’amministrazione lo prevede.
Gruppo 2 – Riferimenti a documenti di accompagnamento, certificati e autorizzazioni
2/1. Altre domande e decisioni relative alle informazioni vincolanti detenute
Colonna 1a della tabella:
Indicare (SÌ/NO) se il richiedente ha presentato domanda di decisione ITV, o ha ricevuto una tale decisione, per merci identiche o analoghe (a quelle riportate nei dati) all’interno dell’Unione. 5/2 Descrizione delle merci nel presente titolo e nei dati. II/3 Denominazione commerciale e informazioni complementari nel titolo II. In caso affermativo è necessario fornire anche le seguenti informazioni:
Paese della domanda: il paese in cui è stata presentata la domanda
Luogo della domanda: il luogo in cui è stata presentata la domanda
Data della domanda: la data in cui le competenti autorità doganali di cui all’articolo 22, paragrafo 1, terzo comma del codice hanno ricevuto la domanda.
numero di riferimento della decisione ITV: numero di riferimento della decisione ITV che il richiedente ha già ricevuto. Questa parte è obbligatoria se il richiedente ha ricevuto decisioni ITV a seguito della sua domanda.
Data di avvio della decisione: la data in cui ha inizio la validità della decisione ITV.
Codice delle merci: il codice della nomenclatura indicato sulla decisione ITV.
Colonna 1b della tabella:
indicare se il richiedente ha presentato domanda di decisione IVO e/o ITV, o ha ricevuto una tale decisione, per merci identiche o analoghe a quelle riportate nei dati. 5/1 Codice delle merci e dati. 5/2. Descrizione delle merci nel presente titolo o nei dati III/3 nel titolo III; fornendo le informazioni pertinenti. In caso affermativo è necessario fornire il numero di riferimento della decisione IVO e/o ITV di cui trattasi.
2/2. Decisioni relative a informazioni vincolanti comunicate ad altri titolari
Colonna 1a della tabella:
Indicare se il richiedente è o no al corrente di decisioni ITV rilasciate ad altri titolari per merci identiche o analoghe a quelle riportate nei dati 5/2 Descrizione delle merci nel presente titolo e nei dati II/3 Denominazione commerciale e informazioni complementari nel titolo II. Le informazioni relative a decisioni ITV esistenti possono essere consultate nella banca dati pubblica EBTI accessibile su Internet.
In caso affermativo le seguenti informazioni complementari sono facoltative:
numero di riferimento della decisione ITV: il numero di riferimento della decisione ITV di cui il richiedente è a conoscenza.
Data di avvio della decisione: la data in cui ha inizio la validità della decisione ITV.
Codice delle merci: il codice della nomenclatura indicato sulla decisione ITV.
Colonna 1b della tabella:
Indicare se, stando alle informazioni di cui dispone il richiedente, è stata già presentata nell’Unione una domanda di decisione IVO e/o ITV per merci identiche o analoghe, o se tale decisione è stata rilasciata.
In caso affermativo le seguenti informazioni complementari sono facoltative:
numero di riferimento della decisione IVO e/o ITV: il numero di riferimento della decisione IVO e/o ITV di cui il richiedente è a conoscenza.
Data di avvio della decisione: la data in cui ha inizio la validità della decisione IVO e/o ITV.
Codice delle merci: il codice della nomenclatura indicato sulla decisione IVO e/o ITV.
2/3. Procedimenti legali o amministrativi in corso o conclusi
Colonna 1a della tabella:
Indicare se il richiedente è a conoscenza o no di procedimenti legali o amministrativi in corso nell’Unione in materia di classificazione tariffaria o di una sentenza sulla stessa materia già pronunciata nell’Unione in relazione alle merci descritte nei dati 5/2. Descrizione delle merci e dati II/3 Denominazione commerciale e informazioni complementari nel titolo II. In caso affermativo è necessario fornire anche le seguenti informazioni complementari:
nome e indirizzo del tribunale, numero di riferimento della causa in corso e/o della sentenza e ogni altra informazione pertinente.
Colonna 1b della tabella:
Indicare se, stando alle informazioni di cui dispone il richiedente, le merci descritte nei dati 5/1. Codice delle merci e dati 5/2. Descrizione delle merci nel presente titolo o nei dati III/3 Le condizioni che consentono di determinare l’origine nel titolo III sono soggette a procedimenti legali o amministrativi in corso nell’Unione in relazione all’origine o una sentenza in materia è già stata pronunciata nell’Unione.
nome e indirizzo del tribunale, numero di riferimento della causa in corso e/o della sentenza e ogni altra informazione pertinente.
2/4. Documenti allegati
Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti delle tabelle:
Fornire informazioni sul tipo e, se pertinente, sul numero di identificazione e/o la data di rilascio del o dei documenti allegati alla domanda o alla decisione. Indicare inoltre il numero totale dei documenti allegati.
Se il documento contiene il seguito di informazioni fornite altrove nella domanda o nella decisione, indicare il riferimento ai dati di cui trattasi.
2/5. Numero di identificazione del magazzino di custodia
Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti delle tabelle:
Se pertinente, fornire l’eventuale numero di identificazione assegnato al magazzino di custodia dall’autorità doganale che adotta la decisione.
Gruppo 3 – parti
3/1. Richiedente/titolare dell’autorizzazione o decisione
Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti delle tabelle:
Domanda:
Il richiedente è la persona che chiede una decisione alle autorità doganali.
Indicare il nome e indirizzo della persona interessata.
Decisione:
Il destinatario della decisione è la persona a cui la decisione è rilasciata.
Il titolare dell’autorizzazione è la persona a cui l’autorizzazione è rilasciata.
3/2. Richiedente/titolare dell’autorizzazione o identificazione della decisione
Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti delle tabelle:
Domanda:
Il richiedente è la persona che chiede una decisione alle autorità doganali.
Indicare il numero EORI (numero di registrazione e identificazione degli operatori economici) della persona interessata, come stabilito dall’articolo 1, punto 18.
In caso di domanda presentata utilizzando una tecnica elettronica di elaborazione dei dati, deve essere sempre indicato il numero EORI del richiedente.
Decisione:
Il destinatario della decisione è la persona a cui la decisione è rilasciata.
Il titolare dell’autorizzazione è la persona a cui l’autorizzazione è rilasciata.
3/3. Rappresentante
Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti delle tabelle:
Se il richiedente indicato nei dati 3/1 Richiedente/titolare dell’autorizzazione o decisione o dati 3/2 Identificazione del richiedente/titolare dell’autorizzazione o decisione è rappresentato, fornire le pertinenti informazioni sulla persona che lo rappresenta.
Se richiesto dall’autorità doganale che adotta la decisione a norma dell’articolo 19, paragrafo 2 del codice, fornire copia del pertinente contratto, procura o qualsiasi altro documento attestante che la persona in questione è abilitata ad agire come rappresentante doganale.
3/4. Identificazione del rappresentante
Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti delle tabelle:
Se il richiedente indicato nei dati 3/1 Richiedente/titolare dell’autorizzazione o decisione o dati 3/2 Identificazione del richiedente/titolare dell’autorizzazione o decisione è rappresentato, indicare il numero EORI della persona che lo rappresenta.
Se richiesto dall’autorità doganale che adotta la decisione a norma dell’articolo 19, paragrafo 2 del codice, fornire copia del pertinente contratto, procura o qualsiasi altro documento attestante che la persona in questione è abilitata ad agire come rappresentante doganale.
3/5. Nome e estremi di contatto della persona responsabile delle questioni doganali
Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti delle tabelle:
Estremi di contatto, incluso il numero di fax, se pertinente, della persona interessata, che possono essere utilizzate per ulteriori contatti e comunicazioni relativi a questioni doganali.
3/6. Referente responsabile della domanda
Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella:
Il referente è responsabile dei contatti con le dogane per quanto attiene alla domanda.
Queste informazioni sono fornite soltanto quando il referente sia diverso dalla persona responsabile delle questioni doganali indicata nei dati 3/5 Nome e estremi di contatto della persona responsabile per le questioni doganali
Indicare il nome del referente e qualsiasi delle seguenti informazioni: numero di telefono, indirizzo email (di preferenza quello di una casella funzionale di posta elettronica) e, se pertinente, numero di fax.
3/7. Persona responsabile della società del richiedente o che ne esercita il controllo della gestione
Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti delle tabelle:
Ai fini dell’articolo 39, lettera a), del codice, indicare il nome e tutte le informazioni della o delle persone interessate sulla base del domicilio legale/forma giuridica dell’impresa richiedente, in particolare: direttore/dirigente della società, consiglio e consiglieri di amministrazione, se pertinente. Tra le informazioni devono figurare: nome, cognome, indirizzo, data di nascita numero di identificazione nazionale.
3/8. Proprietario delle merci
Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti delle tabelle:
Se applicabile a norma dell’articolo pertinente, inserire il nome e l’indirizzo del proprietario (non cittadino dell’Unione) delle merci da vincolare al regime di ammissione temporanea, come indicato nei dati 5/1. Codice delle merci e 5/2. Designazione delle merci
Gruppo 4 – Date, tempi, periodi e luoghi
4/1. Luogo
Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti delle tabelle:
Domanda:
luogo in cui la domanda è stata firmata o altrimenti autenticata.
Decisione:
luogo in cui sono state adottate l’autorizzazione o la decisione relative a informazioni vincolanti sull’origine o sul rimborso o lo sgravio dei dazi all’importazione o all’esportazione.
4/2. Data
Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti delle tabelle:
Domanda:
data in cui il richiedente ha firmato, o altrimenti autenticato, la domanda.
Decisione:
data in cui sono state adottate l’autorizzazione o la decisione relative a informazioni vincolanti sull’origine o sul rimborso o lo sgravio dei dazi all’importazione o all’esportazione.
4/3. Luogo in cui è tenuta o è accessibile a fini doganali la contabilità principale del richiedente
Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti delle tabelle:
La contabilità principale a fini doganali di cui all'articolo 22, paragrafo 1, terzo comma, del codice, è la contabilità che deve essere considerata dalle autorità doganali la contabilità principale a fini doganali che permette a dette autorità di vigilare su e monitorare tutte le attività contemplate dall'autorizzazione o dalla decisione di cui trattasi. La contabilità commerciale, fiscale o altra documentazione contabile tenuta dal richiedente può essere accettata come contabilità principale a fini doganali nella misura in cui faciliti i controlli doganali mediante audit.
Indicare l’indirizzo completo del luogo (compreso lo Stato membro) in cui si intende conservare o rendere accessibile la contabilità principale. L’indirizzo può essere sostituito dal codice UN/LOCODE purché quest’ultimo garantisca un’individuazione sicura del luogo di cui trattasi.
Colonne 1a e 1b della tabella:
Le informazioni vincolanti devono essere fornite soltanto se il paese è differente da quello indicato nei dati trasmessi per l’identificazione del richiedente.
4/4. Luogo in cui sono tenuti i registri contabili
Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti delle tabelle:
Indicare l’indirizzo completo del luogo o dei luoghi (compreso lo o gli Stati membri) in cui si intende conservare o rendere accessibile la contabilità principale. L’indirizzo può essere sostituito dal codice UN/LOCODE purché quest’ultimo garantisca un’individuazione sicura del luogo di cui trattasi.
Queste informazioni sono necessarie per individuare il luogo in cui è conservata la documentazione relativa alle merci che si trovano all’indirizzo indicato nei dati 4/8. Ubicazione delle merci.
4/5. Primo luogo di trasformazione o utilizzazione
Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti delle tabelle:
Indicare l’indirizzo del luogo di cui trattasi utilizzando il codice pertinente.
4/6. Data [richiesta] di avvio della decisione
Colonne 1a e 1b della tabella:
La data di inizio della validità della decisione relativa alle informazioni vincolanti.
Colonna 2 della tabella:
Indicare il giorno, il mese e l’anno, in conformità all’articolo 29.
Colonne 3; 4a; 5; 6a; 6b; da 7a a 7e, da 8a a 8e e da 9a a 9f della tabella:
Domanda:
il richiedente può chiedere che la validità dell’autorizzazione abbia inizio un giorno specifico. Tale data deve, tuttavia, tenere conto dei termini indicati all’articolo 22, paragrafi 2 e 3, del codice e non può essere antecedente a quella indicata all’articolo 22, paragrafo 4, del codice.
Decisione:
la data in cui prende effetto l’autorizzazione.
Colonna 4b della tabella:
Domanda:
il richiedente può chiedere che la validità dell’autorizzazione abbia inizio un giorno specifico. Tale data deve, tuttavia, tenere conto dei termini indicati all’articolo 22, paragrafi 2 e 3, del codice e non può essere antecedente a quella indicata all’articolo 22, paragrafo 4, del codice.
Decisione:
la data di inizio del primo periodo operativo fissato dall’autorità ai fini del calcolo del termine differito di pagamento.
4/7. Data di scadenza della decisione
Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella:
La data di fine validità dell’autorizzazione o della decisione relativa alle informazioni vincolanti.
4/8. Ubicazione delle merci
Colonna 4c della tabella:
Indicare il nome e l’indirizzo della località in questione, nonché l’eventuale CAP. Qualora la domanda sia presentata utilizzando una tecnica elettronica di elaborazione dei dati, al posto dell’indirizzo può essere indicato il codice pertinente, purché garantisca un’individuazione sicura del luogo di cui trattasi.
Colonna 7e della tabella:
Utilizzando il codice pertinente, inserire l’identificativo del luogo in cui avviene la pesatura delle banane.
Colonne da 7b a 7d della tabella:
Utilizzando il codice pertinente, inserire l'identificativo del luogo o dei luoghi in cui possono essere ubicate le merci vincolate a un regime doganale.
Colonna 9a della tabella:
Utilizzando il codice pertinente, inserire l’identificativo del luogo(i) in cui saranno prese in consegna le merci nell’ambito di un’operazione TIR.
Colonna 9b della tabella:
Utilizzando il codice pertinente, inserire l’identificativo del luogo(i) in cui le merci saranno vincolate al regime di transito unionale.
Colonna 9c della tabella:
Utilizzando il codice pertinente, inserire l’identificativo del luogo(i) in cui saranno prese in consegna le merci nell’ambito del regime di transito unionale.
4/9. Luogo (luoghi) di trasformazione o utilizzazione
Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella:
Indicare l’indirizzo del luogo di cui trattasi utilizzando il codice pertinente.
4/10. Ufficio(i) doganale di vincolo
Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella:
Indicare l'ufficio o gli uffici doganali di vincolo suggeriti, quali definiti all'articolo 1, punto 17.
4/11. Ufficio(i) doganale di appuramento
Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella:
Indicare gli uffici doganali suggeriti.
4/12. Ufficio doganale di garanzia
Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella:
Indicare l’ufficio doganale interessato.
4/13. Ufficio doganale di controllo
Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella:
Indicare l'ufficio doganale di controllo competente, quale definito all'articolo 1, punto 36.
4/14. Ufficio(i) doganale di destinazione
Colonne 9a e 9c della tabella:
Indicare l’ufficio(i) doganale di destinazione competente per il luogo in cui le merci sono prese in consegna dal destinatario autorizzato.
Colonna 9f della tabella:
Indicare l’ufficio(i) doganale di destinazione competente per l’aeroporto(i)/porto(i) di destinazione.
4/15. Ufficio(i) doganale di partenza
Colonna 9b della tabella:
Indicare l’ufficio(i) doganale di partenza competente per il luogo in cui le merci sono vincolate al regime di transito unionale.
Colonna 9f della tabella:
Indicare l’ufficio(i) doganale di partenza competente per l’aeroporto(i)/porto(i) di partenza.
4/16. Termine
Colonna 6b della tabella:
Indicare (in minuti) il limite di tempo entro il quale l’ufficio doganale deve effettuare i controlli prima della partenza delle merci.
Colonna 7b della tabella:
Indicare (in minuti) il limite di tempo entro il quale l’ufficio doganale di presentazione deve informare l’ufficio doganale di controllo della propria intenzione di effettuare un controllo prima che le merci si considerino svincolate.
Colonna 7c della tabella:
Indicare (in minuti) il limite di tempo entro il quale l’ufficio doganale può comunicare la propria intenzione di effettuare un controllo prima che le merci si considerino svincolate.
Colonne 9a e 9c della tabella:
Indicare (in minuti) il limite di tempo entro il quale il destinatario autorizzato riceve l’autorizzazione di scarico.
Colonne 9b della tabella:
Indicare (in minuti) il limite di tempo a disposizione dell’ufficio doganale di partenza dopo la presentazione della dichiarazione di transito da parte dello speditore autorizzato entro il quale le autorità doganali possono procedere agli eventuali controlli necessari prima della partenza delle merci.
4/17. Periodo per l’appuramento
Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella:
Indicare (in mesi) il periodo di tempo stimato necessario per le operazioni da effettuare o usare nell’ambito del regime doganale speciale cui si riferisce la domanda.
Indicare se è applicabile la proroga automatica del periodo per l’appuramento a norma dell’articolo 174, paragrafo 2.
Colonna 8a della tabella:
L’autorità doganale che adotta la decisione può specificare nell’autorizzazione che un periodo di appuramento scade l’ultimo giorno del mese/trimestre/semestre successivo al mese/trimestre/semestre nel corso del quale ha preso inizio il periodo di appuramento.
4/18. Conto di appuramento
Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella:
Indicare se è necessario utilizzare il conto di appuramento.
In caso affermativo indicare il termine di cui all’articolo 175, paragrafo 1, entro il quale il titolare dell’autorizzazione deve trasmettere il conto di appuramento all’ufficio doganale di controllo.
Se pertinente, specificare il contenuto del conto di appuramento in conformità all’articolo 175, paragrafo 3.
Gruppo 5 – Identificazione delle merci
5/1. Codice delle merci
Colonna 1a della tabella:
Domanda:
indicare il codice della nomenclatura doganale in cui il richiedente si aspetta che le merci vengano classificate.
Decisione:
il codice della nomenclatura doganale in cui le merci devono essere classificate.
Colonna 1b della tabella:
Domanda:
La voce/sottovoce (codice della nomenclatura doganale) alla quale sono classificate le merci con un livello sufficiente di dettaglio tale da consentire l’individuazione della regola per la determinazione dell’origine. Se il richiedente una decisione IVO è titolare di una decisione ITV per le stesse merci, indicare il codice di nomenclatura combinata a 8 cifre.
Decisione:
La voce/sottovoce o il codice di nomenclatura combinata a 8 cifre quale indicati nella domanda.
Colonna 3 della tabella:
Indicare il codice di nomenclatura combinata a 8 cifre delle merci.
Colonna 4c della tabella:
Indicare il codice di nomenclatura combinata a 8 cifre, il codice TARIC e, se pertinente, il o i codici aggiuntivi TARIC e il o i codici aggiuntivi nazionali delle merci in questione.
Colonne da 7b a 7d della tabella:
Indicare almeno le prime 4 cifre del codice di nomenclatura combinata delle merci in questione.
Colonne 8a e 8b della tabella:
Indicare le prime 4 cifre del codice di nomenclatura combinata delle merci da vincolare al regime di perfezionamento attivo o passivo.
Il codice di nomenclatura combinata a 8 cifre deve essere fornito quando:
vengono utilizzate merci equivalenti o si ricorre al sistema degli scambi standard,
le merci sono contemplate dall’allegato 71-02,
le merci non sono contemplate dall’allegato 71-02 e viene utilizzato il codice 22 delle condizioni economiche (regola de minimis).
Colonna 8c della tabella:
1) Se la domanda riguarda merci da vincolare a un regime speciale diverso da quello di cui al successivo punto 2), inserire - laddove pertinente - il codice di nomenclatura combinata a 8 cifre (1a suddivisione), il codice TARIC (2a suddivisione) e, se applicabile, il codice TARIC supplementare (3a suddivisione).
2) Se la domanda riguarda merci contemplate dalle disposizioni speciali (parti A e B) contenute nella parte 1, «Disposizioni preliminari», sezione II della nomenclatura combinata (prodotti destinati a talune categorie di navi e alle piattaforme di perforazione/aeromobili civili e prodotti destinati all’uso in aeromobili civili), i codici della nomenclatura combinata non sono richiesti.
Colonna 8d della tabella:
Indicare le prime 4 cifre del codice di nomenclatura combinata delle merci da vincolare al regime di ammissione temporanea.
Colonna 8e della tabella:
Indicare le prime 4 cifre del codice di nomenclatura combinata delle merci da vincolare al regime di deposito doganale.
Se la domanda riguarda una serie di articoli di merci differenti, i dati possono non essere completi. In questo caso si prega di descrivere la natura delle merci da immagazzinare nella struttura di deposito interessata nel dato 5/2 Descrizione delle merci.
Qualora siano utilizzate merci equivalenti nell’ambito di un regime di deposito doganale, è necessario fornire il codice di nomenclatura combinata a 8 cifre.
5/2. Descrizione delle merci
Colonna 1a della tabella:
Domanda:
Descrizione dettagliata della merce che ne permetta l’identificazione e determinazione della sua classificazione nella nomenclatura doganale, includendo anche informazioni dettagliate sulla composizione della merce e i metodi di analisi eventualmente utilizzati per la sua determinazione, qualora siano essenziali per la sua classificazione. Eventuali informazioni che il richiedente considera riservate dovrebbero essere inserite nei dati II/3 Denominazione commerciale e informazioni complementari nel titolo II.
Decisione:
Descrizione delle merci sufficientemente precisa da consentirne il riconoscimento sicuro e da permettere di collegare con facilità le merci descritte nella decisione ITV a quelle presentate per lo sdoganamento. Non devono figurare informazioni che il richiedente ha indicato come confidenziali nella domanda ITV.
Colonna 1b della tabella:
Domanda:
Descrizione dettagliata delle merci tale da consentirne l’identificazione.
Decisione:
Descrizione delle merci sufficientemente precisa da consentirne il riconoscimento sicuro e da permettere di collegare con facilità le merci descritte nella decisione IVO a quelle presentate.
Colonna 3 della tabella:
Indicare la denominazione commerciale delle merci.
Colonna 4c della tabella:
Indicare la denominazione commerciale consueta delle merci o la loro descrizione tariffaria. La descrizione deve corrispondere a quella utilizzata nella dichiarazione doganale riportata nei dati. VIII/1 Titolo per il recupero.
Indicare il numero, la natura, le marche e i numeri di identificazione dei colli. Nel caso di merci non imballate, indicare il numero di oggetti o «merce alla rinfusa».
Colonne da 7a a 7d e 8d della tabella:
Indicare la denominazione commerciale e/o tecnica delle merci. La denominazione commerciale e/o tecnica dovrebbe essere sufficientemente chiara e dettagliata da consentire di adottare una decisione in relazione alla domanda.
Colonne 8a e 8b della tabella:
Indicare la denominazione commerciale e/o tecnica delle merci.
La denominazione commerciale e/o tecnica dovrebbe essere sufficientemente chiara e dettagliata da consentire di adottare una decisione in relazione alla domanda. Quando si prevede di utilizzare merci equivalenti o il sistema degli scambi standard, fornire informazioni sulla qualità commerciale e le caratteristiche tecniche delle merci.
Colonna 8c della tabella:
Indicare la denominazione commerciale e/o tecnica delle merci. La denominazione commerciale e/o tecnica dovrebbe essere sufficientemente chiara e dettagliata da consentire di adottare una decisione in relazione alla domanda.
Se la domanda riguarda merci contemplate dalle disposizioni speciali (parti A e B) contenute nella parte 1, «Disposizioni preliminari», sezione II della nomenclatura combinata (prodotti destinati a talune categorie di navi e alle piattaforme di perforazione/aeromobili civili e prodotti destinati all’uso in aeromobili civili), il richiedente dovrebbe indicare ad esempio: «Aeromobili civili e loro parti/disposizioni speciali, parte B della nomenclatura combinata».
Colonne 5 e 8e della tabella:
Indicare quantomeno se si tratta di prodotti agricoli e/o industriali.
5/3. Quantità delle merci
Colonna 1a della tabella:
Questo dato viene utilizzato soltanto nei casi in cui è stato concesso un periodo di uso esteso, indicando le quantità di merci che possono essere sdoganate in tale periodo di uso esteso e le relative unità. Le unità sono espresse in unità supplementari a norma della nomenclatura combinata [allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio].
Colonna 4c della tabella:
Indicare la quantità netta delle merci espressa in unità supplementari a norma della nomenclatura combinata [allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio].
Colonne 7b e 7d della tabella:
Indicare la quantità stimata di merci da vincolare a un regime doganale, utilizzando la semplificazione data, su base mensile.
Colonne da 8a a 8d della tabella:
Indicare il quantitativo massimo stimato delle merci da vincolare al regime speciale durante il periodo di validità dell’autorizzazione.
Se la domanda riguarda merci contemplate dalle disposizioni speciali (parti A e B) contenute nella parte 1, «Disposizioni preliminari», sezione II della nomenclatura combinata (prodotti destinati a talune categorie di navi e alle piattaforme di perforazione/aeromobili civili e prodotti destinati all’uso in aeromobili civili), non è necessario fornire indicazioni sul quantitativo delle merci.
5/4. Valore delle merci
Colonna 4b della tabella:
Fornire informazioni sul valore stimato delle merci per le quali si chiede l’autorizzazione.
Colonne da 8a a 8d della tabella:
Indicare il valore massimo stimato in euro delle merci da vincolare al regime speciale. In aggiunta a quello in euro è possibile indicare il valore in una valuta diversa.
▼M3 —————
5/5. Tasso di rendimento
Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella:
Indicare il tasso di rendimento stimato o il tasso medio di rendimento stimato o, se pertinente, il metodo utilizzato per calcolare tale tasso.
5/6. Merci equivalenti
Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella:
Le merci equivalenti consistono in merci unionali immagazzinate, utilizzate o trasformate al posto di merci vincolate a un regime speciale diverso dal transito.
Domanda:
Se si prevede di utilizzare merci equivalenti, indicare il codice a 8 cifre della nomenclatura combinata, fornire informazioni sulla qualità commerciale e le caratteristiche tecniche delle merci equivalenti per consentire alle autorità doganali di effettuare la necessaria comparazione tra le merci equivalenti e le merci che queste ultime sostituiscono.
I codici pertinenti forniti per il dato 5/8 Identificazione delle merci possono essere utilizzati per suggerire misure di sostegno che potrebbero essere utili per tale comparazione.
Indicare se le merci non unionali sarebbero soggette a dazi antidumping, di compensazione o di salvaguardia o a qualsiasi altro dato aggiuntivo derivante da una sospensione delle concessioni, qualora fossero dichiarate per l’immissione in libera pratica.
Autorizzazione:
Specificare le misure atte a stabilire che sono soddisfatte le condizioni per l’utilizzo di merci equivalenti.
Colonna 8a della tabella:
Se le merci equivalenti si trovano in una fase più avanzata di produzione o in condizioni migliori delle merci unionali (in caso di riparazione), indicare le informazioni pertinenti.
5/7. Prodotti trasformati
Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella:
Inserire informazioni su tutti i prodotti trasformati risultanti dalle operazioni, indicando, se del caso, il principale prodotto trasformato e i prodotti secondari trasformati che sono sottoprodotti delle operazioni di perfezionamento diversi dal principale prodotto trasformato.
Codice della nomenclatura combinata e descrizione: note in relazione ai dati 5/1. Codice delle merci e 5/2. È applicabile la descrizione delle merci.
5/8. Identificazione delle merci
Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella:
Indicare le misure di identificazione previste, utilizzando almeno uno dei codici pertinenti.
Colonne della tabella 8a; 8b e 8e:
Non è necessario fornire questa informazione in caso di deposito doganale o di perfezionamento attivo o passivo con compensazione per equivalenza. In questo caso si usa invece il dato 5/6 Merci equivalenti.
Non è necessario fornire questa informazione in caso di perfezionamento passivo con il sistema degli scambi standard. In questo caso si deve compilare invece il dato XVIII/2 Prodotti di sostituzione di cui al titolo XVIII.
5/9. Categorie di movimenti di merci esclusi
Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella:
Specificare i movimenti o, utilizzando le prime sei cifre del codice della nomenclatura combinata, le merci escluse dalla semplificazione.
Gruppo 6 – Condizioni e termini
6/1. Divieti e restrizioni
Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella:
Indicare eventuali divi divieti o restrizioni a livello nazionale o unionale applicabili alle merci e/o Al regime interessati nello o negli Stati membri di presentazione.
Specificare le autorità competenti responsabili dei controlli o formalità da effettuare prima dello sdoganamento delle merci.
6/2. Condizioni economiche
Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella:
Il regime di perfezionamento attivo o passivo può essere utilizzato soltanto quando gli interessi essenziali dei produttori dell’Unione non vengono pregiudicati dall’autorizzazione per il regime di perfezionamento (condizioni economiche).
Nella maggior parte dei casi non è necessario un esame delle condizioni economiche. Tuttavia, in alcuni casi tale esame deve essere effettuato a livello unionale.
Per ciascun codice di nomenclatura combinata indicato nei dati deve essere utilizzato almeno uno dei codici pertinenti definiti per le condizioni economiche indicati nel dato 5/1 Codice delle merci Il richiedente può fornire ulteriori indicazioni, in particolare laddove è necessario un esame delle condizioni economiche.
6/3. Osservazione di carattere generale.
Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella:
Informazioni generali sugli obblighi e/o le formalità derivanti dall’autorizzazione.
Obblighi derivanti dall’autorizzazione con particolare riguardo all’obbligo di informare le autorità che adottano la decisione di modifiche dei fatti e delle condizioni sottostanti, come stabilità dall’articolo 23, paragrafo 2, del codice.
L’autorità doganale che adotta la decisione comunica informazioni in merito al diritto di ricorso in conformità all’articolo 44 del codice.
Colonna 4c della tabella:
Indicare i dettagli degli eventuali requisiti alle quali resta soggetta la merce fino all’esecuzione della decisione.
Se pertinente, la decisione deve riportare una menzione per informare il beneficiario che deve consegnare l’originale della decisione all’ufficio doganale di esecuzione da lui prescelto contestualmente alla presentazione della merce.
Colonne 7a e 7c della tabella:
La decisione deve specificare che si può derogare all’obbligo di presentare una dichiarazione supplementare nei casi di cui all’articolo 167, paragrafo 2, del codice.
L’obbligo di presentare una dichiarazione supplementare può venire meno se sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 167, paragrafo 3, del codice.
Colonne 8a e 8b della tabella:
Le autorizzazioni all’uso del regime di perfezionamento attivo EX/IM o di perfezionamento passivo EX/IM che interessano uno o più Stati membri e le autorizzazioni all’uso del regime di perfezionamento attivo IM/EX o di perfezionamento passivo IM/EX che interessano più di uno Stato membro includono gli obblighi di cui all’articolo 176, paragrafo 1.
Le autorizzazioni all’uso del regime di perfezionamento attivo IM/EX che interessano uno Stato membro includono l’obbligo di cui all’articolo 175, paragrafo 5.
Specificare se i prodotti o merci soggetti al regime di perfezionamento attivo IM/EX sono destinati a essere immessi in libera pratica conformemente all’articolo 170, paragrafo 1.
Colonne 9a e 9c della tabella:
Specificare se sono necessari eventuali altri interventi prima che il destinatario autorizzato possa disporre delle merci ricevute.
Indicare le misure operative e di controllo cui si deve conformare il destinatario autorizzato. Se del caso, indicare eventuali condizioni specifiche relative agli accordi sui transiti che avvengono al di fuori delle normali ore lavorative del o degli uffici doganali di destinazione.
Colonna 9b della tabella:
Specificare se lo speditore autorizzato intende presentare una dichiarazione di transito all’ufficio doganale di partenza prima dello sdoganamento delle merci.
Indicare le misure operative e di controllo cui si deve conformare lo speditore autorizzato. Se del caso, indicare eventuali condizioni specifiche relative agli accordi sui transiti che avvengono al di fuori delle normali ore lavorative del o degli uffici doganali di partenza.
Colonna 9d della tabella:
Specificare che le pratiche in materia di sicurezza di cui all’allegato A della norma ISO 17712 si applicano all’uso di sigilli di tipo speciale.
Illustrare le modalità per effettuare un controllo e una registrazione adeguati dei sigilli prima della loro applicazione e uso.
Descrivere gli interventi da attuare qualora siano constatate anomalie o manomissioni.
Specificare il trattamento dei sigilli dopo l’utilizzo.
La persona che utilizza i sigilli di tipo speciale non riordina, riutilizza o duplica i numeri o gli identificativi unici dei sigilli, a meno che non ne sia autorizzata dall’autorità doganale.
Colonna 9f della tabella:
Indicare le misure operative e di controllo cui si deve conformare il titolare dell’autorizzazione.
Gruppo 7 – Attività e procedure
7/1. Tipo di transazione
Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti delle tabelle:
Indicare (SÌ/NO) se la domanda fa riferimento a una operazione di importazione o esportazione, specificando per quale operazione si intende utilizzare la decisione ITV o IVO. È necessario specificare il tipo di regime speciale.
7/2. Tipo di procedure doganali
Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella:
Indicare, utilizzando i pertinenti codici unionali, se l'autorizzazione è destinata ad essere utilizzata per procedure doganali o per la gestione di strutture di deposito. Se del caso, inserire il numero di riferimento dell'autorizzazione, qualora non sia possibile ricavarlo da altre informazioni contenute nella domanda. Se l'autorizzazione non è stata ancora rilasciata, indicare il numero di registrazione della domanda.
7/3. Tipo di dichiarazione
Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella:
Indicare il tipo di dichiarazione doganale che il richiedente intende utilizzare (normale, semplificata o iscrizione nelle scritture del dichiarante).
Nel caso di dichiarazioni semplificate, inserire il numero di riferimento dell’autorizzazione, qualora non sia possibile ricavarlo da altre informazioni contenute nella domanda. Se l’autorizzazione per la dichiarazione semplificata non è stata ancora rilasciata, indicare il numero di registrazione della corrispondente domanda.
Nel caso iscrizione nelle scritture, inserire il numero di riferimento dell’autorizzazione, qualora non sia possibile ricavarlo da altre informazioni contenute nella domanda. Se l’autorizzazione per l’iscrizione nelle scritture non è stata ancora rilasciata, indicare il numero di registrazione della corrispondente domanda.
7/4. Numero di operazioni (spedizioni)
Colonna 4a della tabella:
Quando la garanzia globale viene utilizzata per coprire obbligazioni doganali in essere o per vincolare le merci a un regime speciale, indicare il numero di spedizioni relative al recente periodo di 12 mesi.
Colonne 6b, 7a, 7c e 7d della tabella:
Indicare una stima sulla frequenza mensile con cui il richiedente intende utilizzare la dichiarazione semplificata.
Colonna 7b della tabella:
Indicare una stima sulla frequenza mensile (e relativo Stato membro di presentazione) con cui il richiedente intende utilizzare la dichiarazione semplificata.
Colonna 9a della tabella:
Indicare una stima sulla frequenza mensile con cui il richiedente riceverà merci nell’ambito di un’operazione TIR.
Colonna 9b della tabella:
Indicare una stima sulla frequenza mensile con cui il richiedente invierà merci nell’ambito del regime di transito unionale.
Colonna 9c della tabella:
Indicare una stima sulla frequenza mensile con cui il richiedente riceverà merci nell’ambito del regime di transito unionale.
Colonne da 9d a 9f della tabella:
Indicare una stima sulla frequenza mensile con cui il richiedente utilizzerà gli accordi sul transito unionale.
7/5. Dettagli relativi alle attività pianificate
Colonne 8a, 8b, 8c, 8e e 8f della tabella:
Descrivere la natura delle attività o degli utilizzi programmati (ad esempio informazioni sulle operazioni nell’ambito di un contratto per la trasformazione o sul tipo di manipolazioni usuali nell’ambito del regime di perfezionamento attivo) da eseguire sulle merci nell’ambito del regime speciale.
Il richiedente che intenda effettuare il perfezionamento delle merci nell’ambito dei regimi di perfezionamento attivo o uso finale in deposito doganale, a norma dell’articolo 241 del codice, deve fornire tutte le pertinenti informazioni.
Se del caso, indicare nome, indirizzo e funzione di tutte le persone partecipanti.
La manipolazioni usuale delle merci, vincolate in deposito doganale o nell’ambito di un regime di perfezionamento, permette di garantirne la conservazione, migliorarne la presentazione o la qualità commerciale o di prepararle per la distribuzione o la rivendita. Qualora si intenda procedere alla manipolazione usuale nell’ambito dei regimi di perfezionamento attivo o passivo, è necessario fare riferimento ai punti pertinenti dell’allegato 71-03.
Colonna 7b della tabella:
Fare il punto sulle operazioni/transazioni commerciali e i movimenti di merci nell’ambito dello sdoganamento centralizzato.
Colonna 8d della tabella:
Descrivere l’uso previsto delle merci da vincolare al regime di ammissione temporanea.
Indicare l’articolo pertinente da applicare per beneficiare dell’esonero totale dai dazi all’importazione.
Qualora si richieda l’esonero totale dai dazi all’importazione, in conformità agli articoli 229 o 230, fornire la descrizione e i quantitativi delle merci da produrre.
Gruppo 8 – Altri
8/1. Tipo di contabilità principale
Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella:
Specificare il tipo di contabilità principale, fornendo indicazione sui sistemi che si intende utilizzare, software compresi.
8/2. Tipo di scritture
Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella:
Specificare il tipo di scritture, fornendo indicazione sui sistemi che si intende utilizzare, software compresi.
Le scritture devono consentire alle autorità doganali di sorvegliare il regime in questione, in particolare per quanto riguarda l’identificazione, la posizione doganale e i movimenti delle merci vincolate a tale regime.
8/3. Accesso ai dati
Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella:
Specificare in che modo i dati relativi alla dichiarazione doganale o di transito sono messi a disposizione delle autorità doganali.
8/4. Campioni ecc.
Colonna 1a della tabella:
Indicare (SÌ/NO) se sono allegati eventuali campioni, fotografie, opuscoli o altra documentazione disponibile per consentire all’autorità doganale di determinare la corretta classificazione delle merci nella nomenclatura doganale.
Qualora venga fornito un campione, è necessario indicare se ne richiede la restituzione.
Colonna 1b della tabella:
Indicare eventuali campioni, fotografie, opuscoli o altra documentazione disponibile sulla composizione delle merci e dei loro materiali costitutivi e che possano aiutare a descrivere il processo produttivo o la trasformazione cui sono stati sottoposti i materiali.
8/5. Informazioni supplementari
Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella:
Inserire eventuali altre informazioni ritenute utili.
8/6. Garanzia
Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella:
Indicare se è richiesta una garanzia per l’autorizzazione in questione. In caso affermativo inserire il numero di riferimento della garanzia fornita in relazione all’autorizzazione di cui trattasi.
8/7. Importo della garanzia
Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella:
Inserire l’importo della garanzia individuale o, in caso di garanzia globale, l’importo equivalente alla parte dell’importo di riferimento destinato all’autorizzazione specifica per i regimi speciale o della custodia temporanea.
8/8. Trasferimento di diritti e obblighi
Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella:
Domanda:
Qualora si richieda l’autorizzazione al trasferimento dei diritti e degli obblighi tra titolari di un regime in conformità all’articolo 218 del codice, fornire informazioni sulla persona cui tali diritti e obblighi sono trasferiti e sulle formalità proposte per il trasferimento. Tale richiesta può anche essere presentata alle autorità doganali competenti in una fase successiva, una volta che sia stata accettata la domanda e concessa l’autorizzazione al regime speciale.
Autorizzazione:
Specificare le condizioni alle quali può essere effettuato il trasferimento di diritti e obblighi. Se la richiesta di trasferimento di diritti e obblighi è stata respinta, specificarne i motivi.
8/9. Parole chiave
Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella:
Indicare le pertinenti parole chiave con cui le autorità doganali competenti dello Stato membro di rilascio hanno repertoriato la decisione relativa a informazioni vincolanti. Il fatto di repertoriare le decisioni (mediante aggiunta di parole chiave) facilita l’identificazione delle pertinenti decisioni relative a informazioni vincolanti pubblicate dalle autorità doganali in altri Stati membri.
8/10. Informazioni sulle strutture di deposito
Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti delle tabelle:
Fornire informazioni sull’ubicazione delle strutture o su eventuali altri luoghi per la custodia temporanea o il deposito doganale che si intende utilizzare come strutture di deposito.
A questo proposito si possono comunicare informazioni dettagliate sulle caratteristiche fisiche delle strutture, sulle attrezzature utilizzate per le attività di stoccaggio e, nel caso di strutture di deposito dotate di attrezzature speciali, altre informazioni necessarie a verificare la conformità agli articoli 117, lettera b) e 202.
8/11. Deposito di merci dell’Unione
Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti delle tabelle:
Indicare (SÌ/NO) se si prevede di depositare beni unionali in un deposito doganale o in un magazzino di custodia temporanea.
Una richiesta di custodia di beni unionali può anche essere presentata alle autorità doganali che adottano la decisione in una fase successiva, una volta che sia stata accettata la domanda e concessa l’autorizzazione all’esercizio di strutture di deposito.
Colonna 8e della tabella:
Autorizzazione:
Se si intende procedere al magazzinaggio di merci unionali in una struttura di deposito a fini di deposito doganale, e in caso di applicazione delle condizioni di cui all’articolo 177, specificare le condizioni della contabilità separata.
8/12. Consenso alla pubblicazione nell’elenco dei titolari di autorizzazione
Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti delle tabelle:
Indicare (SÌ/NO) se il richiedente acconsente a divulgare nell’elenco pubblico di titolari di autorizzazione le seguenti informazioni sull’autorizzazione per cui ha presentato domanda:
Titolare dell’autorizzazione
Tipo di autorizzazione
Data o, se del caso, periodo di validità
Stato membro dell’autorità doganale che adotta la decisione
Ufficio doganale competente/di controllo
8/13. Calcolo dell’importo dei dazi all’importazione dovuti in applicazione dell’articolo 86, paragrafo 3, del codice
Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti delle tabelle:
Domanda:
Indicare (SÌ/NO) se il richiedente desidera calcolare l’importo dei dazi all’importazione in applicazione dell’articolo 86, paragrafo 3, del codice.
In caso di risposta negativa, si deve applicare l’articolo 85 del codice, ovvero il calcolo dell’importo del dazio all’importazione è determinato in base alla classificazione tariffaria, al valore in dogana, al quantitativo, alla natura e all’origine delle merci nel momento in cui è sorta l’obbligazione doganale relativa alle stesse.
Decisioni:
Qualora il richiedente desideri calcolare l’importo dei dazi all’importazione in conformità all’articolo 86, paragrafo 3, del codice, l’autorizzazione del regime di perfezionamento attivo stabilisce che i pertinenti prodotti trasformati non possono essere importati direttamente o indirettamente dal titolare dell’autorizzazione ed essere immessi in libera pratica entro un periodo di un anno dalla loro riesportazione. Tuttavia, i prodotti trasformati possono essere importati direttamente o indirettamente dal titolare dell’autorizzazione ed essere immessi in libera pratica entro un periodo di un anno dalla loro riesportazione se l’importo del dazio all’importazione è determinato in conformità all’articolo 86, paragrafo 3, del codice.
TITOLO II
Domanda e decisione relative a informazioni tariffarie vincolanti
CAPITOLO 1
Requisiti specifici in materia di dati per domande e decisioni relative a informazioni tariffarie vincolanti
Tabella dei requisiti in materia di dati
|
N. d’ordine dei dati |
Nome del dato |
Stato |
|
II/1. |
Nuovo rilascio di una decisione ITV |
A [*] |
|
II/2. |
Nomenclatura doganale |
A [*] |
|
II/3. |
Denominazione commerciale e informazioni complementari nel titolo |
C [*] A [+] |
|
II/4. |
Giustificazione della classificazione delle merci |
A [+] |
|
II/5. |
Materiale fornito dal richiedente sulla base del quale è stata rilasciata la decisione ITV |
A [+] |
|
II/6. |
Immagini |
B |
|
II/7. |
Data della domanda |
A [+] |
|
II/8. |
Data di fine del periodo di uso esteso |
A [+] |
|
II/9. |
Ragione dell’invalidamento |
A [+] |
|
II/10. |
Numero di registrazione della domanda |
A [+] |
La qualifica e le annotazioni indicati nella tabella sui requisiti in materia di dati di cui sopra corrispondono alla descrizione di cui al titolo I, capitolo 1.
CAPITOLO 2
Note relative a requisiti specifici in materia di dati per domande e decisioni relative a informazioni tariffarie vincolanti
Introduzione
Le descrizioni e le note di cui al presente capitolo si applicano ai dati di cui alla tabella dei requisiti in materia di dati del capitolo 1.
Requisiti in materia di dati
II/1. Nuovo rilascio di una decisione ITV
Indicare (SÌ/NO) se la domanda riguarda il nuovo rilascio di una decisione ITV. In caso affermativo, fornire le informazioni pertinenti.
II/2. Nomenclatura doganale
Indicare in quale nomenclatura devono essere classificate le merci, contrassegnando una sola casella con una «x».
Sono previste le seguenti nomenclature:
Se la nomenclatura non figura tra quelle citate, specificare di quale nomenclatura si tratta.
II/3. Denominazione commerciale e informazioni complementari nel titolo
Domanda:
Indicare eventuali informazioni che richiedente ritiene debbano essere considerate riservate, compresi il marchio commerciale e il numero di modello delle merci.
In alcuni casi, compresi quelli in cui sono forniti campioni, l’amministrazione interessata può effettuare riprese fotografiche (ad esempio dei campioni forniti) o chiedere a un laboratorio di effettuare analisi. Il richiedente deve indicare in modo univoco se tali fotografie, analisi, risultati ecc., vadano considerati riservati. Se non sono considerate riservate, le informazioni di cui sopra saranno inserite nella banca dati pubblica EBTI e accessibili su Internet.
Decisione:
Questo campo di dati contiene tutti i particolari che il richiedente ha indicato come riservati nella domanda ITV come pure eventuali informazioni aggiunte dalle autorità doganali nello Stato membro di rilascio che dette autorità ritengono riservate.
II/4. Giustificazione della classificazione delle merci
Indicazione delle pertinenti disposizioni degli atti o misure sulla base dei quali le merci sono state classificate nella nomenclatura doganale di cui al dato 5/1 Codice delle merci nel titolo I.
II/5. Materiale fornito dal richiedente sulla base del quale è stata rilasciata la decisione ITV
Indicazione che specifica se la decisione ITV è stata rilasciata sulla base di una descrizione, di opuscoli, fotografie, campioni o altri documenti forniti dal richiedente.
II/6. Immagini
Se del caso, eventuali immagini relative alle merci che devono essere classificate.
II/7. Data della domanda
La data in cui le competenti autorità doganali di cui all’articolo 22, paragrafo 1, terzo comma, del codice hanno ricevuto la domanda.
II/8. Data di fine del periodo di uso esteso
Solo nei casi in cui è stato concesso un periodo di uso esteso, indicare la data di fine del periodo in relazione al quale può continuare a essere usata la decisione ITV.
II/9. Ragione dell’invalidamento
Solo nei casi in cui la decisione ITV sia annullata prima della normale scadenza della validità, indicare i motivi dell’annullamento inserendo il codice pertinente.
II/10. Numero di registrazione della domanda
Riferimento unico della domanda accolta assegnato dall’autorità doganale competente.
TITOLO III
Domanda e decisione relative a informazioni vincolanti in materia di origine
CAPITOLO 1
Requisiti specifici in materia di dati per domande e decisioni relative a informazioni vincolanti in materia di origine
Tabella dei requisiti in materia di dati
|
N. d’ordine dei dati |
Nome del dato |
Stato |
|
III/1. |
Base giuridica |
A [*] |
|
III/2. |
Composizione delle merci |
A |
|
III/3. |
Informazioni che consentono di determinare l’origine |
A [*] |
|
III/4. |
Indicare i dati da trattare con riservatezza |
A |
|
III/5. |
Paese di origine e quadro giuridico |
A [+] |
|
III/6. |
Giustificazione della valutazione dell’origine |
A [+] |
|
III/7. |
Prezzo franco fabbrica |
A |
|
III/8. |
Materiali utilizzati, paese di origine, codice della nomenclatura combinata e valore |
A [+] |
|
III/9. |
Descrizione delle trasformazioni richieste al fine di ottenere l’origine |
A [+] |
|
III/10. |
Lingua |
A [+] |
La qualifica e le annotazioni indicati nella tabella sui requisiti in materia di dati di cui sopra corrispondono alla descrizione di cui al titolo I, capitolo 1.
CAPITOLO 2
Note relative a requisiti specifici in materia di dati per domanda e decisione relative a informazioni vincolanti in materia di origine
Introduzione
Le descrizioni e le note di cui al presente capitolo si applicano ai dati di cui alla tabella dei requisiti in materia di dati del capitolo 1.
Requisiti in materia di dati
III/1. Base giuridica
Indicare il quadro giuridico applicabile ai sensi degli articoli 59 e 64 del codice.
III/2. Composizione delle merci
Indicare, se necessario, la composizione delle merci e i metodi di esame eventualmente utilizzati per la loro determinazione e il loro prezzo franco fabbrica
III/3. Informazioni che consentono di determinare l’origine
Fornire informazioni che consentano di determinare l’origine, i materiali utilizzati e la loro origine, la classificazione tariffaria, i valori corrispondenti e una descrizione delle circostanze (norme sulla modifica della voce tariffaria, valore aggiunto, descrizione dell’operazione o processo o qualsiasi altra norma specifica) che consentano di rispettare le condizioni relative alla determinazione dell’origine. In particolare sono menzionate l’esatta norma di origine applicata e l’origine prevista per le merci.
III/4. Indicare i dati da trattare con riservatezza
Domanda:
Il richiedente può indicare eventuali particolari considerati riservati.
Qualsiasi informazione non indicata come riservata nella domanda può essere resa pubblica su Internet una volta rilasciata la decisione.
Decisione:
I particolari che il richiedente ha indicato come riservati nella domanda IVO, come pure eventuali informazioni aggiunte dalle autorità doganali nello Stato membro di rilascio che dette autorità ritengono riservate, devono essere indicati come tali nella decisione.
Qualsiasi informazione non indicata come riservata nella decisione può essere resa pubblica su Internet.
III/5. Paese di origine e quadro giuridico
Il paese di origine quale determinato dall’autorità doganale in relazione alle merci per le quali è stata rilasciata la decisione e un’indicazione del quadro giuridico (preferenziale/non preferenziale; riferimento all’accordo, convenzione, decisione, regolamento; altro).
Qualora non sia possibile determinare l’origine preferenziale per le merci interessate, è necessario menzionare nella decisione IVI il termine «non originarie» e un’indicazione del quadro giuridico.
III/6. Giustificazione della valutazione dell’origine
Giustificazione della valutazione dell’origine da parte dell’autorità doganale (merci interamente ottenute, ultima trasformazione sostanziale, lavorazioni o trasformazioni sufficienti, cumulo dell’origine, altro).
III/7. Prezzo franco fabbrica
Si tratta di un dato obbligatorio quando è richiesto per la determinazione dell’origine.
III/8. Materiali utilizzati, paese di origine, codice della nomenclatura combinata e valore
Si tratta di un dato obbligatorio quando è richiesto per la determinazione dell’origine.
III/9. Descrizione delle trasformazioni richieste al fine di ottenere l’origine
Si tratta di un dato obbligatorio quando è richiesto per la determinazione dell’origine.
III/10. Lingua
Indicazione della lingua in cui è redatta la IVO.
TITOLO IV
Domanda e autorizzazione per la qualifica di operatore economico autorizzato
CAPITOLO 1
Requisiti specifici in materia di dati per domande e autorizzazioni per la qualifica di operatore economico autorizzato
Tabella dei requisiti in materia di dati
|
N. d’ordine dei dati |
Nome del dato |
Stato |
|
IV/1. |
Forma giuridica del richiedente |
A [*] |
|
IV/2. |
Data di stabilimento |
A [*] |
|
IV/3. |
Ruolo o ruoli del richiedente nella catena internazionale di approvvigionamento. |
A [*] |
|
IV/4. |
Stati membri in cui sono effettuate attività doganali |
A [*] |
|
IV/5. |
Informazioni sull’attraversamento di frontiera |
A [*] |
|
IV/6. |
►M3 Semplificazioni e agevolazioni già concesse, certificati di sicurezza rilasciati sulla base di convenzioni internazionali, di una norma internazionale dell'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) o di una norma europea di uno degli organismi europei di normalizzazione o di certificati che concedono uno status equivalente a quello di AEO rilasciati in paesi terzi e riconosciuti in un accordo. ◄ |
A [*] |
|
IV/7. |
Consenso allo scambio di informazioni nell’autorizzazione AEO per garantire l’adeguato funzionamento dei sistemi previsti dagli accordi/intese internazionali con paesi terzi in relazione al riconoscimento reciproco della qualifica di operatore economico autorizzato e delle misure in materia di sicurezza. |
A [*] |
|
IV/8. |
Ufficio stabile |
A |
|
IV/9. |
Uffici presso i quali è disponibile la documentazione doganale |
A [*] |
|
IV/10. |
Luoghi in cui sono effettuate attività generali di gestione logistica |
A [*] |
|
IV/11. |
Attività economica |
A [*] |
La qualifica e le annotazioni indicati nella tabella sui requisiti in materia di dati di cui sopra corrispondono alla descrizione di cui al titolo I, capitolo 1.
CAPITOLO 2
Note relative ai requisiti specifici in materia di dati per domande e autorizzazioni per la qualifica di operatore economico autorizzato
Introduzione
Le descrizioni e le note di cui al presente capitolo si applicano ai dati di cui alla tabella dei requisiti in materia di dati del capitolo 1.
Requisiti in materia di dati
IV/1. Forma giuridica del richiedente
La forma giuridica come appare nell’atto di costituzione.
IV/2. Data di stabilimento
In cifre – il giorno, il mese e l’anno di costituzione.
IV/3. Ruolo o ruoli del richiedente nella catena internazionale di approvvigionamento.
Utilizzando il codice pertinente, indicare il ruolo del richiedente nella catena di approvvigionamento.
IV/4. Stati membri in cui sono effettuate attività doganali
Inserire il pertinente codice del paese/i. Qualora il richiedente gestisca una struttura di deposito o disponga di altri locali in un altro Stato membro, indicare anche gli indirizzi e i tipi di strutture.
IV/5. Informazioni sull’attraversamento di frontiera
Indicare i numeri di riferimento degli uffici doganali presso i quali avviene generalmente l’attraversamento della frontiera. Qualora il richiedente sia un rappresentante doganale, indicare i numeri di riferimento degli uffici doganali utilizzati generalmente da tale rappresentante doganale per l’attraversamento della frontiera.
IV/6. Semplificazioni e agevolazioni già concesse, certificati di sicurezza rilasciati sulla base di convenzioni internazionali, di una norma internazionale dell'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) o di una norma europea di uno degli organismi europei di normalizzazione o di certificati che concedono uno status equivalente a quello di AEO rilasciati in paesi terzi e riconosciuti in un accordo
Se sono già state concesse semplificazioni, precisarne la natura, la procedura doganale corrispondente e il numero dell’autorizzazione. Se sono già state concesse agevolazioni, precisarne la natura e il numero del certificato. In caso di approvazione della qualifica di agente regolamentato o mittente conosciuto, indicare l’approvazione concessa: agente regolamentato o mittente conosciuto, indicando il numero dell’approvazione. Qualora il richiedente sia titolare di un certificato equivalente ai certificati AEO rilasciati in paesi terzi, indicare il numero del certificato e il paese di rilascio.
IV/7. Consenso allo scambio di informazioni nell’autorizzazione AEO per garantire l’adeguato funzionamento dei sistemi previsti dagli accordi/intese internazionali con paesi terzi in relazione al riconoscimento reciproco della qualifica di operatore economico autorizzato e delle misure in materia di sicurezza.
Indicare (SÌ/NO) se il richiedente acconsente allo scambio di informazioni nell’autorizzazione AEO per garantire l’adeguato funzionamento dei sistemi previsti dagli accordi/intese internazionali con paesi terzi in relazione al riconoscimento reciproco della qualifica di operatore economico autorizzato e delle misure in materia di sicurezza.
In caso di risposta affermativa il richiedente deve fornire informazioni sulla traslitterazione del nome e dell’indirizzo della sua impresa.
IV/8. Ufficio stabile
Se la domanda è presentata conformemente all’articolo 26, paragrafo 2, è necessario fornire il nome completo del o degli uffici stabili e i numeri di partita IVA.
IV/9. Uffici presso i quali è disponibile la documentazione doganale
Indicare l’indirizzo completo dei pertinenti uffici. Qualora l’ufficio competente a fornire tutta la pertinente documentazione doganale sia diverso da quello in cui è conservata tale documentazione, fornire l’indirizzo completo di tale ufficio.
IV/10. Luoghi in cui sono effettuate attività generali di gestione logistica
Questo dato viene utilizzato soltanto se l’autorità doganale competente non può essere determinata a norma dell’articolo 22, paragrafo 1, terzo comma, del codice. In questi casi inserire l’indirizzo completo del luogo pertinente.
IV/11. Attività economica
Inserire informazioni sull’attività economica del richiedente.
TITOLO V
Domanda e autorizzazione per la semplificazione della determinazione degli importi che costituiscono parte del valore in dogana delle merci
CAPITOLO 1
Requisiti specifici in materia di dati per domande e autorizzazioni per la semplificazione della determinazione degli importi che costituiscono parte del valore in dogana delle merci
Tabella dei requisiti in materia di dati
|
N. d’ordine dei dati |
Nome del dato |
Stato |
|
V/1. |
Oggetto e natura della semplificazione |
A |
La qualifica indicata nella tabella sui requisiti in materia di dati di cui sopra corrisponde alla descrizione di cui al titolo I, capitolo 1.
CAPITOLO 2
Note relative a requisiti specifici in materia di dati per la domanda e autorizzazione per la semplificazione della determinazione degli importi che costituiscono parte del valore in dogana delle merci
Introduzione
Le descrizioni e le note di cui al presente capitolo si applicano ai dati di cui alla tabella dei requisiti in materia di dati del capitolo 1.
Requisiti in materia di dati
V/1. Oggetto e natura della semplificazione
Indicare a quali elementi da aggiungere o detrarre dal prezzo a norma degli articoli 71 e 72 del codice, o a quali elementi che formano parte del prezzo effettivamente pagato o da pagare a norma dell'articolo 70, paragrafo 2, del codice, si applica la semplificazione (ad esempio, averi, royalty, costi di trasporto ecc.), nonché un riferimento al metodo di calcolo utilizzato per determinare i rispettivi importi.
TITOLO VI
Domanda e autorizzazione alla fornitura di una garanzia globale, compresa un’eventuale riduzione o dispensa
CAPITOLO 1
Requisiti specifici in materia di dati per domande e autorizzazioni per la fornitura di una garanzia globale, compresa un’eventuale riduzione o dispensa
Tabella dei requisiti in materia di dati
|
N. d’ordine dei dati |
Nome del dato |
Stato |
|
VI/1. |
Importo del dazio e altri oneri |
A [*] |
|
VI/2. |
Periodo medio che intercorre tra il vincolo delle merci a un regime e l’appuramento di tale regime |
A [*] |
|
VI/3. |
Livello della garanzia |
A |
|
VI/4. |
Forma della garanzia |
C [*] |
|
VI/5. |
Importo di riferimento |
A |
|
VI/6. |
Termine di pagamento |
A |
La qualifica e le annotazioni indicati nella tabella sui requisiti in materia di dati di cui sopra corrispondono alla descrizione di cui al titolo I, capitolo 1.
CAPITOLO 2
Note relative a requisiti specifici in materia di dati per la domanda e l’autorizzazione alla fornitura di una garanzia globale, compresa un’eventuale riduzione o dispensa
Introduzione
Le descrizioni e le note di cui al presente capitolo si applicano ai dati di cui alla tabella dei requisiti in materia di dati del capitolo 1.
Requisiti in materia di dati
VI/1. Importo del dazio e altri oneri
Indicare l’importo più elevato del dazio e degli altri oneri applicabile a una qualsiasi spedizione in relazione al recente periodo di 12 mesi. Se tale informazione non è disponibile, indicare il probabile importo più elevato del dazio e degli altri oneri applicabile a una qualsiasi spedizione nel recente periodo di 12 mesi.
VI/2. Periodo medio che intercorre tra il vincolo delle merci a un regime e l’appuramento di tale regime
Indicare il periodo medio, calcolato sulla base del precedente periodo di 12 mesi, che intercorre tra il vincolo delle merci a un regime doganale e l'appuramento di tale regime o, se del caso, tra il collocamento delle merci in custodia temporanea e la conclusione della custodia temporanea. Questa informazione viene fornita soltanto nei casi in cui la garanzia globale deve essere utilizzata per il vincolo delle merci a un regime speciale o per il funzionamento di una struttura di deposito per la custodia temporanea.
VI/3. Livello della garanzia
Indicare se il livello della garanzia finalizzata a coprire obbligazioni doganali in essere e, se del caso, altri oneri, è pari al 100 % o al 30 % della parte pertinente dell’importo di riferimento e/o se il livello della garanzia destinata a coprire le potenziali obbligazioni doganali e, se del caso, altri oneri, è pari al 100 %, al 50 %, al 30 % o allo 0 % della parte pertinente dell’importo di riferimento.
L’autorità doganale di rilascio può, se del caso, formulare osservazioni.
VI/4. Forma della garanzia
Indicare quale forma avrà la garanzia.
Se la garanzia è fornita in forma di fideiussione, indicare il nome e l’indirizzo completo del fideiussore.
Se la garanzia è valida in più di uno Stato membro, indicare il nome e l’indirizzo completi dei rappresentanti del fideiussore negli altri Stati membri.
VI/5. Importo di riferimento
Domanda:
Fornire informazioni sull’importo di riferimento che copre tutte le operazioni, dichiarazioni o procedure del richiedente a norma dell’articolo 89, paragrafo 5, del codice.
Autorizzazione:
Indicare l’importo di riferimento che copre tutte le operazioni, dichiarazioni o procedure del titolare dell’autorizzazione a norma dell’articolo 89, paragrafo 5, del codice.
Se l’importo di riferimento stabilito dall’autorità doganale di rilascio è differente da quello indicato nella domanda, giustificare le ragioni di tale differenza.
VI/6. Termine di pagamento
Se la garanzia globale è fornita a copertura del dazio all’importazione o all’esportazione pagabile in caso di immissione in libera pratica o di uso finale, indicare se la garanzia coprirà:
il periodo normale che precede il pagamento, ovvero un massimo di 10 giorni dalla notifica al debitore dell’obbligazione doganale in conformità all’articolo 108 del codice.
Dilazione di pagamento
TITOLO VII
Domanda e autorizzazione per la dilazione del pagamento del dazio dovuto, qualora l’autorizzazione non sia concessa in relazione a una singola operazione
CAPITOLO 1
Requisiti specifici in materia di dati per la domanda e l’autorizzazione alla dilazione del pagamento del dazio dovuto, qualora l’autorizzazione non sia concessa in relazione a una singola operazione
Tabella dei requisiti in materia di dati
|
N. d’ordine dei dati |
Nome del dato |
Stato |
|
VII/1. |
Tipo di dilazione di pagamento |
A |
La qualifica e le annotazioni indicati nella tabella sui requisiti in materia di dati di cui sopra corrispondono alla descrizione di cui al titolo I, capitolo 1.
CAPITOLO 2
Note relative ai requisiti specifici in materia di dati per la dilazione del pagamento del dazio dovuto, qualora l’autorizzazione non sia concessa in relazione a una singola operazione
Introduzione
Le descrizioni e le note di cui al presente capitolo si applicano ai dati di cui alla tabella dei requisiti in materia di dati del capitolo 1.
Requisiti in materia di dati
VII/1. Tipo di dilazione di pagamento
Indicare in che modo il richiedente desidera applicare la dilazione del pagamento del dazio dovuto.
Articolo 110, lettera b), del codice, ovvero globalmente per ciascun importo dei dazi all’importazione o all’esportazione contabilizzati a norma dell’articolo 105, paragrafo 1, primo comma, durante un periodo fisso che non può superare 31giorni;
articolo 110, lettera c), del codice, ovvero globalmente per tutti gli importi dei dazi all’importazione o all’esportazione contabilizzati insieme a norma dell’articolo 105, paragrafo 1, secondo comma.
TITOLO VIII
Domanda e decisione per il rimborso o lo sgravio dell’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione
CAPITOLO 1
Requisiti specifici in materia di dati per la domanda e la decisione per il rimborso o lo sgravio dell’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione
Tabella dei requisiti in materia di dati
|
N. d’ordine dei dati |
Nome del dato |
Stato |
|
VIII/1. |
Titolo per il recupero |
A |
|
VIII/2. |
Ufficio doganale presso il quale è stata notificata l’obbligazione doganale |
A |
|
VIII/3. |
Ufficio doganale responsabile per il luogo dove si trovano le merci |
A |
|
VIII/4. |
Osservazioni dell’ufficio doganale responsabile per il luogo dove si trovano le merci |
A [+] |
|
VIII/5 |
Procedura doganale (richiesta di espletamento previo delle formalità) |
A |
|
VIII/6. |
Valore in dogana |
A |
|
VIII/7. |
Importo del dazio all’importazione o all’esportazione che deve essere oggetto di sgravio o rimborso |
A |
|
VIII/8. |
Tipo di dazio all’importazione o all’esportazione |
A |
|
VIII/9. |
Base giuridica |
A |
|
VIII/10 |
Uso o destinazione delle merci |
A [+] |
|
VIII/11 |
Termine per l’espletamento delle formalità |
A [+] |
|
VIII/12 |
Dichiarazione dell’autorità doganale di rilascio |
A [+] |
|
VIII/13 |
Descrizione delle ragioni per il rimborso o lo sgravio |
A |
|
VIII/14 |
Banca e coordinate bancarie |
A [*] |
La qualifica e le annotazioni indicati nella tabella sui requisiti in materia di dati di cui sopra corrispondono alla descrizione di cui al titolo I, capitolo 1.
CAPITOLO 2
Note relative a requisiti specifici in materia di dati per la domanda e la decisione per il rimborso o lo sgravio dell’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione
Introduzione
Le descrizioni e le note di cui al presente capitolo si applicano ai dati di cui alla tabella dei requisiti in materia di dati del capitolo 1.
Requisiti in materia di dati
VIII/1. Titolo per il recupero
Indicare l’MRN della dichiarazione doganale o il riferimento a qualsiasi altro documento che ha dato luogo alla notifica di un dazio all’importazione o all’esportazione, per il quale si chiede il rimborso o lo sgravio.
VIII/2. Ufficio doganale presso il quale è stata notificata l’obbligazione doganale
Indicare l’identificativo dell’ufficio doganale presso il quale è stato notificato il dazio all’importazione o all’esportazione a cui fa riferimento la domanda.
In caso di domanda in formato cartaceo, indicare il nome e l’indirizzo completo, incluso l’eventuale codice postale, dell’ufficio doganale in questione.
VIII/3. Ufficio doganale responsabile per il luogo dove si trovano le merci
Queste informazioni sono fornite soltanto quando l’ufficio doganale sia diverso da quello indicato nei dati. VIII/2 Ufficio doganale presso il quale è stata notificata l’obbligazione doganale
Indicare l’identificativo dell’ufficio doganale in questione.
In caso di domanda in formato cartaceo, indicare il nome e l’indirizzo completo, incluso l’eventuale codice postale, dell’ufficio doganale in questione.
VIII/4. Osservazioni dell’ufficio doganale responsabile per il luogo dove si trovano le merci
Questo dato viene compilato nei casi in cui il rimborso o lo sgravio è subordinato alla distruzione, all’abbandono all’erario o al vincolo a un regime speciale o alla procedura di esportazione di un articolo ma le corrispondenti formalità sono completate soltanto per una o più parti o componenti di tale articolo.
In questo caso indicare il quantitativo, la natura e il valore delle merci che devono rimanere nel territorio doganale dell’Unione.
Qualora le merci siano destinate a un ente di beneficenza, indicare il nome e l’indirizzo completo, incluso l’eventuale codice postale, dell’ente in questione.
VIII/5. Procedura doganale (richiesta di espletamento previo delle formalità)
Fatta eccezione per i casi di cui all’articolo 116, paragrafo 1, primo comma, lettera a), indicare il codice pertinente del regime doganale al quale il richiedente desidera vincolare le merci.
Se il regime doganale è subordinato a un’autorizzazione, indicare l’identificativo di tale autorizzazione.
Indicare se è richiesto l’espletamento previo delle formalità.
VIII/6. Valore in dogana
Indicare il valore in dogana delle merci.
VIII/7. Importo del dazio all’importazione o all’esportazione che deve essere oggetto di sgravio o rimborso
Utilizzando il codice pertinente della valuta nazionale, indicare l’importo del dazio all’importazione o all’esportazione che deve essere oggetto di sgravio o rimborso.
VIII/8. Tipo di dazio all’importazione o all’esportazione
Utilizzando i codici pertinenti, indicare il tipo di dazio all’importazione o all’esportazione che deve essere oggetto di sgravio o rimborso.
VIII/9. Base giuridica
Utilizzando il codice pertinente, indicare la base giuridica della domanda di sgravio o rimborso del dazio all’importazione o all’esportazione.
VIII/10. Uso o destinazione delle merci
Fornire informazioni sull’utilizzazione o la destinazione cui deve essere assegnata la merce, secondo quanto previsto nel caso in oggetto dal codice e, all’occorrenza, sulla base di un’autorizzazione specifica dell’autorità doganale di rilascio.
VIII/11. Termine per l’espletamento delle formalità
Indicare il termine entro il quale devono essere espletate le formalità cui è subordinato il rimborso o lo sgravio del dazio all’importazione o all’esportazione.
VIII/12. Dichiarazione dell’autorità doganale di rilascio
Se del caso, l’autorità doganale di rilascio indica che il dazio all’importazione o all’esportazione non saranno oggetto di rimborso o sgravio fino a quando l’ufficio doganale di esecuzione non abbia comunicato all’autorità doganale di rilascio il completamento delle formalità cui sono soggetti il rimborso o lo sgravio.
VIII/13. Descrizione delle ragioni per il rimborso o lo sgravio
Domanda:
Descrizione dettagliata della giustificazione su cui si basa la domanda di rimborso o sgravio del dazio all’importazione o all’esportazione.
Questo dato viene compilato nei casi in cui l’informazione non possa essere ricavata da altre parti della domanda.
Decisione:
Qualora le ragioni per il rimborso o lo sgravio del dazio all’importazione o all’esportazione della decisione siano differenti da quelle della domanda, fornire una descrizione dettagliata della giustificazione su cui si basa la decisione.
VIII/14. Banca e coordinate bancarie
Se del caso le coordinate bancarie per il rimborso o lo sgravio del dazio all’importazione o all’esportazione.
TITOLO IX
Domanda e autorizzazione per l’utilizzo di magazzini di custodia temporanea
CAPITOLO 1
Requisiti specifici in materia di dati per domande e autorizzazioni per l’utilizzo di magazzini di custodia temporanea
Tabella dei requisiti in materia di dati
|
N. d’ordine dei dati |
Nome del dato |
Stato |
|
IX/1 |
Circolazione delle merci |
A |
La qualifica e le annotazioni indicati nella tabella sui requisiti in materia di dati di cui sopra corrispondono alla descrizione di cui al titolo I, capitolo 1.
CAPITOLO 2
Note relative a requisiti specifici in materia di dati per domande e autorizzazioni per l’utilizzo di magazzini di custodia temporanea
Introduzione
Le descrizioni e le note di cui al presente capitolo si applicano ai dati di cui alla tabella dei requisiti in materia di dati del capitolo 1.
Requisiti in materia di dati
IX/1. Circolazione delle merci
Indicare la base giuridica per la circolazione delle merci.
Indicare l’indirizzo della struttura (o strutture) di custodia temporanea di destinazione.
Se è previsto che la circolazione delle merci avvenga a norma dell’articolo 148, paragrafo 5, lettera c), del codice, indicare il numero EORI del titolare dell’autorizzazione a gestire la struttura (o le strutture) di custodia temporanea di destinazione.
TITOLO X
Domanda e autorizzazione di un servizio regolare di trasporto
CAPITOLO 1
Requisiti specifici in materia di dati per domande e autorizzazioni per un servizio regolare di trasporto
Tabella dei requisiti in materia di dati
|
N. d’ordine dei dati |
Nome del dato |
Stato |
|
X/1 |
Stato o Stati membri interessati dal servizio regolare di trasporto |
A |
|
X/2 |
Nome delle imbarcazioni |
C[*] |
|
X/3 |
Porti di scalo |
C[*] |
|
X/4 |
Impresa |
A [*] |
La qualifica e le annotazioni indicati nella tabella sui requisiti in materia di dati di cui sopra corrispondono alla descrizione di cui al titolo I, capitolo 1.
CAPITOLO 2
Note relative a requisiti specifici in materia di dati per domande e autorizzazioni per un servizio regolare di trasporto
Introduzione
Le descrizioni e le note di cui al presente capitolo si applicano ai dati di cui alla tabella dei requisiti in materia di dati del capitolo 1.
Requisiti in materia di dati
X/1. Stato o Stati membri interessati dal servizio regolare di trasporto
Indicare gli Stati membri interessati o potenzialmente interessati.
X/2. Nome delle imbarcazioni
Indicare le informazioni pertinenti relative alle navi destinate al servizio regolare di trasporto.
X/3. Porti di scalo
Indicare il riferimento degli uffici doganali responsabili per i porti di scalo delle navi destinate o che si prevede saranno destinate al servizio regolare di trasporto.
X/4. Impresa
Indicare (SÌ/NO) se il richiedente si impegna:
TITOLO XI
Domanda e autorizzazione per la qualifica di emittente autorizzato
CAPITOLO 1
Requisiti specifici in materia di dati per domande e autorizzazioni per la qualifica di emittente autorizzato
Tabella dei requisiti in materia di dati
|
N. d’ordine dei dati |
Nome del dato |
Stato |
|
XI/1 |
Ufficio o uffici doganali responsabili per la registrazione della prova della posizione doganale delle merci unionali. |
A [+] |
La qualifica e le annotazioni indicati nella tabella sui requisiti in materia di dati di cui sopra corrispondono alla descrizione di cui al titolo I, capitolo 1.
CAPITOLO 2
Note relative a requisiti specifici in materia di dati per domande e autorizzazioni per la qualifica di emittente autorizzato
Introduzione
Le descrizioni e le note di cui al presente capitolo si applicano ai dati di cui alla tabella dei requisiti in materia di dati del capitolo 1.
Requisiti in materia di dati
XI/1. Ufficio o uffici doganali responsabili per la registrazione della prova della posizione doganale delle merci unionali.
Indicare l’ufficio o gli uffici doganali ai quali l’emittente autorizzato trasmette la prova della posizione doganale delle merci unionali ai fini della sua registrazione.
TITOLO XII
Domanda e autorizzazione per l’uso della dichiarazione semplificata
CAPITOLO 1
Requisiti specifici in materia di dati per domande e autorizzazioni per l’uso della procedura di dichiarazione semplificata
Tabella dei requisiti in materia di dati
|
N. d’ordine dei dati |
Nome del dato |
Stato |
|
XII/1. |
Termini per la presentazione di una dichiarazione complementare |
A [+] |
|
XII/2. |
Subcontraente |
A [1][2] |
|
XII/3. |
Identificazione del subcontraente |
A [2] |
La qualifica e le annotazioni indicati nella tabella sui requisiti in materia di dati di cui sopra corrispondono alla descrizione di cui al titolo I, capitolo 1.
Note
|
Numero della nota |
Descrizione della nota |
|
[1] |
Questa informazione è obbligatoria solo nei casi in cui non è disponibile il numero EORI del subcontraente. Quando è comunicato il numero EORI, non è necessario comunicare anche il nome e l’indirizzo. |
|
[2] |
Queste informazioni possono essere utilizzate soltanto per i regimi di esportazione in cui la dichiarazione doganale viene presentata dal subcontraente. |
CAPITOLO 2
Note relative a requisiti specifici in materia di dati per domande e autorizzazioni per l’uso della procedura di dichiarazione semplificata
Introduzione
Le descrizioni e le note di cui al presente capitolo si applicano ai dati di cui alla tabella dei requisiti in materia di dati del capitolo 1.
Requisiti in materia di dati
XII/1. Termini per la presentazione di una dichiarazione complementare
Se del caso, l’autorità doganale di rilascio determina il relativo termine (espresso in giorni).
XII/2. Subcontraente
Se del caso, indicare il nome e l’indirizzo del subcontraente.
XII/3. Identificazione del subcontraente
Indicare il numero EORI della persona interessata.
TITOLO XIII
Domanda e autorizzazione di sdoganamento centralizzato
CAPITOLO 1
Requisiti specifici in materia di dati per domande e autorizzazioni per lo sdoganamento centralizzato
Tabella dei requisiti in materia di dati
|
N. d’ordine dei dati |
Nome del dato |
Stato |
|
XIII/1 |
Società interessate dall’autorizzazione in altri Stati membri |
A [1] |
|
XIII/2 |
Società interessate dall’autorizzazione in altri Stati membri - identificazione |
A |
|
XIII/3 |
Ufficio(i) doganale di presentazione |
A |
|
XIII/4 |
Identificazione delle autorità responsabili per IVA, accise e statistiche |
C [*] A [+] |
|
XIII/5 |
Metodo di pagamento dell’IVA |
A[+] |
|
XIII/6 |
Rappresentante fiscale |
A ►M3 — ◄ |
|
XIII/7 |
Identificazione del rappresentante fiscale |
A |
|
XIII/8 |
Codice di qualifica del rappresentante fiscale |
A |
|
XIII/9 |
Persona responsabile per le formalità riguardanti le accise |
A [1] |
|
XIII/10 |
Persona responsabile per l’identificazione delle formalità riguardanti le accise |
A |
La qualifica e le annotazioni indicati nella tabella sui requisiti in materia di dati di cui sopra corrispondono alla descrizione di cui al titolo I, capitolo 1.
Note
|
Numero della nota |
Descrizione della nota |
|
[1] |
Questa informazione è obbligatoria solo nei casi in cui non è disponibile il numero EORI della persona interessata. Se è comunicato il numero EORI, non è necessario comunicare anche il nome e l’indirizzo. |
CAPITOLO 2
Note relative a requisiti specifici in materia di dati per domande e autorizzazioni per lo sdoganamento centralizzato
Introduzione
Le descrizioni e le note di cui al presente capitolo si applicano ai dati di cui alla tabella dei requisiti in materia di dati del capitolo 1.
Requisiti in materia di dati
XIII/1. Società interessate dall’autorizzazione in altri Stati membri
Se del caso, indicare il nome e l’indirizzo delle imprese interessate.
XIII/2. Società interessate dall’autorizzazione in altri Stati membri - identificazione
Se del caso, indicare il numero EORI delle imprese interessate.
XIII/3. Ufficio(i) doganale di presentazione
Indicare gli uffici doganali interessati
XIII/4. Identificazione delle autorità responsabili per IVA, accise e statistiche
Indicare il nome e l’indirizzo delle autorità responsabili per IVA, accise e statistiche negli Stati membri interessati dall’autorizzazione e indicate nei dati. 1/4 Validità geografica – Unione
XIII/5. Metodo di pagamento dell’IVA
Gli Stati membri interessati specificano i rispettivi requisiti in materia di presentazione dei dati sull’IVA per l’importazione, indicando il metodo applicabile per il pagamento dell’IVA.
XIII/6. Rappresentante fiscale
Indicare il nome e l’indirizzo del rappresentante fiscale del richiedente nello Stato membro di presentazione.
XIII/7. Identificazione del rappresentante fiscale
Indicare il numero di partita IVA del rappresentante fiscale del richiedente nello Stato membro di presentazione. Qualora non sia nominato un rappresentante fiscale, fornire il numero di partita IVA del richiedente.
XIII/8. Codice di qualifica del rappresentante fiscale
Indicare se il richiedente agisce per conto proprio nelle questioni fiscali o se intende designare un rappresentante fiscale nello Stato membro di presentazione.
XIII/9. Persona responsabile per le formalità riguardanti le accise
Indicare il nome e l’indirizzo della persona incaricata del pagamento o della presentazione della garanzia per i diritti di accisa.
XIII/10. Persona responsabile per l’identificazione delle formalità riguardanti le accise
Indicare il numero EORI della persona interessata, se tale persona dispone di un numero EORI valido e se il richiedente ne è a conoscenza.
TITOLO XIV
Domanda e autorizzazione a presentare la dichiarazione in dogana mediante un’iscrizione nelle scritture del dichiarante,anche per la procedura di esportazione
CAPITOLO 1
Requisiti specifici in materia di dati per domande e autorizzazioni per presentare una dichiarazione in dogana mediante un’iscrizione nelle scritture del dichiarante, anche per la procedura di esportazione
Tabella dei requisiti in materia di dati
|
N. d’ordine dei dati |
Nome del dato |
Stato |
|
XIV/1. |
Esonero dalla notifica della presentazione |
A |
|
XIV/2. |
Esonero dalla dichiarazione di prepartenza |
A |
|
XIV/3. |
Ufficio doganale responsabile per il luogo in cui le merci sono disponibili per i controlli |
C [*] A [+] |
|
XIV/4. |
►M3 Termine di presentazione della dichiarazione complementare ◄ |
A [+] |
La qualifica e le annotazioni indicati nella tabella sui requisiti in materia di dati di cui sopra corrispondono alla descrizione di cui al titolo I, capitolo 1.
CAPITOLO 2
Note relative a requisiti specifici in materia di dati per la domanda e l’autorizzazione a presentare la dichiarazione in dogana mediante un’iscrizione nelle scritture del dichiarante, anche per la procedura di esportazione
Introduzione
Le descrizioni e le note di cui al presente capitolo si applicano ai dati di cui alla tabella dei requisiti in materia di dati del capitolo 1.
Requisiti in materia di dati
XIV/1. Esonero dalla notifica della presentazione
Domanda:
Indicare (SÌ/NO) se l’operatore desidera beneficiare della dispensa di notifica della disponibilità delle merci per i controlli doganali. In caso affermativo, specificarne le ragioni
Decisione:
Qualora l’autorizzazione non preveda la dispensa di notifica, l’autorità doganale di rilascio determina il termine che intercorre tra il ricevimento della notifica e lo sdoganamento delle merci.
XIV/2. Esonero dalla dichiarazione di prepartenza
Domanda
Se la domanda riguarda il regime di esportazione o riesportazione, fornire le prove che le condizioni di cui all'articolo 263, paragrafo 2, del codice sono soddisfatte.
Autorizzazione
Se l'autorizzazione riguarda il regime di esportazione o riesportazione, indicare i motivi per cui si dovrebbe applicare un esonero a norma dell'articolo 263, paragrafo 2, del codice.
XIV/3. Ufficio doganale responsabile per il luogo in cui le merci sono disponibili per i controlli
Indicare l’identificativo dell’ufficio doganale in questione.
XIV/4. Termine di presentazione della dichiarazione complementare
L'autorità doganale che adotta la decisione stabilisce nell'autorizzazione il termine entro il quale il titolare dell'autorizzazione deve trasmettere le indicazioni relative alla dichiarazione complementare all'ufficio doganale di controllo.
Il termine è formulato in giorni.
TITOLO XV
Domanda e autorizzazione di autovalutazione
CAPITOLO 1
Requisiti specifici in materia di dati per domande e autorizzazioni di autovalutazione
Tabella dei requisiti in materia di dati
|
N. d’ordine dei dati |
Nome del dato |
Stato |
|
XV/1. |
Identificazione delle formalità e dei controlli da delegare all’operatore economico. |
A |
La qualifica indicata nella tabella sui requisiti in materia di dati di cui sopra corrisponde alla descrizione di cui al titolo I, capitolo 1.
CAPITOLO 2
Note relative a requisiti specifici in materia di dati per domande e autorizzazioni di autovalutazione
Introduzione
Le descrizioni e le note di cui al presente capitolo si applicano ai dati di cui alla tabella dei requisiti in materia di dati del capitolo 1.
Requisiti in materia di dati
XV/1. Identificazione delle formalità e dei controlli da delegare all’operatore economico.
Indicare a quali condizioni può essere effettuato dal titolare delle autorizzazioni il controllo del rispetto di divieti e restrizioni, quali specificati nel dato 6/1 Divieti e restrizioni.
TITOLO XVI
Domanda e autorizzazione per la qualifica di pesatore autorizzato di banane
CAPITOLO 1
Requisiti specifici in materia di dati per domande e autorizzazioni per la qualifica di pesatore autorizzato di banane
Tabella dei requisiti in materia di dati
|
N. d’ordine dei dati |
Nome del dato |
Stato |
|
XVI/1. |
Attività economica |
A |
|
XVI/2. |
Apparecchiature di pesatura |
A |
|
XVI/3. |
Garanzie complementari |
A |
|
XVI/4. |
Notifica previa alle autorità doganali |
A |
La qualifica e le annotazioni indicati nella tabella sui requisiti in materia di dati di cui sopra corrispondono alla descrizione di cui al titolo I, capitolo 1.
CAPITOLO 2
Note relative a requisiti specifici in materia di dati per domande e autorizzazioni per la qualifica di pesatore autorizzato di banane
Introduzione
Le descrizioni e le note di cui al presente capitolo si applicano ai dati di cui alla tabella dei requisiti in materia di dati del capitolo 1.
Requisiti in materia di dati
XVI/1. Attività economica
Indicare l’attività economica relativa al commercio di banane fresche.
XVI/2. Apparecchiature di pesatura
Fornire la descrizione delle apparecchiature di pesatura.
XVI/3. Garanzie complementari
Documentazione adeguata, quale riconosciuta a norma della legislazione nazionale, attestante che:
XVI/4. Notifica previa alle autorità doganali
Indicare il tipo di notifica e la copia della stessa.
TITOLO XVII
Domanda e autorizzazione per il ricorso al regime di perfezionamento attivo
CAPITOLO 1
Requisiti specifici in materia di dati per domande e autorizzazioni all’uso del regime di perfezionamento attivo
Tabella dei requisiti in materia di dati
|
N. d’ordine |
Nome del dato |
Stato |
|
XVII/1 |
Esportazione anticipata (IP EX/IM) |
A |
|
XVII/2 |
Immissione in libera pratica mediante l’uso del conto di appuramento |
A |
La qualifica indicata nella tabella sui requisiti in materia di dati di cui sopra corrisponde alla descrizione di cui al titolo I, capitolo 1.
CAPITOLO 2
Note relative ai requisiti specifici in materia di dati per domande e autorizzazioni all’uso del regime di perfezionamento attivo
Introduzione
Le descrizioni e le note di cui al presente capitolo si applicano ai dati di cui alla tabella dei requisiti in materia di dati del capitolo 1.
Requisiti in materia di dati
XVII/1. Esportazione anticipata
Indicare (SÌ/NO) se si prevede l’esportazione di prodotti trasformati ottenuti da merci equivalenti prima dell’importazione delle merci che sostituiscono (IP EX/IM). In caso affermativo, indicare il periodo suggerito espresso in mesi entro il quale le merci non unionali devono essere dichiarate per il regime di perfezionamento attivo, tenuto conto del tempo necessario per l’approvvigionamento e il trasporto nell’Unione.
XVII/2. Immissione in libera pratica mediante l’uso del conto di appuramento
Indicare (SÌ/NO) se i prodotti o merci soggetti al regime di perfezionamento attivo IM/EX sono destinati a essere immessi in libera pratica se non sono stati vincolati a un successivo regime doganale o riesportati alla scadenza del periodo per l’appuramento e se la dichiarazione doganale di immissione in libera pratica si considera presentata e accettata e l’immissione in libera pratica concessa alla data di scadenza del periodo di appuramento.
TITOLO XVIII
Domanda e autorizzazione per il ricorso al regime di perfezionamento passivo
CAPITOLO 1
Requisiti specifici in materia di dati per domande e autorizzazioni all’uso del regime di perfezionamento passivo
Tabella dei requisiti in materia di dati
|
N. d’ordine |
Nome del dato |
Stato |
|
XVIII/1 |
Sistema degli scambi standard |
A |
|
XVIII/2 |
Prodotti di sostituzione |
A |
|
XVIII/3 |
Importazione anticipata di prodotti di sostituzione |
A |
|
XVIII/4 |
Importazione anticipata di prodotti trasformati (OP IM/EX), |
A |
La qualifica indicata nella tabella sui requisiti in materia di dati di cui sopra corrisponde alla descrizione di cui al titolo I, capitolo 1.
CAPITOLO 2
Note relative ai requisiti specifici in materia di dati per domande e autorizzazioni all’uso del regime di perfezionamento passivo
Introduzione
Le descrizioni e le note di cui al presente capitolo si applicano ai dati di cui alla tabella dei requisiti in materia di dati del capitolo 1.
Requisiti in materia di dati
XVIII/1. Sistema degli scambi standard
Domanda:
In caso di riparazione delle merci, un prodotto importato (prodotto di sostituzione) può sostituire un prodotto trasformato (il cosiddetto sistema degli scambi standard).
Indicare (SÌ/NO) se si intende utilizzare il sistema degli scambi standard. In caso affermativo inserire il pertinente codice.
Autorizzazione:
Specificare le misure atte a stabilire che sono soddisfatte le condizioni per il sistema degli scambi standard.
XVIII/2. Prodotti di sostituzione
Se si prevede di utilizzare il sistema degli scambi standard (possibile solo in caso di riparazione), indicare il codice a 8 cifre della nomenclatura combinata, fornire informazioni sulla qualità commerciale e le caratteristiche tecniche dei prodotti di sostituzione per consentire alle autorità doganali di effettuare la necessaria comparazione tra le merci di temporanea esportazione e i prodotti di sostituzione. Ai fini di tale comparazione utilizzare almeno uno dei codici pertinenti forniti in relazione al dato 5/8 Identificazione delle merci.
XVIII/3. Importazione anticipata di prodotti di sostituzione
Indicare (SÌ/NO) se si prevede l’importazione di prodotti di sostituzione ottenuti da merci equivalenti prima dell’esportazione dei prodotti difettosi. In caso affermativo, indicare il periodo in mesi entro il quale i beni unionali devono essere dichiarate per il regime di perfezionamento passivo.
XVIII/4. Importazione anticipata di prodotti trasformati (OP IM/EX),
Indicare (SÌ/NO) se si prevede l’importazione di prodotti trasformati ottenuti da merci equivalenti prima che le merci unionali siano vincolate al regime di perfezionamento passivo. In caso affermativo, indicare il periodo in mesi entro il quale le merci unionali devono essere dichiarate per il regime di perfezionamento passivo, tenuto conto del tempo necessario per l’approvvigionamento delle merci unionali e il loro trasporto all’ufficio di esportazione.
TITOLO XIX
Domanda e autorizzazione all’utilizzo di magazzini di custodiaper il deposito doganale delle merci
CAPITOLO 1
Requisiti specifici in materia di dati per domande e autorizzazioni per la gestione di strutture di deposito per il deposito doganale delle merci
Tabella dei requisiti in materia di dati
|
N. d’ordine dei dati |
Nome del dato |
Stato |
|
XIX/1 |
Rimozione temporanea |
A |
|
XIX/2 |
Percentuale di perdite |
A |
La qualifica e le annotazioni indicati nella tabella sui requisiti in materia di dati di cui sopra corrispondono alla descrizione di cui al titolo I, capitolo 1.
CAPITOLO 2
Note relative a requisiti specifici in materia di dati per domande e autorizzazioni per l’utilizzo di magazzini di custodia per il deposito doganale delle merci
Introduzione
Le descrizioni e le note di cui al presente capitolo si applicano ai dati di cui alla tabella dei requisiti in materia di dati del capitolo 1.
Requisiti in materia di dati
XIX/1. Rimozione temporanea
Domanda:
Indicare (SÌ/NO) se si prevede la rimozione temporanea dal deposito doganale delle merci vincolate a tale regime. Fornire tutte le informazioni necessarie considerate pertinenti per la rimozione temporanea delle merci.
Una richiesta di rimozione temporanea può anche essere presentata alle autorità doganali che adottano la decisione in una fase successiva, una volta che sia stata accettata la domanda e concessa l’autorizzazione all’esercizio di strutture di deposito.
Autorizzazione:
Specificare le condizioni alle quali può avvenire la rimozione delle merci vincolate al regime del deposito doganale. Se la richiesta è respinta, specificarne i motivi.
XIX/2. Percentuale di perdite
Se del caso, fornire informazioni sulle percentuali delle perdite.
TITOLO XX
Domanda e autorizzazione per la qualifica di speditore autorizzatoper il transito unionale
CAPITOLO 1
Requisiti specifici in materia di dati per domande e autorizzazioni per la qualifica di di speditore autorizzato ai fini del transito unionale
Tabella dei requisiti in materia di dati
|
N. d’ordine dei dati |
Nome del dato |
Stato |
|
XX/1 |
Misure di identificazione |
A [+] |
|
XX/2 |
Garanzia globale |
A |
La qualifica e le annotazioni indicati nella tabella sui requisiti in materia di dati di cui sopra corrispondono alla descrizione di cui al titolo I, capitolo 1.
CAPITOLO 2
Note relative a requisiti specifici in materia di dati per domande e autorizzazioni per la qualifica di speditore autorizzato per il transito unionale
Introduzione
Le descrizioni e le note di cui al presente capitolo si applicano ai dati di cui alla tabella dei requisiti in materia di dati del capitolo 1.
Requisiti in materia di dati
XX/1. Misure di identificazione
Dettagli sulle misure di identificazione che deve applicare lo speditore autorizzato. Se lo speditore autorizzato è titolare di un’autorizzazione per l’uso di sigilli di tipo speciale in conformità all’articolo 233, paragrafo 4, lettera c) del codice,l’autorità doganale di rilascio può richiedere l’uso di tali sigilli come misura di identificazione. È necessario indicare il numero della decisione relativa all’uso dei sigilli di tipo speciale.
XX/2. Garanzia globale
Domanda
Indicare il numero di riferimento della decisione relativa alla fornitura di una garanzia globale o all'esonero dalla garanzia. Se detta autorizzazione non è stata ancora rilasciata, indicare il numero di registrazione della domanda.
Autorizzazione
Indicare il numero di riferimento della decisione relativa alla fornitura di una garanzia globale o all'esonero dalla garanzia.
TITOLO XXI
Domanda e autorizzazione per l’uso di sigilli di tipo speciale
CAPITOLO 1
Requisiti specifici in materia di dati per domande e autorizzazioni per l’uso dei sigilli di tipo speciale
Tabella dei requisiti in materia di dati
|
N. d’ordine dei dati |
Nome del dato |
Stato |
|
XXI/1. |
Tipo di sigillo |
A |
La qualifica e le annotazioni indicati nella tabella sui requisiti in materia di dati di cui sopra corrispondono alla descrizione di cui al titolo I, capitolo 1.
CAPITOLO 2
Note relative a requisiti specifici in materia di dati Requisiti specifici in materia di dati per domande e autorizzazioni per l’uso dei sigilli di tipo speciale
Introduzione
Le descrizioni e le note di cui al presente capitolo si applicano ai dati di cui alla tabella dei requisiti in materia di dati del capitolo 1.
Requisiti in materia di dati
XXI/1. Tipo di sigillo
Domanda:
Indicare tutte le informazioni sul sigillo (ad esempio modello, costruttore, prova della certificazione da parte di un organismo competente in conformità con la norma ISO internazionale 17712:2013, «Contenitori per merci», «Sigilli meccanici»).
Decisione:
Conferma dell’autorità doganale di rilascio che il sigillo è conforme alle caratteristiche essenziali e rispetta le specifiche tecniche richieste e che l’utilizzo dei sigilli di tipo speciale è documentato, ad esempio dal fatto che è stabilita una pista di controllo e che è stata approvata dalle autorità di competenti.
ALLEGATO B
REQUISITI COMUNI IN MATERIA DI DATI PER DICHIARAZIONI, NOTIFICHE E PROVA DELLA POSIZIONE DOGANALE DELLE MERCI UNIONALI
TITOLO I
Requisiti in materia di dati
CAPITOLO 1
Note introduttive alle tabelle dei requisiti in materia di dati
1) I messaggi di dichiarazione contengono una serie di dati ma soltanto alcuni di essi vengono utilizzati in funzione del o dei regimi doganali di cui trattasi.
2) I dati che possono essere forniti per ciascun regime sono indicati nella tabella sui requisiti in materia di dati. L’applicazione delle disposizioni specifiche relative a ciascun dato, come da descrizione di cui al titolo I, lascia impregiudicato lo stato dei dati quale definito nelle tabelle dei requisiti in materia di dati. Le disposizioni che si applicano a tutte le situazioni in cui è richiesto il dato in questione sono riportate alla voce «Sono utilizzate tutte le colonne della pertinente tabella dei requisiti in materia di dati». Inoltre, le disposizioni che si applicano alle specifiche colonne della tabella sono incluse in sezioni specifiche che fanno riferimento precisamente a tali colonne. Entrambe le serie di disposizioni devono essere combinate per tener conto della situazione di ciascuna colonna della tabella.
3) I simboli «A», «B» o «C» di cui alla sezione 3 del capitolo 2, non hanno rilevanza sul fatto che taluni dati sono raccolti soltanto quanto le circostanze lo richiedono. Per esempio, le unità supplementari (possibilità «A») sono raccolte solo se lo prevede la TARIC.
4) I simboli «A», «B» o «C» di cui alla sezione 3 del capitolo 2, possono essere integrati soltanto dalle condizioni o dai chiarimenti elencati nelle note relative alla tabella dei requisiti in materia di dati della sezione 1 del capitolo 3.
5) Se lo Stato membro che accetta la dichiarazione doganale lo consente, una dichiarazione doganale (serie delle colonne B e H) o una dichiarazione semplificata (serie delle colonne C e I) possono comprendere articoli di merci soggetti a differenti codici dei regimi doganali, a condizione che tali codici utilizzino tutti la stessa serie di dati definita nella sezione 1 del capitolo 3 e appartengano alla stessa colonna della matrice, quale definita al capitolo 2. Tale possibilità, tuttavia, non viene utilizzata per le dichiarazioni doganali presentate nell’ambito dello sdoganamento centralizzato a norma dell’articolo 179 del codice.
6) Lasciando del tutto impregiudicato l’obbligo di fornire dati a norma del presente allegato, e fatto salvo l’articolo 15 del codice, il contenuto dei dati forniti alle dogane per adempiere a un dato requisito si devono basare sulle informazioni in possesso dell’operatore economico che fornisce i dati nel momento in cui li fornisce alla dogana.
7) La dichiarazione sommaria di entrata o di uscita che deve essere presentata per le merci in entrata nel territorio doganale dell’Unione o in uscita dallo stesso contiene, per ciascuna situazione o modo di trasporto interessati, le informazioni di cui alle colonne A1 e A2 e da F1a a F5 della tabella dei requisiti in materia di dati della sezione 1 del capitolo 3.
8) Nel presente allegato l’uso dei termini dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita fa riferimento, rispettivamente, alle dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita di cui all’articolo 5, paragrafi 9 e 10, del codice.
9) Le colonne A2, F3a e F3b della tabella dei requisiti in materia di dati della sezione 1 del capitolo 3, si riferiscono ai dati richiesti forniti alle autorità doganali soprattutto ai fini dell’analisi dei rischi per la sicurezza prima della partenza, dell’arrivo o del carico delle spedizioni per espresso.
10) Ai fini del presente allegato per spedizione per espresso si intende una singola unità trasportata mediante un servizio integrato di raccolta, trasporto, sdoganamento e consegna in maniera rapida e con una scadenza precisa che garantisca la tracciabilità e il controllo di tali unità per tutta la durata della prestazione.
11) Quando la colonna F5 della tabella dei requisiti in materia di dati della sezione 1 del capitolo 3 si applica al trasporto su strada, la sua applicazione si estende anche ai casi di trasporto multimodale, salvo se disposto diversamente al titolo II.
12) Le dichiarazioni semplificate di cui all’articolo 166 contengono le informazioni elencate nelle colonne C1 e I1.
13) L’elenco ridotto dei dati forniti per le procedure delle colonne C1 e I1 non limita né influenza i requisiti indicati per i regimi nelle altre colonne della tabella dei requisiti in materia di dati, segnatamente in relazione alle informazioni da fornire nelle dichiarazioni complementari.
14) I formati, i codici e, se del caso, la struttura dei requisiti dei dati descritti nel presente allegato sono specificati nel regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 adottato a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), del codice.
15) Gli Stati membri comunicano alla Commissione l’elenco dei dati che essi richiedono per ciascuna delle procedure di cui al presente allegato. La Commissione pubblica l’elenco di tali dati.
CAPITOLO 2
Legenda della tabella
|
Colonne |
Dichiarazioni/notifiche/prova della posizione doganale delle merci unionali |
Base giuridica |
|
Numero del dato |
Numero d’ordine assegnato al dato in questione |
|
|
Nome del dato |
Nome del dato in questione |
|
|
Casella n. |
Riferimenti alla casella che contiene il dato in questione nelle dichiarazioni doganali in formato cartaceo. I riferimenti corrispondono alle caselle del DAU o, quando iniziano con una «S», a elementi correlati alla sicurezza nel DAE, nel DES, nel DATS o nel DS. |
|
|
A1 |
Dichiarazione sommaria di uscita |
Articolo 5, paragrafo 10 e articolo 271 del codice |
|
A2 |
Dichiarazione sommaria di uscita — Spedizioni per espresso |
Articolo 5, paragrafo 10 e articolo 271 del codice |
|
A3 |
Notifica di riesportazione |
Articolo 5, paragrafo 14 e articolo 274 del codice |
|
B1 |
Dichiarazione di esportazione e dichiarazione di riesportazione |
Dichiarazione di esportazione: articolo 5, paragrafo 12, articolo 162 e articolo 269 del codice Dichiarazione di riesportazione: articolo 5, paragrafo 13 e articolo 270 del codice |
|
B2 |
Regime speciale - trasformazione - dichiarazione per il perfezionamento passivo |
Articolo 5, paragrafo 12, articolo 162, articolo 210 e articolo 259 del codice |
|
B3 |
Dichiarazione di deposito doganale di merci unionali |
Articolo 5, paragrafo 12, articolo 162, articolo 210 e articolo 237, paragrafo 2, del codice |
|
B4 |
Dichiarazione per la spedizione di merci nell’ambito degli scambi con territori fiscali speciali |
Articolo 1, paragrafo 3, del codice |
|
C1 |
Dichiarazione semplificata di esportazione |
Articolo 5, paragrafo 12 e articolo 166 del codice |
|
C2 |
Presentazione in dogana delle merci in caso di iscrizione nelle scritture del dichiarante o nel quadro di dichiarazioni in dogana inoltrate prima della presentazione delle merci all’esportazione |
Articolo 5, paragrafo 33, articolo 171 e articolo 182 del codice |
|
D1 |
Regime speciale - dichiarazione di transito |
Articolo 5, paragrafo 12, articolo 162, articolo 210, articolo 226 e articolo 227 del codice |
|
D2 |
Regime speciale - dichiarazione di transito con serie di dati ridotta (trasporto per ferrovia, trasporto aereo e marittimo) |
Articolo 5, paragrafo 12, articolo 162, articolo 210 e articolo 233, paragrafo 4, lettera d), del codice |
|
D3 |
Regime speciale – transito – uso di un documento di trasporto elettronico come dichiarazione in dogana (trasporto aereo e marittimo) |
Articolo 5, paragrafo 12, articolo 162, articolo 210 e articolo 233, paragrafo 4, lettera e), del codice |
|
E1 |
Prova della posizione doganale delle merci unionali (T2L/T2LF) |
Articolo 5, paragrafo 23, articolo 153, paragrafo 2, e articolo 155 del codice |
|
E2 |
Manifesto doganale delle merci |
Articolo 5, paragrafo 23, articolo 153, paragrafo 2, e articolo 155 del codice |
|
F1a |
Dichiarazione sommaria di entrata – Mare e vie navigabili interne – Serie di dati completa |
Articolo 5, paragrafo 9 e articolo 127 del codice |
|
F1b |
Dichiarazione sommaria di entrata – Mare e vie navigabili interne – Serie di dati parziale presentata dal vettore |
Articolo 5, paragrafo 9 e articolo 127 del codice |
|
F1c |
Dichiarazione sommaria di entrata – Mare e vie navigabili interne – Serie di dati parziale presentata da una persona a norma dell’articolo 127, paragrafo 6, del codice e in conformità all’articolo 112, paragrafo1, primo comma. |
Articolo 5, paragrafo 9 e articolo 127 del codice |
|
F1d |
Dichiarazione sommaria di entrata – Mare e vie navigabili interne – Serie di dati parziale presentata da una persona a norma dell’articolo 127, paragrafo 6, del codice e in conformità all’articolo 112, paragrafo1, secondo comma. |
Articolo 5, paragrafo 9 e articolo 127 del codice |
|
F2a |
Dichiarazione sommaria di entrata – Trasporto aereo di merci (generale) – Serie di dati completa |
Articolo 5, paragrafo 9 e articolo 127 del codice |
|
F2b |
Dichiarazione sommaria di entrata – Trasporto aereo di merci (generale) – Serie di dati parziale presentata dal vettore |
Articolo 5, paragrafo 9 e articolo 127 del codice |
|
F2c |
Dichiarazione sommaria di entrata – Trasporto aereo di merci (generale) – Serie di dati parziale presentata da una persona a norma dell’articolo 127, paragrafo 6, del codice e in conformità all’articolo 113, paragrafo 1. |
Articolo 5, paragrafo 9 e articolo 127 del codice |
|
F2d |
Dichiarazione sommaria di entrata – Trasporto aereo di merci (generale) – Serie di dati minima da presentare prima del carico in relazione alle situazioni di cui all’articolo 106, paragrafo 1, secondo comma e in conformità all’articolo 113, paragrafo 1. |
Articolo 5, paragrafo 9 e articolo 127 del codice |
|
F3a |
Dichiarazione sommaria di entrata – Spedizioni per espresso – Serie di dati completa |
Articolo 5, paragrafo 9 e articolo 127 del codice |
|
F3b |
Dichiarazione sommaria di entrata – Spedizioni per espresso – Serie di dati minima da presentare prima del carico in relazione alle situazioni di cui all’articolo 106, paragrafo1, secondo comma. |
Articolo 5, paragrafo 9 e articolo 127 del codice |
|
F4a |
Dichiarazione sommaria di entrata – Spedizioni a mezzo posta – Serie di dati completa |
Articolo 5, paragrafo 9 e articolo 127 del codice |
|
F4b |
Dichiarazione sommaria di entrata – Spedizioni a mezzo posta – Serie di dati parziale presentata dal vettore |
Articolo 5, paragrafo 9 e articolo 127 del codice |
|
F4c |
Dichiarazione sommaria di entrata – Spedizioni a mezzo posta – Serie di dati minima da presentare prima del carico in relazione alle situazioni di cui all’articolo 106, paragrafo 1, secondo comma (1) e in conformità all’articolo 113, paragrafo 2. |
Articolo 5, paragrafo 9 e articolo 127 del codice |
|
F4d |
Dichiarazione sommaria di entrata – Spedizioni a mezzo posta – Serie di dati parziale a livello di contenitori presentata prima del carico in relazione alle situazioni di cui all’articolo 106, paragrafo 1, secondo comma e in conformità all’articolo 113, paragrafo 2. |
Articolo 5, paragrafo 9 e articolo 127 del codice |
|
F5 |
Dichiarazione sommaria di entrata – Strada e ferrovia |
Articolo 5, paragrafo 9 e articolo 127 del codice |
|
G1 |
Notifica di deviazione |
Articolo 133 del codice |
|
G2 |
Notifica dell’arrivo |
Articolo 133 del codice |
|
G3 |
Presentazione delle merci in dogana |
Articolo 5, paragrafo 33 e articolo 139 del codice |
|
G4 |
Dichiarazione di custodia temporanea |
►M3 Articolo 5, punto 17, e articolo 145 del codice ◄ |
|
G5 |
Notifica di arrivo in caso di movimenti di merci poste in custodia temporanea |
►M3 Articolo 148, paragrafo 5, lettere b) e c), del codice ◄ |
|
H1 |
Dichiarazione di immissione in libera pratica e regime speciale - uso specifico - dichiarazione di uso finale |
Merci dichiarate per l’immissione in libera pratica: articolo 5, paragrafo 12, articolo 162 e articolo 201 del codice Dichiarazione per uso finale: articolo 5, paragrafo 12, articolo 162, articolo 210 e articolo 254 del codice |
|
H2 |
Regime speciale - custodia - dichiarazione per il deposito doganale |
Articolo 5, paragrafo 12, articolo 162, articolo 210 e articolo 240 del codice |
|
H3 |
Regime speciale - uso specifico - dichiarazione per l’ammissione temporanea |
Articolo 5, paragrafo 12, articolo 162, articolo 210 e articolo 250 del codice |
|
H4 |
Regime speciale - trasformazione - dichiarazione per il perfezionamento attivo |
Articolo 5, paragrafo 12, articolo 162, articolo 210 e articolo 256 del codice |
|
H5 |
Dichiarazione per l’introduzione di merci nell’ambito degli scambi con territori fiscali speciali |
Articolo 1, paragrafo 3, del codice |
|
H6 |
Dichiarazioni in dogana nel traffico postale per l’immissione in libera pratica |
Articolo 5, paragrafo 12, articolo 162 e articolo 201 del codice |
|
H7 |
Dichiarazioni in dogana per l'immissione in libera pratica di spedizioni che beneficiano di una franchigia dal dazio all'importazione a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, o dell'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1186/2009 |
Articolo 5, paragrafo 12, articolo 162 e articolo 201 del codice |
|
I1 |
Dichiarazione semplificata di importazione |
Articolo 5, paragrafo 12 e articolo 166 del codice |
|
I2 |
Presentazione in dogana delle merci in caso di iscrizione nelle scritture del dichiarante o nel quadro di dichiarazioni in dogana inoltrate prima della presentazione delle merci all’importazione |
Articolo 5, paragrafo 33, articolo 171 e articolo 182 del codice |
|
(1)
I dati minimi di precarico corrispondono ai dati CN23. |
||
|
Gruppo |
Titolo del gruppo |
|
Gruppo 1 |
Informazioni del messaggio (inclusi i codici dei regimi) |
|
Gruppo 2 |
Riferimenti a messaggi, documenti, certificati e autorizzazioni |
|
Gruppo 3 |
Parti |
|
Gruppo 4 |
Informazioni relative al valore/Imposte |
|
Gruppo 5 |
Date/Ore/Periodi/Luoghi/Paesi/Regioni |
|
Gruppo 6 |
Identificazione delle merci |
|
Gruppo 7 |
Informazioni sui trasporti (modi, mezzi e apparecchiature) |
|
Gruppo 8 |
Altri dati (dati statistici, garanzie, dati relativi alle tariffe) |
|
Simbolo |
Descrizione del simbolo |
|
A |
Obbligatorio: dati richiesti da tutti gli Stati membri. |
|
B |
A discrezione dello Stato membro: dati che i singoli Stati membri possono decidere se richiedere o no. |
|
C |
A discrezione degli operatori economici: informazioni che gli operatori economici possono fornire ma che gli Stati membri non possono esigere. |
|
X |
Dato richiesto a livello di articoli della dichiarazione delle merci. Le informazioni inserite a livello di articoli delle merci sono valide solo per gli articoli delle merci interessate. |
|
Y |
Dato richiesto a livello di intestazione della dichiarazione delle merci. Le informazioni inserite a livello di intestazione sono valide per tutti gli articoli delle merci dichiarati. |
Ogni combinazione dei simboli «X» e «Y» indica che il dato di cui trattasi può essere fornito dal dichiarante a ognuno dei livelli interessati.
CAPITOLO 3
(Le note relative alla presente tabella sono inserite subito dopo la tabella)
Gruppo 1 – Informazioni del messaggio (inclusi i codici dei regimi)
|
|
|
|
A |
|
|
B |
|
|
|
C |
|
D |
|
|
E |
|
F |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
G |
|
|
|
|
H |
|
|
|
|
|
|
I |
|
|
Dato n. |
Nome del dato |
Casella n. |
1 |
2 |
3 |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
2 |
1 |
2 |
3 |
1 |
2 |
1a |
1b |
1c |
1d |
2a |
2b |
2c |
2d |
3a |
3b |
4a |
4b |
4c |
4d |
5 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
►M6 7 ◄ |
1 |
2 |
|
1/1 |
Tipo di dichiarazione |
1/1 |
|
|
|
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
|
A Y |
|
|
1/2 |
Tipo di dichiarazione supplementare |
1/2 |
|
|
|
A Y |
A Y |
A Y |
|
A Y |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
|
A Y |
|
A Y |
|
|
1/3 |
Dichiarazione di transito/Prova del tipo di posizione doganale |
1/3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A XY |
A XY |
A XY |
A XY |
A XY |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1/4 |
Formulari |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B [1] [2] Y |
B [1] [2] Y |
|
B [1] [2] Y |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1/5 |
Distinte di carico |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B [1] Y |
B [1] Y |
|
B [1] Y |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1/6 |
Numero di articolo |
32 |
A X |
A X |
A X |
A X |
A X |
A X |
A X |
A X |
A [3] X |
A [2] X |
A [2] X |
|
A [2] X |
A X |
A X |
A X |
A X |
A X |
A X |
A X |
A X |
|
A X |
|
A X |
A X |
A X |
A X |
A X |
|
|
►M3 A X ◄ |
A X |
A X |
A X |
A X |
A X |
A X |
A X |
A X |
►M6 A X ◄ |
A X |
A [3] X |
|
1/7 |
Indicatore di circostanze particolari |
|
|
A [4] Y |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A [4] Y |
A [4] Y |
A [4] Y |
A [4] Y |
A [4] Y |
A [4] Y |
A [4] Y |
A [4] Y |
A [4] Y |
A [4] Y |
A [4] Y |
A [4] Y |
A [4] Y |
A [4] Y |
A [4] Y |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1/8 |
Firma/Autenticazione |
54 |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
|
A Y |
A Y |
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1/9 |
Numero totale di articoli |
5 |
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B [1] Y |
B [1] Y |
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B [1] Y |
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1/10 |
Regime |
37 (1) |
|
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A X |
A X |
A X |
A X |
A X |
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A X |
A X |
A X |
A X |
A X |
A X |
|
A X |
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1/11 |
Procedura aggiuntiva |
37 (2) |
|
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A X |
A X |
A X |
A X |
A [5] X |
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A X |
A X |
A X |
A X |
A X |
A X |
►M6 A X ◄ |
A [5] X |
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Gruppo 2 – Riferimenti a messaggi, documenti, certificati e autorizzazioni
|
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A |
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B |
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C |
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D |
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E |
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F |
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G |
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H |
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I |
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Dato n. |
Nome del dato |
Casella n. |
1 |
2 |
3 |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
2 |
1 |
2 |
3 |
1 |
2 |
1a |
1b |
1c |
1d |
2a |
2b |
2c |
2d |
3a |
3b |
4a |
4b |
4c |
4d |
5 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
►M6 7 ◄ |
1 |
2 |
|
2/1 |
Dichiarazione semplificata/Documenti precedenti |
40 |
A XY |
A XY |
A XY |
A XY |
A XY |
A XY |
B XY |
|
|
A XY |
A XY |
A XY |
A XY |
A XY |
|
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|
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A [6] Y |
A [6] Y |
A Y |
A XY |
A XY |
A XY |
A XY |
A XY |
A XY |
A XY |
|
►M6 A [7] XY ◄ |
A [5] XY |
A XY |
|
2/2 |
Informazioni supplementari |
44 |
A XY |
A XY |
A XY |
A XY |
A XY |
A XY |
B XY |
A XY |
|
A XY |
A XY |
A XY |
A XY |
A XY |
A XY |
A XY |
A XY |
A XY |
A XY |
A XY |
A XY |
A XY |
A XY |
A XY |
A XY |
A XY |
A XY |
|
A XY |
|
|
|
A XY |
A XY |
A XY |
A XY |
A XY |
A XY |
A XY |
A XY |
►M6 C XY ◄ |
A XY |
|
|
2/3 |
Documenti prodotti, certificati, autorizzazioni, riferimenti aggiuntivi |
44 |
A [7] [8] X |
|
A [7] X |
A [7] XY |
A [7] XY |
A [7] XY |
A [7] XY |
A [7] [9] XY |
|
A [7] XY |
A [7] XY |
A X |
A [7] XY |
A X |
A X |
A X |
A X |
A X |
A X |
A X |
A X |
A X |
A X |
A X |
A X |
A X |
A Y |
A X |
A X |
|
|
|
A [7] XY |
A [7] XY |
A [7] XY |
A [7] XY |
A [7] XY |
A [7] XY |
A [7] XY |
A X |
►M6 A [7] X ◄ |
A [7] [9] XY |
|
|
2/4 |
Numero di riferimento/UCR |
7 |
A [10] XY |
|
|
C XY |
C XY |
C XY |
C XY |
C XY |
|
C XY |
C XY |
C XY |
|
C XY |
C XY |
C XY |
C XY |
C XY |
C XY |
C XY |
C XY |
|
C XY |
|
C XY |
C XY |
|
|
C XY |
|
|
|
C XY |
C XY |
C XY |
C XY |
C XY |
C XY |
C XY |
C XY |
►M6 C XY ◄ |
C XY |
|
|
2/5 |
LRN |
|
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
|
A Y |
A Y |
|
2/6 |
Dilazione di pagamento |
48 |
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B Y |
B Y |
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B Y |
|
B Y |
B Y |
|
|
►M6 B [53] Y ◄ |
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|
2/7 |
Identificazione del deposito |
49 |
|
|
|
B [11] Y |
B [11] Y |
A Y |
B [11] Y |
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A Y |
A Y |
B [11] Y |
A Y |
B [11] Y |
B [11] Y |
B [11] Y |
|
|
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|
Gruppo 3 – parti
|
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A |
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|
B |
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|
|
C |
|
D |
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|
E |
|
F |
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|
G |
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|
H |
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I |
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Dato n. |
Nome del dato |
Casella n. |
1 |
2 |
3 |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
2 |
1 |
2 |
3 |
1 |
2 |
1a |
1b |
1c |
1d |
2a |
2b |
2c |
2d |
3a |
3b |
4a |
4b |
4c |
4d |
5 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
►M6 7 ◄ |
1 |
2 |
|
3/1 |
Esportatore |
2 |
|
|
|
A [12] Y |
A [12] Y |
C Y |
B Y |
A [12] Y |
|
B XY |
|
|
A [13] XY |
|
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|
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►M6 A[12] ◄ XY |
|
►M6 A[12] ◄ XY |
►M6 A[12] ◄ XY |
►M6 A[12] ◄ XY |
►M6 A[12] ◄ XY |
►M6 A XY ◄ |
►M6 A[12] ◄ XY |
|
|
3/2 |
N. di identificazione dell’esportatore |
2 (n.) |
|
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|
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
|
B XY |
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A XY |
|
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|
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►M6 A[14] ◄ XY |
|
►M6 A[14] ◄ XY |
►M6 A[14] ◄ XY |
►M6 A[14] ◄ XY |
►M6 A[14] ◄ XY |
|
|
|
|
3/3 |
Speditore – Contratto di trasporto di livello master |
|
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A [12] Y |
A [12] Y |
|
|
A [12] Y |
A [12] Y |
|
|
A [12] Y |
|
A [12] Y |
A [12] Y |
|
|
A [12] Y |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
3/4 |
Numero di identificazione dello speditore – Contratto di trasporto di livello master |
|
|
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|
|
|
|
|
A [14] Y |
A [14] Y |
|
|
A [14] Y |
A [14] Y |
|
|
A [14] Y |
|
A [14] Y |
A [14] Y |
|
|
A [14] Y |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
3/5 |
Speditore – Contratto di trasporto di livello house |
|
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|
|
|
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|
|
|
|
A [12] Y |
|
A [12] Y |
|
A [12] Y |
|
A [12] Y |
A [12] Y |
A [12] Y |
A [12] Y |
A [12] Y |
|
A [12] Y |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
3/6 |
N. di identificazione dello speditore – Contratto di trasporto di livello house |
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|
|
|
|
A [14] Y |
|
A [14] Y |
|
A [14] Y |
|
A [14] Y |
A [14] Y |
A [14] Y |
A [14] Y |
A [14] Y |
|
A [14] Y |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3/7 |
Speditore |
|
A [12] XY |
A [12] XY |
|
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|
3/8 |
N. di identificazione dello speditore |
|
A [14] XY |
A [14] XY |
|
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|
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|
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|
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|
|
|
|
3/9 |
Destinatario |
8 |
A [12] XY |
A [12] XY |
|
B XY |
B XY |
B XY |
B XY |
B XY |
|
A [12] XY |
A [12] XY |
A [12] XY |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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3/10 |
N. di identificazione del destinatario |
8 (n.) |
A [14] XY |
A [14] XY |
|
B XY |
B XY |
B XY |
B XY |
B XY |
|
A XY |
A XY |
A XY |
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
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|
|
|
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|
3/11 |
Destinatario – Contratto di trasporto di livello master |
|
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|
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|
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|
|
|
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|
|
|
|
A [12] Y |
A [12] Y |
|
|
A [12] Y |
A [12] Y |
|
|
A [12] Y |
|
A [12] Y |
A [12] Y |
|
|
A [12] Y |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3/12 |
N. di identificazione del destinatario – Contratto di trasporto di livello master |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A [14] Y |
A [14] Y |
|
|
A [14] Y |
A [14] Y |
|
|
A [14] Y |
|
A [14] Y |
A [14] Y |
|
|
A [14] Y |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3/13 |
Destinatario – Contratto di trasporto di livello house |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A [12] Y |
|
A [12] Y |
|
A [12] Y |
|
A [12] Y |
A [12] Y |
A [12] Y |
A [12] Y |
A [12] Y |
|
A [12] Y |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3/14 |
N. di identificazione del destinatario – Contratto di trasporto di livello house |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A [14] Y |
|
A [14] Y |
|
A [14] Y |
|
A [14] Y |
C [14] Y |
A [14] Y |
C [14] Y |
A [14] Y |
|
A [14] Y |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3/15 |
Importatore |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
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|
A [12] Y |
A [12] Y |
A [12] Y |
A [12] Y |
A [12] Y |
A [12] Y |
►M6 A [12] S ◄ |
A [12] Y |
|
|
3/16 |
N. di identificazione dell’importatore |
8 (n.) |
|
|
|
|
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|
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|
|
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
►M6 A [14] S ◄ |
A Y |
|
|
3/17 |
Dichiarante |
14 |
|
|
|
A [12] Y |
A [12] Y |
A [12] Y |
A [12] Y |
A [12] Y |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A [12] Y |
A [12] Y |
A [12] Y |
A [12] Y |
A [12] Y |
A [12] Y |
►M6 A [12] S ◄ |
A [12] Y |
|
|
3/18 |
N. di identificazione del dichiarante |
14 (n.) |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
|
|
|
|
|
|
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
|
|
|
A Y |
|
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
►M6 A S ◄ |
A Y |
|
|
3/19 |
Rappresentante |
14 |
|
|
|
A [12] Y |
A [12] Y |
A [12] Y |
B Y |
A [12] Y |
|
A [13] Y |
A [13] Y |
A [13] Y |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A [12] Y |
A [12] Y |
A [12] Y |
A [12] Y |
A [12] Y |
A [12] Y |
►M6 A [12] S ◄ |
A [12] Y |
|
|
3/20 |
N. di identificazione del rappresentante |
14 (n.) |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
|
|
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
►M6 A S ◄ |
A Y |
A Y |
|
3/21 |
Codice di qualifica del rappresentante |
14 |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
|
|
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
►M6 A S ◄ |
A Y |
A Y |
|
3/22 |
Titolare del regime di transito |
50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A [13] Y |
A [13] Y |
A [13] Y |
|
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|
|
|
|
|
|
|
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|
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3/23 |
N. di identificazione del titolare del regime di transito |
50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A Y |
A Y |
A Y |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3/24 |
Venditore |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A [12] [15] XY |
|
C [12] [15] XY |
A [12] [15] XY |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A [12] [15] XY |
|
|
|
|
|
A [12] XY |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3/25 |
N. di identificazione del venditori |
2 (n.) |
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A [15] XY |
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C [15] XY |
A [15] XY |
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A [15] XY |
|
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A XY |
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3/26 |
Acquirente |
8 |
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A [12] [15] XY |
|
C [12] [15] XY |
A [12] [15] XY |
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|
A [12] [15] XY |
|
|
|
|
|
A [12] XY |
|
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|
3/27 |
N. di identificazione dell’acquirente |
8 (n.) |
|
|
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|
A [15] XY |
|
C [15] XY |
A [15] XY |
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|
|
A [15] XY |
|
|
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|
|
A XY |
|
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3/28 |
N. di identificazione della persona che notifica l’arrivo |
|
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|
A Y |
|
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3/29 |
N. di identificazione della persona che notifica la deviazione |
|
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|
A Y |
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3/30 |
N. di identificazione della persona che presenta le merci in dogana |
|
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A Y |
|
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|
3/31 |
Vettore |
|
A [12] Y |
A [12] Y |
A [12] Y |
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
A [12] Y |
|
A [12] Y |
|
|
|
A [12] Y |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
3/32 |
N. di identificazione del vettore |
|
A Y |
A Y |
A Y |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
|
A Y |
|
A Y |
A Y |
|
|
A Y |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3/33 |
Parte destinataria della notifica – Contratto di trasporto di livello master |
|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
A [12] XY |
A [12] XY |
|
|
A [12] XY |
A [12] XY |
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
3/34 |
N. di identificazione della parte destinataria della notifica – Contratto di trasporto di livello master |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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A XY |
A XY |
|
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A XY |
A XY |
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
3/35 |
Parte destinataria della notifica – Contratto di trasporto di livello master |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A [12] XY |
|
A [12] XY |
|
A [12] XY |
|
A [12] XY |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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3/36 |
N. di identificazione della parte destinataria della notifica – Contratto di trasporto di livello house |
|
|
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|
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|
|
|
|
|
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|
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A XY |
|
A XY |
|
A XY |
|
A XY |
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3/37 |
N. di identificazione del o degli attori supplementari della catena di approvvigionamento |
44 |
C XY |
C XY |
C XY |
C XY |
C XY |
C XY |
C XY |
C XY |
|
C XY |
C XY |
C XY |
|
|
C XY |
C XY |
C XY |
C XY |
C XY |
C XY |
C XY |
C XY |
C XY |
C XY |
C XY |
C XY |
C XY |
|
C XY |
|
|
|
C XY |
|
C XY |
C XY |
C XY |
C XY |
C XY |
C XY |
|
C XY |
|
|
3/38 |
N. di identificazione della persona che presenta le indicazioni complementari ENS |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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A XY |
A XY |
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|
A XY |
A XY |
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|
A Y |
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3/39 |
N. di identificazione del titolare dell’autorizzazione |
44 |
|
|
|
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A [3] Y |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
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|
|
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
|
A Y |
A [3] Y |
|
3/40 |
N. di identificazione dei riferimenti fiscali aggiuntivi |
44 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
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|
A XY |
|
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|
►M6 A [54] XY ◄ |
|
|
|
3/41 |
N. di identificazione della persona che presenta in dogana le merci in caso di iscrizione nelle scritture del dichiarante o di dichiarazioni in dogana inoltrate prima della presentazione delle merci |
|
|
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A Y |
|
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|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
A Y |
|
3/42 |
N. di identificazione della persona che presenta la dichiarazione doganale delle merci |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A Y |
|
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|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
3/43 |
Numero di identificazione della persona che richiede la prova della posizione doganale delle merci unionali |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
A Y |
|
|
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|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3/44 |
N. di identificazione della persona che notifica l’arrivo delle merci a seguito del movimento in custodia temporanea |
|
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|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
A Y |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3/45 |
N. di identificazione della persona che presta la garanzia |
|
|
|
|
A Y |
A Y |
|
|
A Y |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A Y |
|
A Y |
A Y |
|
|
|
|
|
|
3/46 |
N. di identificazione della persona che paga il dazio doganale |
|
|
|
|
A Y |
A Y |
|
|
A Y |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A Y |
|
|
|
A Y |
A Y |
|
A Y |
|
Gruppo 4 – Informazioni relative al valore/Imposte
|
|
|
|
A |
|
|
B |
|
|
|
C |
|
D |
|
|
E |
|
F |
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
G |
|
|
|
|
H |
|
|
|
|
|
|
I |
|
|
Dato n. |
Nome del dato |
Casella n. |
1 |
2 |
3 |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
2 |
1 |
2 |
3 |
1 |
2 |
1a |
1b |
1c |
1d |
2a |
2b |
2c |
2d |
3a |
3b |
4a |
4b |
4c |
4d |
5 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
►M6 7 ◄ |
1 |
2 |
|
4/1 |
Condizioni di consegna |
20 |
|
|
|
B Y |
B Y |
|
B Y |
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
A [16] Y |
|
B Y |
B Y |
A Y |
|
|
|
|
|
4/2 |
Metodo di pagamento delle spese di trasporto |
|
A [14] XY |
A [14] XY |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A [14] XY |
A [14] XY |
A [14] XY |
|
A [14] XY |
A [14] XY |
|
|
A [14] XY |
|
|
|
|
|
A [14] XY |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4/3 |
Calcolo delle imposte – Tipo di imposta |
47 (Tipo) |
|
|
|
B [17] X |
B [17] X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A [18] [19] X |
|
A [18] [19] X |
A [18] [19] X |
A [18] [19] X |
|
|
|
|
|
4/4 |
Calcolo delle imposte – Base imponibile |
47 (Base imponibile) |
|
|
|
B X |
B X |
B X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A [18] [19] X |
B X |
A [18] [19] X |
A [18] [19] X |
A [18] [19] X |
|
|
|
|
|
4/5 |
Calcolo delle imposte – Aliquota |
47 (Aliquota) |
|
|
|
B [17] X |
B [17] X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B [18] [17] X |
|
B [17] X |
B [17] X |
B [18] [17] X |
|
|
|
|
|
4/6 |
Calcolo delle imposte – Debito fiscale |
47 (Importo) |
|
|
|
B [17] X |
B [17] X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B [18] [17] X |
|
B [17] X |
B [17] X |
B [18] [17] X |
|
|
|
|
|
4/7 |
Calcolo delle imposte – Totale |
47 (Totale) |
|
|
|
B [17] X |
B [17] X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B [18] [17] X |
|
B [17] X |
B [17] X |
B [18] [17] X |
|
|
|
|
|
4/8 |
Calcolo delle imposte – Metodo di pagamento |
47 (MP) |
|
|
|
B X |
B X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B [18] X |
|
B X |
B X |
B [18] [17] X |
|
►M6 B [53] X ◄ |
|
|
|
4/9 |
Aggiunte e detrazioni |
45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A [20] [16] XY |
|
|
|
B XY |
|
|
|
|
|
4/10 |
Valuta di fatturazione |
22 (1) |
|
|
|
B Y |
B Y |
|
B Y |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A Y |
|
A Y |
A Y |
A Y |
|
|
A [5] Y |
|
|
4/11 |
Importo totale fatturato |
22 (2) |
|
|
|
B Y |
B Y |
|
B Y |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C Y |
|
C Y |
C Y |
C Y |
|
|
C Y |
|
|
4/12 |
Unità di valuta interna |
44 |
|
|
|
B Y |
B Y |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A Y |
|
A Y |
A Y |
|
|
|
|
|
|
4/13 |
Indicatori del valore |
45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A [20] [16] X |
|
|
A [21] X |
B X |
|
|
|
|
|
4/14 |
Prezzo/importo dell’articolo |
42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A X |
|
A X |
A X |
A X |
|
|
A [5] X |
|
|
4/15 |
Tasso di cambio |
23 |
|
|
|
B [22] Y |
B [22] Y |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B [22] Y |
|
B [22] Y |
B [22] Y |
|
|
|
|
|
|
4/16 |
Metodo di valutazione |
43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A X |
|
B X |
B X |
B X |
|
|
|
|
|
4/17 |
Preferenze |
36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A X |
C X |
A [23] X |
A [23] X |
B X |
|
|
A [5] X |
|
|
4/18 |
►M6 Valore ◄ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C X |
|
C X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A X |
►M6 A X ◄ |
|
|
|
4/19 |
►M6 Spese di trasporto a destinazione finale ◄ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
C Y |
|
C Y |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A Y |
►M6 A XY ◄ |
|
|
Gruppo 5 – Date/Ore/Periodi/Luoghi/Paesi/Regioni
|
|
|
|
A |
|
|
B |
|
|
|
C |
|
D |
|
|
E |
|
F |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
G |
|
|
|
|
H |
|
|
|
|
|
I |
|
|
Dato n. |
Nome del dato |
Casella n. |
1 |
2 |
3 |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
2 |
1 |
2 |
3 |
1 |
2 |
1a |
1b |
1c |
1d |
2a |
2b |
2c |
2d |
3a |
3b |
4a |
4b |
4c |
4d |
5 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1 |
2 |
|
5/1 |
Data e ora di arrivo stimate nel primo luogo di arrivo sul territorio doganale dell’Unione |
►M3 — ◄ |
|
|
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A Y |
A Y |
|
|
A Y |
A Y |
|
|
A Y |
|
A Y |
A Y |
|
|
A Y |
A [24] Y |
A [24] Y |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5/2 |
Data e ora di arrivo stimate nel porto di scarico |
|
|
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A XY |
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
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|
5/3 |
Data e ora di arrivo effettive sul territorio doganale dell’Unione |
|
|
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|
A Y |
|
|
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|
|
|
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|
5/4 |
Data della dichiarazione |
50,54 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
B [1] Y |
B [1] Y |
|
B [1] Y |
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
5/5 |
Luogo della dichiarazione |
50,54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B [1] Y |
B [1] Y |
|
B [1] Y |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5/6 |
Ufficio di destinazione (e paese) |
53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A Y |
A Y |
A Y |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5/7 |
Uffici di passaggio previsti (e paesi) |
51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A Y |
A Y |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5/8 |
Codice del paese di destinazione |
17a |
|
|
|
A XY |
A XY |
A XY |
A XY |
A [25] XY |
|
A XY |
A XY |
A XY |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A XY |
A XY |
A XY |
A XY |
B XY |
|
|
|
|
5/9 |
Codice della regione di destinazione |
17b |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B XY |
B XY |
B XY |
B XY |
B XY |
|
|
|
|
5/10 |
Codice del luogo di consegna – Contratto di trasporto di livello master |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A Y |
A Y |
|
|
A Y |
A Y |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5/11 |
Codice del luogo di consegna – Contratto di trasporto di livello house |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A Y |
|
A Y |
|
A Y |
|
A Y |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5/12 |
Ufficio doganale di uscita |
29 |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5/13 |
Ufficio(i) doganale(i) successivo(i) di entrata |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A Y |
A Y |
|
|
A Y |
A Y |
|
|
A Y |
|
A Y |
A Y |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5/14 |
Codice del paese di spedizione/esportazione |
15a |
|
|
|
A Y |
A Y |
A Y |
B Y |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A XY |
B XY |
A XY |
A XY |
A XY |
|
A [5] XY |
|
|
5/15 |
Codice del paese di origine |
34a |
|
|
|
C [26] X |
C X |
A X |
C [27] X |
C X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C X |
|
C X |
|
|
|
|
|
|
|
A [28] X |
A X |
A [28] X |
A [28] X |
B [28] X |
C X |
A [5] [28] X |
|
|
5/16 |
Codice del paese di origine preferenziale |
34b |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A [29] X |
C X |
A [29] X |
A [29] X |
B [29] X |
|
A [5] [29] X |
|
|
5/17 |
Codice della regione di origine |
34b |
|
|
|
B X |
B X |
|
B X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5/18 |
Codici dei paesi di transito |
|
A Y |
A Y |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5/19 |
Codici dei paesi di transito dei mezzi di trasporto |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A Y |
A Y |
|
|
A Y |
A Y |
|
|
A Y |
|
A Y |
A Y |
|
|
A Y |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5/20 |
Codici dei paesi di transito delle spedizioni |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A XY |
|
A XY |
|
A XY |
|
A XY |
|
A XY |
|
|
|
|
|
A XY |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5/21 |
Luogo di carico |
27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B Y |
B Y |
B Y |
|
|
A Y |
A Y |
A Y |
|
A Y |
A Y |
|
|
A Y |
|
A Y |
A Y |
|
|
A Y |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5/22 |
Luogo di scarico |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A XY |
A Y |
A Y |
A Y |
|
A Y |
A Y |
|
|
A Y |
|
A Y |
A Y |
|
|
A Y |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5/23 |
Ubicazione delle merci |
30 |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
B Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
B Y |
|
A Y |
A Y |
|
5/24 |
Codice dell’ufficio doganale di prima entrata |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A Y |
A Y |
A Y |
|
A Y |
A Y |
A Y |
|
A Y |
|
A Y |
A Y |
|
|
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5/25 |
Codice dell’ufficio doganale di prima entrata effettivo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A Y |
A Y |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5/26 |
Ufficio doganale di presentazione |
44 |
|
|
|
A [30] Y |
A [30] Y |
A [30] Y |
A [30] Y |
A [30] Y |
A [30] Y |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A [30] Y |
A [30] Y |
A [30] Y |
A [30] Y |
A [30] Y |
|
A [30]Y |
A [30] Y |
|
5/27 |
Ufficio doganale di controllo |
44 |
|
|
|
|
A [31] Y |
A [31] Y |
|
A [31] Y |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A [31] Y |
A [31] Y |
A [31] Y |
A [31] Y |
A [31] Y |
A [31] Y |
|
|
A [31] Y |
|
|
5/28 |
Periodo di validità richiesto per la prova |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A Y |
A Y |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5/29 |
Data di presentazione delle merci |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A XY |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5/30 |
Luogo di accettazione |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A XY |
A XY |
A XY |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5/31 |
Data di accettazione |
|
|
|
|
A XY [51] |
A XY [51] |
|
A XY [51] |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A XY [51] |
|
A XY [51] |
A XY [51] |
A XY [51] |
|
|
|
Gruppo 6 – Identificazione delle merci
|
|
|
|
A |
|
|
B |
|
|
|
C |
|
D |
|
|
E |
|
F |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
G |
|
|
|
|
H |
|
|
|
|
|
|
I |
|
|
Dato n. |
Nome del dato |
Casella n. |
1 |
2 |
3 |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
2 |
1 |
2 |
3 |
1 |
2 |
1a |
1b |
1c |
1d |
2a |
2b |
2c |
2d |
3a |
3b |
4a |
4b |
4c |
4d |
5 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
►M6 7 ◄ |
1 |
2 |
|
6/1 |
Massa netta (kg) |
38 |
|
|
|
A X |
A X |
A X |
A [32] X |
|
|
A [23] X |
|
|
A [23] X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C X |
|
C X |
|
|
|
|
|
|
|
A X |
|
|
A X |
A [32] X |
C X |
|
A [5] X |
|
|
6/2 |
Unità supplementari |
41 |
|
|
|
A X |
A X |
A X |
A [32] X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A X |
A X |
A X |
A X |
A [32] X |
|
►M6 A [55] X ◄ |
A [5] X |
|
|
6/3 |
Massa lorda (kg) N. – Contratto di trasporto di livello master |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A XY |
A XY |
|
|
A XY |
A XY |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6/4 |
Massa lorda (kg) – Contratto di trasporto di livello house |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A XY |
|
A XY |
|
A XY |
|
A XY |
A XY |
A XY |
A XY |
A Y |
|
A Y |
|
A XY |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6/5 |
Massa lorda (kg) |
35 |
A XY |
A XY |
|
A XY |
A XY |
A XY |
B XY |
|
|
A XY |
A XY |
A XY |
A XY |
A XY |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A XY |
A XY |
B XY |
A XY |
B XY |
B XY |
B XY |
A Y |
►M6 A XY ◄ |
B XY |
A [33] XY |
|
6/6 |
Descrizione delle merci – Contratto di trasporto di livello master |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A X |
A X |
|
|
A X |
A X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6/7 |
Descrizione delle merci – Contratto di trasporto di livello house |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A X |
|
A X |
|
A X |
|
A X |
A X |
A X |
A X |
A X |
|
A X |
|
A X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6/8 |
Descrizione delle merci |
31 |
A [34] X |
A [34] X |
|
A X |
A X |
A X |
A X |
A X |
|
A X |
A X |
A X |
A X |
A [34] X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A [34] X |
A [34] X |
A X |
A X |
A X |
A X |
A X |
A X |
►M6 A X ◄ |
A X |
|
|
6/9 |
Tipo di imballaggio |
31 |
A X |
|
|
A X |
A X |
A X |
A X |
A X |
|
A X |
A X |
A X |
A X |
A X |
A X |
C X |
A X |
|
A X |
|
A X |
|
|
|
|
|
|
|
A X |
|
|
|
A X |
A X |
A X |
A X |
A X |
A X |
A X |
|
|
A X |
A [33] X |
|
6/10 |
Numero di imballaggi |
31 |
A X |
|
|
A X |
A X |
A X |
B X |
A X |
|
A X |
A X |
A X |
A X |
A X |
A X |
C X |
A X |
|
A X |
|
A X |
A X |
A X |
A X |
A X |
|
A X |
|
A X |
|
|
|
A X |
A X |
A X |
A X |
A X |
A X |
A X |
A X |
►M6 A [52] X ◄ |
A X |
A [33] X |
|
6/11 |
Marchi di spedizione |
31 |
A X |
|
A [35] X |
A X |
A X |
A X |
B X |
A X |
|
A X |
A X |
A X |
A X |
A X |
A X |
C X |
A X |
|
A X |
|
A X |
|
|
|
|
|
|
|
A X |
|
|
|
A X |
A X |
A X |
A X |
A X |
A X |
B X |
|
|
A X |
|
|
6/12 |
Codice delle merci pericolose (ONU) |
|
A X |
A X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A X |
C X |
A X |
|
A X |
|
A X |
|
A X |
|
|
|
|
|
A X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6/13 |
Codice CUS |
31 |
C X |
C X |
|
A X |
C X |
C X |
C X |
C X |
|
C X |
C X |
C X |
C X |
C X |
C X |
C X |
C X |
C X |
C X |
|
C X |
C X |
C X |
C X |
C X |
C X |
C X |
|
C X |
|
|
|
C X |
C X |
A X |
C X |
C X |
C X |
C X |
|
|
C X |
|
|
6/14 |
Codice delle merci – Codice della nomenclatura combinata |
33 (1) |
A [36] X |
A [36] X |
|
A X |
A X |
A X |
A X |
A [5] X |
|
A [37] X |
A [37] X |
A [37] X |
A [23] X |
A [36] X |
A X |
A X |
A X |
|
A X |
|
A X |
C X |
A X |
C X |
A X |
|
C X |
|
A X |
|
|
|
A [36] X |
A [36] X |
A X |
B X |
A X |
A X |
A X |
A X |
►M6 A X ◄ |
A [5] X |
|
|
6/15 |
Codice delle merci – Codice TARIC |
33 (2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A X |
B X |
A X |
A X |
B X |
B X |
|
A [5] X |
|
|
6/16 |
Codice delle merci – Codice TARIC |
33 (3)(4) |
|
|
|
A X |
A X |
A X |
|
A [5] X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A X |
B X |
A X |
A X |
B X |
|
|
A [5] X |
|
|
6/17 |
Codice delle merci – Codici aggiuntivi nazionali |
33 (5) |
|
|
|
B X |
B X |
B X |
|
B [5] X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B X |
B X |
B X |
B X |
B X |
|
|
B [5] X |
|
|
6/18 |
Totale dei colli |
6 |
|
|
|
B Y |
B Y |
|
|
|
|
A Y |
A Y |
A Y |
B Y |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B Y |
|
B Y |
B Y |
B Y |
|
|
|
|
|
6/19 |
Tipo di merci |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C X |
|
C X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C X |
|
|
|
Gruppo 7 – Informazioni sui trasporti (modi, mezzi e apparecchiature)
|
|
|
|
A |
|
|
B |
|
|
|
C |
|
D |
|
|
E |
|
F |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
G |
|
|
|
|
H |
|
|
|
|
|
I |
|
|
Dato n. |
Nome del dato |
Casella n. |
1 |
2 |
3 |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
2 |
1 |
2 |
3 |
1 |
2 |
1a |
1b |
1c |
1d |
2a |
2b |
2c |
2d |
3a |
3b |
4a |
4b |
4c |
4d |
5 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1 |
2 |
|
7/1 |
Trasbordi |
55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A [38] Y |
A [38] Y |
►M3 A Y ◄ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7/2 |
Container |
19 |
|
|
|
A Y |
A Y |
A Y |
|
|
|
A Y |
A Y |
|
A Y |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
|
|
|
|
|
7/3 |
Numero di riferimento del trasporto |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A Y |
A Y |
|
|
A Y |
A Y |
|
|
A Y |
|
A Y |
A Y |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7/4 |
Modo di trasporto fino alla frontiera |
25 |
|
|
|
A Y |
A Y |
B Y |
B Y |
|
|
A [39] Y |
A [39] Y |
|
|
|
A Y |
A Y |
A Y |
|
A Y |
A Y |
A Y |
|
A Y |
|
A Y |
A Y |
|
|
A Y |
A Y |
A Y |
|
|
|
A Y |
B Y |
A Y |
A Y |
A Y |
|
|
|
|
7/5 |
Modo di trasporto interno |
26 |
|
|
|
A [40] Y |
A [40] Y |
B [40] Y |
|
|
|
B [40] Y |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A [41] Y |
B [41] Y |
A [41] Y |
A [41] Y |
B Y |
|
|
|
|
7/6 |
Identificazione dell’effettivo mezzo di trasporto che attraversa la frontiera |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A Y |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7/7 |
Identità del mezzo di trasporto alla partenza |
18 (1) |
|
|
|
B [42] Y |
B [43] Y |
A [43] Y |
|
|
|
A [43] [44] [45] XY |
A [43] [44] [45] XY |
A XY |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7/8 |
Nazionalità del mezzo di trasporto alla partenza |
18 (2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A [46] [44] [45] XY |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7/9 |
Identità del mezzo di trasporto all’arrivo |
18 (1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A Y |
|
B [43] Y |
|
B [43] Y |
B [43] Y |
B [43] Y |
|
|
|
|
7/10 |
Numero di identificazione del container |
31 |
A XY |
|
A [35] XY |
A XY |
A XY |
A XY |
B XY |
|
|
A XY |
A XY |
A XY |
A XY |
A XY |
A XY |
A XY |
A XY |
|
A XY |
A XY |
A XY |
|
|
|
|
|
|
|
A XY |
|
|
|
A XY |
A XY |
A XY |
A XY |
A XY |
A XY |
A XY |
|
A XY |
A XY |
|
7/11 |
Tipo e dimensione del container |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A XY |
C XY |
A XY |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7/12 |
Situazione del container imballato |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A XY |
C XY |
A XY |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7/13 |
►M3 Codice del tipo di fornitore del container ◄ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A XY |
C XY |
A XY |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A XY |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7/14 |
Identità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera |
21 (1) |
|
|
|
B [47] Y |
|
A [46] Y |
|
|
|
B [46] XY |
|
|
|
A Y |
A Y |
A Y |
C Y |
|
|
|
|
|
|
|
A [48] XY |
A [48] XY |
|
|
A XY |
A [24] Y |
A [24] Y |
A Y |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7/15 |
Nazionalità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera |
21 (2) |
|
|
|
A [46] Y |
A [46] Y |
|
|
|
|
A [46] XY |
|
|
|
|
A Y |
A Y |
|
|
|
|
|
|
|
|
A [48] XY |
A [48] XY |
|
|
A XY |
|
|
|
|
|
A [46] Y |
|
A [46] Y |
A [46] Y |
B [46] Y |
|
|
|
|
7/16 |
Identità del mezzo di trasporto passivo che attraversa la frontiera |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A XY |
|
A XY |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A XY |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7/17 |
Nazionalità del mezzo di trasporto passivo che attraversa la frontiera |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A XY |
|
A XY |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A XY |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7/18 |
Numero del sigillo |
D |
A Y |
|
|
|
|
|
|
|
|
A Y |
A Y |
A Y |
|
|
A XY |
C XY |
A XY |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A XY |
|
|
|
A Y |
A Y |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7/19 |
Altri incidenti durante il trasporto |
56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A [38] Y |
A [38] Y |
►M3 A Y ◄ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7/20 |
Numero di identificazione del contenitore |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A XY |
A XY |
|
A Y |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gruppo 8 – Altri dati (dati statistici, garanzie, dati relativi alle tariffe)
|
|
|
|
A |
|
|
B |
|
|
|
C |
|
D |
|
|
E |
|
F |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
G |
|
|
|
|
H |
|
|
|
|
|
I |
|
|
Dato n. |
Nome del dato |
Casella n. |
1 |
2 |
3 |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
2 |
1 |
2 |
3 |
1 |
2 |
1a |
1b |
1c |
1d |
2a |
2b |
2c |
2d |
3a |
3b |
4a |
4b |
4c |
4d |
5 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1 |
2 |
|
8/1 |
Numero d’ordine del contingente |
39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A X |
|
|
|
|
|
A [5] X |
|
|
8/2 |
Tipo di garanzia |
52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A Y |
A Y |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A [49] Y |
►M3 A Y ◄ |
A Y |
A Y |
|
|
|
|
|
8/3 |
Riferimento della garanzia |
52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A Y |
A Y |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A [49] Y |
►M3 A Y ◄ |
A Y |
A Y |
|
|
|
|
|
8/4 |
Garanzia non valida in |
52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A Y |
A Y |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8/5 |
Natura della transazione |
24 |
|
|
|
A XY |
A XY |
|
A [32] XY |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A XY |
B XY |
B XY |
A XY |
A [32] XY |
|
|
|
|
8/6 |
Valore statistico |
46 |
|
|
|
A [50] X |
A [50] X |
B [50] X |
B [50] X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A [50] X |
B [50] X |
A [50] X |
A [50] X |
A [50] X |
|
|
|
|
▼M3 ————— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Numero della nota |
Descrizione della nota |
|
[1] |
Gli Stati membri possono richiedere questo dato soltanto nel contesto dei regimi basati su supporto cartaceo. |
|
[2] |
Quando la dichiarazione su supporto cartaceo si riferisce a un solo articolo, gli Stati membri possono prevedere che non venga indicato nulla in questa casella e venga apposta la cifra «1» nella casella n. 5. |
|
[3] |
Questa informazione non viene richiesta se la dichiarazione doganale è stata introdotta prima della presentazione delle merci a norma dell’articolo 171 del codice. |
|
[4] |
Esso non va indicato qualora possa essere ricavato automaticamente e senza equivoco dagli altri dati forniti dall’operatore economico. |
|
[5] |
Nei casi in cui si applica l’articolo 166, paragrafo 2 del codice (dichiarazioni semplificate basate su autorizzazioni), gli Stati membri possono derogare all’obbligo di fornire tali informazioni ove le condizioni prescritte nelle autorizzazioni legate a tali procedure consentano loro di rimandare la raccolta di questo dato, indicandolo nella dichiarazione complementare. |
|
[6] |
Questo dato deve essere fornito quando manca almeno una delle seguenti informazioni: — Identità del mezzo di trasporto che attraversa la frontiera — Data di arrivo nel primo luogo di arrivo sul territorio doganale dell’Unione, quale menzionata nella dichiarazione sommaria di entrata presentata per le merci interessate. |
|
[7] |
Gli Stati membri possono dispensare il dichiarante da tale obbligo nella misura e nel caso in cui i sistemi di cui dispongono permettono di ricavare automaticamente e senza ambiguità tali informazioni dalle altre informazioni della dichiarazione. |
|
[8] |
Questo dato costituisce un’alternativa al numero di riferimento unico per le spedizioni [UCR] quando quest’ultimo non è disponibile. Funge da collegamento con altre fonti di informazione utili. |
|
[9] |
Questa informazione deve essere fornita quando si applica l’articolo 166, paragrafo 2 del codice (dichiarazioni semplificate basate su autorizzazioni); in questo caso è il numero di autorizzazione per la procedura semplificata. Questo dato, tuttavia, può contenere anche il numero del documento di trasporto interessato. |
|
[10] |
Questa informazione deve essere fornita quando non è disponibile il numero del documento di trasporto. |
|
[11] |
L’informazione è richiesta se la dichiarazione di vincolo ad un regime doganale serve ad appurare il regime del deposito doganale. |
|
[12] |
Questa informazione è obbligatoria solo nei casi in cui per la persona interessata non è fornito il numero EORI o il numero di identificazione unico di un paese terzo riconosciuto dall’Unione. Nei casi in cui è fornito il numero EORI o il numero di identificazione unico di un paese terzo riconosciuto dall’Unione non è necessario fornire nome e indirizzo. |
|
[13] |
Questa informazione è obbligatoria solo nei casi in cui per la persona interessata non è fornito il numero EORI o il numero di identificazione unico di un paese terzo riconosciuto dall’Unione. Nei casi in cui è fornito il numero EORI o il numero di identificazione unico di un paese terzo riconosciuto dall’Unione non è necessario fornire nome e indirizzo, a meno che non sia utilizzata una dichiarazione in formato cartaceo. |
|
[14] |
Questa informazione è comunicata solo se disponibile. |
|
[15] |
Questa informazione non è comunicata in relazione alle merci che rimangono a bordo (FROB) o alle merci trasbordate, la cui destinazione si trova al di fuori del territorio doganale dell’Unione. |
|
[16] |
Gli Stati membri possono esonerare dalla presentazione di tale informazione se il valore in dogana delle merci in questione non può essere determinato a norma delle disposizioni dell’articolo 70 del codice. In questi casi il dichiarante è tenuto a trasmettere o a far trasmettere alle autorità doganali tutte le altre informazioni che possano essere richieste allo scopo di determinare il valore in dogana. |
|
[17] |
Tali informazioni non devono essere fornite se le amministrazioni doganali effettuano il calcolo delle imposizioni per gli operatori economici sulla base degli altri dati presenti nella dichiarazione. Essa è facoltativa per gli Stati membri negli altri casi. |
|
[18] |
Tale informazione non è richiesta per le merci ammissibili al beneficio della franchigia, sempre che l’autorità doganale non lo ritenga necessario ai fini dell’applicazione delle disposizioni che disciplinano l’immissione in libera pratica delle merci in causa. |
|
[19] |
Tali informazioni non devono essere fornite se le amministrazioni doganali effettuano il calcolo delle imposizioni per gli operatori economici sulla base degli altri dati presenti nella dichiarazione. |
|
[20] |
Salvo quando ciò sia essenziale per la corretta determinazione del valore in dogana, lo Stato membro che accetta la dichiarazione esonera dall’obbligo di fornire questa informazione: — quando il valore in dogana delle merci importate non sia superiore a 20 000 EUR per spedizione, a condizione che non si tratti di forniture multiple o parziali aventi lo stesso mittente e lo stesso destinatario; — oppure — se l’importazione è di natura non commerciale — oppure — nel caso di un traffico continuo di merci fornite dallo stesso venditore allo stesso acquirente alle stesse condizioni commerciali. |
|
[21] |
Questa informazione viene fornita soltanto se il dazio doganale è calcolato in conformità all’articolo 86, paragrafo 3, del codice. |
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[22] |
Gli Stati membri possono richiedere questa informazione solo nei casi in cui il tasso di cambio sia fissato in anticipo da un contratto tra le parti interessate. |
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[23] |
Deve essere compilato solamente se lo prevede una normativa dell’Unione. |
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[24] |
Non è necessario fornire questo dato quando l’MRN è indicato nel dato 2/1 Dichiarazione semplificata/Documenti precedenti |
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[25] |
Questa informazione è richiesta solo quando la dichiarazione semplificata non è presentata insieme a una dichiarazione sommaria di uscita. |
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[26] |
Questo dato è obbligatorio per i prodotti agricoli che beneficiano di restituzioni all’esportazione. |
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[27] |
Questo dato è obbligatorio per i prodotti agricoli soggetti alla restituzione e per le merci per le quali l’Unione richiede l’origine delle merci nell’ambito degli scambi con territori fiscali speciali. |
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[28] |
Questa informazione è richiesta se a) non è applicato alcun trattamento preferenziale, oppure b) il paese di origine non preferenziale è differente dal paese di origine preferenziale. |
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[29] |
Questa informazione è richiesta quando è applicato un trattamento preferenziale utilizzando il codice adeguato riportato nel dato 4/17 Preferenza. |
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[30] |
Questa informazione è utilizzata solo in caso di sdoganamento centralizzato. |
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[31] |
Questa informazione è utilizzata solo in caso di dichiarazione di custodia temporanea o di dichiarazione in dogana per vincolare le merci a un regime speciale diverso dal transito sia presentata in ufficio doganale diverso dall’ufficio doganale di controllo quale indicato nella rispettiva autorizzazione. |
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[32] |
Questa informazione è richiesta soltanto in caso di transazioni commerciali con la partecipazione di almeno due Stati membri. |
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[33] |
Questa informazione è fornita se lo scarico delle merci in custodia temporanea riguarda soltanto parti della dichiarazione di custodia temporanea precedentemente presentata in relazione alle merci interessate. |
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[34] |
Questo dato costituisce un’alternativa al codice delle merci, qualora quest’ultimo non sia fornito. |
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[35] |
Questo dato può essere fornito per identificare le merci contemplate da una notifica di riesportazione di merci in custodia temporanea, qualora non sia riesportata una parte delle merci contemplate dalla dichiarazione di custodia temporanea. |
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[36] |
Questo dato costituisce un’alternativa alla descrizione delle merci, qualora quest’ultima non sia fornito. |
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[37] |
Questa suddivisione deve essere compilata: — se la dichiarazione di transito è compilata, dalla stessa persona, contemporaneamente o a seguito di una dichiarazione in dogana che comporti l’indicazione del codice «merce», o — se lo prevede una normativa dell’Unione. |
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[38] |
Questa informazione è fornita solo in relazione a dichiarazioni in formato cartaceo. |
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[39] |
Gli Stati membri possono derogare a tale requisito per i modi di trasporto diversi dalla ferrovia. |
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[40] |
Questa informazione non deve essere fornita se le formalità di esportazione sono espletate al punto di uscita dal territorio doganale dell’Unione. |
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[41] |
Questo dato non deve essere fornito se le formalità di importazione sono espletate al punto di entrata nel territorio doganale dell’Unione. |
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[42] |
Questo dato è obbligatorio per i prodotti agricoli che beneficiano di restituzioni all’esportazione, salvo nei casi di spedizione a mezzo posta o mediante installazioni di trasporto fisse. [Nei casi di spedizione a mezzo posta o mediante installazioni di trasporto fisse questa informazione non è richiesta] |
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[43] |
Non utilizzare in caso di spedizione a mezzo posta o mediante installazioni fisse. |
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[44] |
Se le merci sono trasportate con unità di trasporto multimediale, quali container, casse mobili e semirimorchi, le autorità doganali possono autorizzare il titolare del regime di transito a non fornire questa informazione se la situazione logistica relativa al punto di partenza non permette di fornire l’identità e la nazionalità del mezzo di trasporto al momento in cui le merci sono svincolate per il transito, a condizione che le unità di trasporto multimediali rechino numeri unici e che tali numeri siano indicati nei dati. 7/10 Numero di identificazione del container. |
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[45] |
Nei seguenti casi gli Stati membri esonerano dall’obbligo di inserire tale informazione nella dichiarazione di transito presentata all’ufficio di partenza in relazione ai mezzi di trasporto sui quali le merci sono caricate direttamente: — quando la situazione logistica non consente di fornire tale dato e il titolare del regime di transito ha lo status di AEOC e — quando le pertinenti informazioni possono essere rintracciate se necessario dalle autorità doganali mediante le scritture del titolare del regime di transito. |
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[46] |
Non utilizzare in caso di spedizione a mezzo posta, mediante installazioni fisse o trasporto ferroviario. |
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[47] |
Questo dato è obbligatorio per i prodotti agricoli che beneficiano di restituzioni all’esportazione, salvo nei casi di spedizione a mezzo posta, mediante installazioni di trasporto fisse o per ferrovia. [Nei casi di spedizione a mezzo posta, mediante installazioni di trasporto fisse o per ferrovia questa informazione non è richiesta] |
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[48] |
Gli Stati membri non richiedono questa informazione se il trasporto avviene per via aerea. |
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[49] |
Questa informazione è fornita soltanto in caso di vincolo delle merci al regime di uso finale o in caso di importazione anticipata di prodotti trasformati o di prodotti di sostituzione. |
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[50] |
Lo Stato membro che accetta la dichiarazione può esonerare dall’obbligo di fornire questa informazione se è in grado di fornire una valutazione corretta e ha attuato sistemi di calcolo atti a garantire un sistema compatibile con i requisiti statistici. |
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[51] |
Questo dato è utilizzato unicamente nelle dichiarazioni complementari. |
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[52] |
Questa informazione non viene richiesta per le spedizioni postali. |
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[53] |
Questa informazione non viene richiesta: a) se le merci sono dichiarate per l'immissione in libera pratica nell'ambito del regime speciale per le vendite a distanza di beni importati da paesi terzi o territori terzi di cui al titolo XII, capo 6, sezione 4, della direttiva 2006/112/CE; oppure b) se le merci hanno natura non commerciale e sono spedite da un paese terzo da privati ad altri privati in uno Stato membro e sono esenti da IVA a norma dell'articolo 1 della direttiva 2006/79/CE del Consiglio (*1). |
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[54] |
Tali informazioni sono richieste solo se le merci sono dichiarate per l'immissione in libera pratica nell'ambito del regime speciale per le vendite a distanza di beni importati da paesi terzi o territori terzi di cui al titolo XII, capo 6, sezione 4, della direttiva 2006/112/CE. |
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[55] |
Tali informazioni sono richieste solo se la dichiarazione riguarda le merci di cui all'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1186/2009. |
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(*1)
Direttiva 2006/79/CE del Consiglio, del 5 ottobre 2006, relativa alle franchigie fiscali applicabili all'importazione di merci oggetto di piccole spedizioni a carattere non commerciale provenienti dai paesi terzi (GU L 286 del 17.10.2006, pag. 15). |
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TITOLO II
Note in relazione ai requisiti in materia di dati
Introduzione
Le descrizioni e le note di cui al presente titolo si applicano ai dati di cui alla tabella dei requisiti in materia di dati del titolo I, capitolo 3, sezione 1 del presente allegato.
Requisiti in materia di dati
Gruppo 1 – Informazioni del messaggio (inclusi i codici dei regimi)
1/1. Tipo di dichiarazione
Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella dei requisiti in materia di dati:
Inserire il pertinente codice unionale.
1/2. Tipo di dichiarazione supplementare
Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella dei requisiti in materia di dati:
Inserire il pertinente codice unionale.
1/3. Dichiarazione di transito/Prova del tipo di posizione doganale
Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella dei requisiti in materia di dati:
Inserire il pertinente codice unionale.
1/4. Formulari
Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella dei requisiti in materia di dati:
In caso di uso di dichiarazioni in formato cartaceo inserire il numero del fascicolo in relazione al numero complessivo di fascicoli utilizzati (formulari e formulari complementari). Ad esempio, se vengono presentati un formulario IM e due formulari IM/c, indicare sul formulario IM: 1/3, sul primo formulario IM/c: 2/3 e sul secondo formulario IM/c: 3/3.
Se la dichiarazione in formato cartaceo è compilata a partire da due fascicoli di quattro esemplari invece di un fascicolo di otto esemplari, questi due fascicoli sono ritenuti costituire un solo fascicolo per quanto concerne il numero di formulari.
1/5. Distinte di carico
Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella dei requisiti in materia di dati:
In caso di uso di dichiarazioni in formato cartaceo indicare, in cifre, il numero di distinte di carico eventualmente allegate o il numero di elenchi descrittivi di carattere commerciale autorizzati dall’autorità competente.
1/6. Numero di articolo
Colonne A1-A3, B1-B4, C1, D1, D2, E1, E2 da F1a a F1d, da F2a a F2c, F3a, F4a, F4b, F4d, F5, G4, G5, da H1 a H7 e I1 della tabella dei requisiti in materia di dati:
Numero dell’articolo in relazione al numero totale di articoli riportati nella dichiarazione, nella dichiarazione sommaria o nella prova della posizione doganale delle merci unionali qualora vi sia più di un articolo.
Colonne C2 e I2 della tabella dei requisiti in materia di dati:
Numero di articolo assegnato alle merci all’atto dell’inserimento nelle scritture del dichiarante.
Colonna F4c della tabella dei requisiti in materia di dati:
Numero di articolo assegnato alle merci nei dati CN23 interessati.
1/7. Indicatore di circostanze particolari
Colonna A2 della tabella dei requisiti in materia di dati:
Utilizzando i codici pertinenti indicare la circostanza speciale invocata dal dichiarante.
Colonne da F1a a F1d, da F2a a F2d, F3a, F3b, da F4a a F4d e F5 della tabella dei requisiti in materia di dati:
Utilizzando i codici pertinenti indicare la pertinente serie di dati o combinazione di serie di dati della dichiarazione sommaria di entrata presentata dal dichiarante.
1/8. Firma/Autenticazione
Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:
Firma o autenticazione della pertinente dichiarazione, notifica o prova della posizione doganale delle merci unionali.
In caso di dichiarazioni in formato cartaceo sulla copia della dichiarazione che deve essere conservata nell’ufficio di esportazione/spedizione/importazione deve essere riportata la firma originale autografa della persona interessata seguita da nome e cognome di tale persona. Se la persona interessata non è una persona fisica, il firmatario deve far seguire alla sua firma e al nome e cognome, la qualifica.
1/9. Numero totale di articoli
Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella dei requisiti in materia di dati:
Numero totale di articoli riportati nella dichiarazione o nella prova della posizione doganale delle merci unionali. Gli articoli sono definiti come le merci menzionate nella dichiarazione o nella prova della posizione doganale delle merci unionali che hanno in comune tutti i dati contrassegnati da «X» nella tabella dei requisiti in materia di dati del titolo I, capitolo 3, sezione 1 del presente allegato.
1/10. Regime
Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:
Utilizzando il codice pertinente, indicare il regime per il quale sono dichiarate le merci.
1/11. Regime aggiuntivo
Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:
Indicare i pertinenti codici unionali o il codice del regime aggiuntivo fornito dallo Stato membro interessato.
Gruppo 2 – Riferimenti a messaggi, documenti, certificati e autorizzazioni
2/1. Dichiarazione semplificata/Documenti precedenti
Colonne A1 e A2 della tabella dei requisiti in materia di dati:
Questa informazione è fornita soltanto se le merci in custodia temporanea o in zona franca sono riesportate.
Utilizzando i pertinenti codici unionali, indicare l’MRN della dichiarazione di custodia temporanea cui sono vincolate le merci.
Il quarto componente del dato (identificativo dell’articolo) si riferisce al numero dell’articolo delle merci nella dichiarazione di custodia temporanea per le quali è presentata una notifica di riesportazione. Questa informazione deve essere fornita in tutti i casi in cui non sia riesportata una parte delle merci contemplate dalla dichiarazione di custodia temporanea.
Colonna A3 della tabella dei requisiti in materia di dati:
Utilizzando i pertinenti codici unionali, indicare l’MRN della dichiarazione di custodia temporanea cui sono vincolate le merci.
Il quarto componente del dato (identificativo dell’articolo) si riferisce al numero dell’articolo delle merci nella dichiarazione di custodia temporanea per le quali è presentata una notifica di riesportazione. Questa informazione deve essere fornita in tutti i casi in cui non sia riesportata una parte delle merci contemplate dalla dichiarazione di custodia temporanea.
Colonne da B1 a B4 della tabella dei requisiti in materia di dati:
Utilizzando i pertinenti codici unionali, indicare i dati di riferimento dei documenti che precedono l’esportazione verso uno Stato terzo/la spedizione verso uno Stato membro.
Se la dichiarazione riguarda merci riesportate, indicare i dati di riferimento della dichiarazione di vincolo delle merci al precedente regime doganale nel quale erano vincolate. L’identificativo dell’articolo è fornito soltanto nei casi in cui sia necessario per identificare con certezza l’articolo di cui trattasi.
Colonne B1 e H1 della tabella dei requisiti in materia di dati:
Inserire informazioni sulla cancellazione delle merci riportate nella dichiarazione interessata in relazione alla conclusione della custodia temporanea.
Tra le informazioni devono figurare i quantitativi cancellati e la rispettiva unità di misura.
Colonna da D1 a D3 della tabella dei requisiti in materia di dati:
In caso di dichiarazione di transito indicare il riferimento della custodia temporanea o del precedente regime doganale o i corrispondenti documenti doganali.
Se, nel quadro delle dichiarazioni di transito in formato cartaceo, è necessario indicare più di un riferimento, gli Stati membri possono disporre che in questa casella sia riportato il pertinente codice e che venga accluso alla dichiarazione di transito l’elenco dei riferimenti in questione.
Colonna E1 della tabella dei requisiti in materia di dati:
Se del caso, indicare il riferimento della dichiarazione doganale con la quale le merci sono state immesse in libera pratica.
Se è fornito l’MRN della dichiarazione doganale per l’immissione in libera pratica e la prova della posizione doganale delle merci unionali non riguarda tutti gli articoli delle merci riprese nella dichiarazione doganale, indicare in quest’ultima i rispettivi numeri degli articoli.
Colonna E2 della tabella dei requisiti in materia di dati:
Indicare l'MRN della o delle dichiarazioni sommarie di entrata presentate in relazione alle merci prima del loro arrivo nel territorio doganale dell'Unione.
In caso di merci unionali, se applicabile e noto alla persona che presenta il manifesto doganale delle merci, indicare il riferimento della dichiarazione doganale con la quale le merci sono state immesse in libera pratica.
Se è fornito l'MRN della dichiarazione sommaria di entrata o della dichiarazione doganale di immissione in libera pratica e il manifesto doganale delle merci o la prova della posizione doganale di merci unionali non riguarda tutti gli articoli delle merci della dichiarazione sommaria di entrata o della dichiarazione doganale, indicare nella dichiarazione sommaria di entrata o nella dichiarazione doganale i rispettivi numeri degli articoli, se noti alla persona che presenta il manifesto elettronico.
Colonne G1 e G2 della tabella dei requisiti in materia di dati:
Indicare l’MRN della o delle dichiarazioni sommarie di entrata in relazione alla spedizione interessata alle condizioni di cui al titolo I, capitolo 3, del presente allegato.
Colonna G3 della tabella dei requisiti in materia di dati:
Fatto salvo l'articolo 139, paragrafo 4, del codice, indicare l'MRN della o delle dichiarazioni sommarie di entrata o, nei casi di cui all'articolo 130 del codice, della dichiarazione di custodia temporanea oppure della o delle dichiarazioni doganali presentate in relazione alle merci.
Se è presentata una dichiarazione di custodia temporanea in conformità all'articolo 145, paragrafo 3, del codice, in relazione alle merci considerate, inserire il riferimento a tale dichiarazione di custodia temporanea.
Se la notifica di presentazione non riguarda tutti gli articoli delle merci contenuti nella dichiarazione precedente, la persona che presenta le merci fornisce i pertinenti numeri degli articoli attribuiti alle merci in tale dichiarazione precedente.
Colonna G4 della tabella dei requisiti in materia di dati:
Fatto salvo l’articolo 145, paragrafo 4, del codice, indicare l’MRN della o delle dichiarazioni sommarie di entrata in relazione alla spedizione interessata.
Se è presentata una dichiarazione di custodia temporanea dopo la fine del regime di transito conformemente all’articolo 145, paragrafo 11, del codice, deve essere fornito l’MRN della dichiarazione di transito.
Se viene presentato l’MRN della dichiarazione sommaria di entrata, della dichiarazione di transito o, nei casi di cui all’articolo 130, la dichiarazione doganale e la dichiarazione di custodia temporanea non riguarda tutti gli articoli della dichiarazione sommaria di entrata, della dichiarazione di custodia temporanea oppure della dichiarazione doganale, il dichiarante fornisce i pertinenti numeri degli elementi attribuiti alle merci nella dichiarazione sommaria di entrata, nella dichiarazione di custodia temporanea oppure nella dichiarazione doganale originarie.
Colonna G5 della tabella dei requisiti in materia di dati:
Indicare l’MRN della o delle dichiarazioni sommarie di entrata presentate in relazione alle merci nel luogo in cui il movimento ha avuto inizio.
Se l'MRN della dichiarazione di custodia temporanea non riguarda tutti gli articoli della dichiarazione di custodia temporanea in questione, la persona che notifica l'arrivo delle merci a seguito del movimento in custodia temporanea fornisce i pertinenti numeri degli elementi attribuiti alle merci nella dichiarazione di custodia temporanea.
Colonne da H1 a H5, I1 e I2 della tabella dei requisiti in materia di dati:
Utilizzando i pertinenti codici unionali, indicare l’MRN della dichiarazione di custodia temporanea o altri riferimenti a eventuali documenti precedenti.
L’identificativo dell’articolo è fornito soltanto nei casi in cui sia necessario per identificare con certezza l’articolo di cui trattasi.
Colonna H7 della tabella dei requisiti in materia di dati:
Se la dichiarazione sommaria di entrata e la dichiarazione doganale sono presentate separatamente, utilizzando il pertinente codice unionale, inserire l'MRN della dichiarazione di entrata sommaria o di qualsiasi altro documento precedente.
2/2. Informazioni supplementari
Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:
Indicare il pertinente codice unionale e, se del caso, il codice o i codici forniti dallo Stato membro interessato.
Se il diritto dell’Unione non specifica in quale campo debba essere inserita l’informazione, quest’ultima deve essere specificata nel dato 2/2 Informazioni supplementari.
Colonne da A1 a A3, da F1a a F1c della tabella dei requisiti in materia di dati:
Nel caso in cui le merci siano trasportate con polizza di carico vendibile «con girata in bianco» e il destinatario non sia noto, l’informazione a lui relativa è sostituita dal pertinente codice.
Colonna H7 della tabella dei requisiti in materia di dati:
Eventuali informazioni comunicate dal dichiarante utili per l'immissione in libera pratica dell'articolo interessato.
2/3. Documenti prodotti, certificati, autorizzazioni, riferimenti aggiuntivi
Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:
Identificazione o numero di riferimento di documenti, certificati e autorizzazioni unionali o internazionali prodotti a supporto della dichiarazione e riferimenti aggiuntivi.
Utilizzando i pertinenti codici unionali, inserire le informazioni previste delle norme specifiche applicabili unitamente ai dati di riferimento dei documenti presentati a supporto della dichiarazione oltre a riferimenti aggiuntivi.
Nei casi in cui il dichiarante, o l’importatore per dichiarazioni di importazioni o l’esportatore per dichiarazioni di esportazione, è titolare di una valida decisione ITV e/o IVO relativa alle merci contemplate dalla dichiarazione, il dichiarante indica il numero di riferimento della decisione ITV e/o IVO.
Identificazione o numero di riferimento di documenti, certificati e autorizzazioni nazionali prodotti a supporto della dichiarazione e riferimenti aggiuntivi.
Colonne A1, A3, F5 e G4 della tabella dei requisiti in materia di dati:
Riferimento al documento che accompagna il trasporto delle merci nel territorio doganale o fuori dal territorio doganale dell’Unione.
Comprende il pertinente codice del tipo di documento di trasporto seguito dal numero di identificazione del documento in questione.
Quando la dichiarazione è presentata da una persona diversa dal vettore, deve essere fornito anche il numero del documento di trasporto del vettore.
Colonne B1 e H1 della tabella dei requisiti in materia di dati:
Inserire informazioni sulla cancellazione delle merci riportate nella dichiarazione interessata in relazione a titoli e certificati di importazione/esportazione.
Tra le informazioni devono figurare il riferimento all'autorità che rilascia il titolo o il certificato interessati, il periodo di validità degli stessi, gli importi o i quantitativi cancellati e la rispettiva unità di misura.
Colonne da B1 a B4, C1, da H1 a H5 e I1 della tabella dei requisiti in materia di dati:
Numero di riferimento dell’autorizzazione allo sdoganamento centralizzato. Questa informazione deve essere fornita nei casi in cui non sia possibile ricavarla in modo univoco da altri dati, quali il numero EORI del titolare dell’autorizzazione.
Colonne C1 e I1 della tabella dei requisiti in materia di dati:
Numero di riferimento dell’autorizzazione alle dichiarazioni semplificate. Questa informazione deve essere fornita nei casi in cui non sia possibile ricavarla in modo univoco da altri dati, quali il numero EORI del titolare dell’autorizzazione.
Colonna D3 della tabella dei requisiti in materia di dati:
Questo dato comprende il tipo e il riferimento del documento di trasporto utilizzato come dichiarazione di transito.
Inoltre esso contiene il riferimento al rispettivo numero di autorizzazione del titolare del regime di transito. Questa informazione deve essere fornita nei casi in cui non sia possibile ricavarla in modo univoco da altri dati, quali il numero EORI del titolare dell’autorizzazione.
Colonna E1 della tabella dei requisiti in materia di dati:
Se del caso, indicare il numero di autorizzazione dell’emittente autorizzato. Questa informazione deve essere fornita nei casi in cui non sia possibile ricavarla in modo univoco da altri dati, quali il numero EORI del titolare dell’autorizzazione.
Colonna E2 della tabella dei requisiti in materia di dati:
Utilizzando i pertinenti codici unionali, indicare il riferimento al documento di trasporto relativo al futuro trasporto delle merci nel territorio doganale dell’Unione a seguito della presentazione alla dogana della dichiarazione doganale delle merci.
In caso di traffico marittimo in applicazione di un accordo di gestione in comune di navi o di un accordo contrattuale analogo, il documento di trasporto da fornire fa riferimento al documento di trasporto rilasciato dalla persona che ha concluso un contratto e che ha emesso la polizza di carico o la lettera di vettura aerea per il trasporto effettivo delle merci nel territorio doganale dell’Unione.
Il numero del documento di trasporto costituisce un’alternativa al numero di riferimento unico per le spedizioni [UCR] quando quest’ultimo non è disponibile.
Se del caso, indicare il numero di autorizzazione dell’emittente autorizzato. Questa informazione deve essere fornita nei casi in cui non sia possibile ricavarla in modo univoco da altri dati, quali il numero EORI del titolare dell’autorizzazione.
Colonne F1a, F2a, F2b, F3a e F3b della tabella dei requisiti in materia di dati:
Riferimento al documento che accompagna il trasporto delle merci nel territorio doganale dell’Unione. Se il trasporto di merci è coperto da due o più documenti di trasporto, ad esempio un contratto di trasporto di livello master e uno di livello house, entrambi tali contratti devono essere menzionati. Il numero di riferimento della polizza di carico master, della polizza di carico nominativo, della lettera di trasporto aereo master e della lettera di trasporto aereo house rimane unico per un minimo di tre anni dopo il rilascio da parte degli operatori economici interessati. Comprende il pertinente codice del tipo di documento di trasporto seguito dal numero di identificazione del documento in questione.
Colonna F1b della tabella dei requisiti in materia di dati:
Riferimento alla polizza di carico master relativa al trasporto delle merci nel territorio doganale dell’Unione. Comprende il pertinente codice del tipo di documento di trasporto seguito dal numero di identificazione del documento in questione. Il numero di riferimento della polizza di carico master rilasciata dal vettore rimane unico per un minimo di tre anni dopo il rilascio.
Colonne F1c e F2c della tabella dei requisiti in materia di dati:
Se, a norma degli articoli 112, paragrafo 1, primo comma, e 113, paragrafo 2, una persona diversa dal vettore presenta indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata, è necessario fornire anche il numero della polizza di carico master e della lettera di trasporto aereo master in aggiunta al numero della polizza di carico house e della lettera di trasporto aereo house.
Colonna F1d della tabella dei requisiti in materia di dati:
Se, a norma dell'articolo 112, paragrafo 1, secondo comma, un destinatario presenta indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata deve presentare il numero corrispondente:
della polizza di carico nominativo rilasciata dal vettore o, se del caso,
della polizza di carico master rilasciata dal vettore e della polizza di carico di livello più basso rilasciata da un’altra persona in conformità all’articolo 112, paragrafo 1, primo comma, qualora una polizza di carico aggiuntiva rilasciata per le stesse merci sia subordinata alla polizza di carico master del vettore.
Colonna F2d della tabella dei requisiti in materia di dati:
Il numero di riferimento delle lettere di trasporto aereo house e master, se disponibile al momento della presentazione. In alternativa, qualora non sia disponibile il numero della lettera master al momento della presentazione, la persona interessata può fornire separatamente il numero della lettera di trasporto master e ciò prima che le merci siano caricate sull’aeromobile. In questo caso le informazioni contengono inoltre riferimenti a tutte le lettere di trasporto aereo house che fanno capo al contratto di trasporto master. Il numero di riferimento della lettera di trasporto aereo master e della lettera di trasporto aereo house rimane unico per un minimo di tre anni dopo il rilascio da parte degli operatori economici interessati.
Colonne F4a e F4b della tabella dei requisiti in materia di dati:
Deve essere fornito il numero della lettera di trasporto aereo postale. Comprende il pertinente codice del tipo di documento di trasporto seguito dal numero di identificazione del documento in questione.
Colonna F4c della tabella dei requisiti in materia di dati:
Il numero ITMATT che corrisponde alla dichiarazione NC 23 in questione.
Colonna F4d della tabella dei requisiti in materia di dati:
Il numero (o numeri ITMATT) che corrisponde dichiarazione NC 23 relativa alle merci contenute nel contenitore con cui sono trasportate.
Colonna F5 della tabella dei requisiti in materia di dati:
In caso di trasporto su strada tale informazione deve essere fornita ove disponibile e può includere riferimenti al carnet TIR e al documento di trasporto CMR.
Colonna H1 della tabella dei requisiti in materia di dati:
Deve essere indicato l’eventuale numero di identificazione del contratto di vendita delle merci interessate. Se del caso, indicare anche la data del contratto di vendita.
Salvo quando ciò sia essenziale per la corretta determinazione del valore in dogana, lo Stato membro che accetta la dichiarazione esonera dall’obbligo di fornire informazioni sulla data e il numero del contratto di vendita:
Gli Stati membri possono esonerare dall’obbligo di produrre informazioni sulla data e il numero del contratto di vendita se il valore in dogana delle merci in questione non può essere determinato a norma delle disposizioni dell’articolo 70 del codice. In questi casi il dichiarante è tenuto a trasmettere o a far trasmettere alle autorità doganali tutte le altre informazioni che possano essere richieste allo scopo di determinare il valore in dogana.
Colonna I1 della tabella dei requisiti in materia di dati:
Se per le merci riportate nella dichiarazione semplificata si chiede di beneficiare del contingente tariffario gestito secondo il principio «primo arrivato, primo servito», tutti i documenti richiesti devono essere indicati nella dichiarazione semplificata ed essere a disposizione del dichiarante e delle autorità doganali per consentire al dichiarante di beneficiare del contingente tariffario sulla base della data di accettazione della dichiarazione semplificata.
2/4. Numero di riferimento/UCR
Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:
Tale indicazione concerne il riferimento commerciale unico attribuito dalla persona interessata alla spedizione in causa. Esso può essere in forma di codici OMD (ISO 15459) o equivalenti. Esso fornisce accesso ai dati commerciali soggiacenti di interesse per le dogane.
Colonna H7 della tabella dei requisiti in materia di dati:
Questa voce può essere usata per indicare l'identificativo dell'operazione, se le merci sono dichiarate per l'immissione in libera pratica nell'ambito del regime speciale per le vendite a distanza di beni importati da paesi terzi o territori terzi di cui al titolo XII, capo 6, sezione 4, della direttiva 2006/112/CE.
2/5. LRN
Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:
Il numero di riferimento locale (LRN) dev’essere utilizzato. Esso è definito a livello nazionale ed assegnato dal dichiarante in accordo con le autorità competenti per identificare ogni singola dichiarazione.
2/6. Dilazione di pagamento
Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:
Indicare, se necessario, i dati di riferimento dell’autorizzazione in causa; con dilazione di pagamento si può intendere qui la dilazione di pagamento sia del dazio all’importazione o all’esportazione sia al credito di imposta.
2/7. Identificazione del deposito
Colonne da B1 a B4, G4 e H1 della tabella dei requisiti in materia di dati:
Utilizzando il pertinente codice doganale, indicare il tipo di struttura di custodia seguito dal numero di autorizzazione del deposito o della struttura di custodia temporanea.
Colonna G5 della tabella dei requisiti in materia di dati:
Utilizzando il pertinente codice doganale, indicare il tipo di struttura di custodia temporanea di destinazione seguito dal pertinente numero di autorizzazione.
Gruppo 3 – parti
3/1. Esportatore
Colonne da B1 a B4, C1 ed E1 della tabella dei requisiti in materia di dati:
L’esportatore è la persona definita all’articolo 1, punto 19.
Indicare il nome e cognome o la ragione sociale e l’indirizzo completo della persona interessata.
Colonna D1 della tabella dei requisiti in materia di dati:
Nell’ambito del regime di transito unionale l’esportatore è la persona che agisce come mittente.
In caso di collettame, se sono utilizzate dichiarazioni di transito o prove della posizione doganale delle merci unionali in formato cartaceo, gli Stati membri possono disporre che sia utilizzato il pertinente codice e che sia accluso alla dichiarazione l’elenco degli esportatori.
Colonne H1, H3, H4 e I1 della tabella dei requisiti in materia di dati:
Indicare il nome e cognome o la ragione sociale e l’indirizzo dell’ultimo venditore delle merci prima dell’importazione nell’Unione.
Colonna H5 della tabella dei requisiti in materia di dati:
Indicare il nome e cognome del mittente che agisce come «esportatore» nell’ambito degli scambi con territori fiscali speciali. Il mittente è l’ultimo venditore delle merci prima della loro introduzione nel territorio fiscale in cui deve avvenire lo sdoganamento.
Colonne H6 e H7 della tabella dei requisiti in materia di dati:
Indicare cognome e nome e indirizzo della persona che spedisce le merci come stipulato nel contratto di trasporto dalla persona che lo ha firmato.
3/2. N. di identificazione dell’esportatore
Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:
L’esportatore è la persona definita all’articolo 1, punto 19.
Indicare il numero EORI della persona interessata di cui all’articolo 1, punto 18.
Colonne B1, da B2 a B4, C1, D1 e E1 della tabella dei requisiti in materia di dati:
Se il destinatario non dispone di un numero EORI, l’amministrazione doganale può assegnargli un numero ad hoc per la dichiarazione di cui trattasi.
Colonne H1, H3 e H4 della tabella dei requisiti in materia di dati:
Indicare il numero EORI dell’ultimo venditore delle merci prima dell’importazione nell’Unione.
Se le agevolazioni sono concesse nell’ambito di un programma, riconosciuto dall’Unione, di partenariato commerciale di un paese terzo, si indica il numero di identificazione unico del paese terzo che quest’ultimo ha comunicato all’Unione. Tale numero può essere utilizzato ogniqualvolta è in possesso del dichiarante.
Colonne H1 e da H3 a H6 della tabella dei requisiti in materia di dati:
Se è richiesto un numero di identificazione, indicare il numero EORI della persona interessata di cui all’articolo 1, punto 18. Se all’esportatore non è stato assegnato un numero EORI, indicare il numero prescritto dalla legislazione dello Stato membro interessato.
Colonna H5 della tabella dei requisiti in materia di dati:
Indicare il numero EORI del mittente che agisce come «esportatore» nell’ambito degli scambi con territori fiscali speciali. Il mittente è l’ultimo venditore delle merci prima della loro introduzione nel territorio fiscale in cui deve avvenire lo sdoganamento.
3/3. Speditore – Contratto di trasporto di livello master
Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:
La parte che spedisce le merci come stipulato nel contratto di trasporto dalla persona che lo ha firmato.
Indicare il nome e l’indirizzo del mittente ogniqualvolta il suo numero EORI non è disponibile al dichiarante.
Può essere fornito un numero telefonico di contatto della parte interessata.
Colonna F3a della tabella dei requisiti in materia di dati:
La parte che spedisce le merci come stipulato nella lettera di trasporto aereo.
Colonne F4a e F4b della tabella dei requisiti in materia di dati:
Non è necessario indicare questo elemento qualora possa essere ricavato automaticamente dai dati. 7/20 Numero di identificazione del contenitore.
3/4. Numero di identificazione dello speditore – Contratto di trasporto di livello master
Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:
La parte che spedisce le merci come stipulato nel contratto di trasporto dalla persona che lo ha firmato.
Indicare il numero EORI del mittente di cui all’articolo 1, punto 18, ogniqualvolta tale numero è disponibile al dichiarante.
Se le agevolazioni sono concesse nell’ambito di un programma, riconosciuto dall’Unione, di partenariato commerciale di un paese terzo, si indica il numero di identificazione unico del paese terzo che quest’ultimo ha comunicato all’Unione. Tale numero può essere utilizzato ogniqualvolta è in possesso del dichiarante.
3/5. Speditore – Contratto di trasporto di livello house
Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:
La parte che spedisce le merci come stipulato nel contratto di trasporto di livello house dalla persona che lo ha firmato.
Indicare il nome e l’indirizzo del mittente ogniqualvolta il suo numero EORI non è disponibile al dichiarante.
Può essere fornito un numero telefonico di contatto della parte interessata.
Colonne F1c, F2c, F2d, F3b e F4c della tabella dei requisiti in materia di dati:
La parte che consegna le merci come stipulato nella polizza di carico house e nella lettera di trasporto aereo house di livello più basso. Questa persona deve essere differente dal vettore, dallo spedizioniere, dal consolidatore, dall’operatore postale o dall’agente doganale.
L’indirizzo del mittente deve fare riferimento a un indirizzo al di fuori dell’Unione.
3/6. N. di identificazione dello speditore – Contratto di trasporto di livello house
Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:
La parte che spedisce le merci come stipulato nel contratto di trasporto di livello house dalla persona che lo ha firmato.
Indicare il numero EORI del mittente di cui all’articolo 1, punto 18, ogniqualvolta tale numero è disponibile al dichiarante.
Se le agevolazioni sono concesse nell’ambito di un programma, riconosciuto dall’Unione, di partenariato commerciale di un paese terzo, si indica il numero di identificazione unico del paese terzo che quest’ultimo ha comunicato all’Unione. Tale numero può essere utilizzato ogniqualvolta è in possesso del dichiarante.
3/7. Speditore
Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:
La parte che spedisce le merci come stipulato nel contratto di trasporto dalla persona che lo ha firmato.
Indicare il nome e l’indirizzo del mittente ogniqualvolta il suo numero EORI non è disponibile al dichiarante.
Questo dato deve essere fornito quando si tratta di una persona diversa dal dichiarante.
Quando i dati richiesti per una dichiarazione sommaria di uscita sono inclusi in una dichiarazione doganale conformemente all’articolo 263, paragrafo 3, del codice, questa informazione corrisponde al dato 3/1 Esportatore della dichiarazione doganale.
3/8. N. di identificazione dello speditore
Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:
La parte che spedisce le merci come stipulato nel contratto di trasporto dalla persona che lo ha firmato.
Indicare il numero EORI del mittente di cui all’articolo 1, punto 18, ogniqualvolta tale numero è disponibile al dichiarante.
Questo dato deve essere fornito quando si tratta di una persona diversa dal dichiarante.
Quando i dati richiesti per una dichiarazione sommaria di uscita sono inclusi in una dichiarazione doganale conformemente all’articolo 263, paragrafo 3, del codice, questa informazione corrisponde ai dati 3/2. Numero di identificazione dell’esportatore della dichiarazione doganale.
Se le agevolazioni sono concesse nell’ambito di un programma, riconosciuto dall’Unione, di partenariato commerciale di un paese terzo, si indica il numero di identificazione unico del paese terzo che quest’ultimo ha comunicato all’Unione. Tale numero può essere utilizzato ogniqualvolta è in possesso del dichiarante.
3/9. Destinatario
Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:
La parte a cui le merci sono effettivamente destinate.
Indicare cognome e nome o la ragione sociale e l’indirizzo della persona interessata.
Colonne A1 e A2 della tabella dei requisiti in materia di dati:
Nei casi di subappalto questa informazione è fornita quando disponibile.
Nel caso in cui le merci siano trasportate con polizza di carico vendibile «con girata in bianco» e il destinatario non sia noto, l’informazione a lui relativa è sostituita dal pertinente codice indicato nel dato. 2/2. Informazioni supplementari
Colonna B3 della tabella dei requisiti in materia di dati:
Quando le merci che beneficiano di restituzioni all’esportazione sono introdotte in deposito doganale, il destinatario è la persona responsabile delle restituzioni all’esportazione o il responsabile del deposito dove sono immagazzinati i prodotti.
Colonne D1 e D2 della tabella dei requisiti in materia di dati:
In caso di collettame, se sono utilizzate dichiarazioni di transito in formato cartaceo, gli Stati membri possono disporre che il pertinente codice sia inserito in questa casella e che sia accluso alla dichiarazione l’elenco dei destinatari.
3/10. N. di identificazione del destinatario
Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:
La parte a cui le merci sono effettivamente destinate.
Colonne A1 e A2 della tabella dei requisiti in materia di dati:
Nei casi di subappalto questa informazione è fornita quando disponibile.
Nel caso in cui le merci siano trasportate con polizza di carico vendibile «con girata in bianco» e il destinatario non sia noto, l’informazione a lui relativa è sostituita dal pertinente codice indicato nel dato 2/2. Informazioni supplementari
Il numero EORI del destinatario ogniqualvolta esso è disponibile al dichiarante.
Se le agevolazioni sono concesse nell’ambito di un programma, riconosciuto dall’Unione, di partenariato commerciale di un paese terzo, si indica il numero di identificazione unico del paese terzo che quest’ultimo ha comunicato all’Unione. Tale numero può essere utilizzato ogniqualvolta è in possesso del dichiarante.
Colonne B1, da B2 a B4, D1 e D3 della tabella dei requisiti in materia di dati:
Se è richiesto un numero di identificazione, indicare il numero EORI di cui all’articolo 1, punto 18. Se il destinatario non è un operatore economico, non è registrato nel sistema EORI, indicare il numero previsto dalla legislazione dello Stato membro interessato.
Colonne B1 e B2 della tabella dei requisiti in materia di dati:
Se le agevolazioni sono concesse nell’ambito di un programma, riconosciuto dall’Unione, di partenariato commerciale di un paese terzo, si indica il numero di identificazione unico del paese terzo che quest’ultimo ha comunicato all’Unione. Tale numero può essere utilizzato ogniqualvolta è in possesso del dichiarante.
Colonna B3 della tabella dei requisiti in materia di dati:
Quando le merci che beneficiano di restituzioni all’esportazione sono introdotte in deposito doganale, il destinatario è la persona responsabile delle restituzioni all’esportazione o il responsabile del deposito dove sono immagazzinati i prodotti.
3/11. Destinatario – Contratto di trasporto di livello master
Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:
La parte a cui le merci sono effettivamente destinate.
Indicare cognome e nome o la ragione sociale e l’indirizzo della persona interessata. Può essere fornito un numero telefonico di contatto.
Colonne F4a e F4b della tabella dei requisiti in materia di dati:
Non è necessario indicare questo elemento qualora possa essere ricavato automaticamente dai dati. 7/20 Numero di identificazione del contenitore.
Colonna F5 della tabella dei requisiti in materia di dati:
Qualora i dati della dichiarazione sommaria di entrata siano forniti nello stesso messaggio dei dati della dichiarazione di transito, non è necessario fornire questa informazione e si utilizza invece il dato 3/26 Acquirente.
3/12. Numero di identificazione del destinatario – Contratto di trasporto di livello master
Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:
Indicare il numero EORI di cui all’articolo 1, punto 18, della parte alla quale le merci sono effettivamente consegnate.
Questo dato deve essere fornito quando si tratta di una persona diversa dal dichiarante. Nel caso in cui le merci siano trasportate con polizza di carico vendibile «con girata a nome di una parte menzionata»,
nei casi in cui la polizza di carico master è rilasciata dal vettore, può essere indicata come destinatario l’identità dello spedizioniere, dell’operatore del servizio di stazionamento o di altro vettore;
nei casi coperti da una polizza di carico nominativo rilasciata dal vettore o da una polizza di carico house rilasciata dalla persona di cui all’articolo 112, paragrafo1, primo comma, è indicata come destinatario la parte citata.
Il numero EORI del destinatario ogniqualvolta esso è disponibile al dichiarante. Se il destinatario non è registrato nel sistema EORI in quanto non è un operatore economico o non è registrato nell’Unione, indicare il numero previsto dalla legislazione dello Stato membro interessato.
Se le agevolazioni sono concesse nell’ambito di un programma, riconosciuto dall’Unione, di partenariato commerciale di un paese terzo, si indica il numero di identificazione unico del paese terzo che quest’ultimo ha comunicato all’Unione. Tale numero può essere utilizzato ogniqualvolta è in possesso del dichiarante.
Colonna F5 della tabella dei requisiti in materia di dati:
Qualora i dati della dichiarazione sommaria di entrata siano forniti nello stesso messaggio dei dati della dichiarazione di transito, non è necessario fornire questa informazione nel dato 3/27 Viene utilizzato il numero di identificazione dell’acquirente.
3/13. Destinatario – Contratto di trasporto di livello house
Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:
La parte che riceve le merci come stipulato nella polizza di carico house e nella lettera di trasporto aereo house di livello più basso.
Indicare cognome e nome o la ragione sociale e l’indirizzo della persona interessata. Può essere fornito un numero telefonico di contatto.
O questa persona è differente dallo spedizioniere, dal consolidatore, dall’operatore postale o dall’agente doganale o la persona che presenta le indicazioni complementari della dichiarazione sommaria di entrata a norma degli articoli 112, paragrafo 1, primo e secondo comma e dell’articolo 113, paragrafi 1 e 2, è indicata nel dato 3/38 N. di identificazione della persona che presenta le indicazioni complementari ENS.
In caso di polizza di carico vendibile, ovvero «con girata in bianco» e qualora non sia conosciuto il destinatario, vengono fornite informazioni sull’ultimo proprietario delle merci conosciuto o sul rappresentante del proprietario.
3/14. N. di identificazione del destinatario – Contratto di trasporto di livello house
Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:
Indicare il numero EORI di cui all’articolo 1, punto 18, della parte alla quale le merci sono effettivamente consegnate.
Questo dato deve essere fornito quando si tratta di una persona diversa dal dichiarante. Quando le merci sono trasportate con una polizza di carico vendibile, ovvero «con girata in bianco» e qualora non sia conosciuto il destinatario, vengono fornite informazioni sull’ultimo proprietario delle merci conosciuto o sul rappresentante del proprietario.
Il numero EORI del destinatario ogniqualvolta esso è disponibile al dichiarante. Se il destinatario non è registrato nel sistema EORI in quanto non è un operatore economico o non è registrato nell’Unione, indicare il numero previsto dalla legislazione dello Stato membro interessato.
Se le agevolazioni sono concesse nell’ambito di un programma, riconosciuto dall’Unione, di partenariato commerciale di un paese terzo, si indica il numero di identificazione unico del paese terzo che quest’ultimo ha comunicato all’Unione. Tale numero può essere utilizzato ogniqualvolta è in possesso del dichiarante.
3/15. Importatore
Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:
Nome e indirizzo della parte che presenta una dichiarazione di importazione o per conto della quale viene presentata una dichiarazione di importazione.
3/16. N. di identificazione dell’importatore
Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:
Numero di identificazione della parte che presenta una dichiarazione di importazione o per conto della quale viene presentata una dichiarazione di importazione.
Indicare il numero EORI di cui all’articolo 1, punto 18, della persona interessata. Se l’importatore non dispone di un numero EORI, l’amministrazione doganale può assegnargli un numero ad hoc per la dichiarazione di cui trattasi.
Se l’importatore non è registrato nel sistema EORI in quanto non è un operatore economico o non è registrato nell’Unione, indicare il numero previsto dalla legislazione dello Stato membro interessato.
3/17. Dichiarante
Colonne da B1 a B4 e C1 della tabella dei requisiti in materia di dati:
Indicare il nome e cognome o la ragione sociale e l’indirizzo completo della persona interessata.
Se il dichiarante e l’esportatore/speditore sono la stessa persona, indicare i pertinenti codici definiti per il dato 2/2 Informazioni supplementari.
Colonne da H1 a H7 e I1 della tabella dei requisiti in materia di dati:
Indicare il nome e cognome o la ragione sociale e l’indirizzo completo della persona interessata.
Se il dichiarante e l'importatore sono la stessa persona, indicare il codice pertinente definito per il dato 2/2 Informazioni supplementari.
3/18. N. di identificazione del dichiarante
Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:
Indicare il numero EORI di cui all’articolo 1, punto 18.
Colonne da B1 a B4, C1, G4, da H1 a H7 e I1 della tabella dei requisiti in materia di dati:
Se il destinatario non dispone di un numero EORI, l’amministrazione doganale può assegnargli un numero ad hoc per la dichiarazione di cui trattasi.
Colonne F1c, F1d, F2c, F2d, F3b, F4c e F4d della tabella dei requisiti in materia di dati:
Indicare il numero EORI della persona che presenta le indicazioni complementari della ENS a norma degli articoli 112, paragrafo 1, primo e secondo comma e 113, paragrafi 1 e 2.
3/19. Rappresentante
Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:
Questa informazione viene richiesta soltanto se è differente dal dato 3/17 Dichiarante o, se del caso, dal dato 3/22 Titolare del regime di transito.
3/20. Identificazione del rappresentante
Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:
Questa informazione viene richiesta soltanto se è differente dal dato 3/18 Numero di identificazione del dichiarante o, se del caso, dal dato 3/23 Numero di identificazione del titolare del regime di transito, dal dato 3/30 Numero di identificazione della persona che presenta le merci in dogana, dal dato 3/42 Numero di identificazione della persona che presenta la dichiarazione doganale delle merci, dal dato 3/43 Numero di identificazione della persona che richiede la prova della posizione doganale delle merci unionali o dal dato 3/44 Numero di identificazione della persona che notifica l’arrivo delle merci a seguito del movimento in custodia temporanea.
Indicare il numero EORI della persona interessata di cui all’articolo 1, punto 18.
3/21. Codice di qualifica del rappresentante
Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:
Indicare il codice pertinente relativo alla situazione del rappresentante.
3/22. Titolare del regime di transito
Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:
Indicare il nome completo (persona e società) e l’indirizzo del titolare del regime di transito. Se del caso, indicare il nome completo (persona e società) del rappresentante autorizzato che presenta la dichiarazione di transito per conto del titolare del regime.
Qualora siano utilizzate dichiarazioni di transito in formato cartaceo, la firma originale autografa della persona interessata deve essere apposta sulla copia della dichiarazione in formato cartaceo che deve essere conservata nell’ufficio doganale di partenza.
3/23. N. di identificazione del titolare del regime di transito
Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:
Indicare il numero EORI del titolare del regime di transito, di cui all’articolo 1, punto 18.
Se il titolare di un regime di transito non dispone di un numero EORI, l’amministrazione doganale può assegnargli un numero ad hoc per la dichiarazione di cui trattasi.
Tuttavia, deve essere utilizzato il suo numero di identificazione commerciale quando:
3/24. Venditore
Colonne F1a, F1d e F5 della tabella dei requisiti in materia di dati:
Il venditore è l’ultima entità conosciuta che vende, o che concorda di vendere, le merci all’acquirente. Se le merci devono essere importate con modalità differenti dall’acquisto, è necessario riportare informazioni sul proprietario delle merci. Quando il numero EORI del venditore delle merci non è disponibile, indicare il nome e l’indirizzo completi del venditore. Può essere fornito un numero telefonico di contatto.
Colonna H1 della tabella dei requisiti in materia di dati:
Quando il venditore è differente dalla persona indicata nel dato 3/1. Esportatore, indicare il nome e l’indirizzo completi del venditore delle merci se il suo numero EORI non è disponibile al dichiarante. Se il valore in dogana è calcolato in conformità all’articolo 74, del codice, questa informazione è fornita se disponibile.
3/25. N. di identificazione del venditori
Colonne F1a, F1d e F5 della tabella dei requisiti in materia di dati:
Il venditore è l’ultima entità conosciuta che vende, o che concorda di vendere, le merci all’acquirente. Se le merci devono essere importate con modalità differenti dall’acquisto, è necessario riportare informazioni sul proprietario delle merci. Indicare il numero EORI del venditore delle merci di cui all’articolo 1, punto 18, ogniqualvolta tale numero è disponibile al dichiarante.
Se le agevolazioni sono concesse nell’ambito di un programma, riconosciuto dall’Unione, di partenariato commerciale di un paese terzo, si indica il numero di identificazione unico del paese terzo che quest’ultimo ha comunicato all’Unione. Tale numero può essere utilizzato ogniqualvolta è in possesso del dichiarante.
Colonna H1 della tabella dei requisiti in materia di dati:
Quando il venditore è differente dalla persona indicata nel dato 3/1. Esportatore, indicare, se disponibile, il numero EORI del venditore delle merci. Se il valore in dogana è calcolato in conformità all’articolo 74, del codice, questa informazione è fornita se disponibile.
Se le agevolazioni sono concesse nell’ambito di un programma, riconosciuto dall’Unione, di partenariato commerciale di un paese terzo, si indica il numero di identificazione unico del paese terzo che quest’ultimo ha comunicato all’Unione. Tale numero può essere utilizzato ogniqualvolta è in possesso del dichiarante.
3/26. Acquirente
Colonne F1a, F1d e F5 della tabella dei requisiti in materia di dati:
L’acquirente è l’ultima entità conosciuta a cui le merci sono vendute o si è concordato che saranno vendute. Se le merci devono essere importate con modalità differenti dall’acquisto, è necessario riportare informazioni sul proprietario delle merci.
Quando il numero EORI dell’acquirente delle merci non è disponibile, indicare il nome e l’indirizzo dello stesso. Può essere fornito un numero telefonico di contatto.
Colonna H1 della tabella dei requisiti in materia di dati:
Quando l’acquirente è differente dalla persona indicata nel dato 3/15 Importatore, indicare il nome e l’indirizzo dell’acquirente delle merci se il suo numero EORI non è disponibile al dichiarante.
Se il valore in dogana è calcolato in conformità all’articolo 74, del codice, questa informazione è fornita se disponibile.
3/27. N. di identificazione dell’acquirente
Colonne F1a, F1d e F5 della tabella dei requisiti in materia di dati:
L’acquirente è l’ultima entità conosciuta a cui le merci sono vendute o si è concordato che saranno vendute. Se le merci devono essere importate con modalità differenti dall’acquisto, è necessario riportare informazioni sul proprietario delle merci.
Indicare il numero EORI dell’acquirente delle merci ogniqualvolta tale numero è disponibile al dichiarante.
Se le agevolazioni sono concesse nell’ambito di un programma, riconosciuto dall’Unione, di partenariato commerciale di un paese terzo, si indica il numero di identificazione unico del paese terzo che quest’ultimo ha comunicato all’Unione. Tale numero può essere utilizzato ogniqualvolta è in possesso del dichiarante.
Colonna H1 della tabella dei requisiti in materia di dati:
Quando l’acquirente è differente dalla persona indicata nel dato 3/16 Importatore, questa informazione è data in forma di numero EORI dell’acquirente delle merci di cui all’articolo 1, punto 18, se tale numero è disponibile.
Se il valore in dogana è calcolato in conformità all’articolo 74, del codice, questa informazione è fornita se disponibile.
Se le agevolazioni sono concesse nell’ambito di un programma, riconosciuto dall’Unione, di partenariato commerciale di un paese terzo, si indica il numero di identificazione unico del paese terzo che quest’ultimo ha comunicato all’Unione. Tale numero può essere utilizzato ogniqualvolta è in possesso del dichiarante.
3/28. N. di identificazione della persona che notifica l’arrivo
Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:
Questa informazione è data in forma di numero EORI, di cui all’articolo 1, punto 18, della persona che notifica l’arrivo del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera.
3/29. N. di identificazione della persona che notifica la deviazione
Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:
Questa informazione è data in forma di numero EORI, di cui all’articolo 1, punto 18, della persona che notifica la deviazione.
3/30. N. di identificazione della persona che presenta le merci in dogana
Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:
Questa informazione è data in forma di numero EORI, di cui all’articolo 1, punto 18, della persona che presenta le merci in dogana dopo il loro arrivo.
3/31. Vettore
Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:
Questa informazione è fornita nei casi in cui il vettore è diverso dal dichiarante. Indicare il nome e cognome o la ragione sociale e l’indirizzo completo della persona interessata. Può essere fornito un numero telefonico di contatto.
3/32. N. di identificazione del vettore
Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:
Questa informazione è fornita nei casi in cui il vettore è diverso dal dichiarante.
Se la dichiarazione sommaria di entrata, o elementi della dichiarazione sommaria di entrata, sono presentati o modificati da una persona di cui all’articolo 127, paragrafo 4, secondo comma del codice, o sono presentati in casi specifici a norma dell’articolo 127, paragrafo 6, del codice, deve essere fornito il numero EORI del vettore.
Il numero EORI del vettore è indicato anche nei casi contemplati dagli articoli 105, 106 e 109.
Se le agevolazioni sono concesse nell’ambito di un programma, riconosciuto dall’Unione, di partenariato commerciale di un paese terzo, si indica il numero di identificazione unico del paese terzo che quest’ultimo ha comunicato all’Unione. Tale numero può essere utilizzato ogniqualvolta è in possesso del dichiarante. Tale numero può essere utilizzato ogniqualvolta il vettore e il dichiarante sono la stessa persona.
Colonne da A1 a A3, F3a, F4a, F4b e F5 della tabella dei requisiti in materia di dati:
Questa informazione è data in forma di numero EORI, di cui all’articolo 1, punto 18, del vettore ogniqualvolta tale numero è disponibile al dichiarante.
Colonne da F1a a F1d, da F2a a F2c della tabella dei requisiti in materia di dati:
Questa informazione è data in forma di numero EORI, di cui all’articolo 1, punto 18, del vettore.
3/33. Parte destinataria della notifica – Contratto di trasporto di livello master
Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:
Indicare il nome e l’indirizzo completi della parte che deve essere notificata in entrata all’arrivo delle merci, come stabilito dalla polizza di carico master o della lettera di trasporto aereo master. Questo dato deve essere fornito ove pertinente. Può essere fornito un numero telefonico di contatto.
Qualora le merci siano trasportate con polizza di carico vendibile «con girata in bianco», in cui il destinatario non sia menzionato e sia inserito il pertinente codice per il dato 2/2. Informazioni complementari, si deve sempre comunicare la parte notificante.
3/34. N. di identificazione della parte destinataria della notifica – Contratto di trasporto di livello master
Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:
Questa informazione è data in forma di numero EORI della parte destinataria della notifica, di cui all’articolo 1, punto 18, ogniqualvolta tale numero è disponibile al dichiarante.
Se le agevolazioni sono concesse nell’ambito di un programma, riconosciuto dall’Unione, di partenariato commerciale di un paese terzo, si indica il numero di identificazione unico del paese terzo che quest’ultimo ha comunicato all’Unione. Tale numero può essere utilizzato ogniqualvolta è in possesso del dichiarante.
3/35. Parte destinataria della notifica – Contratto di trasporto di livello master
Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:
Indicare il nome e l’indirizzo completi della parte che deve essere notificata in entrata all’arrivo delle merci, come stabilito dalla polizza di carico house o della lettera di trasporto aereo house. Questo dato deve essere fornito ove pertinente. Può essere fornito un numero telefonico di contatto.
Qualora le merci siano trasportate con polizza di carico vendibile «con girata in bianco», in cui il destinatario non sia menzionato e sia inserito il pertinente codice per il dato 2/2. Informazioni complementari, si deve sempre comunicare la parte notificante.
3/36. N. di identificazione della parte destinataria della notifica – Contratto di trasporto di livello house
Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:
Questa informazione è data in forma di codice EORI della parte destinataria della notifica, di cui all'articolo 1, punto 18, ogniqualvolta il dichiarante dispone di tale codice.
Se le agevolazioni sono concesse nell’ambito di un programma, riconosciuto dall’Unione, di partenariato commerciale di un paese terzo, si indica il numero di identificazione unico del paese terzo che quest’ultimo ha comunicato all’Unione. Tale numero può essere utilizzato ogniqualvolta è in possesso del dichiarante.
3/37. N. di identificazione del o degli attori supplementari della catena di approvvigionamento
Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:
Numero di identificazione unico assegnato a un operatore economico di un paese terzo nell’ambito di un programma di partenariato commerciale elaborato sulla base del Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade, (Quadro di norme per rendere sicuro e facilitare il commercio mondiale) dell’Organizzazione mondiale delle dogane, riconosciuto dall’Unione europea.
L’identificativo della parte interessata è preceduto da un codice che ne specifica il ruolo nella catena di approvvigionamento.
3/38. N. di identificazione della persona che presenta le indicazioni complementari ENS
Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:
Questa informazione è data in forma di numero EORI della persona che rilascia il contratto di trasporto di cui all’articolo 112, paragrafo 1, primo comma, o del destinatario di cui all’articolo 112, paragrafo 1, secondo comma e all’articolo 113, paragrafi 1 e 2 (ad esempio, spedizioniere, operatore postale) che presenta elementi complementari della dichiarazione sommaria di entrata a norma dell’articolo 112 o 113.
3/39. N. di identificazione del titolare dell’autorizzazione
Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:
Utilizzando il pertinente codice unionale, indicare il tipo di autorizzazione e il numero EORI del titolare dell’autorizzazione di cui all’articolo 1, punto 18.
3/40. N. di identificazione dei riferimenti fiscali aggiuntivi
Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:
Se sono utilizzati i codici del regime 42 o 63, è necessario fornire le informazioni di cui all’articolo 143, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE.
Se le merci sono dichiarate per l'immissione in libera pratica nell'ambito del regime speciale per le vendite a distanza di beni importati da paesi terzi o territori terzi di cui al titolo XII, capo 6, sezione 4, della direttiva 2006/112/CE, si indica il codice IVA speciale attribuito per avvalersi di tale regime.
3/41. N. di identificazione della persona che presenta in dogana le merci in caso di iscrizione nelle scritture del dichiarante o di dichiarazione in dogana inoltrata prima della presentazione delle merci
Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:
Questa informazione è data in forma di numero EORI, di cui all’articolo 1, punto 18, della persona che presenta le merci in dogana nei casi in cui la dichiarazione avviene mediante inserimento nelle scritture del dichiarante.
3/42. N. di identificazione della persona che presenta la dichiarazione doganale delle merci
Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:
Questa informazione è data in forma di numero EORI, di cui all’articolo 1, punto 18, della persona che presenta la dichiarazione doganale delle merci.
3/43. Numero di identificazione della persona che richiede la prova della posizione doganale delle merci unionali
Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:
Questa informazione è data in forma di numero EORI, di cui all’articolo 1, punto 18, della persona che richiede la prova della posizione doganale delle merci unionali.
3/44. N. di identificazione della persona che notifica l’arrivo delle merci a seguito del movimento in custodia temporanea
Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:
Questa informazione è data in forma di numero EORI, di cui all’articolo 1, punto 18, della persona che notifica l’arrivo delle merci a seguito del vincolo delle merci al regime di custodia temporanea.
3/45. N. di identificazione della persona che presta la garanzia
Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella dei requisiti in materia di dati:
Questa informazione è data in forma di codice EORI, di cui all'articolo 1, punto 18, della persona che presta la garanzia, se diversa dal dichiarante.
3/46. N. di identificazione della persona che paga il dazio doganale
Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella dei requisiti in materia di dati:
Questa informazione è data in forma di codice EORI, di cui all'articolo 1, punto 18, della persona che paga il dazio doganale, se diversa dal dichiarante.
Gruppo 4 – Informazioni relative al valore/Imposte
4/1. Condizioni di consegna
Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:
Utilizzando i pertinenti codici e voci unionali, fornire indicazioni sui termini del contratto commerciale.
4/2. Metodo di pagamento delle spese di trasporto
Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:
Indicare i codici pertinenti che specificano il metodo di pagamento delle spese di trasporto.
4/3. Calcolo delle imposte – Tipo di imposta
Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:
Utilizzando i pertinenti codici unionali e, se del caso, il codice o i codici forniti dallo Stato membro interessato, indicare i tipi di imposta per ciascun tipo di dazio o imposta applicabile alle merci in questione.
4/4. Calcolo delle imposte – Base imponibile
Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:
Indicare il dazio o la base imponibile applicabili (valore, peso o altro).
4/5. Calcolo delle imposte – Aliquota
Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:
Indicare le aliquote per ciascuno dei dazi e imposte applicabili.
4/6. Calcolo delle imposte – Debito fiscale
Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:
Indicare le aliquote per ciascuno dei dazi e imposte applicabili.
Gli importi in questo campo devono essere espressi nell’unità di valuta, il codice della quale può figurare nel dato 4/12 Unità di valuta interna o, in assenza di tale codice, nel dato 4/12 Unità di valuta interna, nella valuta dello Stato membro nel quale sono completate le formalità di importazione.
4/7. Calcolo delle imposte – Totale
Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:
Indicare l’importo totale dei dazi e delle imposte relativi alle merci in questione.
Gli importi in questo campo devono essere espressi nell’unità di valuta, il codice della quale può figurare nel dato 4/12. Unità di valuta interna o, in assenza di tale codice nel dato 4/12 Unità di valuta interna, nella valuta dello Stato membro nel quale sono completate le formalità di importazione.
4/8. Calcolo delle imposte – Metodo di pagamento
Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:
Utilizzando il pertinente codice unionale, indicare il metodo di pagamento applicato.
4/9. Aggiunte e detrazioni
Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:
Per ciascun tipo di aggiunta o detrazione pertinente per un dato articolo, inserire il codice pertinente seguito dal corrispondente importo in valuta nazionale che non è stato ancora aggiunto al prezzo dell’articolo o dedotto dal medesimo.
4/10. Valuta di fatturazione
Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:
Utilizzando il codice pertinente, indicare la valuta che figura nella fattura commerciale.
Questa informazione è utilizzata in combinazione con il dato 4/11 Importo totale fatturato e nel dato 4/14 Prezzo/importo dell’articolo, se è necessario per il calcolo dei dazi all’importazione.
4/11. Importo totale fatturato
Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:
Indicare l’importo fatturato per tutte le merci riportate nella dichiarazione nell’unità di valuta dichiarata nel dato 4/10 Valuta di fatturazione.
4/12. Unità di valuta interna
Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:
Le dichiarazioni presentate in Stati membri che, nel periodo di transizione dell’introduzione dell’euro, offrono agli operatori economici la possibilità di optare per l’unità euro nella stesura delle dichiarazioni in dogana, devono inserire in questo campo, un indicatore dell’unità monetaria utilizzata (unità nazionale o unità euro).
4/13. Indicatori del valore
Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:
Utilizzando il pertinente codice unionale, indicare la combinazione degli indicatori da dichiarare se il valore delle merci è determinato da fattori specifici.
4/14. Prezzo/importo dell’articolo
Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:
Prezzo delle merci per l’articolo di cui trattasi espresso nell’unità di valuta dichiarata nel dato 4/10 Valuta di fatturazione.
4/15. Tasso di cambio
Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:
Questo dato contiene il tasso di cambio fissato in anticipo da un contratto tra le parti interessate.
4/16. Metodo di valutazione
Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:
Utilizzando il pertinente codice unionale, indicare il metodo di pagamento applicato.
4/17. Preferenze
Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:
Il dato riguarda informazioni relative al trattamento tariffario delle merci. Se il suo utilizzo è previsto come obbligatorio nella tabella dei requisiti in materia di dati di cui al titolo I, capitolo 3, sezione 1, del presente allegato, tale obbligo vale anche quando non sia richiesto alcun trattamento tariffario preferenziale. Inserire il pertinente codice unionale.
La Commissione pubblica, con cadenza periodica, l’elenco delle combinazioni di codici utilizzabili, unitamente a esempi e note.
4/18. ►M6 Valore ◄
Colonna H6 della tabella dei requisiti in materia di dati:
Valore dichiarato del contenuto: Codice della valuta e valore monetario del contenuto dichiarato a fini doganali.
Colonna H7 della tabella dei requisiti in materia di dati:
Valore intrinseco delle merci per articolo nella valuta di fatturazione.
4/19. ►M6 Spese di trasporto a destinazione finale ◄
Colonna H6 della tabella dei requisiti in materia di dati:
Articolo; porto pagato: Codice della valuta e importo del porto pagato dal mittente o imputato allo stesso.
Colonna H7 della tabella dei requisiti in materia di dati:
Spese di trasporto a destinazione finale nella valuta di fatturazione.
Gruppo 5 – Date/Ore/Periodi/Luoghi/Paesi/Regioni
5/1. Data e ora di arrivo stimate nel primo luogo di arrivo sul territorio doganale dell’Unione
Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:
Data e ora locali previste per l’arrivo nell’Unione del mezzo di trasporto attivo al primo valico di frontiera (terra), al primo aeroporto (via aerea) o al primo porto (mare). In caso di trasporto via mare questa informazione si limita alla data di arrivo.
Colonne G1 e G2 della tabella dei requisiti in materia di dati:
Questa informazione si limita alla data di arrivo nel primo luogo di arrivo nel territorio doganale dell’Unione riportato nella dichiarazione sommaria di entrata.
5/2. Data e ora di arrivo stimate nel porto di scarico
Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:
Data e ora locali previste per l’arrivo della nave nel porto in cui devono essere scaricate le merci.
5/3. Data e ora di arrivo effettive sul territorio doganale dell’Unione
Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:
Data e ora locali in cui il mezzo di trasporto attivo arriva effettivamente nell’Unione al primo valico di frontiera (terra), al primo aeroporto (via aerea) o al primo porto (mare).
5/4. Data della dichiarazione
Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:
Data in cui le diverse dichiarazioni sono state rilasciate e, se del caso, firmate o comunque autenticate.
5/5. Luogo della dichiarazione
Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:
Luogo in cui sono state rilasciate le rispettive dichiarazioni in formato cartaceo.
5/6. Ufficio di destinazione (e paese)
Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:
Utilizzando il pertinente codice unionale, indicare il numero di riferimento dell’ufficio in cui ha termine l’operazione di transito unionale.
5/7. Uffici di passaggio previsti (e paesi)
Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:
Indicare il codice dell’ufficio di entrata previsto in ciascuna parte contraente della convenzione di transito diversa dall’Unione (nel prosieguo («paese al di fuori dell’Unione interessato dal regime comune di transito») di cui si prevede di attraversare il territorio e dell’ufficio di entrata da quale le merci rientrano nel territorio doganale dell’Unione dopo l’attraversamento di un paese al di fuori dell’Unione interessato dal regime comune di transito o, se la spedizione deve attraversare diverso da quello dell’Unione o di un paese al di fuori dell’Unione interessato dal regime comune di transito, il codice dell’ufficio doganale di uscita da cui la spedizione lascia l’Unione dell’ufficio doganale di entrata da cui rientra nell’Unione.
Utilizzando il pertinente codice unionale, indicare il numero di riferimento degli uffici doganali interessati.
5/8. Codice del paese di destinazione
Colonne da B1 a B4 e C1 della tabella dei requisiti in materia di dati:
Utilizzando il pertinente codice unionale, indicare il paese nel quale devono essere consegnate le merci, quale è noto al momento dello svincolo nell’ambito del regime doganale.
Colonne da D1 a D3 della tabella dei requisiti in materia di dati:
Utilizzando il pertinente codice unionale, indicare l’ultimo paese di destinazione delle merci.
Il paese di ultima destinazione conosciuta è definito come l’ultimo paese nel quale devono essere consegnate le merci quale è noto al momento dello svincolo nell’ambito del regime doganale.
Colonne H1, H2 e H5 della tabella dei requisiti in materia di dati:
Utilizzando il pertinente codice unionale, indicare il codice del paese in cui si trovano le merci al momento dello svincolo nell’ambito del regime doganale o, se si tratta della colonna H5, dell’immissione in consumo.
Tuttavia, se al momento di redigere la dichiarazione doganale è noto che le merci saranno inviate in un altro Stato membro dopo lo svincolo, inserire il codice di quest’ultimo.
Colonna H3 della tabella dei requisiti in materia di dati:
Quando sono importate merci in prospettiva di vincolarle al regime di ammissione temporanea, lo Stato membro di destinazione è lo Stato membro in cui le merci sono utilizzate per la prima volta.
Colonna H4 della tabella dei requisiti in materia di dati:
Quando sono importate merci in prospettiva di vincolarle al regime di perfezionamento attivo, lo Stato membro di destinazione è lo Stato membro in cui è effettuata la prima attività di trasformazione.
5/9. Codice della regione di destinazione
Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:
Utilizzando il codice pertinente definito dagli Stati membri, indicare la regione di destinazione delle merci all’interno dello Stato membro interessato.
5/10. Codice del luogo di consegna – Contratto di trasporto di livello master
Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:
In caso di trasporto marittimo, indicare il codice UN/LOCODE o, se non è disponibile, il codice del paese seguito dal codice postale della località in cui avviene la consegna oltre il porto di scarico, come stabilito dalla polizza di carico master.
In caso di trasporto aereo, indicare la destinazione delle merci utilizzando il codice UN/LOCODE o, se non è disponibile, il codice del paese seguito dal codice postale della località, come stabilito della lettera di trasporto aereo master.
5/11. Codice del luogo di consegna – Contratto di trasporto di livello house
Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:
In caso di trasporto marittimo, indicare il codice UN/LOCODE o, se non è disponibile, il codice del paese seguito dal codice postale della località in cui avviene la consegna oltre il porto di scarico, come stabilito dalla polizza di carico house.
In caso di trasporto aereo, indicare la destinazione delle merci utilizzando il codice UN/LOCODE o, se non è disponibile, il codice del paese seguito dal codice postale della località, come stabilito della lettera di trasporto aereo house.
5/12. Ufficio doganale di uscita
Colonne A1, A2 e A3 della tabella dei requisiti in materia di dati:
Utilizzando il pertinente codice unionale, indicare l’ufficio doganale.
Colonne da B1 a B3 e C1 della tabella dei requisiti in materia di dati:
Utilizzando il pertinente codice unionale, indicare l’ufficio doganale dal quale si intendono far uscire le merci dal territorio doganale dell’Unione.
Colonna B4 della tabella dei requisiti in materia di dati:
Utilizzando il pertinente codice unionale, indicare l’ufficio doganale dal quale si intendono far uscire le merci dal territorio fiscale interessato.
5/13. Ufficio(i) doganale(i) successivo(i) di entrata
Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:
Identificazione degli uffici doganali successivi di entrata nel territorio doganale dell’Unione.
Questo codice deve essere indicato quando il codice per il dato 7/4 Modo di trasporto fino alla frontiera è 1, 4 o 8.
5/14. Codice paese di spedizione/esportazione
Colonne da B1 a B4 della tabella dei requisiti in materia di dati:
Indicare il pertinente codice unionale dello Stato membro in cui si trovano le merci al momento dello svincolo nell’ambito del regime doganale.
Tuttavia, se è noto che le merci sono state inviate da un altro Stato membro allo Stato membro in cui le merci si trovano al momento dello svincolo nell’ambito del regime doganale, indicare l’altro Stato membro, purché
le merci siano state inviate da tale Stato membro esclusivamente a fini di esportazione, e
l’esportatore è stabilito nello Stato membro in cui si trovano le merci al momento dello svincolo nell’ambito del regime doganale,
l’ingresso nello Stato membro in cui si trovano le merci al momento dello svincolo nell’ambito del regime doganale non si configurava come un’acquisizione intraunionale di merci o una transazione ad essa assimilabile, di cui alla direttiva 2006/112/CE.
Tuttavia, quando le merci sono esportate a seguito di un regime di perfezionamento attivo, indicare lo Stato membro in cui è stata effettuata la l’ultima attività di trasformazione.
Colonne H1, da H2 a H5 e I1 della tabella dei requisiti in materia di dati:
Se nel paese intermedio non è avvenuta né una transazione commerciale (ad esempio, vendita o trasformazione), né un blocco delle merci non correlato al trasporto delle stesse, indicare il pertinente codice unionale del paese da cui sono state originariamente spedite le merci allo Stato membro in cui le merci si trovano al momento dello svincolo nell’ambito del regime doganale. Se si è verificato un tale blocco o transazione commerciale, indicare l’ultimo paese intermedio.
Ai fini di tale requisito in materia di dati, un blocco delle merci per consentirne il consolidamento «en-route» è considerato come relativo al trasporto delle merci.
5/15. Codice del paese di origine
Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:
Indicare il pertinente codice unionale per il paese di origine non preferenziale, di cui al titolo II, capitolo 2 del codice.
5/16. Codice del paese di origine preferenziale
Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:
Se un trattamento preferenziale basato sull’origine delle merci è richiesto nel dato 4/17 Preferenza, indicare il paese di origine, come riportato nella prova di origine. Se la prova dell’origine fa riferimento a un gruppo di paesi, indicare tale gruppo utilizzando i pertinenti codici unionali.
5/17. Codice della regione di origine
Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:
Utilizzando il codice pertinente definito dagli Stati membri, indicare la regione di spedizione o produzione delle merci in questione all’interno dello Stato membro interessato.
5/18. Codici dei paesi di transito
Colonna A1 della tabella dei requisiti in materia di dati:
Identificazione in ordine cronologico dei paesi attraverso i quali le merci sono trasportate dal paese di partenza iniziale a quello di destinazione finale. Comprende inoltre il paese di partenza iniziale e quello di destinazione finale delle merci. Queste informazioni devono essere fornite nella misura in cui sono conosciute.
Colonna A2 della tabella dei requisiti in materia di dati:
Deve essere indicato solo il paese di destinazione finale delle merci.
5/19. Codici dei paesi di transito dei mezzi di trasporto
Colonne F1a, F1b, F2a e F2b e F5 della tabella dei requisiti in materia di dati:
Identificazione in ordine cronologico dei paesi attraverso i mezzi di trasporto sono trasportati dal paese di partenza iniziale a quello di destinazione finale. Comprende il paese di partenza iniziale e quello di destinazione finale delle merci.
Colonne F3a, F4a e F4b della tabella dei requisiti in materia di dati:
Deve essere indicato soltanto il paese di partenza iniziale del mezzo di trasporto.
5/20. Codici dei paesi di transito delle spedizioni
Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella dei requisiti in materia di dati:
Identificazione in ordine cronologico dei paesi attraverso i quali le merci sono trasportate dal paese di partenza iniziale a quello di destinazione finale, come stabilito nella polizza di carico house e nella lettera di trasporto aereo house di livello più basso o nel documento di trasporto stradale/ferroviario. Comprende inoltre il paese di partenza iniziale e quello di destinazione finale delle merci.
5/21. Luogo di carico
Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:
Nome del porto marittimo, aeroporto, autoporto, stazione ferroviaria o altro luogo in cui le merci sono caricate sul mezzo utilizzato per il loro trasporto, compreso il paese in cui è situato. Se disponibile deve essere fornito un codice che permetta l’identificazione del luogo.
Qualora non sia disponibile un codice UN/LOCODE per il luogo di cui trattasi, il codice del paese è seguito dal nome del luogo con il massimo livello di precisione disponibile.
Colonne da D1 a D3 della tabella dei requisiti in materia di dati:
Utilizzando, se richiesto, il codice pertinente, indicare il luogo in cui le merci devono essere caricate sul mezzo di trasporto attivo sul quale attraverseranno la frontiera dell’Unione.
Colonne F4a e F4b della tabella dei requisiti in materia di dati:
Spedizioni postali: non è necessario indicare questo dato qualora possa essere ricavato automaticamente e senza equivoco dagli altri dati forniti dall’operatore economico.
Colonna F5 della tabella dei requisiti in materia di dati:
Può essere il luogo di presa in carico delle merci ai sensi del contratto di trasporto o l’ufficio doganale di partenza TIR.
5/22. Luogo di scarico
Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:
Identificazione del porto marittimo, aeroporto, autoporto, stazione ferroviaria o altro luogo in cui le merci sono scaricate dal mezzo utilizzato per il loro trasporto, compreso il paese in cui è situato. Se disponibile deve essere fornito un codice che permetta l’identificazione del luogo.
Qualora non sia disponibile un codice UN/LOCODE per il luogo di cui trattasi, il codice del paese è seguito dal nome del luogo con il massimo livello di precisione disponibile.
5/23. Ubicazione delle merci
Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:
Utilizzando i codici pertinenti, indicare il luogo in cui possono essere esaminate le merci. Il luogo deve essere indicato con precisione sufficiente da consentire alla dogana di effettuare il controllo fisico delle merci.
5/24. Codice dell’ufficio doganale di prima entrata
Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:
Identificazione dell’ufficio doganale responsabile delle formalità nel luogo previsto per il primo arrivo del mezzo di trasporto attivo nel territorio doganale dell’Unione.
Colonne da G1 a G3 della tabella dei requisiti in materia di dati:
Identificazione dell’ufficio doganale responsabile delle formalità nel luogo in cui, secondo quanto riportato nella dichiarazione sommaria di entrata, è previsto il primo arrivo del mezzo di trasporto attivo nel territorio doganale dell’Unione.
5/25. Codice dell’ufficio doganale di prima entrata effettivo
Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:
Identificazione dell’ufficio doganale responsabile delle formalità nel luogo in cui avviene di fatto il primo arrivo del mezzo di trasporto attivo nel territorio doganale dell’Unione.
5/26. Ufficio doganale di presentazione
Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:
Utilizzando il pertinente codice unionale, indicare l’ufficio doganale in cui le merci sono presentate al fine di vincolarle a un regime doganale.
5/27. Ufficio doganale di controllo
Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:
Utilizzando il pertinente codice unionale, indicare l’ufficio doganale riportato nella rispettiva autorizzazione a sorvegliare la procedura.
Colonna G5 della tabella dei requisiti in materia di dati:
Questa informazione prende la forma dell’identificativo dell’ufficio doganale di controllo competente per la struttura di custodia temporanea a destinazione.
5/28. Periodo di validità richiesto per la prova
Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:
Indicare il periodo di validità richiesto per la prova della posizione doganale delle merci unionali espresso in giorni, qualora la persona che richiede una prova della posizione doganale di merci unionali desideri fissare un periodo di validità più lungo di quello stabilito all’articolo 123. La giustificazione di questa richiesta deve figurare nel dato 2/2 Informazioni supplementari.
5/29. Data di presentazione delle merci
Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:
Indicare la data in cui le merci sono state presentate alla dogana a norma dell’articolo 139 del codice.
5/30. Luogo di accettazione
Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:
Luogo in cui la persona che rilascia la polizza di carico prende in consegna le merci dalle merci dal mittente.
Identificazione del porto marittimo, autoporto o altro luogo in cui le merci sono consegnate dal mittente, compreso il paese in cui questo luogo è situato. Se disponibile deve essere fornito un codice che permetta l’identificazione del luogo.
Qualora non sia disponibile un codice UN/LOCODE per il luogo di cui trattasi, il codice del paese è seguito dal nome del luogo con il massimo livello di precisione disponibile.
5/31. Data di accettazione
Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella dei requisiti in materia di dati:
Inserire la data di accettazione della dichiarazione semplificata o la data in cui le merci sono iscritte nelle scritture del dichiarante.
Gruppo 6 – Identificazione delle merci
6/1. Massa netta (kg)
Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:
Indicare la massa netta, in chilogrammi, delle merci interessate dall’articolo della pertinente dichiarazione. La massa netta corrisponde alla massa propria delle merci prive di tutti i loro imballaggi.
Quando una massa netta superiore a 1 kg comporta una frazione di unità (kg), si procede al seguente arrotondamento:
Una massa netta inferiore a un kg deve essere indicata come «0,» seguito da un numero di decimali fino a 6, eliminando tutti gli «0» alla fine della quantità (ad esempio, 0,123 per un imballaggio di 123 grammi, 0,00304 per un imballaggio di 3 grammi e 40 milligrammi o 0,000654 per un imballaggio di 654 milligrammi).
6/2. Unità supplementari
Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:
Se necessario, indicare la quantità dell’articolo in questione espressa nell’unità prevista dalla legislazione dell’Unione e pubblicata in TARIC.
6/3. Massa lorda (kg) N. – Contratto di trasporto di livello master
Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:
Indicare la massa lorda, in chilogrammi, delle merci interessate dal pertinente articolo, quale indicato nel documento di trasporto di livello master. La massa lorda corrisponde alla massa globale delle merci e di tutti i loro imballaggi, esclusi i contenitori e altro materiale di trasporto.
Quando la massa lorda è superiore a 1 kg e comporta una frazione di unità (kg), si procede al seguente arrotondamento:
Una massa lorda inferiore a un kg deve essere indicata come «0,» seguito da un numero di decimali fino a 6, eliminando tutti gli «0» alla fine della quantità (ad esempio, 0,123 per un imballaggio di 123 grammi, 0,00304 per un imballaggio di 3 grammi e 40 milligrammi o 0,000654 per un imballaggio di 654 milligrammi).
Laddove possibile l’operatore economico può indicare il peso nella dichiarazione a livello di articolo.
6/4. Massa lorda (kg) – Contratto di trasporto di livello house
Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:
Indicare la massa lorda, in chilogrammi, delle merci interessate dal pertinente articolo, quale indicato nel documento di trasporto di livello house. La massa lorda corrisponde alla massa globale delle merci e di tutti i loro imballaggi, esclusi i contenitori e altro materiale di trasporto.
Quando la massa lorda è superiore a 1 kg e comporta una frazione di unità (kg), si procede al seguente arrotondamento:
Una massa lorda inferiore a un kg deve essere indicata come «0,» seguito da un numero di decimali fino a 6, eliminando tutti gli «0» alla fine della quantità (ad esempio, 0,123 per un imballaggio di 123 grammi, 0,00304 per un imballaggio di 3 grammi e 40 milligrammi o 0,000654 per un imballaggio di 654 milligrammi).
Colonne F1a, F1c, F2a, F2c, F2d, F3a, F3b e F5 della tabella dei requisiti in materia di dati:
Laddove possibile l’operatore economico può indicare il peso nella dichiarazione a livello di articolo.
6/5. Massa lorda (kg)
Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:
La massa lorda è il peso delle merci compreso l’imballaggio ma escluso l’apparecchiatura del vettore per la dichiarazione.
Quando la massa lorda è superiore a 1 kg e comporta una frazione di unità (kg), si procede al seguente arrotondamento:
Una massa lorda inferiore a un kg deve essere indicata come «0,» seguito da un numero di decimali fino a 6, eliminando tutti gli «0» alla fine della quantità (ad esempio, 0,123 per un imballaggio di 123 grammi, 0,00304 per un imballaggio di 3 grammi e 40 milligrammi o 0,000654 per un imballaggio di 654 milligrammi).
Colonne da B1 a B4, da H1 a H6, I1 e I2 della tabella dei requisiti in materia di dati:
Indicare la massa lorda, in chilogrammi, delle merci interessate dall’articolo pertinente.
Quando il peso dei pellet è incluso nei documenti di trasporto, tale peso deve essere incluso inoltre nel calcolo della massa lorda, salvo nei casi indicati di seguito:
il pellet costituisce un articolo distinto nella dichiarazione doganale;
l’aliquota del dazio per l’articolo in questione è basata sul peso lordo e/o il contingente tariffario per l’articolo in questione è gestito in unità di misura «peso lordo».
Colonne A1, A2, E1, E2, G4 e G5 della tabella dei requisiti in materia di dati:
Laddove possibile l’operatore economico può indicare il peso nella dichiarazione a livello di articolo.
Colonne da D1 a D3 della tabella dei requisiti in materia di dati:
Indicare la massa lorda, in chilogrammi, delle merci interessate dall’articolo pertinente.
Se la dichiarazione comprende diversi articoli che riguardano merci imballate insieme in modo tale da rendere impossibile la determinazione della massa lorda delle merci facenti capo a un qualsiasi articolo, è sufficiente indicare la massa lorda totale a livello di intestazione.
Quando una dichiarazione di transito in formato cartaceo riguarda vari articoli di merci, è sufficiente indicare la massa lorda totale nel primo campo n. 35; gli altri campi n. 35 non vanno compilati. Gli Stati membri possono estendere questa regola a tutte le pertinenti procedure di cui alla tabella del titolo I
6/6. Descrizione delle merci – Contratto di trasporto di livello master
Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:
È la descrizione in linguaggio chiaro, sufficientemente preciso da consentire ai servizi doganali di identificare le merci. Non possono essere accettati termini generali (ad esempio, «consolidate», «merci varie», «parti» o «merci di tutti i tipi») o descrizioni non sufficientemente precise. Un elenco non esaustivo di questi termini e descrizioni generali è pubblicato dalla Commissione.
Quando il dichiarante fornisce il codice CUS per le sostanze e i preparati chimici, gli Stati membri possono esonerarlo dall’obbligo di fornire una descrizione precisa delle merci.
6/7. Descrizione delle merci – Contratto di trasporto di livello house
Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:
È la descrizione in linguaggio chiaro, sufficientemente preciso da consentire ai servizi doganali di identificare le merci. Non possono essere accettati termini generali (ad esempio, «consolidate», «merci varie», «parti» o «merci di tutti i tipi») o descrizioni non sufficientemente precise. Un elenco non esaustivo di questi termini e descrizioni generali è pubblicato dalla Commissione.
Quando il dichiarante fornisce il codice CUS per le sostanze e i preparati chimici, gli Stati membri possono esonerarlo dall’obbligo di fornire una descrizione precisa delle merci.
6/8. Descrizione delle merci
Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:
Quando il dichiarante fornisce il codice CUS per le sostanze e i preparati chimici, gli Stati membri possono esonerarlo dall’obbligo di fornire una descrizione precisa delle merci.
Colonne A1 e A2 della tabella dei requisiti in materia di dati:
È la descrizione in linguaggio chiaro, sufficientemente preciso da consentire ai servizi doganali di identificare le merci. Non possono essere accettati termini generali (ad esempio, «consolidate», «merci varie», «parti» o «merci di tutti i tipi») o descrizioni non sufficientemente precise. Un elenco non esaustivo di questi termini e descrizioni generali è pubblicato dalla Commissione.
Colonne B3, B4, C1, D1, D2, E1 e E2 della tabella dei requisiti in materia di dati:
Si tratta della descrizione commerciale abituale. Se deve essere fornito il codice delle merci, la descrizione deve sufficientemente precisa per consentire la classificazione delle merci.
Colonne B1, B2, da H1 a H5 e I1 della tabella dei requisiti in materia di dati:
Per descrizione delle merci si intende la denominazione commerciale abituale delle stesse. Fatta eccezione per le merci non unionali vincolate al regime di deposito doganale in un deposito doganale pubblico di tipo I, II e III o in un deposito doganale privato, la descrizione deve essere sufficientemente precisa da consentire l’immediata e univoca identificazione e classificazione delle merci.
Colonne D3, G4, G5, H6 e H7 della tabella dei requisiti in materia di dati:
È la descrizione in linguaggio chiaro, sufficientemente preciso da consentire ai servizi doganali di identificare le merci.
6/9. Tipo di imballaggio
Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:
Codice che specifica il tipo di imballaggio.
6/10. Numero di imballaggi
Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:
Numero totale di imballaggi sulla base dell’unità di imballaggio più piccola. Il numero di articoli singoli imballati in modo da non poter essere divisi senza prima aprire l’imballaggio, o numero di pezzi se le merci sono prive di imballaggio.
Questo dato non deve essere fornito nel caso di merci alla rinfusa.
6/11. Marchi di spedizione
Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:
Descrizione libera dei marchi e dei numeri sulle unità di trasporto o sugli imballaggi.
Colonne A1, C1, E2, F1a, F1b, F1c, F2a, F2c, G4 e I1 della tabella dei requisiti in materia di dati:
Questo dato va indicato soltanto per le merci imballate, ove pertinente. Ove le merci siano containerizzate, il numero di container può sostituire i marchi di spedizione, che possono tuttavia essere forniti dall’operatore economico se disponibili. I marchi di spedizione possono essere sostituiti dal numero di riferimento unico (UCR) o dai riferimenti figuranti nel documento di trasporto che consentono di identificare inequivocabilmente tutti i colli della spedizione.
6/12. Codice ONU delle merci pericolose
Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:
Il codice di identificazione delle merci pericolose delle Nazioni Unite (UNDG) è il numero di serie attribuito nell’ambito delle Nazioni Unite alle sostanze e agli articoli contenuti in un elenco delle merci pericolose più comunemente trasportate.
6/13. Codice CUS
Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:
Il numero CUS (Customs Union and Statistics) è l’identificativo assegnato nell’ambito dell’inventario doganale europeo delle sostanze chimiche (ECICS) ai principali e preparati chimici.
Il dichiarante può fornire volontariamente tale codice se non esiste una misura TARIC per le merci di cui trattasi, ovvero se il fatto di dichiarare questo codice comporta oneri minori rispetto a una descrizione testuale completa del prodotto.
Colonne B1 e H1 della tabella:
Se le merci di cui trattasi sono soggette a una misura TARIC in relazione a un codice CUS, è necessario fornire quest’ultimo codice.
6/14. Codice delle merci – Codice della nomenclatura combinata
Colonne da B1 a B4, C1, da H1 a H6 e I1 della tabella dei requisiti in materia di dati:
Numero di codice della nomenclatura combinata corrispondente all’articolo in questione.
Colonne A1 e A2 della tabella dei requisiti in materia di dati:
Si utilizza il codice della nomenclatura del sistema armonizzato indicando almeno le prime quattro cifre.
Colonne da D1 a D3 e E1 della tabella dei requisiti in materia di dati:
Si utilizza il codice della nomenclatura combinata con almeno le prime quattro cifre e fino a un massimo di 8 cifre, conformemente al titolo I, capitolo 3, sezione 1 del presente allegato.
In caso di regime di transito unionale, questa suddivisione deve essere completata dal codice composto da almeno sei cifre del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci. Il codice delle merci può essere ampliato a 8 cifre ad uso nazionale.
Tuttavia, essa deve essere completata conformemente alla nomenclatura combinata quando lo prevede la legislazione dell’Unione.
Colonna E2 della tabella dei requisiti in materia di dati:
Numero di codice corrispondente all’articolo in questione. Se del caso, questa informazione è comunicata in forma di codice a sei cifre della nomenclatura del sistema armonizzato. L’operatore può fornire il codice di nomenclatura combinata a 8 cifre. Se sono disponibili sia la descrizione sia il codice delle merci, di preferenza si deve utilizzare quest’ultimo.
Colonne F1a, F1b, F1c e F5 della tabella dei requisiti in materia di dati:
Indicare il codice a sei cifre della nomenclatura del sistema armonizzato delle merci dichiarate. Nei casi di trasporto combinato, indicare il codice a sei cifre della nomenclatura del sistema armonizzato delle merci trasportate dal mezzo di trasporto passivo.
Colonne F2a, F2c, F2d, F3a, F3b, F4a, F4c, G4 e G5: della tabella dei requisiti in materia di dati:
Indicare il codice a sei cifre della nomenclatura del sistema armonizzato delle merci dichiarate. Questa informazione non è richiesta per le merci di natura non commerciale.
Colonna H7 della tabella dei requisiti in materia di dati:
Indicare il codice a sei cifre della nomenclatura del sistema armonizzato delle merci dichiarate.
6/15. Codice delle merci – Codice TARIC
Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:
Indicare la sottovoce TARIC corrispondente all’articolo in questione.
6/16. Codice delle merci - Codice/i addizionale/i TARIC
Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella dei requisiti in materia di dati:
Indicare il codice o i codici addizionali TARIC corrispondenti all'articolo in questione.
6/17. Codice delle merci – Codice/i addizionale/i nazionale/i
Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella dei requisiti in materia di dati:
Indicare il codice o i codici addizionali nazionali corrispondenti all'articolo in questione.
6/18. Totale dei colli
Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:
Indicare in cifre il numero totale di colli di cui si compone la spedizione in causa.
6/19. Tipo di merci
Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:
Natura della transazione per quanto concerne l’articolo, codice.
Gruppo 7 – Informazioni sui trasporti (modi, mezzi e apparecchiature)
7/1. Trasbordi
Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:
Le prime tre righe della casella devono essere compilate dal trasportatore quando, durante l’operazione considerata, le merci in causa vengono trasbordate da un mezzo di trasporto ad un altro o da un contenitore ad un altro.
Il trasportatore può procedere al trasbordo soltanto dopo aver ottenuto l’autorizzazione da parte delle autorità doganali dello Stato membro in cui deve avvenire il trasbordo.
Se ritengono che l’operazione di transito possano proseguire normalmente e dopo aver preso le eventuali misure necessarie, dette autorità vistano gli esemplari 4 e 5 della dichiarazione di transito.
▼M3 —————
7/2. Container
Colonne B1, B2, B3, D1, D2 e E1 della tabella dei requisiti in materia di dati:
Indicare la situazione presunta al passaggio della frontiera esterna dell’Unione sulla base delle informazioni disponibili all’atto dell’espletamento delle formalità di esportazione o di transito o la presentazione della richiesta di prova della posizione doganale delle merci unionali, utilizzando il pertinente codice unionale.
Colonne H1 e da H2 a H4 della tabella:
Utilizzando il pertinente codice unionale, indicare la situazione al passaggio della frontiera esterna dell’Unione
7/3. Numero di riferimento del trasporto
Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella dei requisiti in materia di dati:
7/4. Modo di trasporto fino alla frontiera
Colonne B1, B2, B3, D1 e D2 della tabella dei requisiti in materia di dati:
Utilizzando il pertinente codice unionale, indicare il modo di trasporto corrispondente al mezzo di trasporto attivo col quale si presume che le merci escano dal territorio doganale dell’Unione.
Colonna B4 della tabella dei requisiti in materia di dati:
Utilizzando il pertinente codice unionale, indicare il modo di trasporto corrispondente al mezzo di trasporto attivo col quale si presume che le merci escano dal territorio fiscale interessato.
Colonne da F1a a F1c, da F2a a F2c, F3a, F4a, F4b, F5, G1 e G2 della tabella dei requisiti in materia di dati:
Utilizzando il pertinente codice unionale, indicare il modo di trasporto corrispondente al mezzo di trasporto attivo col quale si presume che le merci entrino nel territorio doganale dell’Unione.
In caso di trasporto combinato, si applicano le norme previste nel dato 7/14 Identità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera e nel dato 7/15 Nazionalità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera.
Occorre dichiarare i modi di trasporto diversi da quello aereo eventualmente utilizzati per il trasporto del carico aereo.
Colonne da H1a H4 della tabella dei requisiti in materia di dati:
Utilizzando il pertinente codice unionale, indicare il modo di trasporto corrispondente al mezzo di trasporto attivo con il quale le merci sono entrate nel territorio doganale dell’Unione.
Colonna H5 della tabella dei requisiti in materia di dati:
Utilizzando il pertinente codice unionale, indicare il modo di trasporto corrispondente al mezzo di trasporto attivo con il quale le merci sono entrate nel territorio fiscale interessato.
7/5. Modo di trasporto interno
Colonne B1, B2, B3 e D1 della tabella dei requisiti in materia di dati:
Utilizzando il pertinente codice unionale, indicare la natura del modo di trasporto alla partenza.
Colonne H1 e da H2 a H5 della tabella dei requisiti in materia di dati:
Utilizzando il pertinente codice unionale, indicare la natura del modo di trasporto all’arrivo.
7/6. Identificazione dell’effettivo mezzo di trasporto che attraversa la frontiera
Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:
Questa informazione è fornita come numero IMO di identificazione della nave per il trasporto marittimo o numero di volo IATA per il trasporto aereo.
Per il trasporto aereo, nei casi in cui l’operatore dell’aeromobile trasporta merci nell’ambito di un accordo di code-sharing con altri partner, si utilizzano i numeri di volo dei partner.
7/7. Identità del mezzo di trasporto alla partenza
Colonne B1, B2 e B3 della tabella dei requisiti in materia di dati:
Indicare l’identità del mezzo di trasporto su cui le merci sono direttamente caricate al momento delle formalità di esportazione o di transito (o quella del mezzo che muove il tutto quando trattasi di vari mezzi di trasporto). Se ci si avvale di una motrice e di un rimorchio di diversa immatricolazione, indicare il numero d’immatricolazione sia della motrice che del rimorchio e la nazionalità della motrice.
A seconda del mezzo di trasporto, per quanto concerne l’identità possono essere utilizzate le diciture seguenti:
|
Mezzi di trasporto |
Metodo di identificazione |
|
Trasporto via mare o per via navigabile interna Trasporto aereo Trasporto su strada Trasporto ferroviario |
Nome dell’imbarcazione Numero e data del volo. In caso di mancanza del numero del volo, indicare il numero di immatricolazione dell’aeromobile. Targa di immatricolazione del veicolo Numero del vagone |
Colonne da D1 a D3 della tabella dei requisiti in materia di dati:
Questa informazione è trasmessa in forma di numero IMO di identificazione della nave o numero unico europeo di identificazione delle navi (ENI) per il trasporto via mare o per vie navigabili interne. Per altri modi di trasporto, il metodo di identificazione è identico a quello indicato per le colonne B1, B2 e B3 della tabella dei requisiti in materia di dati.
Se le merci sono trasportate utilizzando una motrice e un rimorchio, indicare i rispettivi numeri di immatricolazione. Se non si conosce il numero di immatricolazione della motrice, indicare il numero di immatricolazione del rimorchio.
7/8. Nazionalità del mezzo di trasporto alla partenza
Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:
Utilizzando il pertinente codice unionale, indicare la nazionalità del mezzo di trasporto (o quella del mezzo che muove il tutto quando trattasi di vari mezzi di trasporto) su cui le merci sono direttamente caricate al momento delle formalità di transito. Se sono utilizzati una motrice e un rimorchio di nazionalità differenti, indicare la nazionalità della motrice.
Se le merci sono trasportate utilizzando una motrice e un rimorchio, indicare le rispettive nazionalità. Se non si conosce la nazionalità della motrice, indicare la nazionalità del rimorchio.
7/9. Identità del mezzo di trasporto all’arrivo
Colonne H1 e da H3 a H5 della tabella dei requisiti in materia di dati:
Indicare l’identità del mezzo, o dei mezzi, di trasporto su cui le merci sono direttamente caricate al momento della loro presentazione all’ufficio doganale dove vengono espletate le formalità del paese di destinazione. Se ci si avvale di una motrice e di un rimorchio di diversa immatricolazione, indicare il numero d’immatricolazione sia della motrice che del rimorchio.
A seconda del mezzo di trasporto, per quanto concerne l’identità possono essere utilizzate le diciture seguenti:
|
Mezzi di trasporto |
Metodo di identificazione |
|
Trasporto via mare o per via navigabile interna Trasporto aereo Trasporto su strada Trasporto ferroviario |
Nome dell’imbarcazione Numero e data del volo. In caso di mancanza del numero del volo, indicare il numero di immatricolazione dell’aeromobile. Targa di immatricolazione del veicolo Numero del vagone |
Colonna G4 della tabella dei requisiti in materia di dati:
Questa informazione è trasmessa in forma di numero IMO di identificazione della nave o numero unico europeo di identificazione delle navi (ENI) per il trasporto via mare o per vie navigabili interne. Per altri modi di trasporto, il metodo di identificazione è identico a quello indicato per le colonne H1 e da H3 a H5 della tabella dei requisiti in materia di dati.
7/10. Numero di identificazione del container
Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:
Marchi (lettere e/o numeri) che identificano il container utilizzato per il trasporto.
Per modi di trasporto diversi da quello aereo, il container è una cassa speciale per il trasporto di merci, rafforzata e sovrapponibile, che consente la movimentazione orizzontale o verticale.
Nel trasporto aereo, il container è una cassa speciale per il trasporto di merci, rafforzata che consente la movimentazione orizzontale o verticale.
Ai fini del presente dato le casse mobili e i semirimorchi utilizzati per il trasporto stradale e ferroviario sono considerati container.
Se del caso, per i container contemplati dalla norma ISO 6346 , l’identificativo (prefisso) assegnato dall’Ufficio internazionale dei contenitori e del trasporto intermodale (Bureau international des containers - BIC), viene fornito in aggiunta al numero di identificazione del container.
Per le casse mobili e i semirimorchi si utilizza il codice ILU (Intermodal Loading Units) quale introdotto dalla norma europea EN 13044.
7/11. ►M3 Tipo e dimensioni del contanier ◄
Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:
Informazioni codificate che specificano le caratteristiche, ovvero le dimensioni e il tipo dell’equipaggiamento per il trasporto (container).
7/12. Situazione del container imballato
Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:
Informazioni codificate che specificano il livello di riempimento di un elemento dell’equipaggiamento per il trasporto (container).
7/13. Codice del tipo di fornitore del container
Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:
Codice che identifica il tipo di parte che fornisce l’equipaggiamento per il trasporto (container).
7/14. Identità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera
Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:
Indicare l’identità del mezzo di trasporto attivo che varca la frontiera esterna dell’Unione.
Colonne B1, B3 e D1 della tabella dei requisiti in materia di dati:
Si precisa che in caso di trasporto combinato o se ci si avvale di vari mezzi di trasporto, il mezzo di trasporto attivo è quello che muove il tutto. Ad esempio, se si tratta di camion su nave, il mezzo di trasporto attivo è la nave; se si tratta di motrice e rimorchio, il mezzo di trasporto attivo è la motrice.
A seconda del mezzo di trasporto interessato, per quanto concerne l’identità possono essere utilizzate le diciture seguenti:
|
Mezzi di trasporto |
Metodo di identificazione |
|
Trasporto via mare o per via navigabile interna Trasporto aereo Trasporto su strada Trasporto ferroviario |
Nome dell’imbarcazione Numero e data del volo. In caso di mancanza del numero del volo, indicare il numero di immatricolazione dell’aeromobile. Targa di immatricolazione del veicolo Numero del vagone |
Colonne E2, da F1a a F1c, F4a, F4b e F5 della tabella dei requisiti in materia di dati:
Sono utilizzate le definizioni richieste in relazione al dato 7/7 Identità del mezzo di trasporto alla partenza. In caso di trasporto marittimo o per vie navigabili interne, va dichiarato il numero IMO di identificazione della nave o il numero unico europeo di identificazione delle navi (ENI).
Colonne G1 e G3 della tabella dei requisiti in materia di dati:
Questa informazione è fornita come numero IMO di identificazione della nave per il trasporto marittimo, codice ENI per il trasporto per vie navigabili interne e numero di volo IATA per il trasporto aereo, quali indicati nella dichiarazione sommaria di entrata precedentemente inoltrata in relazione alle merci di cui trattasi.
Per il trasporto aereo, nei casi in cui l’operatore dell’aeromobile trasporta merci nell’ambito di un accordo di code-sharing con altri partner, si utilizzano i numeri di volo dei partner.
Colonna G2 della tabella dei requisiti in materia di dati:
Questa informazione è fornita come numero IMO di identificazione della nave per il trasporto marittimo e numero di volo IATA per il trasporto aereo, quali indicati nella dichiarazione sommaria di entrata precedentemente inoltrata in relazione alle merci di cui trattasi.
Per il trasporto aereo, nei casi in cui l’operatore dell’aeromobile trasporta merci nell’ambito di un accordo di code-sharing con altri partner, si utilizzano i numeri di volo dei partner.
7/15. Nazionalità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera
Colonne B1, B2, D1, H1 e da H3 a H5 della tabella dei requisiti in materia di dati:
Utilizzando il pertinente codice unionale, indicare la nazionalità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera esterna dell’Unione.
Si precisa che in caso di trasporto combinato o se ci si avvale di vari mezzi di trasporto, il mezzo di trasporto attivo è quello che muove il tutto. Ad esempio, se si tratta di camion su nave, il mezzo di trasporto attivo è la nave; se si tratta di motrice e rimorchio, il mezzo di trasporto attivo è la motrice.
Colonne F1a, F1b, F4a, F4b e F5 della tabella dei requisiti in materia di dati:
I pertinenti codici sono utilizzati per la nazionalità se tali informazioni non sono ancora incluse nell’identità.
7/16. Identità del mezzo di trasporto passivo che attraversa la frontiera
Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:
Nei casi di trasporto combinato, indicare l’identità del mezzo di trasporto passivo che è trasportato sul mezzo di trasporto attico di cui al dato 7/14 Identità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera Ad esempio, se si tratta di autocarro su nave, il mezzo di trasporto passivo è l’autocarro.
A seconda del mezzo di trasporto interessato, per quanto concerne l’identità possono essere utilizzate le diciture seguenti:
|
Mezzi di trasporto |
Metodo di identificazione |
|
Trasporto via mare o per via navigabile interna Trasporto aereo Trasporto su strada Trasporto ferroviario |
Nome dell’imbarcazione Numero e data del volo. In caso di mancanza del numero del volo, indicare il numero di immatricolazione dell’aeromobile. Numero di immatricolazione del veicolo e/o rimorchio. Numero del vagone |
7/17. Nazionalità del mezzo di trasporto passivo che attraversa la frontiera
Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:
Utilizzando il pertinente codice unionale, indicare la nazionalità del mezzo di trasporto passivo trasportato sul mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera esterna dell’Unione.
Nei casi di trasporto combinato, indicare la nazionalità del mezzo di trasporto passivo, utilizzando il pertinente codice unionale. Il mezzo di trasporto passivo è quello trasportato sul mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera esterna dell’Unione, come previsto dal dato 7/14 Identità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera Ad esempio, se si tratta di autocarro su nave, il mezzo di trasporto passivo è l’autocarro.
Questo dato viene utilizzato se l’informazione sulla nazionalità non è ancora inclusa nell’identità.
7/18. Numero del sigillo
Colonne A1, da F1a a F1c, F5, G4 e G5 della tabella dei requisiti in materia di dati:
Numeri di identificazione del suggello apposto al materiale di trasporto, ove pertinente.
Colonne da D1 a D3 della tabella dei requisiti in materia di dati:
Questa informazione è fornita qualora uno speditore autorizzato presenti una dichiarazione per la cui autorizzazione sia previsto l’uso di sigilli o al titolare del regime di transito sia garantito l’uso di sigilli di tipo speciale.
7/19. Altri incidenti durante il trasporto
Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:
La casella va compilata conformemente agli obblighi esistenti nel regime di transito unionale.
Inoltre, se le merci sono state caricate su un semirimorchio e durante il trasporto viene cambiata solo la motrice (senza che vi siano manipolazioni o trasbordi di merci), indicare in questa casella il numero di targa di immatricolazione della nuova motrice. In tal caso, il visto dell’autorità competente non è necessario.
▼M3 —————
7/20. Numeri di identificazione del contenitore
Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:
Un contenitore è un’unità di carico adibita al trasporto di invii.
Colonne F4a, F4b e F4d della tabella dei requisiti in materia di dati:
Indicare i numeri di identificazione dei contenitori che costituiscono una spedizione consolidata assegnata da un operatore postale.
Gruppo 8 – Altri dati (dati statistici, garanzie, dati relativi alle tariffe)
8/1. Numero d’ordine del contingente
Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:
Indicare il numero d’ordine del contingente tariffario sollecitato.
8/2. Tipo di garanzia
Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:
Utilizzando il pertinente codice unionale, indicare il tipo di garanzia utilizzato per l’operazione.
8/3. Riferimento della garanzia
Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:
Indicare il numero di riferimento della garanzia utilizzata per l’operazione, il codice di accesso e l’ufficio di garanzia.
Colonne D1 e D2 della tabella dei requisiti in materia di dati:
Indicare l’importo della garanzia da utilizzare per l’operazione, ad eccezione per le merci trasportate per ferrovia.
8/4. Garanzia non valida in
Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:
Se una garanzia non è valida per i paesi interessati dal regime comune di transito, aggiungere dopo la menzione «Non valido per» i codici relativi al o ai paesi interessati dal regime comune di transito.
8/5. Natura della transazione
Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:
Utilizzando i pertinenti codici e voci unionali, indicare il tipo di transazione effettuato.
8/6. Valore statistico
Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:
Indicare il valore statistico espresso nell’unità di valuta, il codice della quale può figurare nel dato 4/12 Unità di valuta interna o, in assenza di tale codice, nel dato 4/12 Unità di valuta interna, nella valuta dello Stato membro nel quale sono completate le formalità di esportazione/importazione, in conformità alle disposizioni unionali in vigore.
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ALLEGATO B-01
Dichiarazioni normali in formato cartaceo - Note e formulari da utilizzare
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Requisiti in materia di dati per le dichiarazioni doganali in formato cartaceo
Le dichiarazioni doganali in formato cartaceo contengono la serie di dati di cui all’allegato B e sono corredate dei documenti previsti dall’articolo 163 del codice.
Articolo 2
Uso della dichiarazione doganale in formato cartaceo
1) La dichiarazione doganale in formato cartaceo deve essere presentata in fascicoli comprendenti il numero di esemplari previsto per l’espletamento delle formalità relative al regime doganale al quale la merce deve essere vincolata.
2) Quando il regime di transito unionale o di transito comune sia preceduto o seguito da un altro regime doganale, può essere presentato un fascicolo comprendente il numero di esemplari previsto per l’espletamento delle formalità relative al regime di transito e al regime doganale precedente o successivo.
3) Le serie di dati di cui ai paragrafi 1 e 2 sono estratte da un insieme di otto esemplari in conformità al modello di cui al titolo III del presente allegato.
4) I formulari di dichiarazione possono essere completati, all’occorrenza, da uno o più formulari complementari presentati in fascicoli comprendenti gli esemplari di dichiarazione previsti per l’espletamento delle formalità relative al regime doganale cui le merci devono essere vincolate, ai quali possono essere allegati, all’occorrenza, gli esemplari previsti per l’espletamento delle formalità relative ai regimi doganali precedenti o successivi.
I fascicoli complementari sono estratti da un insieme di otto esemplari in conformità al modello di cui al titolo IV del presente allegato.
I formulari complementari fanno parte integrante del documento amministrativo unico al quale si riferiscono.
(5) Le note per la dichiarazione doganale in formato cartaceo, redatte sulla base del documento amministrativo unico, sono illustrate nel titolo II.
Articolo 3
Uso della dichiarazione doganale in formato cartaceo per regimi successivi
(1) Ove si applichi l’articolo 2, paragrafo 2, del presente allegato, ciascun interveniente s’impegna unicamente per i dati relativi al regime da lui chiesto in veste di dichiarante, titolare del regime di transito o rappresentante dell’uno o dell’altro.
(2) Ai fini dell’applicazione del paragrafo 1, qualora il dichiarante utilizzi un documento amministrativo unico rilasciato nel corso del precedente regime doganale, egli è tenuto, prima di presentare la sua dichiarazione, a verificare, per le caselle che lo riguardano, l’esattezza dei dati indicati e la loro applicabilità alle merci in oggetto e al regime richiesto e, se del caso, a completarli.
Nei casi di cui al primo comma, ove il dichiarante constati una disparità tra le merci in oggetto e i dati indicati nel documento deve informare immediatamente l’ufficio doganale in cui la dichiarazione è depositata. In tal caso, il dichiarante deve compilare la sua dichiarazione su nuovi esemplari del formulario di documento unico.
(3) Quando il documento amministrativo unico venga utilizzato per più regimi doganali successivi, l’autorità doganale si assicura della concordanza delle indicazioni riportate in un secondo tempo sulle dichiarazioni relative ai vari regimi in causa.
Articolo 4
Uso speciale della dichiarazione doganale in formato cartaceo
L’articolo 1, paragrafo 3, del codice si applica, mutatis mutandis, alle dichiarazioni in formato cartaceo. A tal fine i formulari di cui agli articoli 1 e 2 del presente allegato sono utilizzati anche negli scambi di merci unionali consegnate a, da o tra territori fiscali speciali.
Articolo 5
Eccezioni
Le condizioni di cui alla presente sottosezione non precludono la possibilità di stampare dichiarazioni doganali in formato cartaceo e documenti che certificano la posizione doganale di merci unionali per merci che non circolano nell’ambito della procedura di transito unionale interna per mezzo di sistemi di elaborazione dei dati, su carta vergine, alle condizioni stabilite dagli Stati membri.
TITOLO II
Note
CAPITOLO 1
Descrizione generale
(1) La dichiarazione doganale in formato cartaceo è stampata su carta collata per scrittura, a ricalco, del peso di almeno 40 g/m2. L’opacità di questa carta deve far sì che le indicazioni figuranti su una delle facciate non pregiudichino la leggibilità delle indicazioni apposte sull’altra facciata e la sua resistenza non deve normalmente consentire lacerazioni o sgualciture.
(2) La carta è di colore bianco per tutti gli esemplari. Tuttavia, per quanto riguarda gli esemplari relativi al transito unionale (1, 4 e 5), le caselle n. 1 (prima e la terza sottocasella), 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 17, 18, 19, 21, 25, 27, 31, 32, 33 (prima sottocasella di sinistra), 35, 38, 40, 44, 50, 51, 52, 53, 55 e 56 hanno lo sfondo verde.
I formulari sono stampati in verde.
(3) Le dimensioni delle caselle sono basate orizzontalmente su un decimo di pollice e verticalmente su un sesto di pollice. Le dimensioni delle suddivisioni delle caselle sono basate orizzontalmente su un decimo di pollice.
(4) I vari esemplari dei formulari sono contraddistinti da un bordo di diverso colore sui formulari conformi ai modelli di cui titoli III e IV del presente allegato:
(5) Gli esemplari sui quali i dati contenuti nei formulari riportati nei titoli III e IV del presente allegato devono figurare a ricalco sono indicati al titolo V, capitolo 1 del presente allegato.
(6) Il formato dei formulari è di 210 × 297 mm; è ammessa una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in più nel senso della lunghezza.
(7) Le amministrazioni doganali degli Stati membri possono esigere che i formulari rechino il nome e l’indirizzo del tipografo o un marchio che ne permetta l’identificazione. Essi possono anche subordinare la stampa dei formulari ad una preventiva autorizzazione di carattere tecnico.
(8) I formulari e i formulari complementari impiegati comprendono gli esemplari necessari all’espletamento delle formalità relative a uno o più regimi doganali, scelti fra un insieme di otto esemplari:
Sono quindi possibili varie combinazioni di esemplari, ad esempio:
(9) Inoltre, conformemente all’articolo 125, la posizione doganale delle merci unionali può essere attestata mediante prova scritta stabilita su un esemplare 4.
(10) Gli operatori economici hanno quindi la possibilità di far stampare privatamente tipi di fascicoli di formulari corrispondenti alla scelta da essi fatta, sempre che il formulario utilizzato sia conforme al modello ufficiale.
Ogni fascicolo deve essere costituito in modo che, quando in talune caselle debba essere apposta un’informazione identica nei due Stati membri interessati, questa sia annotata direttamente dall’esportatore o dal titolare del regime di transito sull’esemplare n. 1 e figuri a ricalco su tutti gli altri esemplari. Quando invece, per vari motivi (in particolare quando il contenuto dell’informazione sia diverso a seconda della fase dell’operazione in causa), un’informazione non debba essere trasmessa da uno Stato membro all’altro, la desensibilizzazione della carta autocopiante limita tale copia agli esemplari che interessano.
(11) Quando, in applicazione dell’articolo 5 del presente allegato, le dichiarazioni di vincolo a un regime doganale o di riesportazione o i documenti attestanti la posizione doganale delle merci unionali che non circolano in regime di transito unionale interno sono redatte(i) su carta vergine con mezzi informatici pubblici o privati, queste dichiarazioni o questi documenti devono soddisfare tutti i requisiti di forma, compresi quelli relativi al verso dei formulari (per quanto concerne gli esemplari utilizzati nel quadro del regime di transito comunitario), previsti dal codice doganale dell’Unione o dal presente regolamento, eccezione fatta per:
CAPITOLO 2
Requisiti in materia di dati
I formulari in causa contengono un insieme di caselle di cui solo una parte deve essere utilizzata in funzione del o dei regimi doganali di cui trattasi.
Fatta salva l’applicazione di procedure semplificate, le caselle corrispondenti ai dati che possono essere completati per ciascun regime sono indicate nella tabella dei requisiti in materia di dati dell’allegato B, titolo I. Le disposizioni specifiche relative a ciascuna casella corrispondente ai dati quali descritti nell’allegato B, titolo II, si applicano fatto salvo lo stato dei dati di cui trattasi.
FORMALITÀ DURANTE IL TRASPORTO
Tra il momento in cui le merci lasciano l’ufficio di esportazione e/o di partenza e quello in cui arrivano all’ufficio di destinazione può essere necessario aggiungere alcune menzioni sugli esemplari del documento amministrativo unico che accompagnano le merci. Tali menzioni riguardano l’operazione di trasporto e devono essere annotate sul documento dal vettore responsabile del mezzo di trasporto su cui le merci sono direttamente caricate durante lo svolgimento delle operazioni. Le menzioni possono essere annotate a mano in modo leggibile; in tal caso, i formulari devono essere compilati ad inchiostro e in stampatello. Tali dati, che figurano unicamente sugli esemplari n. 4 e 5, si riferiscono ai casi seguenti:
CAPITOLO 3
Istruzioni per l’uso dei formulari
In tutti i casi in cui il tipo di fascicolo utilizzato comprenda almeno un esemplare utilizzabile in uno Stato membro diverso da quello in cui è stato inizialmente compilato, i formulari devono essere compilati a macchina o con un procedimento meccanografico o affine. Per facilitare la compilazione a macchina occorre introdurre il formulario in modo che la prima lettera del dato da iscrivere nella casella n. 2 venga apposta nella casella di posizionamento figurante nell’angolo superiore sinistro.
Se tutti gli esemplari del fascicolo sono destinati ad essere utilizzati nel medesimo Stato membro, essi possono anche essere compilati a mano in modo leggibile, con lettere a stampatello scritte con l’inchiostro, a condizione che tale possibilità sia prevista in tale Stato membro. Lo stesso dicasi per i dati che possono figurare sugli esemplari utilizzati per l’applicazione del regime di transito unionale.
I formulari non devono recare alcuna raschiatura o aggiunta. Le eventuali modifiche devono essere apportate cancellando i dati errati e aggiungendovi, all’occorrenza, le indicazioni desiderate. Ogni modifica così operata deve essere approvata dall’autore e vistata dalle autorità competenti, le quali, se del caso, possono esigere la presentazione di una nuova dichiarazione.
Inoltre, i formulari possono essere compilati con un procedimento tecnico di riproduzione invece di essere compilati coi sistemi sopracitati. Essi possono anche essere redatti con un procedimento tecnico di riproduzione, sempre che siano rigorosamente osservate le disposizioni relative ai modelli, al formato dei formulari, alla lingua da utilizzare, alla leggibilità, al divieto di raschiature e aggiunte, e alle modifiche.
Devono essere compilate dagli operatori, all’occorrenza, solo le caselle recanti un numero d’ordine. Le altre caselle, contraddistinte con una lettera maiuscola, sono riservate all’amministrazione.
Gli esemplari destinati ad essere custoditi nell’ufficio di esportazione (o eventualmente nell’ufficio di spedizione) o nell’ufficio di partenza devono recare la firma originale degli interessati, fatto salvo l’articolo 1, paragrafo 3, del codice.
Il deposito in un ufficio doganale di una dichiarazione firmata dal dichiarante o dal suo rappresentante indica la volontà dell’interessato di dichiarare le merci considerate per il regime richiesto e, fatta salva l’eventuale applicazione di disposizioni repressive, è impegnativo conformemente alle disposizioni in vigore negli Stati membri per quanto riguarda:
La firma del titolare del regime di transito o, se del caso, del suo rappresentante autorizzato, impegna il medesimo per tutti i dati relativi all’operazione di transito unionale risultanti dall’applicazione delle disposizioni relative al transito unionale previste dal codice doganale dell’Unione e dal presente regolamento, e descritti all’allegato B, titolo I.
Salvo se diversamente disposto dal capitolo 4, una casella non viene utilizzata deve restare priva di indicazioni o segni.
CAPITOLO 4
Osservazioni relative ai formulari complementari
A. I formulari complementari devono essere utilizzati solamente se la dichiarazione comprende vari articoli (cfr. casella n. 5). Essi devono essere presentati contestualmente ad un formulario IM, EX oppure EU (o eventualmente CO).
B. Le osservazioni di cui ai presente titolo si applicano anche ai formulari complementari.
Tuttavia:
C. Se vengono utilizzati formulari complementari:
TITOLO III
Modello di documento amministrativo unico(serie in otto esemplari)